Atti relativi all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - 2005/Protocollo/Allegato VIII

Atti relativi all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - 2005/Protocollo/Allegato VII/Appendice B

Atti relativi all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - 2005/Protocollo/Allegato IX IncludiIntestazione 31 agosto 2009 75% Diritto

Allegato VII - Appendice B Allegato IX - Allegato IX

<<INDICE

SEZIONE I - MISURE TEMPORANEE SUPPLEMENTARI IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE PER LA BULGARIA E LA ROMANIA

  1. Sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza in fase di ristrutturazione
    1. Il sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza in fase di ristrutturazione contribuisce al perseguimento dei seguenti obiettivi:
      1. aiutare ad attenuare i problemi rurali di transizione dovuti alla pressione competitiva del mercato unico sul settore agricolo e sull'economia rurale della Bulgaria e della Romania;
      2. facilitare e incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole non ancora economicamente vitali.
      Ai fini del presente allegato per «aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza» si intendono le aziende la cui produzione è destinata principalmente all'autoconsumo, ma che commercializzano una parte della produzione.
    2. Per beneficiare del sostegno, l'agricoltore deve presentare un piano d'impresa che:
      1. dimostri la futura vitalità economica dell'azienda;
      2. contenga informazioni dettagliate sugli investimenti necessari;
      3. descriva le tappe essenziali e gli obiettivi specifici.
    3. La conformità con il piano d'impresa di cui al paragrafo 2 è riesaminata dopo tre anni. Se gli obiettivi provvisori fissati nel piano non sono stati raggiunti al momento del riesame triennale, non è concesso ulteriore sostegno, ma non sarà necessario rimborsare per questa ragione gli importi già ricevuti.
    4. Il sostegno è pagato annualmente in forma di aiuto forfettario fino all'importo massimo ammissibile specificato nella Sezione I G e per un periodo non superiore a cinque anni.
  2. Associazioni di produttori
    1. Un sostegno forfettario è concesso per agevolare la creazione e la gestione amministrativa di associazioni di produttori che perseguono gli obiettivi di:
      1. adeguare ai requisiti del mercato la produzione dei membri di tali associazioni;
      2. immettere congiuntamente le merci sul mercato, incluse la preparazione delle vendite, la centralizzazione delle stesse e la fornitura a compratori all'ingrosso; e
      3. fissare norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare attenzione al raccolto e alla disponibilità.
    2. Il sostegno è concesso soltanto alle associazioni di produttori che sono formalmente riconosciute dalle autorità competenti della Bulgaria o della Romania tra la data di adesione e il 31 dicembre 2009 in base al diritto nazionale o a quello comunitario.
    3. Il sostegno è concesso in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data in cui l'associazione di produttori è stata riconosciuta. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione e non supera:
      1. il 5%, il 5%, il 4%, il 3% e il 2% del valore della produzione, fino ad un importo massimo di 1 000 000 EUR, commercializzata rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno; e
      2. il 2,5%, il 2,5%, il 2,0%, l'1,5% e l'1,5% del valore della produzione superiore a 1 000 000 EUR commercializzata rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno.
      In nessun caso il sostegno supera gli importi massimi ammissibili stabiliti alla Sezione I G.
  3. Misure del tipo Leader+
    1. Un sostegno può essere concesso per misure connesse all'acquisizione di competenze destinate a preparare le comunità rurali a progettare e ad attuare strategie locali di sviluppo rurale.
      Le misure possono comprendere in particolare:
      1. sostegno tecnico per studi dell'area locale e diagnosi del territorio in cui si tenga conto dei desideri espressi dalla popolazione interessata;
      2. informazione e formazione della popolazione per incoraggiare una partecipazione attiva al processo di sviluppo;
      3. costruzione di partnership rappresentative per lo sviluppo locale;
      4. elaborazione di strategie di sviluppo integrato;
      5. finanziamento della ricerca e preparazione delle richieste di sostegno.
    2. Un sostegno può essere concesso per l'adozione di strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, elaborate da gruppi di azione locale conformemente ai principi stabiliti ai punti 12, 14 e 36 della comunicazione della Commissione agli Stati membri del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+) (1). Tale sostegno è limitato alle regioni in cui vi sia già sufficiente capacità amministrativa e in cui sia disponibile un'esperienza negli approcci del tipo dello sviluppo rurale locale.
    3. I gruppi di azione locale di cui al paragrafo 2 possono essere ammessi a partecipare alla cooperazione interterritoriale e transnazionale conformemente ai principi stabiliti ai punti da 15 a 18 della comunicazione della Commissione menzionata al paragrafo 2.
    4. La Bulgaria, la Romania e i gruppi di azione locale possono accedere all'Osservatorio dei territori rurali di cui al punto 23 della comunicazione della Commissione menzionata al paragrafo 2.
  4. D. Servizi di consulenza e di divulgazione agricole
    Un sostegno è concesso per la fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricole.
  5. Complementi ai pagamenti diretti
    1. Un sostegno può essere concesso agli agricoltori ammissibili ai pagamenti o gli aiuti diretti complementari nazionali di cui all'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 (2).
    2. Il sostegno concesso a un agricoltore per gli anni 2007, 2008 e 2009 non supera la differenza tra:
      1. il livello dei pagamenti diretti applicabili in Bulgaria o Romania per l'anno in questione conformemente all'articolo 143 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 e
      2. il 40% del livello dei pagamenti diretti applicabili nella Comunità, nella sua composizione al 30 aprile 2004, per il pertinente anno.
    3. Il contributo comunitario al sostegno concesso ai sensi della presente parte E. in Bulgaria o in Romania, rispettivamente, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non supera il 20% dell'assegnazione annuale di tale Stato. La Bulgaria o la Romania possono tuttavia decidere di sostituire detta percentuale annua del 20% con le percentuali seguenti: 25% per il 2007, 20% per il 2008 e 15% per il 2009.
    4. Un sostegno concesso a un agricoltore ai sensi della presente parte E. è considerato alla stessa stregua dei pagamenti o degli aiuti diretti complementari nazionali, a seconda del caso, ai fini dell'applicazione dei massimali di cui all'articolo 143 quater, paragrafo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1782/2003.
  6. Assistenza tecnica
    1. Un sostegno può essere concesso per le misure preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo necessarie per l'applicazione dei documenti di programmazione per lo sviluppo rurale.
    2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono‚ in particolare:
      1. (a) studi;
      2. misure di assistenza tecnica e scambi di esperienze e di informazioni destinate alle parti, ai beneficiari e al pubblico;
      3. installazione, funzionamento e collegamento dei sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza e la valutazione;
      4. miglioramento dei metodi di valutazione e scambio di informazioni sulle migliori pratiche in questo settore.
  7. Tabella recante gli importi per le misure temporanee supplementari in materia di sviluppo rurale per la Bulgaria e la Romania
Misura EUR
Aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza 1 000 per azienda/all'anno
Associazioni di produttori 100 000 il primo anno
100 000 il secondo anno
80 000 il terzo anno
60 000 il quarto anno
50 000 il quinto anno
(1) GU C 139 del 18.5.2000, pag. 5.
(2) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), regolamento adattato dalla decisione 2004/281/CE del Consiglio (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1) e regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

