Atti relativi all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - 2005/Protocollo/Allegato III

Atti relativi all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - 2005/Protocollo/Allegato II

Atti relativi all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - 2005/Protocollo/Allegato IV IncludiIntestazione 31 agosto 2009 75% Diritto

Protocollo - Allegato II Protocollo - Allegato IV

<<INDICE

1. DIRITTO DELLE SOCIETÀ

DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

I. MARCHIO COMUNITARIO

  • 31994 R 0040: Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1), modificato da:
    • 31994 R 3288: Regolamento (CE) n. 3288/94 del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83),
    • 32003 R 0807: Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36),
    • 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
    • 32003 R 1653: Regolamento (CE) n. 1653/2003 del Consiglio, del 18.6.2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 36),
    • 32003 R 1992: Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio, del 27.10.2003 (GU L 296 del 14.11.2003, pag. 1),
    • 32004 R 0422: Regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, del 19.2.2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1).
All'articolo 159 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo “i(l)nuovi(o) Stati(o) membri(o)”), un marchio comunitario registrato o richiesto a norma del presente regolamento prima della data di adesione di tali Stati membri è esteso al loro territorio affinché esso produca gli stessi effetti in tutta la Comunità.».

II. CERTIFICATI PROTETTIVI COMPLEMENTARI

  • 1. 31992 R 1768: Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1), modificato da:
    • 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
    • 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
a) All'articolo 19 bis si aggiungono le seguenti lettere:
«k) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1° gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato in Bulgaria, purché la domanda di certificato venga depositata entro sei mesi dalla data di adesione.
l) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1° gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato in Romania. Qualora il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 sia scaduto, è possibile richiedere un certificato entro il termine di sei mesi a decorrere al più tardi dalla data di adesione.»
b) All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.».
  • 2. 31996 R 1610: Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30), modificato da:
    • 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
a) All'articolo 19 bis si aggiungono le seguenti lettere:
«k) Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1° gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato in Bulgaria, purché la domanda di certificato sia depositata entro il termine di sei mesi dalla data di adesione.
l) Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1° gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato in Romania. Qualora il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 sia scaduto, è possibile richiedere un certificato entro il termine di sei mesi a decorrere al più tardi dalla data di adesione.»
b) All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.».

III. DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

  • 32002 R 0006: Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1), modificato da:
    • 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
All'articolo 110 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo “i(l)nuovi(o) Stati(o) membri(o)”), i disegni e modelli comunitari protetti o depositati a norma del presente regolamento prima della data di adesione di tali Stati membri si estendono al loro territorio al fine di produrre gli stessi effetti in tutta la Comunità.».

