Atto del Consiglio 99-C 26-07
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Atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol
Gazzetta ufficiale n. C 026 del 30/01/1999 pag. 0023 - 0081
ATTO DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 1998 che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (1999/C 26/07)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 3,
visto il parere del consiglio di amministrazione,
considerando che spetta al Consiglio stabilire, all'unanimità, le norme dettagliate applicabili ai dipendenti dell'Europol,
HA ADOTTATO IL SEGUENTE STATUTO:
Statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. Il presente statuto si applica a tutti i dipendenti assunti dall'Europol con contratto. Per dipendenti si intendono:
- gli agenti dell'Europol, ossia gli agenti assunti solo dai servizi nazionali competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della convenzione Europol e gli agenti che possono essere assunti sia da tali servizi che al di fuori di questo ambito;
- gli agenti locali, quando esplicitamente menzionati nel presente statuto.
2. Il presente statuto si applica altresì al direttore e ai vicedirettori dell'Europol, fatte salve le disposizioni della convenzione Europol.
Articolo 2
1. È considerato agente dell'Europol, ai sensi del presente statuto, l'agente assunto per occupare un impiego compreso nella tabella degli organici dell'allegato 1, ad eccezione degli impieghi riservati agli agenti locali.
Per ciascuno di questi impieghi occorre stabilire quali debbano essere occupati unicamente da agenti assunti dai servizi nazionali competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione Europol e quali possano essere occupati anche da altri agenti.
A un agente assunto per un impiego che può essere occupato soltanto da agenti scelti dai servizi competenti può essere offerto, ai sensi dell'articolo 6, soltanto un contratto di durata determinata per detto impiego.
2. Gli impieghi sono determinati dall'Europol, previa approvazione del consiglio di amministrazione dell'Europol, a seconda della natura e dell'importanza delle funzioni cui essi corrispondono, tenendo altresì conto del livello di formazione ed esperienza richiesto.
Il numero e il grado degli impieghi sono fissati annualmente in una tabella allegata al bilancio.
Articolo 3
È considerato agente locale, ai sensi del presente statuto, l'agente assunto, conformemente alla normativa locale, per svolgere compiti manuali o di servizio in un impiego destinato espressamente a tal fine nella tabella degli organici dell'allegato 1.
Articolo 4
Nell'Europol è istituito un comitato del personale che esercita le attribuzioni previste dal presente statuto. La composizione e le modalità di funzionamento di quest'organo sono stabilite nell'allegato 7.
Tutti gli agenti sono elettori ed eleggibili in seno al comitato del personale.
Articolo 5
Gli agenti fruiscono del diritto di associazione e in particolare del diritto di associarsi in organizzazioni del personale.
TITOLO II - DEGLI AGENTI DELL'EUROPOL
CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 6
Tutti gli agenti dell'Europol sono inizialmente assunti per un periodo determinato, da uno a quattro anni. I contratti iniziali possono essere rinnovati come segue:
- per un periodo non superiore a due anni, per quanto riguarda gli agenti assegnati ad un impiego che può essere occupato unicamente da agenti assunti dai servizi competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della convenzione Europol;
- per un periodo non superiore a due anni, per quanto riguarda gli agenti soggetti alle disposizioni nazionali in materia di comando, congedo straordinario o fuori ruolo temporaneo, assegnati ad un impiego non limitato agli agenti assunti dai servizi competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della convenzione Europol;
- per un periodo non superiore a quattro anni in tutti gli altri casi.
Solo gli agenti delle ultime due categorie sopramenzionate possono essere assunti per un periodo indeterminato dopo aver prestato la propria opera in maniera soddisfacente per un periodo corrispondente a due contratti di durata determinata.
Il consiglio di amministrazione dell'Europol dà annualmente il proprio assenso qualora il direttore dell'Europol intenda accordare contratti di durata indeterminata. Il consiglio di amministrazione può fissare un limite per il numero totale di tali contratti.
Articolo 7
1. Il direttore assegna ciascun agente mediante nomina, nel solo interesse del servizio, prescindendo da considerazioni di cittadinanza e fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 1, ad un impiego. L'agente può chiedere di essere trasferito all'interno dell'Europol.
2. L'agente può occupare ad interim un impiego in un grado superiore a quello cui appartiene. A decorrere dal quarto mese del suo interim, l'agente percepisce un'indennità differenziale pari alla differenza tra la retribuzione relativa al suo grado e al suo scatto e la retribuzione corrispondente allo scatto che egli otterrebbe nel grado relativo all'impiego ad interim.
Articolo 8
1. Il contratto d'assunzione dell'agente dell'Europol deve precisare il grado e lo scatto attribuiti all'interessato.
2. L'assegnazione di un agente dell'Europol a un impiego corrispondente a un grado superiore a quello per il quale è stato assunto richiede la conclusione di una clausola addizionale al contratto.
CAPITOLO 2 - DOVERI E DIRITTI
Articolo 9
L'agente deve esercitare le sue funzioni e conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente l'Europol senza chiedere né accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei all'Europol, conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, della convenzione Europol.
Senza l'autorizzazione del direttore, l'agente non può accettare da un governo, né da enti o persone estranei all'Europol, onorificenze, decorazioni, favori, doni o compensi di qualsiasi natura, salvo che per servizi resi, sia prima della sua nomina, sia nel corso di un congedo straordinario per servizio militare o nazionale, e a motivo di tali servizi.
Articolo 10
L'agente è vincolato al segreto e alla riservatezza previsti dagli articoli 31 e 32 della convenzione Europol e dalla normativa basata su quest'ultima.
L'agente che intenda esercitare un'attività esterna, anche a titolo gratuito, ovvero assolvere un mandato all'esterno dell'Europol, deve chiederne l'autorizzazione al direttore. Questa autorizzazione viene rifiutata quando l'attività o il mandato possono nuocere all'indipendenza dell'agente o pregiudicare l'attività dell'Europol.
Articolo 11
Il comportamento privato degli agenti dell'Europol non deve ostacolare le loro funzioni ufficiali o l'attività dell'Europol né gettarvi discredito.
Articolo 12
L'agente che nell'esercizio delle sue funzioni debba pronunciarsi su una questione alla cui trattazione o soluzione abbia un interesse personale è tenuto ad informarne il direttore.
Articolo 13
L'agente che sia candidato a funzioni pubbliche elettive deve chiedere un'aspettativa per motivi personali per un periodo che non può superare i tre mesi.
Il direttore prende in esame la situazione dell'agente eletto a tali funzioni. A seconda dell'importanza delle funzioni stesse e dei doveri che esse comportano per il titolare, il direttore decide se l'agente rimane in attività di servizio o debba invece chiedere un'aspettativa per motivi personali. In quest'ultimo caso, l'aspettativa ha una durata pari a quella del mandato dell'agente. Per l'agente titolare di un contratto di durata determinata, la durata dell'aspettativa è limitata al rimanente periodo di validità del contratto di assunzione.
Articolo 14
L'agente non deve pubblicare né far pubblicare, solo o in collaborazione, scritti il cui oggetto riguardi l'attività dell'Europol senza autorizzazione del direttore. L'autorizzazione può essere negata solo quando la pubblicazione prevista sia di natura tale da compromettere gli interessi dell'Europol.
Articolo 15
I diritti derivanti da scritti o altri lavori svolti dall'agente nell'esercizio delle sue funzioni appartengono all'Europol.
Articolo 16
L'agente deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni.
Articolo 17
L'agente, qualunque sia il suo grado gerarchico, deve assistere e consigliare i suoi superiori ed è responsabile dell'esecuzione dei compiti che gli sono affidati.
L'agente incaricato di provvedere al funzionamento di un servizio è responsabile nei confronti dei propri superiori gerarchici dell'autorità conferitagli e dell'esecuzione degli ordini da lui dati. La responsabilità diretta dei suoi subordinati non lo libera delle sue responsabilità.
L'agente, ove consideri un ordine ricevuto irregolare, o ritenga la sua esecuzione suscettibile di determinare inconvenienti gravi, deve, eventualmente per iscritto, esprimere la propria opinione al suo superiore gerarchico. Se quest'ultimo conferma l'ordine per iscritto, l'agente deve darvi esecuzione, a meno che esso sia contrario alla legge penale o alle norme di sicurezza applicabili. Può anche presentare al direttore una richiesta di decisione ai sensi dell'articolo 22.
L'agente accusato di un reato ne informa immediatamente il direttore.
Articolo 18
L'agente può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'Europol per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in relazione all'esercizio delle sue funzioni.
La decisione motivata è presa dal direttore secondo la procedura di cui all'articolo 96.
La Corte di giustizia delle Comunità europee ha piena competenza per decidere delle controversie cui possa dar luogo la presente disposizione.
Articolo 19
I privilegi e le immunità di cui godono gli agenti sono attribuiti nell'esclusivo interesse dell'Europol. Fatte salve le disposizioni dell'Accordo sulla sede e del Protocollo sui privilegi e sulle immunità, gli interessati non sono dispensati dall'adempimento dei loro obblighi privati, né dall'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia in vigore.
Ogniqualvolta sorga una questione relativa a tali privilegi e immunità, l'agente interessato ne informa immediatamente il direttore.
Articolo 20
L'Europol assiste l'agente, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui l'agente o i suoi familiari siano oggetto a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.
L'Europol risarcisce l'agente dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenere il risarcimento dal responsabile.
Articolo 21
L'Europol facilita il perfezionamento professionale dell'agente, compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento del servizio e conformemente ai suoi interessi.
Di tale perfezionamento si tiene conto anche ai fini dello svolgimento della carriera.
Articolo 22
L'agente può presentare un'istanza al direttore dell'Europol.
Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'agente interessato; le decisioni prese a suo carico devono essere motivate.
Articolo 23
Il fascicolo personale dell'agente deve contenere:
a) tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento;
b) le osservazioni formulate dall'agente in merito ai predetti documenti.
Ogni documento deve essere registrato, numerato e classificato senza discontinuità; l'Europol non può opporre a un agente, né produrre contro di lui documenti di cui alla lettera a) che non gli siano stati trasmessi prima dell'inserimento nel fascicolo personale.
La trasmissione di qualsiasi documento è comprovata dalla firma dell'agente interessato, a meno che non venga effettuata a mezzo lettera raccomandata.
Per ciascun agente può essere tenuto un solo fascicolo personale. L'agente ha diritto, anche dopo la cessazione dal servizio, di prendere visione di tutti i documenti inseriti nel suo fascicolo.
Il fascicolo personale ha carattere riservato e può essere consultato soltanto negli uffici dell'amministrazione. Viene tuttavia trasmesso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, quando dinanzi ad essa sia presentato un ricorso che riguardi l'agente.
Su proposta del direttore, previa consultazione del comitato del personale, il consiglio di amministrazione adotta norme particolareggiate sulla gestione, sul contenuto e sull'accesso al fascicolo personale, tenendo conto dei principi della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981.
CAPITOLO 3 - CONDIZIONI DI ASSUNZIONE
Articolo 24
1. L'assunzione degli agenti dell'Europol deve assicurare all'Europol la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità. Al momento della selezione degli agenti dell'Europol, oltre a tener conto dell'idoneità personale e delle qualifiche professionali, occorre garantire che siano adeguatamente rappresentati i cittadini di tutti gli Stati membri e delle lingue ufficiali dell'Unione europea. L'Europol si impegna a seguire una politica di pari opportunità.
2. Gli agenti dell'Europol possono essere assunti soltanto in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, e devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea e godere dei diritti politici;
b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
c) offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;
d) essere fisicamente idonei all'esercizio delle funzioni;
e) avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un'altra di tali lingue nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.
3. I candidati ad un impiego Europol possono essere sottoposti, prima dell'assunzione, ad una procedura di autorizzazione nazionale per garantire che la loro nomina sia conforme con le disposizioni nazionali in materia di comando, congedo straordinario o fuori ruolo temporaneo. Lo Stato membro interessato definisce i dettagli della procedura.
4. Le procedure di selezione per l'assunzione degli agenti dell'Europol sono quelle stabilite nell'allegato 2 del presente statuto del personale.
Articolo 25
Prima di essere assunto e all'atto del rinnovo del contratto, l'agente dell'Europol è sottoposto a una visita del medico di fiducia dell'Europol per accertare se soddisfi o continui a soddisfare alle condizioni richieste dall'articolo 24, paragrafo 2, lettera d).
Quando la visita medica di cui al primo comma ha dato luogo ad un parere medico negativo, il candidato può chiedere, entro venti giorni dalla notifica fattagli dall'Europol, che il suo caso sia sottoposto alla decisione definitiva della commissione di invalidità. Il medico di fiducia che ha dato il primo parere negativo viene ascoltato dalla commissione di invalidità. Il candidato può presentare alla commissione di invalidità il parere di un medico di sua scelta.
Articolo 26
L'agente dell'Europol può essere tenuto ad effettuare un periodo di prova la cui durata non può eccedere i sei mesi. Il contratto non può prevedere un periodo di prova se è rinnovato ai sensi dell'articolo 6.
Se, durante il periodo di prova, l'agente dell'Europol è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, il direttore può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente al periodo di malattia o infortunio.
Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sulle capacità dell'agente dell'Europol di espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene trasmesso all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. L'agente dell'Europol che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nel suo impiego viene licenziato.
In caso di manifesta inattitudine dell'agente dell'Europol in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo di prova. Tale rapporto viene trasmesso all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. Sulla base di detto rapporto, il direttore può decidere di licenziare l'agente dell'Europol prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese. La durata del servizio non può comunque oltrepassare il periodo normale di prova.
L'agente dell'Europol in prova che viene licenziato fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto.
Articolo 27
Gli agenti dell'Europol assunti sono inquadrati al primo scatto del grado stabilito per l'impiego. Tuttavia il direttore, tenendo conto della situazione del mercato del lavoro in relazione all'impiego in questione o della formazione e esperienza professionale specifica del candidato prescelto per l'impiego, può decidere di inquadrarlo fino al quinto scatto del relativo grado. In tal caso l'applicazione dell'articolo 29 non può comportare, durante il primo contratto, una retribuzione maggiore di quella corrispondente al quinto scatto.
In caso di rinnovo del contratto, l'agente nominato nello stesso grado del contratto precedente conserva almeno lo scatto maturato durante il primo contratto. L'agente nominato in un grado più elevato è inquadrato nello scatto immediatamente superiore di tale grado.
Articolo 28
La competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun agente, eccettuati quelli del direttore o dei vicedirettori, sono oggetto di un rapporto periodico compilato almeno ogni anno.
Tale rapporto viene trasmesso all'agente. Questi ha facoltà di aggiungervi tutte le osservazioni che ritenga utili.
Articolo 29
Il direttore può concedere un massimo di due scatti ogni due anni sulla base di una valutazione che tiene conto delle prestazioni dell'agente in questione. L'attività di insegnamento nell'ambito dello schema di perfezionamento professionale di cui all'articolo 21 è presa in considerazione per tale valutazione. Ulteriori dettagli sulla procedura di valutazione saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione, che delibera su proposta del direttore e previa consultazione del comitato del personale.
Qualora uno scatto non venga concesso per scarso rendimento dell'agente interessato, l'agente può chiedere la revisione di tale decisione entro un termine di sei mesi dalla sua adozione.
CAPITOLO 4 - CONDIZIONI DI LAVORO
Articolo 30
Gli agenti in attività di servizio sono tenuti in qualsiasi momento ad essere a disposizione dell'Europol.
La durata normale del lavoro settimanale è di 40 ore. L'orario giornaliero è stabilito dal direttore. Entro gli stessi limiti il direttore può, previa consultazione del comitato del personale, stabilire gli orari per taluni gruppi di agenti adibiti a mansioni particolari.
Inoltre, a causa delle necessità di servizio o delle norme in materia di sicurezza, l'agente può essere obbligato a restare a disposizione dell'Europol sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro. L'Europol fissa le modalità d'applicazione del presente comma, previa consultazione del comitato del personale.
Articolo 31
Su richiesta debitamente motivata, il direttore può autorizzare l'agente ad esercitare la sua attività a orario ridotto. Tale autorizzazione può essere rifiutata se egli considera che una siffatta misura nuoce all'interesse dell'Europol.
L'agente autorizzato ad esercitare la sua attività a orario ridotto è tenuto a effettuare, ogni mese, conformemente alle disposizioni adottate dal direttore, prestazioni proporzionali alla durata normale del lavoro.
Articolo 32
L'autorizzazione di cui all'articolo 31 è concessa, a richiesta dell'agente, per un periodo massimo di un anno. Tuttavia l'autorizzazione può essere rinnovata alle medesime condizioni. Il rinnovo è subordinato ad una domanda dell'agente interessato, presentata almeno un mese prima della scadenza del periodo per il quale l'autorizzazione è stata concessa.
Se i motivi che hanno giustificato l'autorizzazione decadono, il direttore può ritirare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa, con preavviso di un mese.
Il direttore può anche ritirare l'autorizzazione a richiesta dell'agente interessato.
Durante il periodo per il quale è autorizzato ad esercitare la sua attività a orario ridotto, l'agente ha diritto alla percentuale corrispondente della retribuzione. Tuttavia egli continua a percepire il 100 % dell'assegno per figli a carico e dell'assegno scolastico. Il contributo al regime di assicurazione contro le malattie ed al regime delle pensioni è calcolato sulla totalità dello stipendio base.
Il congedo annuo dell'agente autorizzato ad esercitare la propria attività a orario ridotto è decurtato proporzionalmente, per la durata di tale attività. Le frazioni di giorni deducibili non sono prese in considerazione.
