Atti relativi all'adesione delle Rep. ceca, di Estonia, di Cipro, di Lettonia, di Lituania, di Ungheria, di Malta, di Polonia, di Slovenia e slovacca all'Unione europea - 2003/Risoluzioni legislative

Atti relativi all'adesione delle Rep. ceca, di Estonia, di Cipro, di Lettonia, di Lituania, di Ungheria, di Malta, di Polonia, di Slovenia e slovacca all'Unione europea - 2003/Parere della Commissione

Atti relativi all'adesione delle Rep. ceca, di Estonia, di Cipro, di Lettonia, di Lituania, di Ungheria, di Malta, di Polonia, di Slovenia e slovacca all'Unione europea - 2003/Decisione del Consiglio IncludiIntestazione 27 marzo 2010 75% diritto

Parere della Commissione Decisione del Consiglio

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RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla richiesta della Repubblica ceca di diventare membro dell'Unione europea [AA-AFNS 1-6 — C5-0115/2003 — 2003/0901(AVC)]

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta della Repubblica ceca di diventare membro dell'Unione europea,

— vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 49 del trattato UE (C5-0115/2003),

— visto il parere della Commissione [COM (2003) 79],

— visto il progetto di trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea,

— visti gli articoli 86 e 96, paragrafo 6, del suo regolamento,

— vista la sua risoluzione del 9 aprile 2003 sulle conclusioni dei negoziati di Copenaghen sull'allargamento(1),

— vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0089/2003),

A. considerando che le condizioni di ammissione dei paesi candidati e gli adeguamenti che la loro adesione comporta sono stati stabiliti nel progetto di trattato di adesione e che il Parlamento europeo deve essere consultato qualora siano apportate modifiche sostanziali a tale testo,

B. considerando che il presente parere conforme non determina la sua posizione sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in funzione dell'ampliamento ai sensi del punto 25 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(2)e che gli importi previsti nell'allegato XV del progetto di trattato di adesione costituiscono la soglia minima necessaria per l'adeguamento delle prospettive finanziarie,

1. esprime il suo parere conforme sulla richiesta della Repubblica ceca di diventare membro dell'Unione europea;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica ceca.

(1) P5_TA(2003)0168.

(2) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla richiesta della Repubblica di Estonia di diventare membro dell'Unione europea [AA-AFNS 1-6 — C5-0116/2003 — 2003/0901A(AVC)]

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

— vista la richiesta della Repubblica di Estonia di diventare membro dell'Unione europea,

— vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 49 del trattato UE (C5-0116/2003),

— visto il parere della Commissione [COM(2003) 79],

— visto il progetto di trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Slovacchia all'Unione europea,

— visti gli articoli 86 e 96, paragrafo 6, del suo regolamento,

— vista la sua risoluzione del 9 aprile 2003 sulle conclusioni dei negoziati di Copenaghen sull'allargamento(1),

— vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0090/2003),

A. considerando che le condizioni di ammissione dei paesi candidati e gli adeguamenti che la loro adesione comporta sono stati stabiliti nel progetto di trattato di adesione e che il Parlamento europeo deve essere consultato qualora siano apportate modifiche sostanziali a tale testo,

B. considerando che il presente parere conforme non determina la sua posizione sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in funzione dell'ampliamento ai sensi del punto 25 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(2) e che gli importi previsti nell'allegato XV del progetto di trattato di adesione costituiscono la soglia minima necessaria per l'adeguamento delle prospettive finanziarie,

1. esprime il suo parere conforme sulla richiesta della Repubblica di Estonia di diventare membro dell'Unione europea;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Estonia.

(1) P5_TA(2003)0168.

(2) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla richiesta della Repubblica di Cipro di diventare membro dell'Unione europea [AA-AFNS 1-6 — C5-0117/2003 — 2003/0901B(AVC)]

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo

— vista la richiesta della Repubblica di Cipro di diventare membro dell'Unione europea,

— vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 49 del trattato UE (C5-0117/2003),

— visto il parere della Commissione (COM(2003) 79),

— visto il progetto di trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea,

— visti gli articoli 86 e 96, paragrafo 6, del suo regolamento,

— vista la sua risoluzione del 9 aprile 2003 sulle conclusioni dei negoziati di Copenaghen sull'allargamento(1),

— vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0091/2003),

A. considerando che le condizioni di ammissione dei paesi candidati e gli adeguamenti che la loro adesione comporta sono stati stabiliti nel progetto di trattato di adesione e che il Parlamento europeo deve essere consultato qualora siano apportate modifiche sostanziali a tale testo,

B. considerando che il presente parere conforme non determina la sua posizione sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in funzione dell'ampliamento ai sensi del punto 25 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(2) e che gli importi previsti nell'allegato XV del progetto di trattato di adesione costituiscono la soglia minima necessaria per l'adeguamento delle prospettive finanziarie,

1. esprime il suo parere conforme sulla richiesta della Repubblica di Cipro di aderire all'Unione europea;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Cipro.