2. AGRICOLTURA

  • 1. 31989 R 1576: Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da:
    • 31992 R 3280: Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9.11.1992 (GU L 327 del 13.11.1992, pag. 3),
    • 31994 R 3378: Regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1),
    • 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
    • 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
    • 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
a) Nell'articolo 1, paragrafo 4, lettera i) si aggiunge:
«5) La denominazione “acquavite di frutta” può essere sostituita dalla denominazione “Pălincă” unicamente per le bevande spiritose prodotte in Romania.»
b) Nell'allegato II sono aggiunte le seguenti denominazioni geografiche:
  • al punto 4: «Vinars Târnave», «Vinars Vaslui», «Vinars Murfatlar», «Vinars Vrancea», «Vinars Segarcea»
  • al punto 6: «Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Sungurlare», «Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Sliven)», «Стралджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya di Straldja», «Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Pomorie», «Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Rusenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya di Ruse», «Бургаска мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakiya/muscatova rakiya di Bourgas», «Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya di Dobrudja», «Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Suhindol», «Карловска гроздова ракия/Гроздова pакия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Karlovo»
  • al punto 7: «Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya di Troyan», «Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakiya/Kaysieva rakiya di Silistra», «Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva rakiya/Kaysieva rakiya di Tervel», «Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya di Lovech», «Ţuică Zetea de Medieşu Aurit», «Ţuică de Valea Milcovului», «Ţuică de Buzău», «Ţuică de Argeş», «Ţuică de Zalău», «Ţuică ardelenească de Bistriţa», «Horincă de Maramureş», «Horincă de Cămârzan», «Horincă de Seini», «Horincă de Chioar», «Horincă de Lăpuş», «Turţ de Oaş», «Turţ de Maramureş».
  • 2. 31991 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da:
    • 31992 R 3279: Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9.11.1992 (GU L 327 del 13.11.1992, pag. 1),
    • 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
    • 31994 R 3378: Regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1),
    • 31996 R 2061: Regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8.10.1996 (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1),
    • 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
Nell'articolo 2, paragrafo 3, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:
«i) Pelin: la bevanda aromatizzata a base di vino prodotta da vino bianco o rosso, mosto di uve concentrato, succo d'uva (o zucchero di barbabietola) e specifiche tinture di erbe, con un titolo alcolometrico pari ad almeno 8,5% vol., un tenore di zuccheri, espresso in zucchero invertito, pari a 45‑50 grammi per litro e un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3 grammi per litro.»
e la lettera i) diventa lettera j).
  • 3. 31992 R 2075: Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70), modificato da:
    • 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
    • 31994 R 3290: Regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105),
    • 31995 R 0711: Regolamento (CE) n. 711/95 del Consiglio, del 27.3.1995 (GU L 73 dell'1.4.1995, pag. 13),
    • 31996 R 0415: Regolamento (CE) n. 415/96 del Consiglio, del 4.3.1996 (GU L 59 dell'8.3.1996, pag. 3),
    • 31996 R 2444: Regolamento (CE) n. 2444/96 del Consiglio, del 17.12.1996 (GU L 333 del 21.12.1996, pag. 4),
    • 31997 R 2595: Regolamento (CE) n. 2595/97 del Consiglio, del 18.12.1997 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 11),
    • 31998 R 1636: Regolamento (CE) n. 1636/98 del Consiglio, del 20.7.1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 23),
    • 31999 R 0660: Regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio, del 22.3.1999 (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10),
    • 32000 R 1336: Regolamento (CE) n. 1336/2000 del Consiglio, del 19.6.2000 (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2),
    • 32002 R 0546: Regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25.3.2002 (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4),
    • 32003 R 0806: Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1),
    • 32003 R 2319: Regolamento (CE) n. 2319/2003 del Consiglio, del 17.12.2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17),
    • 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
a) Nell'allegato, punto V. «Sun cured», si aggiunge:
«Molovata
Ghimpaţi
Bărăgan»
b) Nell'allegato, punto VI. «Basmas», si aggiunge:
«Djebel
Nevrokop
Dupnitsa
Melnik
Ustina
Harmanli
Krumovgrad
Iztochen Balkan
Topolovgrad
Svilengrad
Srednogorska yaka»
c) Nell'allegato, punto VIII. «Kaba Koulak Classico», si aggiunge:
«Severna Bulgaria
Tekne».
  • 4. 31996 R 2201: Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29), modificato da:
    • 31997 R 2199: Regolamento (CE) n. 2199/97 del Consiglio, del 30.10.1997 (GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1),
    • 31999 R 2701: Regolamento (CE) n. 2701/1999 del Consiglio, del 14.12.1999 (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 5),
    • 32000 R 2699: Regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4.12.2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9),
    • 32001 R 1239: Regolamento (CE) n. 1239/2001 del Consiglio, del 19.6.2001 (GU L 171 del 26.6.2001, pag. 1),
    • 32002 R 0453: Regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione, del 13.3.2002 (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9),
    • 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
    • 32004 R 0386: Regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione, dell'1.3.2004 (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
L'allegato III è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
Limiti di trasformazione di cui all'articolo 5
Peso netto di materia prima fresca
(in tonnellate)
Pomodori Pesche Pere
Limiti comunitari 8 860 061 560 428 105 659
Limiti nazionali Bulgaria 156 343 17 843 n.a.
Repubblica ceca 12 000 1 287 11
Grecia 1 211 241 300 000 5 155
Spagna 1 238 606 180 794 35 199
Francia 401 608 15 685 17 703
Italia 4 350 000 42 309 45 708
Cipro 7 944 6 n.a.