Articolo 33
L'agente può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro; il lavoro notturno, domenicale o festivo può essere autorizzato soltanto in conformità della procedura adottata dal direttore. Il totale delle ore di lavoro straordinario richieste all'agente non può superare 150 ore effettuate in un periodo di sei mesi. Il direttore può decidere, previa consultazione del comitato del personale, una deroga a seconda che le ore siano compensate sotto forma di remunerazione o turni di riposo.
Alle condizioni fissate dall'allegato 3, le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti danno diritto alla concessione di un riposo a titolo di compenso ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo nei 2 mesi successivi a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.
Articolo 34
L'agente il quale, nel contesto di un servizio continuo o a turni deciso dall'Europol a causa delle necessità di servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza, e da esso considerato come abituale e permanente, è tenuto ad effettuare in maniera regolare lavori notturni, il sabato, la domenica o i giorni festivi, beneficia di indennità.
Il consiglio di amministrazione, che delibera su proposta fatta dal direttore previo parere del comitato del personale, determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di dette indennità.
La durata normale del lavoro dell'agente che assicura il servizio continuo o a turni non può essere superiore al totale annuale delle ore normali di lavoro.
Articolo 35
L'agente il quale, con decisione adottata dal direttore, a causa delle necessità di servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza, è tenuto a restare a disposizione dell'Europol al di fuori della durata normale del lavoro, beneficia di una compensazione straordinaria.
Il consiglio di amministrazione, che delibera su proposta fatta dal direttore previo parere del comitato del personale, determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'entità di tale compensazione.
Articolo 36
L'agente ha diritto per ogni anno civile a un congedo ordinario pari a 30 giorni lavorativi.
Oltre a tale congedo, egli può ottenere a titolo eccezionale e a sua domanda, un congedo straordinario. Le modalità per la concessione di questi congedi sono fissate nell'allegato 4.
Articolo 37
Oltre ai congedi previsti all'articolo 36, le donne in stato di gravidanza hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a un congedo di maternità che ha inizio non prima di sei settimane dalla data indicata nel certificato come data presunta del parto e che termina dieci settimane dopo la data del parto. Tale congedo non è tuttavia inferiore a sedici settimane, indipendentemente dalla data in cui ha inizio.
Il congedo di maternità deve includere un congedo di maternità obbligatorio di almeno due settimane prima e dopo il parto.
Le donne in stato di gravidanza possono fruire di una dispensa dal lavoro senza perdita della retribuzione per recarsi ad effettuare esami prenatali nel caso in cui questi esami debbano essere effettuati durante l'orario di lavoro.
Articolo 38
1. L'agente che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio beneficia di diritto di un congedo di malattia. Il beneficio del congedo di malattia è limitato a tre mesi o alla durata del servizio già prestato ove quest'ultima superi i tre mesi. Il congedo non può essere prorogato oltre la durata del contratto dell'interessato.
L'interessato deve informare il più presto possibile l'Europol del suo impedimento precisando il luogo in cui si trova. Può quindi essere sottoposto ad un controllo medico disposto dall'Europol.
Il direttore può sottoporre alla commissione di invalidità il caso di un agente i cui congedi di malattia superino complessivamente 12 mesi in un periodo di tre anni.
2. L'agente può essere collocato d'ufficio in congedo, in seguito a visita del medico di fiducia dell'Europol qualora lo esiga il suo stato di salute ovvero in caso di malattia contagiosa insorta nella sua dimora.
3. Allo scadere dei termini di cui al paragrafo 1, l'agente il cui contratto di assunzione non venga risolto, nonostante non possa ancora riprendere servizio, viene collocato in aspettativa senza assegni.
Tuttavia, l'agente colpito da una malattia professionale o da un infortunio sopravvenuto in occasione dell'esercizio delle sue funzioni continua a percepire, durante tutto il periodo della sua incapacità al lavoro, la retribuzione integrale finché non sia ammesso al beneficio della pensione di invalidità prevista dall'articolo 65.
Articolo 39
Salvo in caso di malattia o di infortunio, l'agente non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico. Fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare, ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato.
Articolo 40
L'elenco dei giorni festivi viene fissato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore, previa consultazione del comitato del personale.
Articolo 41
A titolo eccezionale, l'agente dell'Europol può ottenere su richiesta un'aspettativa senza assegni per motivi impellenti di natura personale. Il direttore stabilisce la durata dell'aspettativa, che non può superare un quarto del periodo di servizio prestato dall'interessato né essere comunque superiore a:
- 3 mesi per l'agente con anzianità di servizio inferiore a 4 anni;
- 6 mesi negli altri casi.
Per la durata dell'aspettativa dell'agente dell'Europol, la copertura dei rischi di malattia e d'infortunio prevista dall'articolo 56 è sospesa.
Tuttavia, l'agente dell'Europol che dimostri di non poter beneficiare di alcun altro regime pubblico contro i rischi di cui all'articolo 56 può, ove ne faccia richiesta al più tardi nel mese successivo all'inizio dell'aspettativa senza assegni, continuare a beneficiare della copertura prevista da tale articolo, purché versi la metà dei contributi necessari per la copertura dei rischi di cui all'articolo 56, per la durata dell'aspettativa; i contributi sono calcolati sull'ultimo stipendio base dell'agente.
Inoltre, l'agente dell'Europol che dimostri di non poter acquisire diritti a pensione presso un altro regime di pensione può, su sua richiesta, continuare ad acquisire nuovi diritti a pensione per la durata dell'aspettativa senza assegni, purché versi un contributo pari al triplo del tasso previsto all'articolo 78; il contributo è calcolato sullo stipendio base dell'agente nel suo grado e scatto.
Articolo 42
L'agente dell'Europol chiamato a svolgere il servizio di leva o un servizio sostitutivo, un periodo di istruzione militare o di richiamo alle armi viene collocato nella posizione di «congedo per servizio nazionale»; per l'agente dell'Europol assunto con contratto di durata determinata, tale posizione non può in nessun caso superare la durata del contratto stesso.
L'agente dell'Europol chiamato a svolgere il servizio di leva o il servizio sostitutivo cessa di percepire la retribuzione. Egli continua a beneficiare delle disposizioni relative alla pensione purché, dopo aver soddisfatto agli obblighi militari o compiuto il servizio sostitutivo, effettui il versamento a titolo retroattivo del suo contributo al regime delle pensioni.
L'agente dell'Europol che debba compiere un periodo di istruzione militare o che sia richiamato alle armi beneficia, per la durata del periodo di istruzione militare o del richiamo, della sua retribuzione, ridotta della paga militare percepita.
CAPITOLO 5 - RETRIBUZIONE E RIMBORSO SPESE
Articolo 43
La retribuzione dell'agente dell'Europol comprende lo stipendio base, gli assegni familiari e le eventuali indennità. La retribuzione è espressa e pagata nella moneta del paese in cui presta servizio.
Articolo 44
Il consiglio di amministrazione procede ogni anno ad un esame del livello della retribuzione degli agenti dell'Europol. Nel corso di tale esame, il consiglio di amministrazione valuta se, in seguito a variazioni del costo della vita a l'Aia, sia opportuno procedere ad un adeguamento della retribuzione. Si tiene conto in particolare dell'eventuale variazione degli stipendi del settore pubblico negli Stati membri e delle necessità di reclutamento dell'Europol.
In base all'esame annuale del livello delle retribuzioni, lo stipendio base e le indennità possono essere adeguati. Tale decisione è adottata dal Consiglio all'unanimità, in conformità della procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, su proposta del consiglio di amministrazione.
Articolo 45
Gli stipendi base mensili sono fissati in fiorini olandesi, per ogni grado e scatto, conformemente alla seguente tabella:
>SPAZIO PER TABELLA>
Articolo 46
1. Gli assegni familiari comprendono:
a) l'assegno di famiglia;
b) l'assegno per figli a carico;
c) l'indennità scolastica.
2. Gli agenti che percepiscono gli assegni familiari di cui al presente articolo sono tenuti a dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte; questi ultimi assegni sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato 5.
3. L'assegno per figli a carico può essere raddoppiato con decisione speciale e motivata del direttore, adottata in base a probanti documenti medici dai quali risulti che, in conseguenza di una menomazione mentale o fisica del figlio, l'agente deve sopportare oneri gravosi.
4. Se, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato 5, gli assegni familiari precitati sono versati ad una persona diversa dall'agente, i paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano a tale persona.
Articolo 47
L'indennità di dislocazione è un'indennità fissa alla quale l'agente ha diritto per la durata dei contratti a termine; è stabilita in base al grado, come figura nell'allegato 5. Dopo tale periodo l'indennità è ridotta annualmente del 10 % dell'indennità iniziale.
Articolo 48
In caso di decesso dell'agente, il coniuge superstite o i figli a carico godono della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso.
Il periodo suddetto è esteso a 12 mesi qualora il decesso sia conseguenza di uno degli atti di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma.
In caso di decesso del titolare di una pensione, le disposizioni di cui sopra si applicano per quanto riguarda la pensione del defunto.
Articolo 49
Gli assegni familiari, l'indennità di dislocazione e le altre indennità forfettarie sono stabiliti nell'allegato 5.
Articolo 50
Fatti salvi gli articoli da 51 a 54, l'agente ha diritto, alle condizioni fissate dall'allegato 5, al rimborso delle spese di entità ragionevole sostenute in occasione dell'entrata in servizio, di trasferimenti, della cessazione dal servizio, nonché delle spese di entità ragionevole sostenute nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.
Articolo 51
L'agente dell'Europol ha diritto, come disposto nell'allegato 5, al rimborso delle spese di trasloco. Tale rimborso è concesso anche se il contratto è risolto durante il periodo di prova, a meno che la risoluzione sia dovuta a un comportamento ritenuto non confacente a un agente dell'Europol.
Articolo 52
È concessa un'indennità di alloggio, in conformità di quanto previsto nell'allegato 5.
Articolo 53
Le spese di entità ragionevole sostenute da un agente al momento dell'entrata in servizio presso l'Europol sono rimborsate in conformità di quanto previsto nell'allegato 5.
Articolo 54
Il rimborso delle spese per il viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine è effettuato secondo quanto previsto nell'allegato 5.
Articolo 55
1. La retribuzione è versata all'agente il 15 di ogni mese, per il mese corrente. L'importo di tale retribuzione è arrotondato all'unità monetaria superiore.
2. Qualora la retribuzione del mese non sia dovuta per intero, essa viene frazionata in trentesimi:
a) se il numero effettivo delle giornate pagabili è uguale o inferiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuto è pari al numero effettivo di giornate pagabili;
b) se il numero effettivo delle giornate pagabili è superiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuto è uguale alla differenza fra trenta e il numero effettivo delle giornate non pagabili.
3. Quando il diritto agli assegni familiari e all'indennità di dislocazione sorge dopo la data di entrata in servizio dell'agente, quest'ultimo ne beneficia a decorrere dal primo giorno del mese durante il quale è sorto tale diritto. Quando cessa il diritto a tali assegni e indennità, l'agente ne beneficia fino all'ultimo giorno del mese durante il quale tale diritto cessa.
CAPITOLO 6 - SICUREZZA SOCIALE
Sezione A - Copertura dei rischi di malattia e infortunio
Articolo 56
1. Nei limiti dell'80 % delle spese sostenute e in base ad una regolamentazione stabilita dal consiglio di amministrazione che delibera su proposta del direttore, presentata previo parere del comitato del personale, l'agente, il coniuge - se questo non può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di qualsiasi altra disposizione di legge o regolamentare - i figli e le altre persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato 5 sono coperti contro i rischi di malattia. Tale quota è portata all'85 % per le seguenti prestazioni: visite, interventi chirurgici, ricovero, prodotti farmaceutici, radiologia, analisi, esami di laboratorio e protesi su prescrizione medica, escluse le protesi dentarie. La quota è portata al 100 % in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattia mentale ed altre malattie riconosciute di analoga gravità dal direttore, nonché per gli esami di diagnosi precoce e in caso di parto. I rimborsi al 100 % non si applicano tuttavia in caso di malattia professionale o di infortunio che abbiano comportato l'applicazione dell'articolo 57.
Il terzo del contributo necessario per assicurare tale copertura è posto a carico dell'agente; la sua quota non può tuttavia superare il 2 % dello stipendio base.
2. L'agente che lasci definitivamente il servizio e dimostri di non poter beneficiare di alcun altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie può, su sua richiesta presentata nel mese successivo alla cessazione del servizio, continuare a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi dopo la cessazione dal servizio, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1. Il contributo di cui al paragrafo suddetto è calcolato sull'ultimo stipendio base dell'agente. La metà del contributo è posta a carico dell'agente.
Con decisione del direttore, presa previo parere del medico di fiducia dell'Europol, il termine di un mese per la presentazione della domanda ed il limite di sei mesi previsto al comma precedente non si applicano quando l'interessato sia colpito da malattia grave o prolungata contratta prima della cessazione del servizio e dichiarata all'Europol prima dello scadere del periodo di sei mesi previsto al comma precedente, purché l'interessato si sottoponga al controllo medico prescritto dall'Europol.
3. Il coniuge divorziato dell'agente, il figlio non più a carico dell'agente nonché la persona non più assimilata al figlio a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato 5, i quali dimostrino di non poter ottenere rimborsi da parte di un altro regime pubblico d'assicurazione contro le malattie, possono continuare a beneficiare, per un periodo massimo di un anno, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1, a titolo di assicurati mediante l'affiliato tramite il quale beneficiavano di tali rimborsi; questa copertura non dà luogo alla riscossione di un contributo. Il suddetto periodo decorre a partire dalla data della sentenza definitiva di divorzio o dalla perdita della qualifica di figlio a carico o di persona assimilata a figlio a carico.
4. L'agente rimasto al servizio dell'Europol sino all'età di 62 anni o titolare di una pensione di invalidità beneficia, dopo la cessazione dal servizio, delle disposizioni previste dal paragrafo 1. Il contributo è calcolato sulla base della pensione.
Il titolare di una pensione di reversibilità, conseguente al decesso di un agente in attività o di un agente rimasto al servizio dell'Europol fino all'età di 62 anni o di un titolare di una pensione di invalidità, beneficia delle stesse disposizioni. Il contributo è calcolato sulla base della pensione.
5. Beneficiano altresì delle disposizioni previste al paragrafo 1, purché non possano essere coperti da alcun altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie:
a) l'ex agente titolare di una pensione di anzianità che abbia lasciato il servizio presso l'Europol prima del sessantaduesimo anno di età;
b) il titolare di una pensione di reversibilità conseguente al decesso di un ex agente che abbia lasciato il servizio presso l'Europol prima del sessantaduesimo anno di età.
Il contributo di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla pensione dell'ex agente. La metà di tale contributo è posta a carico del beneficiario. Tuttavia, il titolare di una pensione di orfano beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 soltanto su richiesta. Il contributo è calcolato in base alla pensione di orfano.
6. Se l'importo delle spese non rimborsate per un periodo di dodici mesi supera la metà dello stipendio base mensile dell'agente o della pensione versata, il direttore concede un rimborso speciale, tenuto conto della situazione di famiglia dell'interessato, in base alla regolamentazione prevista nel paragrafo 1.
7. Il beneficiario è tenuto a dichiarare i rimborsi spese riscossi o cui può pretendere in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, per se stesso o per le persone assicurate per il suo tramite.
Qualora il totale dei rimborsi eventualmente ottenuti superi i rimborsi previsti al paragrafo 1, la differenza è dedotta dall'importo da rimborsare ai sensi del paragrafo 1, salvo per quanto riguarda i rimborsi ottenuti in virtù di un'assicurazione complementare privata contro le malattie, destinata a coprire la parte delle spese non rimborsabili dal regime Europol di assicurazione contro le malattie.
Articolo 57
1. Alle condizioni fissate da una regolamentazione adottata dal consiglio di amministrazione, previo parere del comitato del personale, l'agente è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio. Egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1 % dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata. I rischi non coperti sono precisati in tale regolamentazione.
2. Le prestazioni garantite sono le seguenti:
a) in caso di decesso:
versamento alle persone sottoindicate di un capitale pari a cinque volte lo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuiti all'interessato nei dodici mesi precedenti l'infortunio:
- al coniuge e ai figli dell'agente deceduto, secondo le norme del diritto di successione applicabile all'agente; l'ammontare da versare al coniuge non può tuttavia essere inferiore al 25 % del capitale;
- in mancanza di persone della categoria suindicata, agli altri discendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile all'agente;
- in mancanza di persone delle due categorie suindicate, agli ascendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile all'agente;
- in mancanza di persone delle tre categorie suindicate, all'Europol;
b) in caso di invalidità permanente totale:
versamento all'interessato di un capitale pari a otto volte il suo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi precedenti l'infortunio;
c) in caso di invalidità permanente parziale:
versamento all'interessato di una parte dell'indennità prevista dalla lettera b), calcolata in base alla tabella stabilita dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1.
Le prestazioni sopra enumerate sono cumulabili con quelle previste dal regime delle pensioni.
3. Sono inoltre coperte, alle condizioni fissate dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1, le spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere, chirurgiche, di protesi, radiografia, massaggio, ortopedia, clinica e trasporto, nonché tutte le spese analoghe rese necessarie dall'infortunio o dalla malattia professionale.
Tuttavia, tale rimborso sarà effettuato soltanto dopo esaurimento e a complemento dei rimborsi che l'agente abbia ricevuto in applicazione delle disposizioni dell'articolo 56.
Articolo 58
Gli articoli 56 e 57 si applicano all'agente durante il periodo delle sue funzioni, durante i congedi malattia e durante i periodi di aspettativa senza assegni di cui agli articoli 38 e 41, alle condizioni ivi previste.
