Atto del Consiglio di amministrazione dell'Europol 99-C 26-10
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(1999/C 26/10)
Gazzetta ufficiale n. C 026 del 30/01/1999 pag. 0089 - 0090
Gazzetta ufficiale n. C 026 del 30/01/1999 pag. 0089 - 0090
1999
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
vista la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 1,
considerando che spetta al consiglio di amministrazione stabilire, all'unanimità, le norme relative alle relazioni esterne dell'Europol con organismi connessi all'Unione europea,
HA ADOTTATO LE SEGUENTI NORME:
- Articolo 1 Definizioni
- Ai fini delle presenti norme, s'intende per:
- a) «organismi connessi all'Unione europea», gli organismi cui rimanda l'articolo 10, paragrafo 4, punti 1), 2) e 3), della convenzione Europol;
- b) «accordo», un accordo concluso per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 della convenzione Europol.
- Articolo 2 Accordi
- 1. L'Europol può concludere accordi con organismi connessi all'Unione europea.
- 2. Il consiglio di amministrazione può determinare con quali organismi connessi all'Unione europea debbano essere negoziati accordi.
- 3. Il direttore dell'Europol, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, avvia negoziati per la conclusione di siffatti accordi. Questi accordi possono essere conclusi soltanto previa approvazione del consiglio di amministrazione.
- Articolo 3 Ufficiali di collegamento
- Un accordo si impone per il comando di ufficiali di collegamento dell'Europol presso organismi connessi all'Unione europea e per il comando presso l'Europol di ufficiali di collegamento di organismi connessi all'Unione europea. Detto accordo fissa le condizioni del comando e le funzioni assegnate agli ufficiali di collegamento.
- Articolo 4 Accoglienza dei funzionari di alto livello
- Il direttore dell'Europol riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione in merito alle visite presso l'Europol di funzionari di alto livello provenienti da organismi connessi all'Unione europea.
- Articolo 5 Riunioni periodiche
- 1. Il direttore dell'Europol può, previa approvazione del consiglio di amministrazione, tenere riunioni periodiche con organismi connessi all'Unione europea.
- 2. L'approvazione del consiglio di amministrazione non è necessaria se la convocazione di riunioni periodiche è prevista in un accordo.
- Articolo 6 Informazione del consiglio di amministrazione
- Il direttore dell'Europol riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione in merito alle relazioni esterne dell'Europol con organismi connessi all'Unione europea.
- Articolo 7 Scambio di informazioni
- 1. Le presenti norme lasciano impregiudicate le norme relative alla trasmissione di dati personali da parte dell'Europol a Stati terzi ed organismi terzi, le norme sulla protezione del segreto delle informazioni dell'Europol e le norme relative alla ricezione da parte dell'Europol di informazioni provenienti da terzi.
- 2. a) Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 della convenzione Europol, l'Europol può trasmettere dati non personali cui sia stato attribuito il livello di protezione minimo previsto all'articolo 8, paragrafo 1, delle norme sulla protezione del segreto delle informazioni dell'Europol, nei seguenti casi:
- se a tal fine è stato concluso un accordo alle condizioni di cui all'articolo 2 del presente atto,
- se, per dati particolari, il direttore dell'Europol ritiene che la protezione di tali dati sia garantita dall'organismo connesso all'Unione europea.
- b) Per la trasmissione di dati non personali classificati Europol 1, 2 o 3 è necessario un accordo, che deve tener conto delle norme sulla protezione del segreto delle informazioni dell'Europol.
- Articolo 8 Entrata in vigore
- Le presenti norme entrano in vigore il 1° gennaio 1999.
Fatto a l'Aia, addì 15 ottobre 1998.
Per il Consiglio di amministrazione
- Il Presidente
- K. RUSO
(1) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.