Lettonia n.a. n.a. n.a.
Ungheria 130 790 1 616 1 031
Malta 27 000 n.a. n.a.
Paesi Bassi n.a. n.a. 243
Austria n.a. n.a. 9
Polonia 194 639 n.a. n.a.
Portogallo 1 050 000 218 600
Romania 50 390 523 n.a.
Slovacchia 29 500 147 n.a.
n.a.: non applicabile».
  • 5. 31998 R 2848: Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17), modificato da:
    • 31999 R 0510: Regolamento (CE) n. 510/1999 della Commissione, dell'8.3.1999 (GU L 60 del 9.3.1999, pag. 54),
    • 31999 R 0731: Regolamento (CE) n. 731/1999 della Commissione, del 7.4.1999 (GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 20),
    • 31999 R 1373: Regolamento (CE) n. 1373/1999 della Commissione, del 25.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 47),
    • 31999 R 2162: Regolamento (CE) n. 2162/1999 della Commissione, del 12.10.1999 (GU L 265 del 13.10.1999, pag. 13),
    • 31999 R 2637: Regolamento (CE) n. 2637/1999 della Commissione, del 14.12.1999 (GU L 323 del 15.12.1999, pag. 8),
    • 32000 R 0531: Regolamento (CE) n. 531/2000 della Commissione, del 10.3.2000 (GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 13),
    • 32000 R 0909: Regolamento (CE) n. 909/2000 della Commissione, del 2.5.2000 (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 18),
    • 32000 R 1249: Regolamento (CE) n. 1249/2000 della Commissione, del 15.6.2000 (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 3),
    • 32001 R 0385: Regolamento (CE) n. 385/2001 della Commissione, del 26.2.2001 (GU L 57 del 27.2.2001, pag. 18),
    • 32001 R 1441: Regolamento (CE) n. 1441/2001 della Commissione, del 16.7.2001 (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 5),
    • 32002 R 0486: Regolamento (CE) n. 486/2002 della Commissione, del 18.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 9),
    • 32002 R 1005: Regolamento (CE) n. 1005/2002 della Commissione, del 12.6.2002 (GU L 153 del 13.6.2002, pag. 3),
    • 32002 R 1501: Regolamento (CE) n. 1501/2002 della Commissione, del 22.8.2002 (GU L 227 del 23.8.2002, pag. 16),
    • 32002 R 1983: Regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione, del 7.11.2002 (GU L 306 dell'8.11.2002, pag. 8),
    • 32004 R 1809: Regolamento (CE) n. 1809/2004 della Commissione, del 18.10.2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 18).
L'allegato I è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
Percentuali del limite di garanzia per stato membro o regione specifica ai fini del riconoscimento delle associazioni di produttori
Stati membri o regioni specifiche di stabilimenti dell'associazione di produttori Percentuali
Germania, Spagna (tranne Castiglia-Léon, Navarra e la zona di Campezo nelle Province Basche), Francia (tranne Nord-Pas-de-Calais e Picardie), Italia, Portogallo (tranne la regione autonoma delle Azzorre), Belgio, Austria, Romania 2%
Grecia (tranne Epiro), regione autonoma delle Azzorre (Portogallo), Nord-Pas-de-Calais e Picardie (Francia), Bulgaria (tranne i comuni di Banite, Zlatograd, Madan e Dospat nella zona dello Djebel e i comuni di Veliki Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovо, Varna, Dalgopol, General Tоshevо, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla e Antonovo nella zona del North Bulgaria) 1%
Castiglia-Léon (Spagna), Navarra (Spagna), la zona di Campezo nelle Province Basche (Spagna), Epiro (Grecia), i comuni di Banite, Zlatograd, Madan e Dospat nella zona dello Djebel e i comuni di Veliki Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovо, Varna, Dalgopol, General Tоshevо, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla e Antonovo nella zona del North Bulgaria (Bulgaria) 0,3%
».
  • 6. 31999 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da:
    • 32000 R 1622: Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24.7.2000 (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1),
    • 32000 R 2826: Regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19.12.2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2),
    • 32001 R 2585: Regolamento (CE) n. 2585/2001 del Consiglio, del 19.12.2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10),
    • 32003 R 0806: Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1),
    • 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
    • 32003 R 1795: Regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13.10.2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).
a) Nell'articolo 6 si aggiunge:
«5. Alla Bulgaria e alla Romania sono concessi nuovi diritti d'impianto, pari all'1,5% della superficie totale vitata di 2 302,5 ettari per la Bulgaria e di 2 830,5 ettari per la Romania alla data di adesione, per la produzione di v.q.p.r.d. Tali diritti sono assegnati ad una riserva nazionale cui si applica l'articolo 5.».
b) Nell'allegato III (Zone viticole), punto 2, si aggiunge:
«g) in Romania: la zona di Podişul Transilvaniei»
c) Nell'allegato III (Zone viticole), l'ultima frase del punto 3 è sostituita dalla seguente:
«d) in Slovacchia, la regione del Tokay
e) in Romania, le superfici vitate non incluse nel punto 2, lettera g) o nel punto 5, lettera f).»
d) Nell'allegato III (Zone viticole), punto 5, si aggiunge:
«e) in Bulgaria, le superfici vitate nelle seguenti regioni: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина)
f) in Romania, le superfici vitate nelle seguenti regioni: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, regioni viticole meridionali compresi i terreni sabbiosi e altre regioni favorevoli.»
e) Nell'allegato III (Zone viticole), punto 6, si aggiunge:
«In Bulgaria, la zona viticola C III a) comprende le superfici vitate non incluse nel punto 5, lettera e)»
f) Nell'allegato V, parte D.3, si aggiunge:
«e in Romania».
  • 7. 32000 R 1673: Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16), modificato da:
    • 32002 R 0651: Regolamento (CE) n. 651/2002 della Commissione, del 16.4.2002 (GU L 101 del 17.4.2002, pag. 3),
    • 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
    • 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1),
    • 32004 R 0393: Regolamento (CE) n. 393/2004 del Consiglio, del 24.2.2004 (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 4).
a) Nell'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È stabilito un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino, ripartito tra tutti gli Stati membri, sotto forma di quantitativi nazionali garantiti. Il quantitativo è così ripartito:
  • 13 800 tonnellate per il Belgio,
  • 13 tonnellate per la Bulgaria,
  • 1 923 tonnellate per la Repubblica ceca,
  • 300 tonnellate per la Germania,
  • 30 tonnellate per l'Estonia,