L'articolo 56 si applica all'agente dell'Europol titolare di una pensione di invalidità, al titolare di una pensione di reversibilità nonché all'agente titolare d'una pensione di anzianità.
Tuttavia, qualora la visita medica alla quale l'agente deve essere sottoposto in base alle disposizioni dell'articolo 25 riveli che l'agente è affetto da malattia o da infermità, il direttore può decidere che le spese dovute agli sviluppi e alle conseguenze di detta malattia o infermità siano escluse dal rimborso spese previsto dall'articolo 56.
Articolo 59
1. L'ex agente dell'Europol che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso l'Europol:
- che non è titolare di una pensione di anzianità o di invalidità a carico dell'Europol,
- la cui cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione di un contratto per motivi disciplinari o durante il periodo di prova,
- che ha prestato servizio per un periodo di almeno 6 mesi,
- e che risiede in uno Stato membro dell'Unione europea
beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione alle condizioni stabilite in appresso.
Qualora possa aver diritto ad un'indennità di disoccupazione a titolo di un regime nazionale, è tenuto a farne la dichiarazione presso l'Europol. In tal caso, l'importo dell'indennità è dedotto da quello versato a titolo del paragrafo 3.
2. Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione, l'ex agente dell'Europol:
a) deve depositare la sua richiesta di lavoro presso i servizi di collocamento competenti dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza;
b) deve ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione di tale Stato membro che incombono al titolare delle prestazioni di disoccupazione a norma di detta legislazione;
c) deve far pervenire ogni mese all'Europol un attestato rilasciato dal competente servizio di collocamento nazionale in cui si precisi se abbia adempiuto o meno gli obblighi fissati alle lettere a) e b).
L'Europol può concedere o mantenere la prestazione, anche se gli obblighi nazionali di cui alla lettera b) non sono soddisfatti, in caso di malattia, infortunio, maternità, invalidità o situazione riconosciuta come analoga oppure in caso di dispensa da parte della competente autorità nazionale dall'adempimento di tali obblighi.
Il Consiglio di amministrazione stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente articolo.
3. L'indennità di disoccupazione è fissata in riferimento allo stipendio base raggiunto dall'ex agente dell'Europol al momento della cessazione dal servizio. Tale indennità di disoccupazione è fissata:
- al 60 % dello stipendio base per un periodo iniziale di dodici mesi;
- al 45 % dello stipendio base dal 13° al 18° mese;
- al 30 % dello stipendio base dal 19° al 24° mese.
Gli importi così definiti non possono essere inferiori a 1 650 fiorini olandesi né superiori a 3 300 fiorini olandesi.
Gli importi minimo e massimo sopramenzionati potranno essere oggetto di un esame annuo da parte del consiglio di amministrazione.
4. L'indennità di disoccupazione è corrisposta all'ex agente dell'Europol per un periodo massimo di ventiquattro mesi a decorrere dal giorno della cessazione dal servizio. Tuttavia, se durante tale periodo l'ex agente dell'Europol cessa di soddisfare le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2, il versamento dell'indennità viene interrotto. L'indennità è nuovamente corrisposta se, prima del termine di tale periodo, l'ex agente dell'Europol soddisfa nuovamente le condizioni, senza aver acquisto il diritto ad una indennità di disoccupazione nazionale.
5. L'ex agente dell'Europol beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto agli assegni familiari previsti dall'articolo 46. L'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità di disoccupazione alle condizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato 5.
L'interessato è tenuto a dichiarare gli assegni dello stesso tipo corrisposti da altra fonte a lui oppure al coniuge; tali assegni sono dedotti da quelli versati ai sensi del presente articolo.
L'ex agente dell'Europol beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto, alle condizioni previste dall'articolo 56, alla copertura dei rischi di malattia senza contributi a suo carico.
6. L'agente dell'Europol contribuisce per un terzo al finanziamento del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Tale contributo è fissato allo 0,4 % dello stipendio base dell'interessato. Detto contributo, dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato è versato, insieme ai due terzi a carico dell'Europol, su un Fondo speciale per la disoccupazione.
L'Europol versa il suo contributo al Fondo ogni mese, al più tardi otto giorni dopo il pagamento delle retribuzioni.
7. L'indennità di disoccupazione corrisposta all'ex agente dell'Europol rimasto senza impiego è soggetta alle stesse condizioni e alla stessa procedura di applicazione dell'imposta della retribuzione degli agenti dell'Europol.
8. I servizi nazionali competenti in materia di lavoro e di disoccupazione, operanti nell'ambito della loro legislazione nazionale, e l'Europol assicurano un'efficace cooperazione per la corretta applicazione del presente articolo.
9. Le modalità di applicazione del presente articolo formano oggetto di una regolamentazione stabilita dal consiglio di amministrazione sulla base di una proposta, presentata dal direttore, previa consultazione del comitato del personale, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, ultimo comma.
Articolo 60
1. Per la nascita di un figlio di un agente viene corrisposto un assegno di 440 fiorini olandesi alla persona che ha la custodia effettiva di tale figlio.
Lo stesso assegno viene corrisposto all'agente che adotti un bambino di età inferiore ai cinque anni che sia a sua carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato 5.
2. L'assegno spetta anche in caso d'interruzione di gravidanza dopo almeno 28 settimane, comprovata da un certificato medico.
3. Il beneficiario dell'assegno di natalità è tenuto a dichiarare gli assegni di uguale natura percepiti da altra fonte per lo stesso figlio; tali assegni vengono detratti dall'importo dell'assegno di natalità. Se il padre e la madre sono agenti dell'Europol, l'assegno viene corrisposto soltanto una volta.
Articolo 61
In caso di decesso dell'agente, del coniuge, dei figli a carico o delle altre persone a carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato 5, che vivono nella sua abitazione, l'Europol rimborsa le spese necessarie per il trasporto della salma dalla sede di servizio al luogo d'origine dell'agente.
Tuttavia in caso di decesso dell'agente durante una missione, l'Europol rimborsa le spese per il trasporto della salma dal luogo del decesso a quello d'origine dell'agente.
Articolo 62
Il direttore può concedere doni, prestiti o anticipazioni all'agente, all'ex agente o agli aventi diritto dell'agente deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile a seguito di malattia grave o di lunga durata o quando l'agente sia diventato inabile al lavoro in seguito ad infortunio intervenuto nel corso dell'impiego e dimostri di non essere iscritto ad un altro regime di sicurezza sociale.
Sezione B - Copertura dei rischi d'invalidità e di decesso
Articolo 63
L'agente dell'Europol è coperto, alle seguenti condizioni, contro i rischi di decesso e di invalidità che possono sopravvenire nel corso del suo impiego.
Le prestazioni e le garanzie previste nella presente sezione sono sospese quando siano temporaneamente interrotti gli effetti pecuniari del contratto dell'agente, a norma delle disposizioni del presente statuto.
Articolo 64
Qualora la visita medica precedente l'assunzione dell'agente riveli che quest'ultimo è affetto da malattia o da infermità, il direttore può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia d'invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze di tale malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso l'Europol.
L'agente può presentare ricorso contro tale decisione alla commissione d'invalidità istituita conformemente all'allegato 7.
Articolo 65
1. L'agente colpito da invalidità considerata totale e che deve perciò cessare il suo servizio presso l'Europol beneficia di una pensione di invalidità il cui importo è così fissato:
se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, la pensione di invalidità è fissata al 90 % dell'ultimo stipendio base dell'agente;
se l'invalidità è dovuta ad altra causa, il tasso della pensione d'invalidità, calcolata sull'ultimo stipendio base dell'agente, è pari al 2 % per ciascun anno compreso tra la data d'entrata in servizio dell'agente e la data alla quale raggiunge l'età di 62 anni; tale tasso è maggiorato del 2 % per ogni anno preso in considerazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, dell'allegato 6. Il totale non può tuttavia superare il 70 % dell'ultimo stipendio base.
Il totale non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale definito all'articolo 5 dell'allegato 6.
Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dall'agente, il direttore può decidere che l'agente percepirà soltanto l'assegno previsto all'articolo 77.
Il beneficiario di una pensione d'invalidità ha diritto, alle condizioni previste dall'allegato 6, agli assegni familiari previsti nel presente statuto; l'assegno di famiglia è calcolato sulla base della pensione del beneficiario.
2. Lo stato di invalidità è determinato dalla commissione di invalidità.
3. Il diritto alla pensione d'invalidità decorre dal giorno seguente a quello in cui è stato risolto il contratto dell'agente in conformità degli articoli 94 e 95.
4. L'Europol può esigere in qualsiasi momento la prova che il titolare di una pensione di invalidità si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare di detta pensione. Se la Commissione d'invalidità constata che tali condizioni non sono più soddisfatte, cessa il diritto alla pensione.
L'agente che, dopo che la commissione d'invalidità ha constatato che non sono più soddisfatte le condizioni per il versamento della pensione di invalidità, non viene reintegrato in servizio dal direttore, beneficia a sua scelta:
- o dell'indennità una tantum prevista dall'articolo 77, calcolata sulla base della durata del servizio effettivamente prestato,
- o, a condizione che abbia compiuto almeno 50 anni di età, di una pensione di anzianità alle condizioni previste dalla sezione C del presente capitolo.
Il periodo di tempo nel corso del quale ha riscosso la pensione d'invalidità è preso in considerazione, senza versamento di contributi, per il calcolo della sua pensione di anzianità.
5. L'agente che ha diritto a una pensione di invalidità in base a un regime nazionale o che svolge un'attività retribuita è tenuto a dichiararlo all'Europol. In tal caso l'importo delle prestazioni o della retribuzione per detta attività, dedotte le eventuali imposte, è detratto dalla pensione di invalidità versata in virtù del presente articolo.
Articolo 66
Gli aventi diritto di un agente deceduto, quali definiti nel capitolo 4 dell'allegato 6, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dagli articoli da 67 a 70.
In caso di decesso di un ex agente che sia titolare di una pensione di invalidità o di una pensione di anzianità o che abbia cessato il servizio prima dell'età di 62 anni e chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto l'età di 62 anni, gli aventi diritto, quali sono definiti nel capitolo 4 dell'allegato 6, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dall'allegato predetto.
In caso di scomparsa per un periodo superiore ad un anno, sia di un agente dell'Europol, sia di un ex agente dell'Europol titolare di una pensione di invalidità o di anzianità, sia di un ex agente dell'Europol che abbia cessato il servizio prima dell'età di 62 anni e abbia chiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto i 62 anni, le disposizioni dei capitoli 5 e 6 dell'allegato 6 si applicano per analogia al coniuge e alle persone considerate a carico dello scomparso.
Articolo 67
Il diritto a pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso o, eventualmente, dal primo giorno del mese che segue il periodo in cui il coniuge superstite, gli orfani o le persone a carico beneficiano della retribuzione dell'agente deceduto in applicazione dell'articolo 48.
Articolo 68
La vedova di un agente deceduto mentre era in attività di servizio presso l'Europol beneficia di una pensione vedovile ai sensi dell'articolo 15 dell'allegato 6. La pensione vedovile ammonta al 60 % della pensione di anzianità che sarebbe stata versata all'agente se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalle condizioni di durata di servizio e di età, al momento del decesso.
L'importo di cui sopra è dell'80 % qualora l'agente sia deceduto per una delle cause di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma.
L'importo della pensione di reversibilità non può essere inferiore al minimo vitale né al 35 % dell'ultimo stipendio base dell'agente.
L'importo non può inoltre essere inferiore al 42 % dell'ultimo stipendio base dell'agente quando il decesso di quest'ultimo è determinato da una delle circostanze di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma.
Le persone che hanno diritto a una pensione vedovile in base a un regime nazionale sono tenute a dichiararlo all'Europol. In tal caso l'importo di tali prestazioni sarà detratto dalla pensione vedovile versata in virtù del presente articolo.
Articolo 69
Quando un agente o il titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge con diritto a una pensione di reversibilità, i figli considerati a suo carico hanno diritto a una pensione di orfano alle condizioni previste dall'articolo 20 dell'allegato 6.
Lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni, in caso di decesso o di nuovo matrimonio di un coniuge titolare di una pensione di reversibilità.
Quando un agente o il titolare di una pensione d'anzianità o d'invalidità sia deceduto senza che si trovino riunite le condizioni di cui al primo comma, i figli riconosciuti a suo carico hanno diritto ad una pensione di orfano alle condizioni previste dall'articolo 20 dell'allegato 6; la pensione tuttavia è pari alla metà della pensione calcolata conformemente a tale articolo.
In caso di decesso di un ex agente dell'Europol che abbia cessato il servizio prima dell'età di 62 anni e abbia chiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto i 62 anni, i figli riconosciuti a suo carico hanno diritto ad una pensione di orfano alle stesse condizioni rispettivamente previste dai commi precedenti.
In caso di decesso del coniuge, che non sia agente dell'Europol, di un agente dell'Europol o di un ex agente dell'Europol titolare di una pensione di anzianità o di invalidità, i figli del coniuge superstite, riconosciuti a suo carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato 5, hanno diritto a una pensione di orfano fissata conformemente al primo comma.
L'orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'allegato 5.
Articolo 70
In caso di divorzio o di coesistenza di più gruppi di superstiti che possano pretendere a una pensione di reversibilità, quest'ultima viene ripartita secondo le modalità previste dal capitolo 4 dell'allegato 6.
Articolo 71
1. Prescindendo da tutte le altre disposizioni, in particolare da quelle in materia di minimi concessi agli aventi diritto ad una pensione di reversibilità, il totale della pensione di reversibilità, previa aggiunta degli assegni familiari e deduzione dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie, che può essere versata alla vedova e ad altri aventi diritto, non può superare:
a) in caso di decesso di un agente in servizio presso l'Europol, l'importo della retribuzione cui l'interessato avrebbe avuto diritto nello stesso grado e scatto se fosse rimasto in vita, previa detrazione dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie e maggiorazione degli assegni familiari eventualmente versati in tal caso all'interessato;
b) per il periodo posteriore alla data in cui l'agente di cui alla lettera a) avrebbe raggiunto l'età di 62 anni, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto a decorrere da tale data, nello stesso grado e scatto raggiunti al momento del decesso; a questo importo vanno aggiunti gli assegni familiari eventualmente versati all'interessato e sottratte l'imposta e le altre trattenute obbligatorie;
c) in caso di decesso di un ex agente titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità, l'importo della pensione cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b);
d) in caso di decesso di un ex agente che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 62 anni ed abbia chiesto che il godimento della sua pensione fosse differito al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto l'età di 62 anni, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto all'età di 62 anni; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b).
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si prescinde dai coefficienti correttori eventualmente applicabili ai diversi importi in causa.
3. L'importo massimo definito nelle lettere da a) a d) del paragrafo 1 viene ripartito fra gli aventi diritto ad una pensione di reversibilità in proporzione ai diritti che, prescindendo dal paragrafo 1, sarebbero stati loro rispettivamente riconosciuti.
Sezione C - Pensione di anzianità e indennità una tantum
Articolo 72
All'atto della cessazione dal servizio, l'agente che ha compiuto almeno dieci anni di servizio ha diritto a una pensione di anzianità. Tuttavia egli ha diritto a tale pensione prescindendo dagli anni di servizio se ha più di 62 anni.
L'importo massimo della pensione di anzianità è fissato al 70 % dell'ultimo stipendio base relativo all'ultimo grado nel quale l'agente è stato inquadrato durante un anno almeno. Tale importo rimane acquisito all'agente che ha maturato 35 anni di servizio, calcolati in base alle disposizioni dell'articolo 32 dell'allegato 6. Se il numero degli anni di servizio è inferiore a 35, l'importo massimo di cui sopra viene ridotto in proporzione.
L'importo della pensione di anzianità non può essere inferiore al 4 % del minimo vitale per ogni anno di servizio.
Il diritto alla pensione di anzianità matura all'età di 62 anni.
Articolo 73
La vedova di un ex agente di cui agli articoli 16, 17 o 18 dell'allegato 6 ha diritto ad una pensione di reversibilità, alle condizioni stabilite da detti articoli.
L'importo di cui sopra è dell'80 % qualora l'agente sia deceduto per una delle cause di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma.
L'importo della pensione di reversibilità non può essere inferiore in questi casi al minimo vitale né al 35 % dell'ultimo stipendio base dell'ex agente.
Tale importo non può inoltre essere inferiore al 42 % dell'ultimo stipendio base dell'agente quando il decesso di quest'ultimo è determinato da una delle circostanze di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma.
Articolo 74
Le disposizioni degli articoli 68 e 73 si applicano mutatis mutandis al vedovo di un agente o di un ex agente.
Articolo 75
Il titolare di una pensione di anzianità acquisita all'età di 62 anni o dopo questa età, di una pensione di invalidità, oppure di una pensione di reversibilità, ha diritto, alle condizioni di cui all'allegato 5, agli assegni familiari previsti all'articolo 46; l'assegno di famiglia è calcolato in base alla pensione del beneficiario.
Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico dovuto al titolare della pensione di reversibilità è pari al doppio dell'assegno di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b).
Articolo 76
Se l'agente ha diritto alla pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione sono ridotti proporzionalmente all'importo dei versamenti effettuati a norma dell'articolo 79.
Articolo 77
L'agente di età inferiore a 62 anni che cessi definitivamente dal servizio per una ragione diversa dal decesso o dall'invalidità e che non possa beneficiare di una pensione di anzianità o delle disposizioni dell'articolo 9 dell'allegato 6, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio, al versamento di un'indennità una tantum calcolata conformemente all'articolo 10 dell'allegato 6.
