Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto Finale

Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli

Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Firma IncludiIntestazione 31 agosto 2009 75% Diritto

Atto - Protocolli Firma

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I. TESTO DELL'ATTO FINALE

I Plenipotenziari

DI SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

DI SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DI SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DEL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DI SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

DI SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

DI SUA MAESTÀ IL RE DI NORVEGIA,

DEL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DI SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA,

DI SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Riuniti a Corfù, il ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro, in occasione della firma del trattato relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea,

hanno constatato che i seguenti testi sono stati stabiliti e adottati alla conferenza tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia:

I. il trattato relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea;

II. l'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati;

III. i testi qui appresso enumerati, che sono allegati all'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati:

A. Allegato I : Elenco di cui all'articolo 29 dell'atto di adesione

Allegato II : Elenco di cui all'articolo 30 dell'atto di adesione

Allegato III : Disposizioni di cui all'articolo 32 dell'atto di adesione

Allegato IV : Elenco di cui all'articolo 39, paragrafo 1 dell'atto di adesione

Allegato V : Elenco di cui all'articolo 39, paragrafo 5 dell'atto di adesione

Allegato VI : Elenco di cui agli articoli 54, 73, 97 e 126 dell'atto di adesione

Allegato VII: Elenco di cui all'articolo 56 dell'atto di adesione

Allegato VIII: Disposizioni di cui all'articolo 69 dell'atto di adesione

Allegato IX : Elenco di cui all'articolo 71, paragrafo 2 dell'atto di adesione

Allegato X : Disposizioni di cui all'articolo 84 dell'atto di adesione

Allegato XI : Elenco di cui all'articolo 99 dell'atto di adesione

Allegato XII: Disposizioni di cui all'articolo 112 dell'atto di adesione

Allegato XIII: Elenco di cui all'articolo 138, paragrafo 5 dell'atto di adesione

Allegato XIV: Elenco di cui all'articolo 140 dell'atto di adesione

Allegato XV: Elenco di cui all'articolo 151 dell'atto di adesione

Allegato XVI: Elenco di cui all'articolo 165, paragrafo 1 dell'atto di adesione

Allegato XVII: Elenco di cui all'articolo 165, paragrafo 2 dell'atto di adesione

Allegato XVIII: Elenco di cui all'articolo 167 dell'atto di adesione

Allegato XIX: Elenco di cui all'articolo 168 dell'atto di adesione

B. Protocollo n. 1 concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti

Protocollo n. 2 concernente le isole Åland

Protocollo n. 3 concernente la popolazione Sami

Protocollo n. 4 concernente il settore petrolifero in Norvegia

Protocollo n. 5 concernente la partecipazione dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondi strutturali in Finlandia, Norvegia e Svezia

Protocollo n. 7 concernente le Svalbard

Protocollo n. 8 concernente le elezioni del Parlamento europeo in taluni nuovi Stati membri durante il periodo transitorio

Protocollo n. 9 concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria

Protocollo n. 10 concernente l'uso di specifici termini austriaci della lingua tedesca nell'ambito dell'Unione europea

C. I testi:

- del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché i testi dei trattati che li hanno modificati o completati, compresi il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica e il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica,

- del trattato sull'Unione europea,

in lingua finnica, norvegese e svedese.

Inoltre i plenipotenziari hanno adottato le dichiarazioni qui appresso enumerate ed allegate al presente atto finale.

1. Dichiarazione comune sulla politica estera e di sicurezza comune

2. Dichiarazione comune sull'articolo 157, paragrafo 4 dell'atto di adesione

3. Dichiarazione comune sulla Corte di giustizia delle Comunità europee

4. Dichiarazione comune sull'applicazione del trattato Euratom

5. Dichiarazione comune sulle residenze secondarie

6. Dichiarazione comune sulle norme per la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei prodotti

7. Dichiarazione comune sugli articoli 32, 69, 84 e 112 dell'atto di adesione

8. Dichiarazione comune sulle procedure istituzionali del trattato di adesione

9. Dichiarazione comune sull'articolo 172 dell'atto di adesione

Fatto a Corfù, addì ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro.