  • 50 tonnellate per la Spagna,
  • 55 800 tonnellate per la Francia,
  • 360 tonnellate per la Lettonia,
  • 2 263 tonnellate per la Lituania,
  • 4 800 tonnellate per i Paesi Bassi,
  • 150 tonnellate per l'Austria,
  • 924 tonnellate per la Polonia,
  • 50 tonnellate per il Portogallo,
  • 42 tonnellate per la Romania,
  • 73 tonnellate per la Slovacchia,
  • 200 tonnellate per la Finlandia,
  • 50 tonnellate per la Svezia,
  • 50 tonnellate per il Regno Unito.»
b) Nell'articolo 3, paragrafo 2, la frase di apertura e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:
«2. È stabilito un quantitativo massimo garantito di 147 265 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa che possono beneficiare dell'aiuto. Tale quantitativo è ripartito sotto forma di:
a) quantitativi nazionali garantiti per i seguenti Stati membri:
  • 10 350 tonnellate per il Belgio,
  • 48 tonnellate per la Bulgaria,
  • 2 866 tonnellate per la Repubblica ceca,
  • 12 800 tonnellate per la Germania,
  • 42 tonnellate per l'Estonia,
  • 20 000 tonnellate per la Spagna,
  • 61 350 tonnellate per la Francia,
  • 1 313 tonnellate per la Lettonia,
  • 3 463 tonnellate per la Lituania,
  • 2 061 tonnellate per l'Ungheria,
  • 5 550 tonnellate per i Paesi Bassi,
  • 2 500 tonnellate per l'Austria,
  • 462 tonnellate per la Polonia,
  • 1 750 tonnellate per il Portogallo,
  • 921 tonnellate per la Romania,
  • 189 tonnellate per la Slovacchia,
  • 2 250 tonnellate per la Finlandia,
  • 2 250 tonnellate per la Svezia,
  • 12 100 tonnellate per il Regno Unito.
Tuttavia, il quantitativo nazionale garantito stabilito per l'Ungheria concerne solo le fibre di canapa.»
  • 8. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), come modificato da:
    • 32004 R 0021: Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8),
    • 32004 R 0583: Regolamento (CE) n. 583/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1),
    • 32004 D 0281: Decisione 2004/281/CE del Consiglio, del 22 marzo 2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1),
    • 32004 R 0864: Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
a) L'articolo 2, lettera g) è sostituito dal seguente:
«g) “nuovi Stati membri”: la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia.»
b) Nell'articolo 5, paragrafo 2, alla fine del primo comma si aggiunge:
«Tuttavia, la Bulgaria e la Romania provvedono a che le terre investite a pascolo permanente al 1° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente.»
c) Nell'articolo 54, paragrafo 2, alla fine del primo comma si aggiunge:
«Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il termine previsto per la presentazione delle domande di aiuto per superficie è il 30 giugno 2005.»
d) Nell'articolo 71 octies si aggiunge:
«9. Per la Bulgaria e la Romania:
a) il triennio di riferimento di cui al paragrafo 2 è il 2002-2004;
b) l'anno di cui al paragrafo 3, lettera a) è il 2004;
c) nel paragrafo 4, primo comma, il riferimento al 2004 e/o 2005 diventa al 2005 e/o 2006 e il riferimento al 2004 diventa al 2005.»
e) Nell'articolo 71 nonies si aggiunge:
«Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 30 giugno 2003 diventa al 30 giugno 2005.»
f) Nell'articolo 74, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'aiuto è concesso per superfici di base nazionali nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X.
Le superfici di base sono le seguenti:
Bulgaria 21 800 ha
Grecia 617 000 ha
Spagna 594 000 ha
Francia 208 000 ha
Italia 1 646 000 ha
Cipro 6 183 ha
Ungheria 2 500 ha
Austria 7 000 ha
Portogallo 118 000 ha
»
g) Nell'articolo 78, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È fissata una superficie massima garantita, pari a 1 648 000 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto.»
h) Nell'articolo 80, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'aiuto è fissato come segue in funzione delle rese negli Stati membri interessati:
Campagna di commercializzazione
2004/2005
e in caso di applicazione
dell'articolo 71
(EUR/ha)
Campagna di commercializzazione
2005/2006 e successive
(EUR/ha)
Bulgaria - 345,225
Grecia 1 323,96 561,00
Spagna 1 123,95 476,25
Francia:
— territorio metropolitano 971,73 411,75
— Guyana francese 1 329,27 563,25
Italia 1 069,08 453,00
Ungheria 548,70 232,50
Portogallo 1 070,85 453,75
Romania - 126,075
»
i) L'articolo 81 è sostituito dal seguente:
«Articolo 81
Superfici
È istituita una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore. Tuttavia, per la Francia sono istituite due superfici di base. Le superfici di base sono fissate come segue:
Bulgaria 4 166 ha
Grecia 20 333 ha
Spagna 104 973 ha
Francia:
— territorio metropolitano 19 050 ha
— Guyana francese 4 190 ha
Italia 219 588 ha
Ungheria 3 222 ha
Portogallo 24 667 ha
Romania 500 ha
Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie o le loro superfici di base nazionali in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi.»
j) L'articolo 84 è sostituito dal seguente:
«Articolo 84
Superfici
1. Uno Stato membro concede l'aiuto comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG stabilito nel paragrafo 3 per l'importo medio di 120,75 EUR.
2. È fissata una superficie massima garantita, pari a 829 229 ettari.
3. La superficie massima garantita di cui al paragrafo 2 è suddivisa nelle seguenti SNG:
Superfici nazionali garantite (SNG)
Belgio 100 ha
Bulgaria 11 984 ha
Germania 1 500 ha
Grecia 41 100 ha
Spagna 568 200 ha
Francia 17 300 ha
Italia 130 100 ha
Cipro 5 100 ha
Lussemburgo 100 ha
Ungheria 2 900 ha
Paesi Bassi 100 ha
Austria 100 ha
Polonia 4 200 ha
Portogallo 41 300 ha
Romania 1 645 ha
Slovenia 300 ha
Slovacchia 3 100 ha
Regno Unito 100 ha
4. Gli Stati membri possono suddividere la loro SNG in sottosuperfici secondo criteri oggettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione.»
k) Nell'articolo 95, paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti:
«Per la Bulgaria e la Romania, i quantitativi globali di cui al primo comma sono riportati nella tabella f) dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio e riveduti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sesto comma del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio.»
Per la Bulgaria e la Romania il periodo di dodici mesi di cui al primo comma è il 2006/2007.
l) Nell'articolo 103, dopo il secondo comma si inserisce:
«Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania la condizione per l'applicazione del presente comma è che il regime di pagamento unico per superficie sia attuato nel 2007 e che si sia optato per l'applicazione dell'articolo 66.»