Tale indennità è ridotta degli importi versati a norma dell'articolo 79.
Sezione D - Finanziamento del regime di copertura dei rischi d'invalidità e di decesso nonché del regime delle pensioni
Articolo 78
1. Il pagamento delle prestazioni previste dal regime di sicurezza sociale di cui alle sezioni B e C è a carico del fondo pensioni dell'Europol di cui all'articolo 37 dell'allegato 6.
2. Gli agenti contribuiscono per un terzo al finanziamento di questo regime di sicurezza sociale. Tale contributo è pari all'8,25 % dello stipendio base dell'interessato. Il contributo è dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato.
3. La riscossione dello stipendio è soggetta al contributo per il regime delle pensioni.
4. I contributi regolarmente percepiti sono irripetibili. Quelli percepiti irregolarmente non danno alcun diritto a pensione e sono rimborsati senza interessi, a richiesta dell'interessato o dei suoi aventi diritto.
Articolo 79
Alle condizioni che saranno stabilite dal consiglio di amministrazione che delibera su proposta del direttore, presentata previa consultazione del comitato del personale, l'agente ha facoltà di chiedere che l'Europol effettui i versamenti che egli deve eventualmente eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel paese d'origine.
Tali versamenti non possono superare il 16,5 % dello stipendio base e sono posti a carico del bilancio dell'Europol.
Sezione E - Liquidazione dei diritti
Articolo 80
La liquidazione dei diritti alla pensione di anzianità, d'invalidità o di reversibilità, o alla pensione provvisoria, compete all'Europol. Il conteggio particolareggiato della liquidazione è noficato, contemporaneamente alla decisione di concessione della pensione, all'agente o ai suoi aventi diritto e all'organismo incaricato di provvedere al pagamento delle pensioni.
Le pensioni di anzianità, o di invalidità, non possono essere cumulate con uno stipendio a carico dell'Europol, né con l'indennità prevista dall'articolo 59.
Articolo 81
Le pensioni possono essere soggette a revisione in ogni momento, in caso di errore o di omissione di qualsiasi natura.
Le pensioni possono essere modificate o soppresse qualora la concessione sia stata effettuata in contrasto con le prescrizioni del presente statuto o dell'allegato 6.
Articolo 82
Gli aventi diritto di un agente o ex agente titolare di una pensione di anzianità o di invalidità deceduto, che non avessero fatto domanda per la liquidazione dei loro diritti a pensione entro l'anno successivo alla data di decesso dell'agente, perdono i loro diritti, salvo in caso di forza maggiore debitamente accertato.
Articolo 83
L'ex agente e i suoi aventi diritto, chiamati a beneficiare delle prestazioni previste dal regime delle pensioni, sono tenuti a fornire le prove scritte che possono essere richieste e a comunicare all'Europol ogni elemento suscettibile di modificare i loro diritti alle prestazioni.
Articolo 84
L'agente il cui diritto a pensione è soppresso in tutto o in parte a titolo definitivo, a norma del presente statuto, ha diritto di esigere il rimborso delle somme versate quale suo contributo al regime delle pensioni, proporzionalmente alla riduzione apportata alla pensione.
Sezione F - Pagamento delle prestazioni
Articolo 85
Le prestazioni previste dal presente regime di sicurezza sociale sono pagate mensilmente, alla fine del periodo per il quale la prestazione è dovuta. Il servizio delle prestazioni è assicurato, a nome dell'Europol, dall'istituzione designata dall'Europol e nessun'altra istituzione può, sotto una qualsiasi forma, pagare sui fondi propri una prestazione prevista dal presente regime di sicurezza sociale. L'articolo 71 si applica per analogia.
Le prestazioni possono essere pagate, a scelta degli interessati, sia nella moneta del loro paese di origine o di residenza sia in fiorini olandesi; tale scelta rimane valida per almeno due anni.
Sezione G - Surrogazione dell'Europol
Articolo 86
1. Quando la causa del decesso, di un infortunio o di una malattia di cui è vittima un agente dell'Europol è imputabile a un terzo, l'Europol, nei limiti degli obblighi statutari che gli incombono in seguito all'evento dannoso, si surroga di pieno diritto alla vittima o ai suoi aventi diritto nei loro diritti e azioni contro il terzo responsabile.
2. Rientrano in particolare nell'ambito coperto dalla surrogazione di cui al paragrafo 1:
- la retribuzione che continua ad essere versata all'agente, in conformità dell'articolo 38, nel periodo durante il quale è temporaneamente inabile al lavoro;
- i versamenti effettuati in conformità dell'articolo 48 in seguito al decesso di un agente o ex agente titolare di una pensione;
- le prestazioni erogate ai sensi degli articoli 56 e 57 e delle regolamentazioni adottate per la loro applicazione, concernenti la copertura dei rischi di malattia e d'infortunio;
- l'onere delle spese per il trasporto della salma, di cui all'articolo 61;
- il versamento di assegni familiari supplementari effettuato, in conformità dell'articolo 46, paragrafo 3, e dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato 5, a causa della malattia grave, dell'infermità o della menomazione da cui è colpito un figlio a carico;
- il versamento di pensioni d'invalidità effettuato in seguito ad un infortunio o ad una malattia che ponga l'agente nell'impossibilità definitiva di esercitare le proprie funzioni;
- il versamento di pensioni di reversibilità effettuato in seguito al decesso dell'agente o dell'ex agente oppure al decesso del coniuge, che non sia agente dell'Europol, di un agente o di un ex agente titolare di una pensione;
- il versamento di pensioni di orfano effettuato, senza limitazione di età, a beneficio del figlio di un agente o di un ex agente quando tale figlio è colpito da una malattia grave, da un'infermità o da una menomazione che gli impedisca di provvedere al proprio sostentamento dopo il decesso del genitore.
3. Tuttavia la surrogazione dell'Europol non si estende ai diritti ad indennizzo relativi a elementi di carattere puramente personale, quali in particolare i danni morali, nonché la parte dei danni concernenti il lato estetico o le relazioni sociali che supera l'importo dell'indennità eventualmente concessa per tali ragioni in applicazione dell'articolo 57.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non possono ostacolare l'esercizio di un'azione diretta da parte dell'Europol.
CAPITOLO 7 - SOMME PERCEPITE INDEBITAMENTE E MANCATO VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE
Articolo 87
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 499Y0130(06).1
Qualsiasi somma percepita indebitamente in base al presente statuto, nei cinque anni precedenti la scoperta dell'irregolarità, dà luogo a ripetizione da parte della persona interessata. Le somme dovute e non pagate nei cinque anni precedenti la scoperta dell'irregolarità sono risarcite all'interessato.
CAPITOLO 8 - REGIME DISCIPLINARE
Articolo 88
1. Qualsiasi mancanza agli obblighi cui l'agente è soggetto ai sensi del presente statuto o della convenzione Europol, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.
2. Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:
a) ammonimento scritto,
b) nota di biasimo,
c) retrocessione fino a cinque scatti nell'ambito del rispettivo grado per un periodo non superiore a sei mesi, o riduzione dello stipendio base mensile fino al 25 % per un periodo non superiore a sei mesi,
d) retrocessione dell'agente al grado immediatamente inferiore a quello in cui si trova al momento della sanzione disciplinare,
e) destituzione, con eventuale riduzione o soppressione del diritto alla pensione di anzianità, senza che gli effetti della sanzione possano estendersi agli aventi diritto dell'agente,
f) risoluzione del contratto di agenti assunti dai servizi competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della convenzione Europol (con raccomandazione di una sanzione disciplinare).
3. Nel comminare sanzioni disciplinari, si tiene debito conto della gravità dell'inadempimento nonché delle relative circostanze, quali l'intenzionalità, qualsiasi possibile perturbazione delle attività normali dell'Europol, il pregiudizio causato all'Europol, ai suoi principi disciplinari o alla sua gerarchia e le eventuali recidive dell'agente in questione.
4. Uno stesso inadempimento non può dar luogo che a una sola sanzione disciplinare.
5. Le sanzioni disciplinari lasciano impregiudicata la responsabilità penale di un agente connessa all'inadempimento.
6. L'agente che induce un altro agente a non ottemperare ai suoi obblighi, come pure il superiore dell'agente che tollera consapevolmente l'inadempimento, è soggetto alle stesse misure disciplinari cui è soggetto l'interessato.
Articolo 89
È istituita una commissione di disciplina, presso l'Europol, che esercita le attribuzioni previste dal presente statuto. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione di disciplina sono stabilite nell'allegato 7.
Il direttore può infliggere la sanzione dell'ammonimento e la sanzione del biasimo, senza consultare la commissione di disciplina, su proposta del superiore gerarchico dell'agente o di propria iniziativa. L'interessato deve essere informato per iscritto e sentito prima dell'adozione di tali misure.
Le altre sanzioni sono inflitte dal direttore previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dall'allegato 7. Questo procedimento viene aperto dal direttore, su proposta del superiore gerarchico dell'agente o di propria iniziativa, dopo che l'interessato è stato sentito.
Articolo 90
In caso di colpa grave addebitata ad un agente dal direttore, sia che si tratti di una mancanza ai suoi obblighi professionali o di una infrazione delle norme di diritto comune, quest'ultimo può sospendere immediatamente il colpevole. Tale decisione è comunicata per iscritto all'interessato. La violazione dell'obbligo della riservatezza di cui all'articolo 10 è considerata colpa grave.
La decisione relativa alla sospensione dell'agente deve precisare se l'interessato conserva, durante il periodo della sospensione, il beneficio della retribuzione o se viene effettuata una ritenuta a carico dell'agente, pari alla metà del suo stipendio base.
La posizione dell'agente sospeso deve essere definitivamente regolata entro sei mesi dalla data di decorrenza della sospensione. Se nessuna decisione è intervenuta al termine dei sei mesi, l'interessato percepisce nuovamente la sua retribuzione integrale.
Se l'interessato non ha subito alcuna sanzione o ha avuto soltanto un ammonimento scritto, un biasimo, una retrocessione di scatto nell'ambito del grado o una riduzione dello stipendio in conformità dell'articolo 88, paragrafo 2, lettera c), o se, allo spirare del termine previsto dal comma precedente, non è stato possibile prendere una decisione definitiva sul suo caso, egli ha diritto al rimborso delle ritenute operate sulla sua retribuzione.
Tuttavia, quando l'agente sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti, la sua posizione sarà definitivamente regolata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dell'autorità giudiziaria.
Articolo 91
L'agente colpito da una sanzione disciplinare diversa dalla destituzione o dalla risoluzione del contratto può ogni anno, dopo un anno dalla data della sanzione, presentare domanda per ottenere che nel fascicolo personale non risulti alcuna menzione della sanzione.
Il direttore decide, sentita la commissione di disciplina quando questa sia intervenuta nel procedimento disciplinare, se la richiesta dell'interessato deve essere accolta; in questo caso il fascicolo di quest'ultimo gli deve essere comunicato nella sua nuova composizione.
Se una sanzione disciplinare di cui all'articolo 88, paragrafo 2, lettere d), e) o f), è stata comminata a un agente assunto da un servizio competente di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della convenzione Europol, il direttore deve informarne tale servizio. Se è stata comminata un'altra sanzione disciplinare, il direttore decide se informarne o meno il servizio competente.
Il comma precedente si applica mutatis mutandis qualora il riferimento alla sanzione disciplinare sia stato cancellato dal fascicolo personale dell'agente in conformità del presente articolo.
CAPITOLO 9 - MEZZI DI RICORSO
Articolo 92
1. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare al direttore una domanda che l'inviti a prendere una decisione nei suoi confronti. Il direttore notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta alla domanda va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo ai sensi dei paragrafi seguenti.
2. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare al direttore un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che il direttore abbia preso una decisione sia che egli non abbia preso una misura imposta dallo statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:
- dal giorno della pubblicazione dell'atto, se si tratta di una misura di carattere generale;
- dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l'interessato ne prende conoscenza, se si tratta di misura di carattere individuale; tuttavia, se un atto di carattere individuale è di natura da arrecare pregiudizio ad una persona diversa dal destinatario, il termine decorre, nei riguardi di detta persona, dal giorno in cui essa ne prende conoscenza e, comunque, al più tardi il giorno della pubblicazione;
- a decorrere dalla data di scadenza del termine di risposta, se il reclamo riguarda una decisione implicita di rigetto di una domanda presentata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.
Il direttore notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell'articolo 93.
3. Per quanto riguarda gli agenti, la domanda ed il reclamo devono essere inoltrati per via gerarchica, salvo quando riguardino il superiore gerarchico diretto dell'agente. In tal caso, essi possono essere presentati direttamente all'autorità immediatamente superiore.
Articolo 93
1. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a dirimere ogni controversia tra l'Europol e una delle persone indicate nel presente statuto circa la legittimità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2. Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito.
2. Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:
- il direttore ha ricevuto un reclamo ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, nel termine ivi previsto;
- tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.
3. Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:
- dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo;
- dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato in applicazione dell'articolo 92, paragrafo 2; tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo una decisione implicita di rigetto entro il termine per il ricorso davanti alla Corte di giustizia, quest'ultimo termine inizia nuovamente a decorrere.
4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, l'interessato, dopo aver presentato al direttore un reclamo ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, può presentare immediatamente ricorso alla Corte di giustizia, purché ad esso sia allegata una richiesta volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto contestato o delle misure provvisorie. In tal caso, la procedura relativa al principale davanti alla Corte di giustizia è sospesa fino al momento in cui viene presa una decisione esplicita o implicita di rigetto.
5. I ricorsi di cui al presente articolo vengono istruiti e risolti secondo le norme previste dal regolamento di procedura stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.
CAPITOLO 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 94
Il contratto dell'agente dell'Europol si risolve, oltre che per decesso:
1. Per i contratti a tempo determinato:
a) alla data stabilita nel contratto;
b) alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, se in esso è prevista una clausola che dia all'agente o all'Europol la facoltà di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il termine di preavviso non può superare i tre mesi, né essere inferiore ad un mese. Per l'agente dell'Europol il cui contratto è stato rinnovato, il termine di preavviso non può essere inferiore ad un mese per ogni anno di servizio, con un minimo di un mese e un massimo di sei mesi;
c) alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di 65 anni.
In caso di risoluzione del contratto da parte dell'Europol, l'agente ha diritto ad un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione del servizio e la data di scadenza del contratto.
2. Per i contratti a tempo indeterminato:
a) alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto; il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi ed un massimo di dieci mesi; tuttavia il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia purché quest'ultimo non superi i tre mesi; è inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti;
b) alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di 65 anni.
Articolo 95
Il contratto di assunzione, sia di durata determinata, sia di durata indeterminata, può essere risolto dall'Europol senza preavviso:
a) nel corso o alla fine del periodo di prova, alle condizioni previste all'articolo 26;
b) nel caso in cui l'agente non risponda più alle condizioni previste dall'articolo 24, paragrafo 2, lettere a) e d); tuttavia, nel caso in cui l'agente non soddisfi più le condizioni previste all'articolo 24, paragrafo 2, lettera d), il contratto può essere risolto conformemente all'articolo 65;
c) nel caso in cui l'agente non possa riprendere le sue funzioni alla fine del congedo di malattia retribuito previsto all'articolo 38. In tal caso, l'agente beneficia di un'indennità pari allo stipendio base e agli assegni familiari nella misura di due giorni per ogni mese di servizio prestato.
Articolo 96
1. Previo espletamento del procedimento disciplinare previsto all'allegato 7, il contratto può essere risolto senza preavviso per motivi disciplinari in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l'agente, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dal direttore; l'interessato viene messo precedentemente in grado di presentare la propria difesa.
Prima della risoluzione del contratto, l'agente può essere colpito da una misura di sospensione alle condizioni previste dall'articolo 90.
2. In caso di risoluzione del contratto in conformità del paragrafo 1, il direttore può decidere:
a) di limitare l'indennità di cui all'articolo 77 al rimborso del contributo previsto dall'articolo 78, aumentato degli interessi composti al saggio stabilito nell'articolo 10 dell'allegato 6;
b) di privare l'interessato, del tutto o in parte, del rimborso delle spese di trasloco di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato 5;
c) di privare l'interessato, del tutto o in parte, dell'indennità di cui all'articolo 94, punto 1.
Articolo 97
1. Il contratto di un agente è risolto dall'Europol senza preavviso non appena il direttore constati:
a) che l'interessato, al momento della sua assunzione, ha intenzionalmente fornito false informazioni relative alle proprie attitudini professionali o alle condizioni previste dall'articolo 24, paragrafo 2, e
b) che queste false informazioni sono state determinati per l'assunzione dell'interessato.
2. In tal caso, la risoluzione viene pronunciata dal direttore, sentito l'interessato e previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dall'allegato 7.
Prima della risoluzione del contratto, l'agente può essere colpito da una misura di sospensione, alle condizioni previste dall'articolo 90.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 2.
TITOLO III - DEGLI AGENTI LOCALI
Articolo 98
Fatte salve le disposizioni del presente titolo, le condizioni d'impiego degli agenti locali, segnatamente per quanto riguarda:
a) le modalità della loro assunzione e della risoluzione del loro contratto,
b) i congedi,
c) la loro retribuzione,
sono stabilite dall'Europol in base alla regolamentazione e agli usi esistenti nella località in cui l'agente deve esercitare le proprie funzioni.
Gli agenti locali sono soggetti alle disposizioni in materia di segreto e riservatezza previste dagli articoli 31 e 32 della convenzione Europol e dalle normative basate su tali articoli.