Seguono le firme

II. DICHIARAZIONI ADOTTATE DAI PLENIPOTENZIARI

1. Dichiarazione comune sulla politica estera e di sicurezza comune

1. L'Unione prende atto che la Norvegia, la Finlandia, l'Austria e la Svezia confermano di accettare pienamente i diritti e gli obblighi connessi all'Unione e al suo quadro istituzionale, il cosiddetto «acquis» comunitario vigente per gli attuali Stati membri. Questo comprende, segnatamente, il contenuto, i principi e gli obiettivi politici dei trattati, inclusi quelli del trattato sull'Unione europea.

L'Unione, da un lato, il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia dall'altro, convengono che:

- l'adesione all'Unione dovrebbe rafforzare la coesione interna nonché la capacità della medesima di agire efficacemente in materia di politica estera e di sicurezza;

- i nuovi Stati membri, a partire dalla data dell'adesione, saranno subito in grado di partecipare pienamente ed attivamente alla politica estera e di sicurezza comune, quale definita dal trattato sull'Unione europea;

- i nuovi Stati membri, a decorrere dall'adesione, accetteranno integralmente e senza riserve tutti gli obiettivi del trattato, le disposizioni del Titolo V e le pertinenti dichiarazioni ad esso allegate;

- i nuovi Stati membri saranno subito in grado di appoggiare le politiche specifiche dell'Unione vigenti alla data dell'adesione.

2. Per quanto attiene agli obblighi derivanti agli Stati membri dal trattato sull'Unione europea in materia di attuazione della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione resta inteso che alla data dell'adesione il quadro normativo dei paesi aderenti sarà compatibile con l'«acquis».

2. Dichiarazione comune sull'articolo 157, paragrafo 4 dell'atto di adesione

I nuovi Stati membri prenderanno parte a un sistema basato sull'attuale alternanza di tre avvocati generali in ordine alfabetico, fermo restando che la Germania, la Francia, l'Italia, la Spagna e il Regno Unito non prenderanno parte al sistema in quanto disporranno di un avvocato generale permanente ciascuno. L'ordine alfabetico è pertanto il seguente:

Belgique (1988-1994), Danmark (1991-1997), Ellas (1994-2000), Ireland, Luxembourg, Nederland, Norge, Österreich, Portugal, Suomi, Sverige.

Ne consegue che, a decorrere dall'adesione, verranno nominati un avvocato generale di nazionalità spagnola e uno di nazionalità irlandese. Il mandato dell'avvocato generale spagnolo scadrà il 6 ottobre 1997, mentre quello dell'avvocato generale irlandese scadrà il 6 ottobre 2000.

3. Dichiarazione comune sulla Corte di giustizia delle Comunità europee

Le misure complementari che si rivelassero necessarie in conseguenza dell'adesione dei nuovi Stati membri dovrebbero essere adottate dal Consiglio che, a richiesta della Corte, può portare a nove il numero degli avvocati generali e apportare i necessari adattamenti a norma delle disposizioni dell'articolo 32 bis, terzo comma, del trattato CECA, dell'articolo 166, terzo comma, del trattato CE e dell'articolo 138, terzo comma, del trattato CEEA.

4. Dichiarazione comune sull'applicazione del trattato Euratom

Le Parti contraenti, ricordando che i trattati su cui è basata l'Unione europea si applicano a tutti gli Stati membri su basi non discriminatorie e fatte salve le norme che disciplinano il mercato interno, riconoscono che, in qualità di Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, gli Stati membri decidono di produrre o di non produrre energia nucleare conformemente ai loro orientamenti politici specifici.

Gli Stati membri sono competenti per definire le rispettive politiche in merito alla parte terminale del ciclo del combustibile nucleare.