m) All'articolo 105, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Un supplemento del pagamento per superficie di:
  • 291 EUR/ha per la campagna di commercializzazione 2005/2006,
  • 285 EUR/ha a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007,
viene corrisposto per la superficie investita a frumento duro nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X, entro i seguenti limiti:
(ettari)
Bulgaria 21 800
Grecia 617 000
Spagna 594 000
Francia 208 000
Italia 1 646 000
Cipro 6 183
Ungheria 2 500
Austria 7 000
Portogallo 118 000
»
n) All'articolo 108, dopo il secondo comma è inserito:
«Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania le domande di pagamento non possono essere presentate per terreni destinati, al 30 giugno 2005, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli.»
o) L'articolo 110 quater, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È istituita una superficie di base nazionale per i seguenti paesi:
  • Bulgaria: 10 237 ha
  • Grecia: 370 000 ha
  • Spagna: 70 000 ha
  • Portogallo: 360 ha.»
p) L'articolo 110 quater, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile è il seguente:
  • Bulgaria: 263 EUR
  • Grecia: 594 EUR per 300 000 ettari e 342,85 EUR per i rimanenti 70 000 ettari
  • Spagna: 1 039 EUR
  • Portogallo: 556 EUR.»
q) All'articolo 116, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Si applicano i seguenti massimali:
Stato membro Diritti (x 1 000)
Belgio 70
Bulgaria 2 058,483
Repubblica ceca 66,733
Danimarca 104
Germania 2 432
Estonia 48
Grecia 11 023
Spagna 19 580
Francia 7 842
Irlanda 4 956
Italia 9 575
Cipro 472,401
Lettonia 18,437
Lituania 17,304
Lussemburgo 4
Ungheria 1 146
Malta 8,485
Paesi Bassi 930
Austria 206
Polonia 335,88
Portogallo 2 690
Romania 5 880,620
Slovenia 84,909
Slovacchia 305,756
Finlandia 80
Svezia 180
Regno Unito 19 492
Totale 89 607,008
»
r) All'articolo 123, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Si applicano i seguenti massimali regionali:
Belgio 235 149
Bulgaria 90 343
Repubblica ceca 244 349
Danimarca 277 110
Germania 1 782 700
Estonia 18 800
Grecia 143 134
Spagna 713 999 (*)
Francia 1 754 732 (**)
Irlanda 1 077 458
Italia 598 746
Cipro 12 000
Lettonia 70 200
Lituania 150 000
Lussemburgo 18 962
Ungheria 94 620
Malta 3 201
Paesi Bassi 157 932
Austria 373 400
Polonia 926 000
Portogallo 175 075 (***)
Romania 452 000
Slovenia 92 276
Slovacchia 78 348
Finlandia 250 000
Svezia 250 000
Regno Unito 1 419 811 (****)
(*) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/2001.
(**) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/2001.
(***) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/2001.
(****) Questo massimale è temporaneamente aumentato di 100 000 capi, sino al raggiungimento di un totale di 1 519 811 capi, fino a quando possano essere esportati animali vivi di età inferiore a sei mesi.
»
s) All'articolo 126, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Si applicano i seguenti massimali nazionali:
Belgio 394 253
Bulgaria 16 019
Repubblica ceca 90 300
Danimarca 112 932
Germania 639 535
Estonia 13 416
Grecia 138 005
Spagna (*) 1 441 539
Francia (**) 3 779 866
Irlanda 1 102 620
Italia 621 611
Cipro 500
Lettonia 19 368
Lituania 47 232
Lussemburgo 18 537
Ungheria 117 000
Malta 454
Paesi Bassi 63 236
Austria 375 000
Polonia 325 581
Portogallo (***) 416 539
Romania 150 000
Slovenia 86 384
Slovacchia 28 080
Finlandia 55 000
Svezia 155 000
Regno Unito 1 699 511
(*) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/2001.
(**) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/2001.
(***) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/2001.
»
t) All'articolo 130, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per i nuovi Stati membri i massimali nazionali corrispondono a quelli indicati nella tabella seguente:
Tori, manzi, vacche e giovenche Vitelli di età compresa tra più di un
mese e meno di 8 mesi e la cui
carcassa abbia un peso inferiore o
uguale a 185 kg
Bulgaria 22 191 101 542
Repubblica ceca 483 382 27 380
Estonia 107 813 30 000
Cipro 21 000
Lettonia 124 320 53 280
Lituania 367 484 244 200
Ungheria 141 559 94 439
Malta 6 002 17
Polonia 1 815 430 839 518
Romania 1 148 000 85 000
Slovenia 161 137 35 852
Slovacchia 204 062 62 841
»
(u) All'articolo 143 bis è aggiunto il paragrafo seguente:
«Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania i pagamenti diretti sono introdotti conformemente al seguente schema di incrementi espressi in percentuale del livello applicabile, raggiunto il 30 aprile 2004, di tali pagamenti nella Comunità:
  • 25% nel 2007,
  • 30% nel 2008,
  • 35% nel 2009,
  • 40% nel 2010,
  • 50% nel 2011,
  • 60% nel 2012,
  • 70% nel 2013,
  • 80% nel 2014,
  • 90% nel 2015,
  • 100% a partire dal 2016.»
v) All'articolo 143 ter, paragrafo 4 si aggiunge il seguente comma:
«Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania la superficie agricola soggetta al regime di pagamento unico per superficie è quella parte della sua superficie agricola utilizzata che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche, a prescindere dal fatto che sia in produzione o no, se del caso adeguata in conformità di criteri oggettivi che saranno stabiliti dalla Bulgaria o dalla Romania previa approvazione della Commissione.»
w) L'articolo 143 ter, paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. Per i nuovi Stati membri il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2006 con la possibilità di una duplice proroga di un anno su richiesta del nuovo Stato membro. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2009 con la possibilità di una duplice proroga di un anno su loro richiesta. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 11, un nuovo Stato membro può decidere di porre fine all'applicazione del regime al termine del primo o del secondo anno del periodo di applicazione, per passare al regime di pagamento unico per azienda. I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione l'intenzione di porre fine al regime entro il 1° agosto dell'ultimo anno di applicazione.»
x) All'articolo 143 ter, paragrafo 11 si aggiunge il seguente comma:
«Per la Bulgaria e la Romania, fino al termine dei cinque anni del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie (vale a dire il 2011), si applicano le percentuali fissate dall'articolo 143 bis, paragrafo 2. Se l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie è prorogato oltre tale data in seguito a una decisione adottata in base alla lettera b), la percentuale di cui all'articolo 143 bis, paragrafo 2 per il 2011 si applica fino alla fine dell'ultimo anno di applicazione del regime di pagamento unico per superficie.»