Articolo 99
In materia di sicurezza sociale, l'Europol assume gli oneri che, in base alla regolamentazione in vigore nei Paesi Bassi, spettano ai datori di lavoro.
Articolo 100
1. Le controversie fra l'Europol e l'agente locale in servizio in uno Stato membro sono sottoposte alla giurisdizione competente in base alla legislazione in vigore nella località in cui l'agente esercita le proprie funzioni.
2. Le controversie fra l'Europol e l'agente locale in servizio in un paese terzo sono sottoposte ad un organo arbitrale alle condizioni definite nella clausola compromissoria che figura nel contratto dell'agente.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 101
1. Gli agenti che prestano servizio presso l'Unità Droga Europol (UDE) conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, dell'azione congiunta del 10 marzo 1995 (GU L 62 del 20.3.1995, pag. 1) e che hanno svolto le loro mansioni in modo soddisfacente, come risulta da una valutazione scritta redatta dall'amministrazione dell'UDE, sono invitati dal direttore dell'Europol a concludere un contratto di assunzione alle condizioni stabilite dal presente statuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Tale contratto è un contratto iniziale a tempo determinato, da uno a quattro anni, di assunzione quale agente dell'Europol in conformità dell'articolo 6 o un contratto a tempo indeterminato di assunzione quale agente locale in conformità dell'articolo 98.
3. Nell'ambito del piano di transizione di cui al paragrafo 5, la durata del contratto a tempo determinato è adeguata verso il basso dal direttore in conformità delle preferenze espresse dallo Stato membro interessato.
4. La descrizione delle mansioni nel contratto offerto deve tenere conto dei compiti svolti e delle funzioni ricoperte dall'agente durante il servizio prestato presso l'UDE nonché delle sue esperienze e qualifiche per l'impiego per il quale è offerto il contratto. Tale contratto deve avere effetto entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente statuto.
5. Nell'offrire i contratti succitati il direttore agisce in conformità di un piano di transizione che egli ha in precedenza sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione. Tale piano deve tener conto della rotazione prevista all'articolo 6, della necessaria continuità dell'organizzazione nell'ambito del nuovo bilancio, del numero di anni di servizio presso l'UDE, dell'interesse degli Stati membri e della loro adeguata rappresentanza nell'ambito dell'Europol, degli interessi dello Stato ospitante nonché degli interessi delle persone interessate. Nel piano di transizione ciascuno dei diversi impieghi è considerato separatamente.
6. Il contratto di un agente che rifiuti un'offerta o il cui servizio presso l'UDE non sia stato considerato soddisfacente sarà considerato risolto alla data del rifiuto o alla data in cui l'agente è informato che non gli verrà offerto alcun contratto.
Articolo 102
La tabella delle retribuzioni riportata all'articolo 45 è riveduta in conformità dell'articolo 44 al momento dell'entrata in vigore del presente statuto.
Articolo 103
Agli agenti comandati dagli Stati membri presso l'UDE, fatta eccezione per gli ufficiali di collegamento, può essere offerto un contratto in conformità dell'articolo 101, previa approvazione delle autorità che hanno disposto il comando.
TITOLO V - ENTRATA IN VIGORE
Articolo 104
Il presente statuto del personale entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1998.
Per il Consiglio
- Il Presidente
- K. SCHLÖGL
(1) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.
ALLEGATO 1 - Posti Europol
1. Fatto salvo il paragrafo 3, i posti Europol sono i seguenti:
>SPAZIO PER TABELLA>
2. I posti indicati in grassetto possono essere occupati solo da personale assunto dai servizi nazionali competenti, in conformità degli articoli 2 e 6 dello statuto. Per «servizi nazionali competenti» si intendono tutti gli organismi pubblici esistenti negli Stati membri preposti, secondo la legislazione nazionale, alla prevenzione ed alla lotta contro la criminalità. Lo Stato membro interessato comunica all'Europol se un candidato ad un posto Europol indicato in grassetto sia stato assunto da uno dei suoi servizi nazionali competenti.
3. Il consiglio di amministrazione dell'Europol partecipa, in conformità dell'articolo 28, paragrafo 1, punto 15, della convenzione Europol, all'elaborazione del bilancio e della tabella dell'organico. In questo contesto propone al Consiglio in che misura i posti elencati nel presente allegato possono essere occupati o cumulati. Il Consiglio decide, in conformità dell'articolo 35 della convenzione Europol, in merito al bilancio dell'organizzazione.
4. Qualora il consiglio di amministrazione decida, nel contesto dell'elaborazione della tabella dell'organico e del bilancio, che un determinato posto di una categoria indicato in grassetto sia soggetto ad assunzione pubblica, il posto può essere occupato mediante concorso pubblico. In tali casi può essere offerto solo un contratto temporaneo, con la possibilità di un rinnovo in conformità dell'articolo 6 dello statuto.
5. I posti indicati con un asterisco (*) sono considerati posti che devono essere occupati da agenti locali come indicato all'articolo 3 dello statuto. Tuttavia, il Consiglio, su proposta del consiglio di amministrazione, dietro iniziativa del direttore dell'Europol, decide entro due anni dall'entrata in vigore della convenzione Europol se tali posti debbano continuare ad essere riservati ad agenti locali.
6. I seguenti gradi, stabiliti all'articolo 45 dello statuto, corrispondono ai posti indicati nel paragrafo 1:
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO 2 - Procedura di selezione
Articolo 1
La selezione per i posti Europol è basata sull'idoneità personale e sulle qualifiche professionali. Un'equilibrata rappresentanza di donne e uomini è importante quanto un'adeguata rappresentanza di cittadini di tutti gli Stati membri e delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
L'Europol si impegna a seguire una politica di pari opportunità per tutto il personale, indipendentemente dall'origine etnica, dalle credenze religiose o da qualsiasi altro fattore irrilevante.
L'assunzione per i posti Europol è effettuata in conformità del capitolo 3 dello statuto e delle seguenti disposizioni.
Articolo 2
1. Il direttore dell'Europol nomina una commissione giudicatrice che informa il direttore in merito all'idoneità dei candidati e si adopera per stabilirne l'elenco in ordine di merito.
2. La composizione della commissione giudicatrice varia in base alla categoria del posto da coprire.
3. Per i posti di direttore di settore, la commissione giudicatrice è composta dal direttore o dal suo rappresentante, presidente della commissione, da un vicedirettore e da un agente responsabile della sezione del personale. Inoltre, tre Stati membri, compresa la presidenza, possono designare, se lo desiderano, un rappresentante quale membro della commissione giudicatrice.
4. Per i posti dei gradi 4, 5 e 6 e i posti di agente Europol di I livello di grado 7, di cui all'articolo 45 e all'allegato 1 dello statuto, la commissione giudicatrice è composta da un vicedirettore o dal suo rappresentante, presidente della commissione, da un agente responsabile della sezione del personale e dal capo della sezione interessata. Inoltre, due Stati membri, compresa la presidenza, possono designare, se lo desiderano, un rappresentante quale membro della commissione giudicatrice.
5. Ciascuna presidenza stabilisce all'inizio del semestre, mediante sorteggio, quali altri Stati membri possono essere rappresentati nella commissione giudicatrice durante la presidenza, in conformità dei paragrafi 3 e 4.
6. Per i posti dal grado 7 (esclusi i posti di agente Europol di I livello) a 13 di cui all'articolo 45 e all'allegato 1 dello statuto, la commissione giudicatrice è composta da un vicedirettore o dal suo rappresentante, presidente della commissione, dal capo della sezione del personale e dal capo della sezione interessata. Inoltre, la presidenza può designare, se lo desidera, un rappresentante quale membro della commissione giudicatrice.
7. La commissione giudicatrice decide se il direttore debba nominare, per un posto vacante specifico, un esperto esterno nella commissione che si occupi degli aspetti tecnici.
8. I membri della commissione giudicatrice che risultano legati da relazioni personali con uno dei candidati ad un posto Europol non partecipano alla procedura di selezione. In tali casi, la commissione giudicatrice ne propone la sostituzione al direttore.
9. In caso di parità nelle votazioni in seno alla commissione giudicatrice, è decisivo il voto del presidente.
10. Il comitato del personale è informato di tutti i posti vacanti e delle procedure di selezione.
11. La sezione del personale è responsabile del segretariato della commissione giudicatrice e delle altre funzioni amministrative connesse alle procedure di selezione.
Articolo 3
1. Per ciascun posto vacante viene pubblicato dall'Europol un avviso con la descrizione dettagliata della natura del posto, compresa la retribuzione, dei compiti da espletare e delle qualifiche, competenze ed esperienze richieste.
Nell'avviso è specificato che i candidati devono presentare le domande per iscritto, corredandole di un curriculum vitae.
L'avviso contiene inoltre informazioni sulle indagini di sicurezza che devono essere effettuate sul candidato prescelto in conformità delle norme in materia di riservatezza, in base all'articolo 31 della convenzione Europol.
2. Gli avvisi di posti vacanti per il personale Europol sono pubblicati in tutti gli Stati membri.
L'Europol informa le unità nazionali Europol in merito a tutti i posti Europol vacanti. Le unità nazionali informano del posto vacante i rispettivi servizi dei loro Stati membri. I servizi nazionali competenti assicurano che i servizi e tutto il personale interessato siano informati del posto vacante.
Nel caso di posto vacante che può essere coperto anche da una persona non assunta dai servizi nazionali competenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 4, della convenzione Europol, i relativi avvisi sono altresì pubblicati direttamente dall'Europol, attraverso la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e altri mezzi di comunicazione, in modo da assicurare la massima pubblicità in tutti gli Stati membri.
3. Per tutti i posti vacanti sono prese in considerazione domande sia interne che esterne.
Articolo 4
I candidati devono presentare le loro domande all'Europol entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso ufficiale. L'Europol invia ai candidati un avviso di ricevimento.
Articolo 5
La commissione giudicatrice effettua una selezione iniziale delle domande ricevute in base alle qualifiche e esperienze, ai profili richiesti e all'eventuale preselezione di cui all'articolo 24 dello statuto.
Nei casi menzionati all'articolo 2, paragrafo 6, la commissione giudicatrice può decidere che la selezione iniziale sia effettuata da uno o più dei suoi membri.
Possono essere selezionati un minimo di 5, se possibile, e un massimo di 20 candidati per ciascun posto da coprire. Essi sono invitati a sottoporsi a prove scritte o di altro tipo connesse al posto specifico. La commissione giudicatrice decide in merito alle specifiche necessità.
Articolo 6
Le prove sono preparate dal direttore dell'Europol in consultazione con la commissione giudicatrice per valutare le qualifiche ed esperienze specifiche dei candidati per il posto in questione. I risultati delle prove sono valutati - su base anonima - dalla commissione giudicatrice.
Articolo 7
La commissione giudicatrice ha un colloquio con tutti i candidati che hanno superato le prove. Tali colloqui possono servire altresì a verificare la conoscenza da parte dei candidati delle lingue ufficiali dell'Unione europea in riferimento all'articolo 30, paragrafo 2, della convenzione Europol e all'articolo 24 dello statuto.
Le domande rivolte ai candidati non possono riguardare in alcun modo le attività lavorative o il livello sociale dei loro familiari.
Articolo 8
Le prove e i colloqui si svolgono a l'Aia. Le spese di viaggio nonché di vitto ed alloggio sono rimborsate ai candidati in conformità delle norme stabilite all'allegato 5 dello statuto.
Articolo 9
Dopo aver completato i colloqui, la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati idonei in ordine di merito; tale elenco è trasmesso al più presto al direttore.
Qualora la commissione giudicatrice stabilisca che nessuno dei candidati è idoneo per il posto, essa ne informa il direttore il quale pubblica nuovamente l'avviso di posto vacante al più presto.
Articolo 10
Il direttore decide al più presto dopo aver ricevuto il parere della commissione giudicatrice e informa i membri di quest'ultima della sua decisione.
Il direttore informa i candidati in merito al risultato della procedura.
ALLEGATO 3 - Modalità per la compensazione e la retribuzione delle ore di lavoro straordinario
Articolo 1
Entro i limiti fissati dall'articolo 33 dello statuto, le ore di lavoro straordinario effettuate da un agente dei gradi 11, 12 e 13 di cui all'articolo 45 dello statuto danno diritto a compensazione o a retribuzione, alle seguenti condizioni:
a) ogni ora di lavoro straordinario dà diritto a una compensazione mediante la concessione di un'ora e mezza di tempo libero; tuttavia se l'ora di lavoro straordinario è effettuata tra le 22 e le 7 ovvero di domenica o in giorno festivo, essa è compensata mediante la concessione di due ore di tempo libero; il riposo di compensazione è accordato tenuto conto delle esigenze di servizio e delle preferenze dell'interessato;
b) se le esigenze di servizio non hanno consentito la concessione della compensazione entro i due mesi successivi a quello durante il quale sono state effettuate le ore di lavoro straordinario, il direttore autorizza la retribuzione delle ore di lavoro straordinario non compensate nella misura dello 0,587 % dello stipendio base mensile per ogni ora di lavoro straordinario, a norma della lettera a);
c) per ottenere la compensazione o la retribuzione di un'ora di lavoro straordinario, è necessario che la prestazione del servizio straordinario sia stata superiore a 30 minuti.
Articolo 2
Il tempo necessario per recarsi nel luogo di missione e ritornare non può essere considerato lavoro straordinario ai sensi del presente allegato. Le ore di lavoro effettuate nel luogo di missione che superino il numero normale possono essere compensate o eventualmente retribuite con decisione del direttore.
ALLEGATO 4 - Modalità per la concessione dei congedi
SEZIONE 1 - Congedo ordinario
Articolo 1
In occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio, la frazione di anno dà diritto ad un congedo di due giorni e mezzo lavorativi per ogni mese intero di servizio, la frazione di mese a un congedo di due giorni lavorativi quando sia superiore a quindici giorni e di un giorno lavorativo quando sia uguale o inferiore a quindici giorni.
Articolo 2
Il congedo ordinario può essere preso in una o più volte, a scelta dell'agente, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tuttavia deve essere di almeno due settimane consecutive. All'agente che entra in servizio, il congedo ordinario è accordato soltanto dopo tre mesi di presenza; può essere accordato prima di tale termine dal direttore in casi eccezionali debitamente motivati.
Articolo 3
Qualora l'agente, durante il congedo ordinario, sia colpito da malattia che gli avrebbe impedito di assicurare il servizio se non fosse stato in congedo, il congedo ordinario è prolungato del tempo corrispondente al periodo d'incapacità debitamente comprovata da certificato medico.
Articolo 4
Se l'agente, per ragioni non imputabili ad esigenze di servizio, non ha usufruito interamente del congedo ordinario entro la fine dell'anno civile in corso, il congedo stesso viene riportato all'anno successivo per un periodo non superiore a dodici giorni. Tale congedo deve essere esaurito nell'anno successivo.
Articolo 5
Se l'agente, per motivi di servizio, è richiamato durante il congedo ordinario, o se gli viene ritirata l'autorizzazione al congedo, le spese debitamente giustificate sostenute in conseguenza gli sono rimborsate e gli sono concessi altri giorni per il viaggio.
SEZIONE 2 - Congedi straordinari
Articolo 6
1. All'agente può essere concesso, a sua richiesta, oltre al congedo ordinario, un congedo straordinario. In particolare, nei casi qui di seguito previsti, il congedo straordinario compete di diritto, nei limiti seguenti:
a) matrimonio dell'agente: cinque giorni
b) trasloco dell'agente: fino a due giorni
c) nascita, matrimonio di un figlio: due giorni
d) decesso del coniuge: cinque giorni
e) decesso di un figlio: cinque giorni
f) decesso di un genitore o di un genitore del coniuge: tre giorni
g) malattia grave del coniuge: fino a tre giorni
h) malattia grave di un figlio: fino a due giorni.
2. Nei casi menzionati al paragrafo 1, lettera da d) a h), il direttore può prolungare il congedo straordinario fino a un massimo di dieci giorni.
SEZIONE 3 - Giorni per il viaggio
Articolo 7
1. La durata del congedo previsto nella precedente sezione 1 è maggiorata di un massimo di 4 giorni per il viaggio di andata e di ritorno, calcolati in base al tempo di norma necessario per un viaggio diretto in treno o, qualora non sia possibile, in aereo dalla sede di servizio al luogo di congedo, se la distanza per ferrovia tra questi due luoghi è superiore a 350 chilometri. Per il congedo ordinario, il luogo del congedo ai sensi del presente articolo è il luogo d'origine, determinato conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, dell'allegato 5.
2. Nel caso di congedi straordinari previsti nella precedente sezione 2, gli eventuali giorni per il viaggio sono fissati con decisione speciale del direttore, tenuto conto delle necessità.
ALLEGATO 5 - Disposizioni relative alla retribuzione e ai rimborsi spese
SEZIONE 1 - Assegni familiari
Articolo 1
1. L'assegno di famiglia è pari al 5 % dello stipendio base dell'agente ma non può essere superiore al 5 % dell'importo indicato per l'ultimo scatto del grado 6 nell'articolo 45 dello statuto.
2. Ha diritto all'assegno di famiglia:
a) l'agente coniugato;
b) l'agente che abbia uno o più figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3;
c) per decisione speciale e motivata del direttore, presa sulla base di documenti probanti, l'agente che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), assuma tuttavia realmente oneri di famiglia.
3. Qualora il coniuge eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale ed abbia redditi professionali eccedenti lo stipendio base annuo di un agente del grado 13 al terzo scatto, al lordo dell'imposta, l'agente che ha diritto all'assegno di famiglia non percepisce tale assegno, salvo decisione speciale del direttore. Tuttavia, il diritto all'assegno è in ogni caso mantenuto se i coniugi hanno uno o più figli a carico.