(1) P5_TA(2003)0168.

(2) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla richiesta della Repubblica di Lettonia di diventare membro dell'Unione europea [AA-AFNS 1-6 — C5-0118/2003 — 2003/0901C(AVC)]

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

— vista la richiesta della Repubblica di Lettonia di diventare membro dell'Unione europea,

— vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio, a norma dell'articolo 49 del trattato UE (C5-0118/2003),

— visto il parere della Commissione [COM(2003) 79],

— visto il progetto di trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea,

— visti gli articoli 86 e 96, paragrafo 6, del suo regolamento,

— vista la sua risoluzione del 9 aprile 2003 sulle conclusioni dei negoziati di Copenaghen sull'ampliamento(1),

— visti la raccomandazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0092/2003),

A. considerando che le condizioni di ammissione dei paesi candidati e gli adeguamenti che la loro adesione comporta sono stati stabiliti nel progetto di trattato di adesione e che il Parlamento europeo deve essere consultato qualora siano apportate modifiche sostanziali a tale testo,

B. considerando che il presente parere conforme non determina la sua posizione sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in funzione dell'ampliamento ai sensi del punto 25 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(2) e che gli importi previsti nell'allegato XV del progetto di trattato di adesione costituiscono la soglia minima necessaria per l'adeguamento delle prospettive finanziarie,

1. esprime il suo parere conforme sulla richiesta della Repubblica di Lettonia di diventare membro dell'Unione europea;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Lettonia.

(1) P5_TA(2003)0168.

(2) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla richiesta della Repubblica di Lituania di diventare membro dell'Unione europea [AA-AFNS 1-6 — C5-0119/2003 — 2003/0901D(AVC)]

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

— vista la richiesta della Repubblica di Lituania di diventare membro dell'Unione europea,

— vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 49 del trattato UE [C5-0119/2003],

— visto il parere della Commissione (COM(2003) 79),

— visto il progetto di trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea,

— visti gli articoli 86 e 96, paragrafo 6, del suo regolamento,

— vista la sua risoluzione del 9 aprile 2003 in merito alle conclusioni dei negoziati di Copenaghen sull'ampliamento(1),

— vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0093/2003),

A. considerando che le condizioni di ammissione dei paesi candidati e gli adeguamenti che la loro adesione comporta sono stati stabiliti nel progetto di trattato di adesione e che il Parlamento europeo deve essere consultato qualora siano apportate modifiche sostanziali a tale testo,

B. considerando che il presente parere conforme non determina la sua posizione sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in funzione dell'ampliamento ai sensi del punto 25 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(2) e che gli importi previsti nell'allegato XV del progetto di trattato di adesione costituiscono la soglia minima necessaria per l'adeguamento delle prospettive finanziarie,

1. esprime il suo parere conforme sulla richiesta della Repubblica di Lituania di diventare membro dell'Unione europea;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Lituania. (1) P5_TA(2003)0168.

(2) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla richiesta della Repubblica di Ungheria di diventare membro dell'Unione europea [AA-AFNS 1-6 — C5-0120/2003 — 2003/901E(AVC)]

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

— vista la richiesta della Repubblica di Ungheria di diventare membro dell'Unione europea,

— vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 49 del trattato UE (C5-0120/2003),

— visto il parere della Commissione [COM(2003) 79],

— visto il progetto di trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea,

— visti gli articoli 86 e 96, paragrafo 6, del suo regolamento,

— vista la sua risoluzione del 9 aprile 2003 sulle conclusioni dei negoziati di Copenaghen sull'allargamento(1),

— vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0094/2003),

A. considerando che le condizioni di ammissione dei paesi candidati e gli adeguamenti che la loro adesione comporta sono stati stabiliti nel progetto di trattato di adesione e che il Parlamento europeo deve essere consultato qualora siano apportate modifiche sostanziali a tale testo,

B. considerando che il presente parere conforme non determina la sua posizione sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in funzione dell'ampliamento ai sensi del punto 25 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(2) e che gli importi previsti nell'allegato XV del progetto di trattato di adesione costituiscono la soglia minima necessaria per l'adeguamento delle prospettive finanziarie,

1. esprime il suo parere conforme sulla richiesta della Repubblica di Ungheria di diventare membro dell'Unione europea;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Ungheria. (1) P5_TA(2003)0168.