y) L'articolo 143 quater, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Previa autorizzazione della Commissione, i nuovi Stati membri hanno la possibilità di integrare i pagamenti diretti nella seguente misura:
a) per tutti i pagamenti diretti, del 55% del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2004, del 60% nel 2005, del 65% nel 2006 e, a partire dal 2007, fino a 30 punti percentuali sopra il livello applicabile di cui all'articolo 143 bis nell'anno in questione. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, si applicano le seguenti disposizioni: del 55% del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2007, del 60% nel 2008, del 65% nel 2009 e, a partire dal 2010, fino a 30 punti percentuali sopra il livello applicabile di cui all'articolo 143 bis, paragrafo 2, nell'anno in questione. Tuttavia, nel settore della fecola di patate la Repubblica ceca può concedere pagamenti diretti complementari fino al 100% del livello applicabile nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004. Tuttavia, per quanto riguarda i pagamenti diretti di cui al Titolo IV, Capitolo 7 del presente regolamento, si applicano le seguenti percentuali massime: 85% nel 2004, 90% nel 2005, 95% nel 2006 e 100% a partire dal 2007. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, si applicano le seguenti percentuali massime: 85% nel 2007, 90% nel 2008, 95% nel 2009 e 100% a partire dal 2010;
oppure
b)
i) per i pagamenti diretti diversi dal regime di pagamento unico, del livello complessivo del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto in base ai singoli prodotti nel nuovo Stato membro, nell'anno civile 2003 in conformità di un regime nazionale analogo alla PAC, aumentato di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Lituania l'anno di riferimento è l'anno civile 2002. Per la Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento è l'anno civile 2006. Per la Slovenia l'aumento è di 10 punti percentuali nel 2004, 15 punti percentuali nel 2005, 20 punti percentuali nel 2006 e 25 punti percentuali a partire dal 2007.
ii) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, l'importo totale degli aiuti diretti complementari nazionali che può essere concesso da un nuovo Stato membro in un dato anno è limitato da una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra:
  • l'importo complessivo del sostegno nazionale diretto analogo alla PAC che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro per l'anno civile 2003 oppure, nel caso della Lituania, per l'anno civile 2002, aumentato ogni volta di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento è l'anno civile 2006. Per la Slovenia l'aumento è pari a 10 punti percentuali nel 2004, a 15 punti percentuali nel 2005, a 20 punti percentuali nel 2006 e a 25 punti percentuali a partire dal 2007,
e
  • il massimale nazionale del nuovo Stato membro specificato nell'allegato VIII bis, adattato, se del caso, in applicazione degli articoli 64, paragrafo 2 e 70, paragrafo 2.
Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al primo trattino, occorre includere i pagamenti nazionali diretti e/o i loro elementi costitutivi corrispondenti ai pagamenti diretti comunitari e/o ai loro elementi costitutivi, presi in considerazione ai fini del calcolo del massimale effettivo del nuovo Stato membro a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'articolo 70, paragrafo 2 e 71 quater.
Per ciascun pagamento diretto i nuovi Stati membri possono scegliere di applicare l'opzione di cui alla lettera a) oppure quella di cui alla lettera b) di cui sopra.
Il sostegno diretto complessivo che può essere erogato ad un agricoltore nei nuovi Stati membri dopo l'adesione in base al rispettivo pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti complementari nazionali, non supera il livello del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.»
z) L'articolo 154 bis, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate per un periodo che inizia il 1° maggio 2004 e scade il 30 giugno 2009 e la loro applicazione è limitata a tale data. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania detto periodo inizia il 1° gennaio 2007 e scade il 31 dicembre 2011. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare detti periodi.»
a bis) All'allegato III, le seguenti note in calce sono aggiunte al titolo del punto A:
«* Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2005 va inteso come riferimento al primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.»;
al titolo del punto B:
«* Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2006 va inteso come riferimento al secondo anno di applicazione del regime di pagamento unico.»;
e al titolo del punto C:
«* Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2007 va inteso come riferimento al terzo anno di applicazione del regime di pagamento unico.»;
a ter) L'allegato VIII BIS è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO VIII BIS
Massimali nazionali di cui all'articolo 71 quater
I massimali sono stati calcolati tenendo conto della tabella degli incrementi di cui all'articolo 143 bis e non devono pertanto essere ridotti.
(milioni di EUR)
Anno civile Bulgaria Repubblica ceca Estonia Cipro Lettonia Lituania Ungheria Malta Polonia Romania Slovenia Slovacchia
2005 - 228,8 23,4 8,9 33,9 92,0 350,8 0,67 724,6 - 35,8 97,7
2006 - 266,7 27,3 12,5 39,6 107,3 420,2 0,83 881,7 - 41,9 115,4
2007 200,3 343,6 40,4 16,3 55,6 146,9 508,3 1,64 1 140,8 440,0 56,1 146,6
2008 240,4 429,2 50,5 20,4 69,5 183,6 634,9 2,05 1 425,9 527,9 70,1 183,2
2009 281,0 514,9 60,5 24,5 83,4 220,3 761,6 2,46 1 711,0 618,1 84,1 219,7
2010 321,2 600,5 70,6 28,6 97,3 257,0 888,2 2,87 1 996,1 706,4 98,1 256,2
2011 401,4 686,2 80,7 32,7 111,2 293,7 1 014,9 3,28 2 281,1 883,0 112,1 292,8
2012 481,7 771,8 90,8 36,8 125,1 330,4 1 141,5 3,69 2 566,2 1 059,6 126,1 329,3
2013 562,0 857,5 100,9 40,9 139,0 367,1 1 268,2 4,10 2 851,3 1 236,2 140,2 365,9
2014 642,3 857,5 100,9 40,9 139,0 367,1 1 268,2 4,10 2 851,3 1 412,8 140,2 365,9
2015 722,6 857,5 100,9 40,9 139,0 367,1 1 268,2 4,10 2 851,3 1 589,4 140,2 365,9
anni successivi 802,9 857,5 100,9 40,9 139,0 367,1 1 268,2 4,10 2 851,3 1 766,0 140,2 365,9
»
a quater) All'allegato X si aggiunge:
«BULGARIA
Starozagorski
Haskovski
Slivenski
Yambolski
Burgaski
Dobrichki
Plovdivski»
a quinquies) L'allegato XI TER è sostituito dal seguente
«ALLEGATO XI TER
Superfici di base nazionali a seminativi e rese di riferimento nei nuovi Stati membri, di cui agli articoli 101 e 103
Superficie di base
(ha)
Rese di riferimento
(t/ha)