SEZIONE II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI GLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA BULGARIA E LA ROMANIA

(1) Gli aiuti agli investimenti in aziende agricole ai sensi dei regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione sono concessi alle aziende agricole che dimostrano vitalità economica alla fine della realizzazione dell'investimento.
(2) Il valore totale degli aiuti agli investimenti in aziende agricole, espresso in percentuale del volume d'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 50% al massimo e, nelle zone svantaggiate, al 60% al massimo, ovvero alla percentuale stabilita nel pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, se quest'ultima è superiore. Allorché gli investimenti sono intrapresi da giovani agricoltori ai sensi del pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, tali percentuali possono raggiungere un massimale del 55% e, nelle regioni sfavorite, del 65%, ovvero la percentuale stabilita nel pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, se quest'ultima è superiore.
(3) Gli aiuti agli investimenti volti a migliorare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ai sensi del pertinente regolamento in vigore alla data di adesione saranno concessi alle aziende cui è stato accordato un periodo transitorio dopo l'adesione per il soddisfacimento dei requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali.
In tale caso l'azienda soddisfa i pertinenti requisiti entro la fine del periodo transitorio specificato o allo scadere del periodo di investimento, se questo è precedente.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL SOSTEGNO AL PREPENSIONAMENTO PER LA BULGARIA

(1) Gli agricoltori bulgari cui è stata assegnata una quota latte beneficiano del regime di prepensionamento a condizione che abbiano meno di 70 anni al momento della cessione.
(2) L'importo del sostegno dipende dai massimali stabiliti nel pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione ed è calcolato in funzione dell'entità della quota latte e dell'attività agricola complessiva dell'azienda.
(3) Le quote latte assegnate al cedente sono reintegrate nella riserva nazionale di quote latte, senza alcun ulteriore pagamento compensativo.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE SPECIFICHE PER LA BULGARIA E LA ROMANIA PER IL PERIODO 2007-2013

(1) Per il periodo di programmazione 2007-2013 il sostegno comunitario concesso alla Bulgaria e alla Romania per tutte le misure di sviluppo rurale sarà attuato in conformità dei principi stabiliti dagli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (1).
(2) Nelle zone contemplate dall'obiettivo 1 il contributo finanziario della Comunità può ammontare o all'85% per le misure agroambientali e le misure attinenti al benessere degli animali, e all'80% per le altre misure, o alle percentuali stabilite dai regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, se queste ultime sono superiori.

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).