(2) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

SOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla richiesta della Repubblica di Malta di diventare membro dell'Unione europea [AA-AFNS 1-6 — C5-0121/2003 — 2003/0901F(AVC)]

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

— vista la richiesta della Repubblica di Malta di diventare membro dell'Unione europea,

— vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 49 del trattato UE (C5-0121/2003),

— visto il parere della Commissione [COM(2003) 79],

— visto il progetto di trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea,

— visti gli articoli 86 e 96, paragrafo 6, del suo regolamento,

— vista la sua risoluzione del 9 aprile 2003 sulle conclusioni dei negoziati di Copenaghen sull'allargamento(1),

— vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0095/2003),

A. considerando che le condizioni di ammissione dei paesi candidati e gli adeguamenti che la loro adesione comporta sono stati stabiliti nel progetto di trattato di adesione e che il Parlamento europeo deve essere consultato qualora siano apportate modifiche sostanziali a tale testo,

B. considerando che il presente parere conforme non determina la sua posizione sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in funzione dell'ampliamento ai sensi del punto 25 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(2) e che gli importi previsti nell'allegato XV del progetto di trattato di adesione costituiscono la soglia minima necessaria per l'adeguamento delle prospettive finanziarie,

1. esprime il suo parere conforme sulla richiesta della Repubblica di Malta di diventare membro dell'Unione europea;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Malta.

(1) P5_TA(2003)0168.

(2) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

SOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla richiesta della Repubblica di Polonia di diventare membro dell'Unione europea [AA-AFNS 1-6 — C5-0122/2003 — 2003/0901G(AVC)]

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

— vista la richiesta della Repubblica di Polonia di diventare membro dell'Unione europea,

— vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 49 del trattato UE (C5-0122/2003),

— visto il parere della Commissione [COM(2003) 79],

— visto il progetto di trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea,

— visti gli articoli 86 e 96, paragrafo 6, del suo regolamento,

— vista la sua risoluzione del 9 aprile 2003 sulle conclusioni dei negoziati di Copenaghen sull'allargamento(1),

— vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0096/2003),

A. considerando che le condizioni di ammissione dei paesi candidati e gli adeguamenti che la loro adesione comporta sono stati stabiliti nel progetto di trattato di adesione e che il Parlamento europeo deve essere consultato qualora siano apportate modifiche sostanziali a tale testo,

B. considerando che il presente parere conforme non determina la sua posizione sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in funzione dell'ampliamento ai sensi del punto 25 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(2) e che gli importi previsti nell'allegato XV del progetto di trattato di adesione costituiscono la soglia minima necessaria per l'adeguamento delle prospettive finanziarie,

1. esprime il suo parere conforme sulla richiesta della Repubblica di Polonia di diventare membro dell'Unione europea;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Polonia.

(1) P5_TA(2003)0168.

(2) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla richiesta della Repubblica di Slovenia di diventare membro dell'Unione europea [AA-AFNS 1-6 — C5-0123/2003 — 2003/0901H(AVC)]

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

— vista la richiesta della Repubblica di Slovenia di diventare membro dell'Unione europea,

— vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 49 del trattato UE (C5-0123/2003),

— visto il parere della Commissione [COM(2003) 79],

— visto il progetto di trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea,

— visto gli articoli 86 e 96 del suo regolamento,

— vista la sua risoluzione del 9 aprile 2003 sulle conclusioni dei negoziati di Copenaghen sull'allargamento(1),

— vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0097/2003),

A. considerando che le condizioni di ammissione dei paesi candidati e gli adeguamenti che la loro adesione comporta sono stati stabiliti nel progetto di trattato di adesione e che il Parlamento europeo deve essere consultato qualora siano apportate modifiche sostanziali a tale testo,

B. considerando che il presente parere conforme non determina la sua posizione sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in funzione dell'ampliamento ai sensi del punto 25 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(2) e che gli importi previsti nell'allegato XV del progetto di trattato di adesione costituiscono la soglia minima necessaria per l'adeguamento delle prospettive finanziarie,

1. esprime il suo parere conforme sulla richiesta della Repubblica di Slovenia di diventare membro dell'Unione europea;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Slovenia.

(1) P5_TA(2003)0168.

(2) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla richiesta della Repubblica slovacca di diventare membro dell'Unione europea [AA-AFNS 1-6 — C5-0124/2003 — 2003/0901I(AVC)]

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo

— vista la richiesta della Repubblica slovacca di diventare membro dell'Unione europea,

— vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 49 del trattato UE (C5-0124/2003),

— visto il parere della Commissione [COM(2003) 79],

— visto il progetto di trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea,

— visti gli articoli 86 e 96, paragrafo 6, del suo regolamento,

— vista la sua risoluzione del 9 aprile 2003 sulle conclusioni dei negoziati di Copenaghen sull'allargamento(1),

— vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0098/2003),

A. considerando che le condizioni di ammissione dei paesi candidati e gli adeguamenti che la loro adesione comporta sono stati stabiliti nel progetto di trattato di adesione e che il Parlamento europeo deve essere consultato qualora siano apportate modifiche sostanziali a tale testo,

B. considerando che il presente parere conforme non determina la sua posizione sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in funzione dell'ampliamento ai sensi del punto 25 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(2) e che gli importi previsti nell'allegato XV del progetto di trattato di adesione costituiscono la soglia minima necessaria per l'adeguamento delle prospettive finanziarie,

1. esprime il suo parere conforme sulla richiesta della Repubblica slovacca di diventare membro dell'Unione europea;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica slovacca.

(1) P5_TA(2003)0168.

(2) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.