Bulgaria 2 625 258 2,90
Repubblica ceca 2 253 598 4,20
Estonia 362 827 2,40
Cipro 79 004 2,30
Lettonia 443 580 2,50
Lituania 1 146 633 2,70
Ungheria 3 487 792 4,73
Malta 4 565 2,02
Polonia 9 454 671 3,00
Romania 7 012 666 2,65
Slovenia 125 171 5,27
Slovacchia 1 003 453 4,06
»
  • 9. 32003 R 1788: Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123), modificato da:
    • 32004 D 0281: Decisione 2004/281/CE del Consiglio, del 22.3.2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1).
a) All'articolo 1, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
«Per la Bulgaria e la Romania è istituita una riserva speciale per la ristrutturazione, come indicato nell'allegato I, tabella g). Tale riserva è liberata dal 1° aprile 2009, a condizione che il consumo in azienda di latte e prodotti lattiero-caseari in ciascuno di tali paesi sia diminuito dal 2002. La decisione di liberare la riserva e distribuirla tra le quote per le consegne e per le vendite dirette è presa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2 in base alla valutazione di una relazione che la Bulgaria e la Romania dovranno presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2008. Tale relazione esporrà in dettaglio i risultati e le tendenze dell'effettivo processo di ristrutturazione nel settore lattiero-caseario del paese e, in articolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato.»
b) All'articolo 1, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, i quantitativi di riferimento nazionali includono tutto il latte vaccino o l'equivalente latte, consegnato a un acquirente o venduto direttamente, quale definito all'articolo 5 del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che sia prodotto o commercializzato sulla base di una misura transitoria applicabile in tali paesi.»;
c) All'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. Per la Bulgaria e la Romania il prelievo si applica dal 1° aprile 2007.»
d) All'articolo 6, paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, la base di calcolo dei quantitativi di riferimento individuali è indicata nell'allegato I, tabella f).
Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, il periodo di dodici mesi per l'istituzione di quantitativi di riferimento individuali ha inizio: il 1° aprile 2001 per l'Ungheria, il 1° aprile 2002 per Malta e la Lituania, il 1° aprile 2003 per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia e la Slovacchia, il 1° aprile 2004 per la Polonia e la Slovenia e il 1° aprile 2006 per la Bulgaria e la Romania.»
e) All'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«Per la Bulgaria e la Romania la ripartizione del quantitativo globale tra consegne e vendite dirette di cui all'allegato I, tabella f) è riveduta sulla base dei dati reali del 2006 per le consegne e le vendite dirette e, se necessario, essa è adeguata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.»
f) All'articolo 9, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, il tenore di materie grasse di riferimento di cui al paragrafo 1 è uguale al tenore di materie grasse di riferimento dei quantitativi assegnati ai produttori alle date seguenti: il 31 marzo 2002 per l'Ungheria, il 31 marzo 2003 per la Lituania, il 31 marzo 2004 per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia e la Slovacchia, il 31 marzo 2005 per la Polonia e la Slovenia e il 31 marzo 2007 per la Bulgaria e la Romania.»
g) All'articolo 9, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma:
«Per la Romania il tenore di materie grasse di riferimento di cui all'allegato II è riveduto sulla base dei dati dell'intero 2004 e, se necessario, adeguato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.»
h) All'allegato I, le tabelle d), e), f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
«d) Periodo 2007/2008
Stato membro Quantitativi
(tonnellate)
Belgio 3 343 535,000
Bulgaria 979 000,000
Repubblica ceca 2 682 143,000
Danimarca 4 499 900,000
Germania 28 143 464,000
Estonia 624 483,000
Grecia 820 513,000
Spagna 6 116 950,000
Francia 24 478 156,000
Irlanda 5 395 764,000
Italia 10 530 060,000
Cipro 145 200,000
Lettonia 695 395,000
Lituania 1 646 939,000
Lussemburgo 271 739,000
Ungheria 1 947 280,000
Malta 48 698,000
Paesi Bassi 11 185 440,000
Austria 2 776 895,000
Polonia 8 964 017,000
Portogallo 1 939 187,000
Romania 3 057 000,000
Slovenia 560 424,000
Slovacchia 1 013 316,000
Finlandia 2 431 047,324
Svezia 3 336 030,000
Regno Unito 14 755 647,000
e) Periodo dal 2008/2009 al 2014/2015
Stato membro Quantitativi
(tonnellate)
Belgio 3 360 087,000
Bulgaria 979 000,000
Repubblica ceca 2 682 143,000
Danimarca 4 522 176,000
Germania 28 282 788,000
Estonia 624 483,000
Grecia 820 513,000
Spagna 6 116 950,000
Francia 24 599 335,000
Irlanda 5 395 764,000
Italia 10 530 060,000
Cipro 145 200,000
Lettonia 695 395,000
Lituania 1 646 939,000
Lussemburgo 273 084,000
Ungheria 1 947 280,000
Malta 48 698,000
Paesi Bassi 11 240 814,000
Austria 2 790 642,000
Polonia 8 964 017,000
Portogallo 1 948 550,000
Romania 3 057 000,000
Slovenia 560 424,000
Slovacchia 1 013 316,000
Finlandia 2 443 069,324
Svezia 3 352 545,000
Regno Unito 14 828 597,000
f) I quantitativi di riferimento per le consegne e le vendite dirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma
Stato membro Quantitativi di riferimento per
le consegne (tonnellate)
Quantitativi di riferimento
per le vendite dirette (tonnellate)
Bulgaria 722 000 257 000
Repubblica ceca 2 613 239 68 904
Estonia 537 188 3 863
Cipro 141 337 87 365
Lettonia 468 943 226 452
Lituania 1 256 440 390 499
Ungheria 1 782 650 164 630
Malta 48 698
Polonia 8 500 000 464 017
Romania 1 093 000 1 964 000
Slovenia 467 063 93 361
Slovacchia 990 810 22 506
g) Quantitativi della riserva speciale per la ristrutturazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4
Stato membro Quantitativi della riserva speciale per la ristrutturazione
(tonnellate)
Bulgaria 39 180
Repubblica ceca 55 788
Estonia 21 885
Lettonia 33 253
Lituania 57 900
Ungheria 42 780
Polonia 416 126
Romania 188 400
Slovenia 16 214
Slovacchia 27 472
»
i) Nell'allegato II la tabella è sostituita dalla seguente:
«Tenore di materie grasse di riferimento
Stato membro Tenore di materie grasse di riferimento (g/kg)
Belgio 36,91
Bulgaria 39,10
Repubblica ceca 42,10
Danimarca 43,68
Germania 40,11
Estonia 43,10
Grecia 36,10
Spagna 36,37
Francia 39,48
Irlanda 35,81
Italia 36,88
Cipro 34,60
Lettonia 40,70
Lituania 39,90
Lussemburgo 39,17
Ungheria 38,50
Paesi Bassi 42,36
Austria 40,30
Polonia 39,00
Portogallo 37,30
Romania 35,93
Slovenia 41,30
Slovacchia 37,10
Finlandia 43,40
Svezia 43,40
Regno Unito 39,70
»