4. Qualora, in virtù delle precedenti disposizioni, l'agente e il suo coniuge che prestano servizio presso l'Europol abbiano entrambi diritto all'assegno di famiglia, quest'ultimo è corrisposto unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.
5. Qualora l'agente abbia diritto all'assegno di famiglia unicamente a titolo del paragrafo 2, lettera b), e tutti i figli a carico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, vengano affidati, in virtù di disposizioni legali o di una decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'assegno di famiglia è corrisposto a quest'ultima per conto e in nome dell'agente. Per i figli maggiorenni a carico, si considera come sussistente questa condizione qualora risiedano abitualmente presso l'altro genitore.
Tuttavia, qualora i figli dell'agente siano affidati alla custodia di più persone, l'assegno di famiglia è ripartito tra queste ultime proporzionalmente al numero di figli di cui esse hanno la custodia.
Se la persona alla quale va versato l'assegno di famiglia al posto dell'agente a norma delle disposizioni precedenti ha diritto a tale assegno in virtù della sua qualità di agente o altro membro del personale, le viene corrisposto soltanto l'assegno di importo più elevato.
Articolo 2
1. L'agente che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3, di un assegno pari a NLG 460 al mese per ogni figlio a carico.
2. È considerato figlio a carico il figlio legittimo, naturale o adottivo dell'agente o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dall'agente.
Ciò vale anche per il figlio che è stato oggetto di una domanda di adozione e per il quale è stata avviata la procedura di adozione.
3. L'assegno è concesso:
a) d'ufficio, per il figlio che non ha ancora raggiunto l'età di 18 anni;
b) su richiesta motivata dell'agente interessato, per il figlio dai 18 ai 21 anni che riceve una formazione scolastica o professionale.
4. In via eccezionale può essere equiparata al figlio a carico, mediante decisione speciale e motivata del direttore, adottata in base a documenti probanti, qualsiasi altra persona nei cui confronti l'agente sia tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi.
5. L'assegno continua ad essere versato senza alcun limite di età se il figlio è colpito da infermità o da malattia grave che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata di detta malattia o infermità.
6. Il figlio a carico ai sensi del presente articolo dà diritto a un solo assegno per figlio a carico.
7. Qualora il figlio a carico ai sensi dei paragrafi 2 e 3 venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente alla custodia di un'altra persona, l'assegno è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome dell'agente.
Articolo 3
1. L'agente che ha diritto all'indennità di dislocazione riceve un'indennità scolastica pari al 75 % delle spese scolastiche effettivamente sostenute per le spese scolastiche non superiori ad un massimo di 20 000 NLG all'anno per ogni figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, che frequenti regolarmente e a tempo pieno un istituto di istruzione primaria o secondaria.
L'indennità scolastica è di 4 500 NLG all'anno per tutti gli agenti i cui figli frequentino regolarmente e a tempo pieno un istituto di istruzione superiore.
Il diritto all'indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto di istruzione primaria e termina alla fine del mese nel corso del quale il figlio raggiunge l'età di 21 anni.
2. Il massimale di cui al paragrafo 1 è di 27 000 NLG all'anno qualora il figlio sia minorato e necessiti di un insegnamento o una formazione specifici per far fronte alla minorazione o prepararsi all'integrazione nella società. La limitazione dell'indennità scolastica di cui al paragrafo 1, secondo comma, non si applica in tali casi.
3. Qualora il figlio frequenti un istituto di istruzione situato a oltre 50 km dall'Aia, il costo del convitto è altresì incluso nelle spese rimborsabili ai sensi del presente articolo sino al massimale complessivo di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Qualora il figlio avente diritto all'indennità scolastica venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'indennità scolastica è corrisposta a quest'ultima per conto e a nome dell'agente. In questo caso, la distanza di almeno 50 km di cui al paragrafo 3 è calcolata a partire dal luogo di residenza della persona che esercita la custodia del figlio.
5. Il presente articolo sarà riveduto qualora sia aperta una scuola europea all'Aia.
SEZIONE 2 - Indennità di dislocazione
Articolo 4
1. Le seguenti indennità di dislocazione sono concesse mensilmente, in conformità dell'articolo 47 dello statuto:
a) agli agenti dei gradi 1, 2 e 3, un'indennità di 2 000 NLG;
b) agli agenti dei gradi 4, 5 e 6, un'indennità di 1 500 NLG;
c) agli agenti dei gradi 7, 8 e 9, un'indennità di 1 000 NLG;
d) agli agenti dei gradi 10, 11, 12 e 13, un'indennità di 800 NLG.
2. L'indennità di dislocazione è concessa
a) all'agente:
- che non ha e non ha mai avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e
- che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l'applicazione della presente disposizione, non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un'organizzazione internazionale o per l'Unità Droga Europol;
b) all'agente che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, abitualmente, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea per motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un'organizzazione internazionale.
3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'agente che, per matrimonio, abbia acquisito d'ufficio e senza possibilità di rinunciarvi la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, è equiparato all'agente di cui al paragrafo 2, lettera a), primo trattino.
SEZIONE 3 - Rimborso spese
A. Indennità di alloggio
Articolo 5
L'agente, con contratto a tempo determinato e titolare di un'indennità di dislocazione ha diritto a un'indennità di alloggio se le spese effettive di alloggio superano il 25 % dello stipendio mensile netto nel caso in cui abbia diritto all'assegno di famiglia e il 30 % dello stipendio mensile netto nel caso in cui non abbia diritto a detto assegno.
L'indennità di alloggio è pari all'80 % delle spese effettive di alloggio che superino gli importi summenzionati nei primi due anni di validità del contratto, al 70 % il terzo anno, al 60 % il quarto e al 40 % il quinto e il sesto. Per tale calcolo non sono prese in considerazione le spese effettive di alloggio superiori all'importo massimo ragionevole delle spese di alloggio.
Detto massimo è pari a 3 000 NLG per l'agente non coniugato, a 4 000 NLG per l'agente che abiti con il coniuge e/o con al massimo due figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 e a 5 000 NLG per l'agente che abiti con il coniuge e/o tre o più figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2.
All'atto della domanda di indennità di alloggio, l'agente informa l'Europol della sua effettiva sistemazione abitativa, specificando altresì se abiti o meno con il coniuge e/o i figli. In mancanza di tali informazioni l'importo massimo ragionevole delle spese di alloggio è pari a quello stabilito per l'agente non coniugato.
L'indennità di alloggio non può in alcun caso superare il 40 % delle spese effettive di alloggio o dell'importo massimo ragionevole, qualora esso sia inferiore.
B. Spese di viaggio
Articolo 6
1. L'agente ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per se stesso, il coniuge e le persone a carico effettivamente conviventi:
a) in occasione dell'entrata in servizio, dal luogo di assunzione alla sede di servizio;
b) in occasione della cessazione definitiva dal servizio, ai sensi degli articoli 94, 95, 96 e 97 dello statuto, dalla sede di servizio al luogo di origine definito al paragrafo 3;
c) in occasione di qualsiasi trasferimento che comporti un cambiamento della sede di servizio.
In caso di decesso dell'agente la vedova, il vedovo e le persone a carico hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio alle stesse condizioni.
Le spese di viaggio comprendono altresì il prezzo delle eventuali prenotazioni di posto nonché quello del trasporto dei bagagli ed eventualmente le spese di albergo necessariamente sostenute.
2. Il rimborso si effettua sulle basi seguenti:
- il più breve ed economico itinerario normale per ferrovia, tra le sede di servizio e il luogo di assunzione o il luogo di origine;
- tariffa di prima classe per gli agenti dei gradi da 1 a 6 di cui all'articolo 45 dello statuto; tariffa di seconda classe per gli altri agenti. Tuttavia, se il viaggio di andata e ritorno comporta una distanza pari o superiore a 800 km anche la tariffa per gli agenti degli altri gradi è quella di prima classe;
- su presentazione dello scontrino, vagone letto fino a concorrenza del prezzo in classe «turistica» o del prezzo «cuccetta» se il viaggio comprende un percorso notturno di almeno 6 ore tra le ore 22 e le 7.
Se l'itinerario di cui al primo comma, primo trattino, supera la distanza di 500 km, e qualora l'itinerario normale comporti la traversata di un mare, l'interessato ha diritto, su presentazione dei biglietti, al rimborso delle spese di viaggio in aereo nella classe più economica.
Se viene utilizzato un mezzo di trasporto diverso da quelli sopra previsti, il rimborso è effettuato in base al prezzo del viaggio per ferrovia nella classe autorizzata, escluso il vagone letto. Se il calcolo non può essere effettuato su questa base, le modalità del rimborso sono fissate con decisione speciale del direttore.
3. Il luogo d'origine dell'agente è determinato all'atto dell'entrata in servizio di quest'ultimo, tenuto conto del luogo d'assunzione o del centro dei suoi interessi. Questa determinazione può in seguito, quando l'interessato è in servizio, e in occasione della sua partenza, essere riveduta con decisione speciale del direttore. Tuttavia, finché l'interessato è in servizio, tale decisione può intervenire soltanto eccezionalmente e su presentazione di documenti che ne giustifichino la domanda.
Articolo 7
1. L'agente ha diritto, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, al pagamento delle spese effettive di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine definito nell'articolo 6, paragrafo 3, una volta per anno civile, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 350 km.
Se l'agente e il coniuge sono entrambi agenti dell'Europol, ciascuno ha diritto al pagamento delle spese di viaggio, secondo le disposizioni di cui sopra, per se stesso e per le persone a carico; ogni persona a carico dà diritto ad un solo pagamento. Per quanto concerne i figli a carico, il pagamento è determinato, secondo la richiesta dei coniugi, in base al luogo di origine dell'uno o dell'altro coniuge.
2. Il rimborso è effettuato su presentazione del biglietto o dei biglietti, sulla base del prezzo di un biglietto di andata e ritorno per ferrovia in prima classe per gli agenti dei gradi da 1 a 6 e in seconda classe per gli altri agenti. Tuttavia, se il viaggio di andata e ritorno comporta una distanza pari o superiore a 800 km, anche il pagamento per gli agenti degli altri gradi è effettuato sulla base del prezzo in prima classe. Se il calcolo non può essere effettuato su tali basi, le modalità sono fissate con decisione speciale del direttore.
Se la distanza per ferrovia tra la sede di servizio ed il luogo di origine è superiore a 500 km, e qualora l'itinerario normale comporti la traversata di un mare, l'interessato ha diritto, su presentazione dei biglietti, al rimborso delle spese di viaggio in aereo, nella classe più economica.
3. Se, ai fini precisati dal presente articolo, utilizza la sua autovettura personale, l'agente ha diritto al rimborso di 0,40 NLG per chilometro percorso ma in nessun caso ad un importo superiore alle spese del viaggio effettuato con mezzi di trasporto collettivi.
4. Le disposizioni che precedono si applicano all'agente la cui sede di servizio e il cui luogo d'origine si trovano nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. L'agente il cui luogo d'origine e/o la cui sede di servizio si trovano al di fuori di tale territorio ha diritto, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, una volta per anno civile e previa presentazione di documenti giustificativi, al rimborso delle spese effettive di viaggio nel suo luogo d'origine o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo.
Tuttavia, se il coniuge e le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non risiedono con l'agente nella sua sede di servizio, essi hanno diritto, una volta per anno civile e contro presentazione di documenti giustificativi, al rimborso delle spese di viaggio dal luogo d'origine alla sede di servizio o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese effettive di viaggio da un altro luogo.
C. Spese di trasloco
Articolo 8
1. Le spese sostenute per il trasloco del mobilio personale, ivi comprese le spese d'assicurazione per la copertura di rischi correnti (danni, furto, incendio), sono rimborsate all'agente che sia costretto a spostare la sua residenza per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 16 dello statuto e che non abbia ottenuto da altra fonte un rimborso delle stesse spese. Tale rimborso è effettuato entro i limiti di un'offerta precedentemente approvata. Ai servizi competenti dell'Europol devono essere presentate almeno due offerte. Tali servizi, qualora ritengano che le offerte presentate superino un congruo importo, possono scegliere un altro spedizioniere. L'importo del rimborso cui l'agente ha diritto può in tal caso essere limitato a quello dell'offerta presentata da quest'ultimo spedizioniere.
2. In occasione della cessazione dal servizio o in caso di decesso dell'agente, le spese di trasloco sono rimborsate dalla sede in servizio al luogo d'origine con la stessa procedura.
Qualora l'agente deceduto non sia coniugato, le spese sono rimborsate agli aventi diritto.
3. Il trasloco deve essere effettuato nell'anno successivo alla scadenza del periodo di prova. In occasione della cessazione definitiva dal servizio il trasloco deve essere effettuato entro tre anni.
Le spese di trasloco sostenute dopo i termini predetti possono essere rimborsate soltanto eccezionalmente con decisione speciale del direttore.
D. Spese di missione
Articolo 9
1. L'agente che viaggia munito dell'autorizzazione di missione ha diritto al rimborso delle spese di trasporto, delle spese di alloggio e alle indennità giornaliere alle condizioni qui di seguito previste.
2. L'autorizzazione stabilisce la probabile durata della missione, in base alla quale è calcolata l'anticipazione sull'indennità giornaliera e sulle spese di trasporto che l'interessato può ottenere. Salvo decisione speciale, l'anticipazione non è corrisposta quando la missione sia di durata inferiore a 24 ore e si effettua in un paese ove ha corso la moneta usata nella sede di servizio dell'interessato.
Articolo 10
1. Le spese di trasporto per l'agente in missione comprendono il prezzo del trasporto effettuato per l'itinerario più breve, in ferrovia, in prima classe.
Le spese di trasporto comprendono ugualmente:
- il trasferimento alla stazione, al porto o all'aeroporto e in senso inverso, sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno;
- le spese per la prenotazione dei posti e per il trasporto del bagaglio necessario;
- i supplementi per il vagone letto (rimborsati su presentazione del relativo scontrino) se il viaggio comporta un percorso notturno della durata minima di sei ore tra le ore 22 e le 7:
- in categoria «singola» o, in mancanza, «speciale» per il direttore, i vicedirettori, o i direttori di settore;
- in categoria «doppia» per gli altri agenti;
- se il treno che si deve prendere non porta la categoria di vagone letto prevista per gli agenti, il rimborso corrisponde al prezzo della classe immediatamente superiore.
2. Gli agenti possono essere autorizzati a viaggiare in aereo nella classe più economica. In questo caso il rimborso è effettuato, su presentazione dei biglietti, nella classe «business» per gli agenti dei gradi da 1 a 4 e nella classe economica per gli altri agenti.
Con decisione del direttore, gli agenti che accompagnino in una determinata missione un agente dell'Europol di grado da 1 a 4 possono ottenere per tale missione, su presentazione dei biglietti, il rimborso del percorso nella classe utilizzata dal membro dell'Europol.
Alle condizioni stabilite in una regolamentazione fissata dal consiglio di amministrazione, gli agenti che effettuino spostamenti in condizioni particolarmente disagevoli possono ottenere, mediante decisione del direttore, su presentazione dei relativi biglietti, il rimborso delle spese del percorso nelle classi utilizzate.
3. Per i viaggi marittimi, le classi saranno determinate caso per caso dal direttore.
4. Gli agenti possono essere autorizzati a utilizzare la loro autovettura personale in occasione di una determinata missione, a condizione che l'uso di tale mezzo di trasporto non comporti un aumento significativo della durata prevista per l'esecuzione della missione.
In questo caso, le spese di trasporto sono rimborsate forfettariamente, alle condizioni previste dal paragrafo 1.
Tuttavia, il direttore può decidere di accordare all'agente che compia regolarmente missioni in circostanze speciali, invece del rimborso delle spese di viaggio per ferrovia, un'indennità chilometrica, qualora l'uso dei mezzi di trasporto collettivi e il rimborso delle spese di trasporto nel modo ordinario presentino sicuri inconvenienti.
L'agente autorizzato a utilizzare la sua autovettura personale conserva l'intera responsabilità degli incidenti che potrebbero essere occasionati alla sua autovettura o da questa a terzi: egli deve essere in possesso di una polizza d'assicurazione a copertura della sua responsabilità civile, nei limiti riconosciuti sufficienti dal direttore.
5. Le spese di trasporto con veicoli noleggiati o con tassì sono rimborsate totalmente se l'agente dell'Europol debitamente autorizzato le ritenga necessarie nell'interesse della missione.
Articolo 11
Il rimborso delle spese di cui alla presente sezione, ottenuto da terzi, è detratto dal rimborso cui ha diritto l'agente interessato. Se a quest'ultimo si applica il regime comunitario di rimborso delle spese di viaggio e di alloggio della Commissione europea, egli non ha diritto a rimborsi ai sensi del presente statuto.
Articolo 12
All'agente che può dimostrare di avere sostenuto durante la missione spese dovute a malattia o incidente può essere concesso un importo a titolo di rimborso di dette spese nella misura in cui l'interessato stesso sia tenuto a pagarle.
All'agente che può dimostrare di avere sostenuto spese dovute alla perdita, al furto o a danni del bagaglio che gli era necessario in missione può essere concesso un rimborso entro i limiti dell'importo massimo pertinente stabilito dal direttore.
Articolo 13
1. Le spese di alloggio sono rimborsate conformemente alla regolamentazione stabilita dal consiglio di amministrazione.
Non sono rimborsate le spese di alloggio connesse con:
a) missioni di durata inferiore a quattro ore;
b) periodi di missione inferiori a quattro ore, che si svolgano nei Paesi Bassi, immediatamente dopo o prima di un viaggio aereo o marittimo.
2. Le spese sostenute per l'alloggio sono rimborsate all'agente avente diritto al rimborso.
3. Non è concesso il rimborso delle spese di vitto all'agente che, durante la missione, ha avuto occasione di fruire di pasti forniti (a pagamento o gratuitamente), a meno che non possa dimostrare di non essere stato in grado di usufruirne.
4. Il direttore può ridurre l'importo del rimborso di cui al paragrafo 1 se ritiene che la natura delle attività o le condizioni del viaggio dell'agente interessato giustifichino tale provvedimento e se l'agente deve compiere numerose missioni.
5. Il direttore può concedere all'agente il diritto al rimborso parziale o totale di importi superiori a quelli previsti nel presente articolo se, per motivi eccezionali, il rimborso previsto non è sufficiente a coprire le spese di alloggio dell'agente e se quest'ultimo può fornire tutti i documenti necessari.
Articolo 14
I particolari dell'indennità giornaliera e delle spese di alloggio oggetto di rimborso sono definiti nella regolamentazione stabilita dal consiglio di amministrazione.
E. Rimborso forfettario di spese
Articolo 15
1. Quando, per la natura dei compiti affidati, il direttore e i vicedirettori debbano sostenere spese di rappresentanza può essere concessa dal consiglio di amministrazione un'indennità forfettaria di funzioni il cui importo è stabilito da detto consiglio in base alle spese effettive.
2. Per gli agenti che, in virtù di speciali istruzioni, debbano sostenere occasionalmente spese di rappresentanza per esigenze di servizio, l'importo del rimborso di dette spese è fissato, in base alle adeguate ricevute, dal direttore.
ALLEGATO 6 - Modalità del regime delle pensioni
CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. Qualora la visita medica che precede l'entrata in servizio dell'agente riveli che quest'ultimo è affetto da una malattia o da una infermità, il direttore può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia di invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze della suddetta malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso l'Europol.
2. L'agente collocato nella posizione di «congedo per servizio nazionale» ai sensi dell'articolo 42 dello statuto cessa di beneficiare delle garanzie previste in materia d'invalidità o di decesso per quanto riguarda le conseguenze dirette degli infortuni sofferti o delle malattie contratte per causa di tale servizio. Le disposizioni suddette non pregiudicano i diritti a pensione reversibili acquisiti dall'agente alla data del suo collocamento nella posizione di «congedo per servizio nazionale».
3. Le disposizioni del presente allegato che menzionano la vedova o la moglie divorziata si applicano anche al vedovo o al marito divorziato.
CAPITOLO 2 - PENSIONE DI ANZIANITÀ E INDENNITÀ UNA TANTUM
Sezione 1 - Pensione di anzianità
Articolo 2
La pensione di anzianità è liquidata in base al numero totale di annualità maturate dall'agente. Ogni anno preso in considerazione alle condizioni stabilite dal successivo articolo 3 dà diritto al beneficio di un'annualità, ogni mese intero a un dodicesimo di annualità.
Il massimo di annualità che può essere preso in considerazione per la costituzione del diritto alla pensione di anzianità è fissato a trentacinque.
Articolo 3
Per il calcolo delle annualità ai sensi dell'articolo 2 sono presi in considerazione:
a) la durata dei servizi prestati in qualità di agente dell'Europol conformemente allo statuto,
b) i periodi di aspettativa per motivi personali in conformità dell'articolo 41 dello statuto,
purché per questi periodi di servizio l'agente abbia versato i contributi previsti.
Articolo 4
L'agente che, dopo aver lasciato un precedente servizio presso l'Europol in qualità di agente, sia stato riammesso in servizio presso l'Europol acquista nuovi diritti a pensione. Egli può chiedere che sia presa in considerazione, per il calcolo dei suoi diritti a pensione, la durata totale del suo servizio in qualità di agente per la quale sono stati versati i contributi, a condizione di riversare le somme che gli fossero state eventualmente versate a norma dell'articolo 10 del presente allegato o dell'articolo 77 dello statuto o che avesse riscosso a titolo di pensione di anzianità, il tutto maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %.
Se l'agente, titolare di una pensione di anzianità, non effettua il rimborso previsto dal primo comma, la somma costituente il capitale corrispondente all'equivalente attuariale della sua pensione di anzianità, alla data in cui tale pensione ha cessato di essergli versata, gli viene bonificata, maggiorata degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %, sotto forma di una pensione di anzianità differita all'età in cui cesserà dal servizio.
Nel caso in cui, all'atto della cessazione definitiva dal servizio, l'agente abbia diritto all'indennità una tantum, tale indennità viene diminuita dei versamenti effettuati in virtù dell'articolo 79 dello statuto maggiorati degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %; quando l'interessato ha diritto a una pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione sono ridotti in proporzione dell'importo dei versamenti effettuati in virtù di detto articolo.
Articolo 5
Il minimo vitale preso in considerazione per il calcolo delle prestazioni corrisponde allo stipendio base lordo del grado 13, primo scatto, purché l'interessato non abbia acquisito diritti a pensione da altre fonti.
Articolo 6
L'equivalente attuariale della pensione di anzianità è per definizione uguale al valore in capitale della prestazione spettante all'agente, calcolata in base alle ultime tavole di mortalità adottate dalle autorità delle Comunità europee competenti in materia di bilancio in applicazione dell'articolo 35 e in base al saggio di interesse del 3,5 % l'anno.
Articolo 7
L'agente che cessa il servizio prima dell'età di 62 anni può chiedere che il godimento della pensione di anzianità sia:
- differito fino al primo giorno del mese successivo a quello nel quale compie l'età di 62 anni,
- immediato, a condizione che abbia raggiunto almeno l'età di 52 anni. In tal caso, la pensione di anzianità è ridotta in funzione dell'età dell'interessato alla data d'inizio del godimento della pensione in base alla tabella seguente:
>SPAZIO PER TABELLA>
Articolo 8
Il diritto alla pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale l'agente è stato ammesso, d'ufficio o a sua domanda, al beneficio della pensione, con l'intesa che egli percepisce la sua retribuzione fino alla data in cui ha inizio il godimento della pensione.
Articolo 9
1. L'agente che cessa dalle sue funzioni presso l'Europol per:
- entrare al servizio di un'amministrazione ovvero organizzazione nazionale o internazionale che abbia concluso un accordo con l'Europol,
- esercitare un'attività subordinata o autonoma per la quale egli maturi dei diritti a pensione in un regime i cui organismi di gestione abbiano concluso un accordo con l'Europol,
ha diritto di far trasferire alla cassa pensioni di tale amministrazione ed organizzazione, ovvero alla cassa presso la quale l'agente maturi dei diritti a pensione di anzianità per la sua attività subordinata o autonoma, l'equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità maturati nell'Europol.
2. L'agente che entra al servizio dell'Europol dopo:
- aver cessato di prestare servizio presso un'amministrazione, un'organizzazione nazionale o internazionale, ovvero
- aver esercitato un'attività subordinata o autonoma,
ha facoltà, all'atto della sua nomina in ruolo, di far versare al fondo pensioni dell'Europol di cui all'articolo 37 sia l'equivalente attuariale sia il forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati per le attività suddette.
In tale caso l'Europol determina, tenuto conto del grado di inquadramento, le annualità che computa, secondo il proprio regime, a titolo di servizio prestato in precedenza sulla base dell'importo dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto.
3. Il paragrafo 2 si applica anche all'agente reintegrato allo scadere di un'aspettativa per motivi personali prevista dall'articolo 41 dello statuto.
Sezione 2 - Indennità una tantum
Articolo 10
L'agente di età inferiore a 62 anni che cessi definitivamente dal servizio per una ragione diversa dal decesso o dall'invalidità e che non possa beneficiare di una pensione di anzianità o delle disposizioni del precedente articolo 9, paragrafo 1, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio, al versamento:
a) dell'importo delle somme trattenute sul suo stipendio base quale contributo per la costituzione della pensione, maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %;
b) purché il suo contratto non sia stato risolto per motivi disciplinari, come precisato nell'articolo 88 dello statuto, di un'indennità una tantum proporzionale al periodo di servizio effettivamente compiuto, calcolata in base a un mese dell'ultimo stipendio base soggetto a ritenuta per ogni anno di servizio. È considerata ugualmente servizio effettivo, in caso di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, la durata del servizio precedente, in ragione delle annualità prese in conto dall'Europol conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma;
c) del totale della somma versata al fondo pensioni dell'Europol di cui all'articolo 37, in conformità del precedente articolo 9, paragrafo 2, maggiorata degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %.
CAPITOLO 3 - PENSIONE DI INVALIDITÀ
Articolo 11
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, l'agente di età inferiore a 65 anni che, nel periodo in cui matura i diritti a pensione, sia riconosciuto dalla commissione di invalidità colpito da una invalidità permanente, considerata totale e che gli impedisca di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego del suo grado e sia pertanto costretto a sospendere il servizio presso l'Europol, ha diritto, per tutto il periodo d'inabilità, alla pensione d'invalidità di cui all'articolo 65 dello statuto.
Il beneficio della pensione di invalidità non è cumulabile con quello della pensione di anzianità.
Articolo 12
Il diritto alla pensione d'invalidità sorge a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo al collocamento a riposo in applicazione dell'articolo 65 dello statuto.
L'ex agente che non soddisfi più alle condizioni richieste per beneficiare della pensione d'invalidità è obbligatoriamente reintegrato, non appena si renda vacante un posto nella sua categoria, in un impiego corrispondente al suo grado, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, l'ex agente conserva i propri diritti alla reintegrazione, per il secondo posto che si renda vacante nella sua categoria, in un impiego corrispondente al suo grado; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio.
In caso di decesso dell'ex agente beneficiario della pensione d'invalidità, il diritto alla pensione suddetta si estingue alla fine del mese civile nel corso del quale l'ex agente è deceduto.
Articolo 13
Fino a quando l'ex agente, che beneficia di una pensione di invalidità, non abbia compiuto l'età di 62 anni, l'Europol può sottoporlo periodicamente a visita medica per accertarsi che si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare della pensione.
In caso di invalidità dell'agente con contratto a tempo determinato, anche l'autorità nazionale che ne ha disposto il comando può sottoporlo a visita medica, alla data di scadenza del contratto, per stabilire se l'agente possa essere ritenuto idoneo alla reintegrazione nel servizio nazionale.
Se l'agente che ha diritto a una pensione di invalidità dell'Europol gode di una pensione di invalidità in base a un regime nazionale diverso o percepisce redditi da lavoro, la pensione di invalidità dell'Europol è decurtata in modo che l'importo totale del reddito netto percepito non superi l'importo massimo dei diritti consentiti ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto.
Articolo 14
Quando l'ex agente, beneficiario di una pensione d'invalidità, sia reintegrato nell'Europol, il periodo durante il quale ha percepito la pensione d'invalidità è preso in considerazione, senza versamento di contributi, per il calcolo della pensione di anzianità.
CAPITOLO 4 - PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
Articolo 15
La vedova dell'agente deceduto mentre era in attività di servizio o in aspettativa per motivi personali ai sensi dello statuto beneficia, purché sia stata sua moglie per almeno un anno, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 e dell'articolo 21, di una pensione vedovile pari al 60 % della pensione di anzianità che sarebbe stata versata all'agente, se quest'ultimo avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla durata del servizio e dall'età, al momento del decesso.
Quando dal matrimonio o da un matrimonio precedente dell'agente siano nati uno o più figli, non si applica la condizione di anteriorità di cui al comma precedente, sempreché la vedova provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli o quando il decesso dell'agente sia dovuto ad infermità o malattia contratta in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, ovvero ad infortunio.
Articolo 16
La vedova dell'ex agente titolare di una pensione di anzianità, purché sia stata sua moglie per almeno un anno all'atto in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio dell'Europol, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 21, ad una pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione di anzianità di cui beneficiava il marito alla data del decesso. Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35 % dell'ultimo stipendio base dell'agente; tuttavia, l'importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l'importo della pensione di anzianità di cui beneficiava il marito alla data del decesso.
Quando dal matrimonio dell'agente contratto prima della cessazione dal servizio siano nati uno o più figli, non si applica la condizione di anteriorità di cui al comma precedente, sempreché la vedova provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli.
Articolo 17
La vedova dell'ex agente che abbia lasciato il servizio prima del sessantaduesimo anno di età e che abbia chiesto il differimento del godimento della pensione di anzianità fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel corso del quale avrebbe compiuto il sessantaduesimo anno di età, purché sia stata sua moglie per almeno un anno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio dell'Europol, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 21, ad una pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione di anzianità cui avrebbe avuto diritto il marito all'età di 62 anni. Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35 % dell'ultimo stipendio base dell'agente; tuttavia, l'importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l'importo della pensione di anzianità cui avrebbe avuto diritto l'ex agente all'età di 62 anni.
La condizione di anteriorità prevista al comma di cui sopra non si applica se siano nati uno o più figli da un precedente matrimonio dell'ex agente, contratto prima della cessazione dal servizio, sempreché la vedova provveda o abbia provveduto alle loro necessità.
Articolo 18
La vedova dell'ex agente titolare di una pensione di invalidità, purché fosse sua moglie alla data dell'ammissione al beneficio della pensione, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 21, a una pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione di invalidità di cui beneficiava il marito alla data del decesso o di cui avrebbe beneficiato se non vi fosse stato il divieto di cumulo.
Se la vedova beneficia di una pensione in base a un regime diverso, la pensione di reversibilità dell'Europol è decurtata in modo che l'importo totale di detta pensione non superi il massimo consentito ai sensi del presente articolo.
Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35 % dell'ultimo stipendio base; tuttavia l'importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l'importo della pensione di invalidità di cui beneficiava il marito alla data del decesso.
Articolo 19
La condizione di anteriorità prevista dai precedenti articoli 15, 16 e 17 non si applica se il matrimonio, anche contratto dopo la cessazione dell'agente dal servizio, è durato almeno cinque anni.
Articolo 20
1. La pensione per gli orfani, prevista all'articolo 69, primo, secondo e terzo comma, dello statuto, è per il primo orfano pari agli 8/10 della pensione di reversibilità cui avrebbe avuto diritto la vedova dell'agente o ex agente titolare di una pensione di anzianità o di invalidità, a prescindere dalle riduzioni previste dall'articolo 23 del presente allegato.
La pensione non può essere inferiore al minimo vitale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 21.
2. La pensione così stabilita è aumentata, per ciascun figlio a carico a cominciare dal secondo, di un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico.
Gli orfani hanno diritto all'indennità scolastica conformemente all'articolo 3 dell'allegato 5.
3. L'ammontare totale della pensione e delle indennità così ottenuto è diviso in parti uguali tra gli orfani aventi diritto.
Articolo 21
In caso di coesistenza di una vedova e di orfani nati da un precedente matrimonio e di altri aventi diritto, la pensione totale, calcolata nello stesso modo di quella spettante ad una vedova che abbia tali persone a carico, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente.
In caso di coesistenza di orfani nati da matrimoni diversi, la pensione totale, calcolata come se fossero nati tutti dallo stesso matrimonio, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente.
Per il calcolo di tale ripartizione, i figli nati da un precedente matrimonio di uno dei coniugi, e riconosciuti a carico ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 dell'allegato 5, sono compresi nel gruppo dei figli nati dal matrimonio con l'agente o ex agente titolare di una pensione di anzianità o di invalidità.
Nel caso previsto dal secondo comma, gli ascendenti riconosciuti a carico alle condizioni fissate dall'articolo 2 dell'allegato 5 sono equiparati ai figli a carico e, per il calcolo della ripartizione, compresi nel gruppo dei discendenti.
Articolo 22
Il diritto alla pensione di reversibilità sorge il primo giorno del mese successivo al decesso dell'agente o ex agente titolare di una pensione di anzianità o di invalidità. Tuttavia, quando il decesso dell'agente o del titolare di una pensione dà luogo al pagamento previsto all'articolo 48, tale diritto prende effetto il primo giorno del quarto mese successivo al decesso.
Il diritto alla pensione di reversibilità si estingue alla fine del mese durante il quale è avvenuto il decesso del beneficiario o durante il quale quest'ultimo cessa di soddisfare alle condizioni previste per beneficiare di tale pensione.
Articolo 23
Qualora la differenza di età tra l'agente o ex agente titolare di una pensione di anzianità o di invalidità deceduto e il coniuge, diminuita della durata del loro matrimonio, sia superiore a dieci anni, la pensione di reversibilità determinata in conformità delle disposizioni che precedono subisce, per ogni anno intero di differenza, una riduzione fissata come segue:
- 1 % per gli anni compresi tra il 10° e il 20°;
- 2 % per gli anni a decorrere dal 20° fino al 24°;
- 3 % per gli anni a decorrere dal 25° fino al 29°;
- 4 % per gli anni a decorrere dal 30° fino al 34°;
- 5 % per gli anni a decorrere dal 35°.
Articolo 24
La vedova che contrae nuovo matrimonio perde il diritto alla pensione di reversibilità. Essa beneficia del versamento immediato di un capitale pari al doppio dell'ammontare annuo della sua pensione di reversibilità, purché non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 69, secondo comma, dello statuto.
Articolo 25
La moglie divorziata dell'agente o dell'ex agente ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo, a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all'atto del decesso del suo ex marito, ad una pensione alimentare a carico dell'ex marito fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi.
La pensione di reversibilità non può tuttavia essere superiore alla pensione alimentare versata all'atto del decesso dell'ex marito.
La moglie divorziata perde i suoi diritti qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso del suo ex marito. Essa beneficia delle disposizioni dell'articolo 24 qualora il nuovo matrimonio sia successivo al decesso del suo ex marito.