3. POLITICA DEI TRASPORTI

  • 31996 L 0026: Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da:
    • 31998 L 0076: Direttiva 98/76/CEE del Consiglio, dell'1.10.1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17),
    • 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
    • 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).
(a) All'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:
«11. In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati in Bulgaria ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati ai sensi della direttiva solo se sono stati rilasciati:
  • dal 19 novembre 2002, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio internazionale in base al decreto governativo n. 11 del 31 ottobre 2002 sul trasporto internazionale di viaggiatori e merci su strada (Gazzetta statale n. 108 del 19 novembre 2002);
  • dal 19 novembre 2002, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio nazionale in base al decreto governativo n. 33 del 3 novembre 1999 sul trasporto pubblico di viaggiatori e merci sul territorio della Bulgaria, modificato il 30 ottobre 2002 (Gazzetta statale n. 108 del 19 novembre 2002).».
«12. In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione della Romania sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati ai sensi della presente direttiva solo se sono stati rilasciati, dal 28 gennaio 2000, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio internazionale e nazionale in base all'ordinanza del Ministro dei trasporti n. 761, del 21 dicembre 1999, relativa alla nomina, alla formazione e alla certificazione professionale di persone che coordinano permanentemente ed efficacemente l'attività di trasporto stradale.».
(b) All'articolo 10 ter, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I certificati di idoneità professionale di cui all'articolo 10, paragrafi da 4 a 12, possono essere nuovamente rilasciati dagli Stati membri secondo il modello di certificato di cui all'allegato I bis.»

4. FISCALITÁ

  • 1. 31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da:
    • 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 95),
    • 31980 L 0368: Direttiva 80/368/CEE del Consiglio, del 26.3.1980 (GU L 90 del 3.4.1980, pag. 41),
    • 31984 L 0386: Direttiva 84/386/CEE del Consiglio, del 31.7.1984 (GU L 208 del 3.8.1984, pag. 58),
    • 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 167),
    • 31989 L 0465: Direttiva 89/465/CEE del Consiglio, del 18.7.1989 (GU L 226 del 3.8.1989, pag. 21),
    • 31991 L 0680: Direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16.12.1991 (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1),
    • 31992 L 0077: Direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19.10.1992 (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 1),
    • 31992 L 0111: Direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14.12.1992 (GU L 384 del 30.12.1992, pag. 47),
    • 31994 L 0004: Direttiva 94/4/CE del Consiglio, del 14.2.1994 (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 14),
    • 31994 L 0005: Direttiva 94/5/CE del Consiglio, del 14.2.1994 (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 16),
    • 31994 L 0076: Direttiva 94/76/CE del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 53),
    • 31995 L 0007: Direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10.4.1995 (GU L 102 del 5.5.1995, pag. 18),
    • 31996 L 0042: Direttiva 96/42/CE del Consiglio, del 25.6.1996 (GU L 170 del 9.7.1996, pag. 34),
    • 31996 L 0095: Direttiva 96/95/CE del Consiglio, del 20.12.1996 (GU L 338 del 28.12.1996, pag. 89),
    • 31998 L 0080: Direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12.10.1998 (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31),
    • 31999 L 0049: Direttiva 1999/49/CE del Consiglio, del 25.5.1999 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 27),
    • 31999 L 0059: Direttiva 1999/59/CE del Consiglio, del 17.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 63),
    • 31999 L 0085: Direttiva 1999/85/CE del Consiglio, del 22.10.1999 (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34),
    • 32000 L 0017: Direttiva 2000/17/CE del Consiglio, del 30.3.2000 (GU L 84 del 5.4.2000, pag. 24),
    • 32000 L 0065: Direttiva 2000/65/CE del Consiglio, del 17.10.2000 (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 44),
    • 32001 L 0004: Direttiva 2001/4/CE del Consiglio, del 19.1.2001 (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17),
    • 32001 L 0115: Direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20.12.2001 (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 24),
    • 32002 L 0038: Direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7.5.2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41),
    • 32002 L 0093: Direttiva 2002/93/CE del Consiglio, del 3.12.2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27),
    • 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
    • 32003 L 0092: Direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7.10.2003 (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8),
    • 32004 L 0007: Direttiva 2004/7/CE del Consiglio, del 20.1.2004 (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44),
    • 32004 L 0015: Direttiva 2004/15/CE del Consiglio, del 10.2.2004 (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61),
    • 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 35).
All'articolo 24 bis, prima del trattino
«— nella Repubblica ceca: 35 000 EUR» si aggiunge il seguente trattino:
«— in Bulgaria: 25 600 EUR;».
All'articolo 24 bis è inserito quanto segue dopo il trattino
«— in Polonia: 10 000 EUR»:
«— in Romania: 35 000 EUR;».
  • 2. 31992 L 0083: Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21), modificata da:
    • 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
(a) All'articolo 22, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. La Bulgaria e la Repubblica ceca possono applicare un'aliquota ridotta dell'accisa, non inferiore al 50% dell'aliquota normale nazionale dell'accisa sull'alcole etilico, all'alcole etilico fabbricato da distillerie di frutticoltori che producono annualmente più di 10 ettolitri di alcole etilico ottenuto da frutta fornita da nuclei familiari di frutticoltori. L'aliquota ridotta si applica limitatamente a 30 litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori, destinati esclusivamente al consumo personale.»
(b) All'articolo 22, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. L'Ungheria, la Romania e la Slovacchia possono applicare un'aliquota ridotta dell'accisa, non inferiore al 50% dell'aliquota normale nazionale dell'accisa sull'alcole etilico, all'alcole etilico fabbricato da distillerie di frutticoltori che producono annualmente più di 10 ettolitri di alcole etilico ottenuto da frutta fornita da nuclei familiari di frutticoltori. L'aliquota ridotta si applica limitatamente a 50 litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori, destinati esclusivamente al consumo personale. La Commissione riesaminerà il presente accordo nel 2015 e riferirà al Consiglio su eventuali modifiche.».