Articolo 26
In caso di coesistenza di più mogli divorziate aventi diritto ad una pensione di reversibilità o di una o più mogli divorziate e di una vedova aventi diritto ad una pensione di reversibilità, tale pensione è ripartita secondo la durata rispettiva dei matrimoni. Si applicano le condizioni di cui all'articolo 25, secondo e terzo comma.
In caso di rinuncia o di decesso di una delle beneficiarie, la sua quota va ad accrescere le altre quote, salvo reversione del diritto a pensione a favore degli orfani, alle condizioni previste dall'articolo 69 dello statuto.
Le riduzioni per differenza di età previste dall'articolo 23 sono applicate separatamente alle pensioni fissate conformemente alla ripartizione prevista dal presente articolo.
Articolo 27
Qualora la moglie divorziata abbia perso il diritto alla pensione, a norma delle disposizioni dell'articolo 82, l'intera pensione viene attribuita alla vedova, purché non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 69, secondo comma, dello statuto.
CAPITOLO 5 - PENSIONI PROVVISORIE
Articolo 28
Il coniuge o le persone considerate a carico dell'agente in attività di servizio presso l'Europol o in aspettativa per motivi personali ai sensi dello statuto, che sia scomparso, possono ottenere a titolo provvisorio la liquidazione dei diritti alla pensione di reversibilità di cui beneficerebbero a norma delle disposizioni del presente allegato, quando sia trascorso più di un anno dal giorno della scomparsa dell'agente.
Articolo 29
Il coniuge o le persone considerate a carico dell'ex agente titolare di una pensione di anzianità o di una pensione di invalidità, possono ottenere, a titolo provvisorio, la liquidazione dei diritti alla pensione di reversibilità di cui beneficerebbero a norma delle disposizioni del presente allegato, quando il titolare della pensione sia scomparso da oltre un anno.
Articolo 30
Le disposizioni dell'articolo 29 sono applicabili alle persone considerate a carico di una persona beneficiaria di una pensione di reversibilità o in possesso di tali diritti e che sia scomparsa da oltre un anno.
Articolo 31
Le pensioni provvisorie previste dagli articoli 28, 29 e 30 vengono convertite in pensioni definitive quando il decesso dell'agente, dell'ex agente o del titolare di una pensione di reversibilità sia ufficialmente accertato o quando l'assenza sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
CAPITOLO 6 - INDENNITÀ
Articolo 32
Le disposizioni dell'articolo 75, secondo comma, dello statuto sono applicabili ai titolari di una pensione provvisoria.
Le disposizioni dell'articolo 75 dello statuto non si applicano ai bambini nati più di 300 giorni dopo il decesso dell'agente o ex agente titolare di una pensione di anzianità o di invalidità.
Articolo 33
La concessione di una pensione di anzianità, d'invalidità o di reversibilità o di una pensione provvisoria non dà diritto all'indennità di dislocazione, né all'indennità di alloggio né a quella scolastica. I titolari di una pensione di reversibilità e gli agenti titolari di una pensione di invalidità conservano tuttavia il diritto all'indennità di alloggio e all'indennità scolastica per un periodo non superiore a quello in cui avrebbero avuto diritto a tali indennità alle condizioni previste per l'attività di servizio.
CAPITOLO 7 - CONTRIBUTI E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
Articolo 34
L'agente in aspettativa per motivi personali che continui ad acquisire nuovi diritti alla pensione alle condizioni previste dall'articolo 41 dello statuto continua a versare il contributo di cui all'articolo 78 dello statuto, calcolato sullo stipendio corrispondente al suo scatto e grado.
Tutte le prestazioni cui può aver diritto il suddetto agente o i suoi aventi diritto ai sensi delle disposizioni del presente regime di pensioni sono calcolate in base a tale stipendio.
Articolo 35
1. Le autorità dell'Europol competenti in materia di bilancio adottano, dopo ogni periodo di cinque anni, previo parere di uno o più attuari, del direttore e del comitato del personale, le tavole di mortalità e di invalidità e la legge di variazione dei salari da applicare per il calcolo dei valori attuariali previsti dallo statuto e dal presente allegato.
2. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore dello statuto il presente regime di pensioni è soggetto a rivalutazione in base alle suddette valutazioni attuariali, che comprendono la rivalutazione dei saggi di interesse di cui agli articoli 4, 6 e 10 del presente allegato e in seguito alle decisioni adottate in altre organizzazioni internazionali, segnatamente l'Unione europea.
3. La validità del presente allegato cessa un anno dopo il periodo di cui al paragrafo 2 ed è rinnovata prima di detta scadenza.
Articolo 36
Qualsiasi somma dovuta all'Europol dall'agente o ex agente titolare di una pensione di anzianità o di invalidità, alla data alla quale l'interessato ha diritto a una delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni, viene dedotta dall'ammontare di tali prestazioni o di quelle spettanti ai suoi aventi diritto. Il rimborso può essere rateizzato in vari mesi.
Articolo 37
1. È istituito un fondo pensioni provvisorio e indipendente al solo scopo di finanziare ed erogare i pagamenti previsti dal presente regime di pensioni. Il fondo è alimentato mensilmente dal contributo dei lavoratori (8,25 %) e dal contributo del datore di lavoro (16,5 %). Le risorse costituite dal fondo non possono essere destinate né provvisoriamente né definitivamente a finalità diverse dall'investimento riservato al finanziamento e all'erogazione dei pagamenti previsti dal presente regime di pensioni.
2. Il fondo è gestito all'esterno.
3. Le norme che disciplinano il fondo sono stabilite dal Consiglio.
ALLEGATO 7 - Composizione e modalità di funzionamento del comitato del personale, della commissione di invalidità e della commissione di disciplina
SEZIONE 1 - Comitato del personale
Articolo 1
È istituito un comitato del personale che rappresenta gli interessi collettivi del personale dell'Europol, nelle relazioni con il direttore dell'Europol.
Le condizioni di elezione al comitato del personale sono stabilite dall'assemblea generale degli agenti dell'Europol. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto.
La validità delle elezioni al comitato del personale è subordinata alla partecipazione della maggioranza degli elettori. Se il numero legale non è stato raggiunto, una successiva assemblea generale può validamente votare a maggioranza dei presenti.
Il comitato del personale è composto di 7 membri al massimo ed eventualmente di membri supplenti, eletti per due anni. Tuttavia, l'Europol può decidere di fissare una durata più breve del mandato, che non può comunque essere inferiore a un anno. Tutti gli agenti dell'Europol sono elettori ed eleggibili. Il comitato elegge un presidente.
La composizione del comitato del personale deve assicurare la rappresentanza di tutti gli agenti.
Il direttore adotta le misure necessarie per garantire l'adeguata cooperazione tra il comitato del personale e i rappresentanti degli agenti locali.
Le funzioni assunte dai membri del comitato del personale sono considerate come parte dei compiti che essi devono assolvere presso l'Europol. Gli interessati non possono subire alcun pregiudizio in conseguenza dell'esercizio delle predette funzioni.
In considerazione dell'effettivo carico di lavoro inerente a queste funzioni, il direttore potrebbe dispensare parzialmente dal lavoro il presidente del comitato del personale.
Articolo 2
Il comitato del personale si riunisce su richiesta del direttore o di propria iniziativa.
Il comitato del personale si riunisce validamente soltanto quando sia presente la maggioranza dei membri titolari o, in loro assenza, dei membri supplenti.
Il parere del comitato è comunicato per iscritto al direttore nei cinque giorni successivi alla deliberazione.
Ogni membro del comitato può esigere che vi sia menzionata la sua opinione.
L'Europol mette a disposizione del comitato del personale i locali idonei.
SEZIONE 2 - Commissione d'invalidità
Articolo 3
La commissione d'invalidità è composta di tre medici designati:
- il primo dall'Europol;
- il secondo dall'interessato;
- il terzo d'intesa tra i due medici suddetti.
In caso di carenza dell'agente interessato, un medico è assegnato d'ufficio dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Se, entro due mesi dalla designazione del secondo medico, non vi è accordo sulla designazione del terzo medico, questi viene assegnato d'ufficio dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee, su iniziativa di una delle due parti.
Articolo 4
Le spese per i lavori della commissione d'invalidità sono a carico dell'Europol.
Qualora il medico designato dall'interessato risieda fuori della sede di servizio di quest'ultimo, il supplemento d'onorari conseguente a tale designazione, ad eccezione delle spese di viaggio in prima classe che sono rimborsate dall'Europol, è a carico dell'interessato.
Articolo 5
L'agente può sottoporre alla commissione d'invalidità qualsiasi referto o certificato del suo medico curante o dei medici che ha ritenuto opportuno consultare.
Le conclusioni della commissione sono trasmesse al direttore e all'interessato.
I lavori della commissione non sono resi pubblici.
SEZIONE 3 - Commissione di disciplina
Articolo 6
La commissione di disciplina è composta di un presidente e di quattro membri. Essa è assistita da un segretario.
Articolo 7
1. Il direttore designa ogni anno il presidente della commissione di disciplina. Il presidente non può in nessun caso cumulare queste funzioni con quelle di membro del comitato del personale.
Il direttore stabilisce inoltre un elenco dei membri della commissione.
In pari tempo, il comitato del personale trasmette al direttore un analogo elenco.
2. Nei cinque giorni successivi alla comunicazione del rapporto con il quale si decide di iniziare il procedimento disciplinare o il procedimento di cui all'articolo 18 dello statuto, il presidente della commissione di disciplina procede, in presenza dell'interessato, all'estrazione a sorte in base agli elenchi suddetti dei quattro membri della commissione, in ragione di due membri per elenco.
I membri della commissione di disciplina non devono essere di grado inferiore a quello dell'agente il cui caso è sottoposto all'esame della commissione. Se possibile, un membro deve essere dello stesso grado dell'interessato.
Il presidente comunica a ciascun membro la composizione della commissione.
3. Nei cinque giorni successivi alla costituzione della commissione di disciplina, l'agente sottoposto a procedimento disciplinare può ricusare uno dei membri della commissione ad eccezione del presidente.
Entro lo stesso termine i membri della commissione di disciplina possono far valere cause legittime di astensione.
Il presidente della commissione di disciplina procede, ove occorra, a una nuova estrazione a sorte per completare la commissione.
Articolo 8
I membri della commissione di disciplina esercitano il loro mandato in tutta indipendenza.
I lavori della commissione non sono resi pubblici.
SEZIONE 4 - Procedimento disciplinare
Articolo 9
Alla commissione di disciplina viene sottoposto il rapporto del direttore in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi.
Il rapporto è trasmesso al presidente della commissione di disciplina che lo porta a conoscenza dei membri di detta commissione e dell'agente incolpato.
Articolo 10
Non appena ricevuto detto rapporto, l'agente sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto di ottenere la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di estrarre copia di tutti i documenti del procedimento.
Articolo 11
Alla prima riunione della commissione di disciplina, il presidente incarica uno dei suoi membri di svolgere una relazione sul caso che le è sottoposto.
Articolo 12
L'agente sottoposto a procedimento disciplinare dispone, per preparare la sua difesa, di un termine di almeno quindici giorni a decorrere dalla data della comunicazione del rapporto che apre il procedimento disciplinare.
Dinanzi alla commissione di disciplina, l'agente può presentare osservazioni scritte o orali, citare testimoni e farsi assistere da un difensore di propria scelta.
Articolo 13
Anche l'Europol ha il diritto di citare testi.
Articolo 14
La commissione di disciplina, ove non si ritenga sufficientemente informata sui fatti contestati all'interessato, o sulle circostanze nelle quali tali fatti sono stati commessi, può ordinare un'inchiesta in contraddittorio.
L'inchiesta è svolta dal relatore. Ai fini dell'inchiesta, la commissione può chiedere la trasmissione di ogni documento relativo al caso che le è sottoposto.
Articolo 15
Sulla base dei documenti presentati, e tenuto conto all'occorrenza delle dichiarazioni scritte o verbali dell'interessato e dei testi, nonché delle risultanze dell'inchiesta eventualmente svolta, la commissione di disciplina formula a maggioranza un parere motivato sulla sanzione che a suo giudizio i fatti addebitati dovrebbero comportare e trasmette il parere al direttore e all'interessato, entro un mese a decorrere dal giorno in cui le è stato sottoposto il rapporto. Il termine è prorogato a tre mesi qualora la commissione abbia ordinato un'inchiesta.
Qualora il fatto addebitato abbia dato luogo a procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, la commissione può stabilire di soprassedere a formulare il proprio parere fino a quando non sia intervenuta la decisione dell'autorità giudiziaria.
Il direttore prende la sua decisione nel termine massimo di un mese, sentito l'interessato.
Articolo 16
Il presidente della commissione di disciplina non prende parte alle decisioni della commissione, salvo quando si tratti di questioni procedurali o in caso di parità di voto.
Egli provvede all'esecuzione delle varie decisioni prese dalla commissione e porta a conoscenza di ogni membro tutte le informazioni e tutti i documenti relativi al caso.
Articolo 17
Il segretario redige un processo verbale delle riunioni della commissione di disciplina.
I testi appongono la loro firma al processo verbale delle loro deposizioni.
Il parere motivato di cui all'articolo 15 è firmato da tutti i membri della commissione di disciplina.
Articolo 18
Le spese cui l'iniziativa dell'interessato ha dato luogo nel corso del procedimento e in particolare gli onorari dovuti al difensore rimangono a carico dell'interessato qualora il procedimento si concluda con l'irrogazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 88, paragrafo 2, lettere c), d), e) e f), dello statuto.
Articolo 19
Il procedimento disciplinare può essere riaperto d'ufficio dal direttore o su richiesta dell'interessato, in base a fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti.
ALLEGATO 8 - Imposte
Articolo 1
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 499Y0130(06).2
L'imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Europol ai suoi agenti, istituita dall'articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Europol, è stabilita alle condizioni e riscossa secondo la procedura prevista dal presente allegato.
Articolo 2
Sono soggetti all'imposta:
a) le persone alle quali si applica l'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo sui privilegi e sulle immunità, eccettuati gli agenti locali;
b) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 77 dello statuto;
c) i beneficiari dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 59 dello statuto.
Articolo 3
1. L'imposta è dovuta mensilmente sugli stipendi, salari ed emolumenti di qualsiasi natura versati dall'Europol ad ogni persona soggetta all'imposta.
2. Tuttavia, dalla base imponibile si escludono le somme e le indennità, forfettarie o meno, che rappresentano il compenso di oneri sostenuti in relazione alle funzioni esercitate.
3. Le prestazioni e gli assegni di carattere familiare o sociale enumerati in appresso sono dedotti dalla base imponibile:
a) l'assegno di famiglia;
b) l'assegno per i figli a carico;
c) l'indennità scolastica;
d) l'assegno di nascita;
e) l'indennità di alloggio;
f) i soccorsi di carattere sociale;
g) le indennità versate in caso di malattia professionale o di infortunio;
h) la frazione dei versamenti di qualsiasi natura che rappresenta assegni familiari.
4. Si opera una detrazione del 10 % per spese professionali e personali sull'importo ottenuto dopo l'applicazione delle disposizioni precedenti.
Per ciascun figlio a carico della persona soggetta all'imposta e per ciascuna persona assimilata a un figlio a carico a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato 5 si effettua una detrazione supplementare equivalente al doppio dell'ammontare dell'assegno per figlio a carico.
5. Le ritenute sulla retribuzione delle persone soggette all'imposta, effettuate a titolo di pensioni o di previdenza sociale, sono dedotte dalla base imponibile.
Articolo 4
L'imposta è calcolata sull'ammontare imponibile ottenuto in applicazione dell'articolo 3, senza tener conto della frazione inferiore a 183 NLG e applicando le aliquote seguenti:
>SPAZIO PER TABELLA>
Articolo 5
1. In deroga alle disposizioni degli articoli 3 e 4:
a) alle somme versate a titolo di compenso per le ore di lavoro straordinario si applica l'aliquota d'imposta che nel mese precedente quello del pagamento era applicata alla frazione più elevata dell'ammontare imponibile della retribuzione dell'agente;
b) ai versamenti operati per cessazione dal servizio si applica, dopo l'effettuazione delle detrazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, un'aliquota pari ai del rapporto esistente, all'atto del versamento dell'ultimo stipendio, tra
- l'ammontare dell'imposta dovuta e
- la base imponibile definita nell'articolo 3.
2. L'applicazione del presente allegato non può avere per effetto di ridurre gli stipendi, salari ed emolumenti di qualsiasi natura versati dall'Europol ad un importo inferiore al minimo vitale definito nell'articolo 5 dell'allegato 6.
Articolo 6
Quando il versamento soggetto all'imposta si riferisce ad un periodo inferiore a un mese, l'aliquota dell'imposta è quella applicabile al versamento mensile corrispondente.
Quando il versamento soggetto all'imposta si riferisce ad un periodo superiore a un mese, l'imposta si calcola come se tale versamento fosse stato ripartito regolarmente sui mesi ai quali si riferisce.
I versamenti di regolarizzazione che non si riferiscono al mese durante il quale vengono versati sono soggetti all'imposta che avrebbe dovuto colpirli se fossero stati effettuati alla data normale.
Articolo 7
L'imposta è riscossa mediante ritenuta diretta. Il suo importo è arrotondato all'unità inferiore.
Articolo 8
Il gettito dell'imposta è iscritto come entrata nel bilancio dell'Europol.
Articolo 9
Il Consiglio adotta, su proposta del consiglio di amministrazione, qualsiasi disposizione utile all'applicazione del presente allegato.