5. Dichiarazione comune sulle residenze secondarie

L'«acquis» comunitario non vieta ai singoli Stati membri l'adozione di misure nazionali, regionali o locali aventi ad oggetto le residenze secondarie, a condizione che tali misure siano necessarie per l'assetto territoriale e la tutela dell'ambiente e la loro applicazione non comporti discriminazioni dirette o indirette tra i cittadini degli Stati membri, conformemente all'«acquis».

6. Dichiarazione comune sulle norme per la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei prodotti

Le Parti contraenti sottolineano che è essenziale promuovere un elevato livello di tutela in materia di salute, sicurezza e ambiente, in quanto parte dell'azione comunitaria, conformemente agli obiettivi e secondo i criteri definiti nel trattato sull'Unione europea. In tale contesto esse si richiamano inoltre alla risoluzione del 1o febbraio 1993 su un programma comunitario di politica e di azione in relazione all'ambiente e ad uno sviluppo sostenibile.

Consapevoli dell'importanza che i nuovi Stati membri attribuiscono alla salvaguardia delle norme attuate in alcuni settori, a motivo segnatamente delle loro specifiche condizioni geografiche e climatiche, le Parti contraenti hanno convenuto, a titolo eccezionale e per casi specifici, una procedura d'esame dell'«acquis» comunitario esistente, che prevede la piena partecipazione dei nuovi Stati membri, secondo i termini e le condizioni precisati nel trattato di adesione. Fatto salvo il risultato della procedura d'esame convenuta, le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi per portare a compimento tale procedura prima della scadenza del periodo transitorio fissato. Al termine di tale periodo transitorio, l'intero «acquis» comunitario sarà applicabile nei nuovi Stati membri alle medesime condizioni previste per gli attuali Stati membri dell'Unione.

7. Dichiarazione comune sugli articoli 32, 69, 84 e 112 dell'atto di adesione

Le Parti contraenti rammentano che nella riunione ministeriale del 21 dicembre 1993 le Conferenze hanno preso atto di quanto segue:

- l'obiettivo della soluzione concordata è quello di adottare decisioni prima della scadenza del periodo transitorio;

- il riesame dell'«acquis» comunitario lascia impregiudicato l'esito del medesimo;

- nell'effettuare il riesame l'Unione terrà parimenti conto dei criteri definiti all'articolo 130 R, paragrafo 3 del trattato CE.

8. Dichiarazione comune sulle procedure istituzionali del trattato di adesione

Nell'adottare le disposizioni istituzionali del trattato di adesione, gli Stati membri e i paesi aderenti convengono che, oltre ad esaminare il ruolo legislativo del Parlamento europeo e gli altri aspetti previsti nel trattato sull'Unione europea, la conferenza intergovernativa che sarà convocata nel 1996 tratterà le questioni attinenti al numero dei membri della Commissione e alla ponderazione dei voti degli Stati membri in seno al Consiglio. Verranno altresì esaminate le misure reputate necessarie per agevolare il lavoro delle istituzioni e garantire la loro effettiva operatività.

9. Dichiarazione comune sull'articolo 172 dell'atto di adesione

Le Parti contraenti prendono atto che ogni modifica all'accordo SEE e all'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia richiede il consenso delle Parti contraenti interessate.

I Plenipotenziari hanno preso atto dello scambio di lettere riguardante l'accordo sulla procedura per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione, raggiunto in sede di conferenza tra l'Unione europea e gli Stati che hanno presentato domanda di adesione all'Unione europea e allegato al presente atto finale.

Infine, sono state fatte le seguenti dichiarazioni, allegate al presente atto finale:

A. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/il Regno di Norvegia

10. Dichiarazione comune sulla gestione delle risorse della pesca nelle acque a nord di 62° N
11. Dichiarazione comune sulla fascia delle 12 miglia
12. Dichiarazione comune sulla proprietà dei pescherecci
13. Dichiarazione comune sull'approvvigionamento di materia prima dell'industria di trasformazione del pesce nel nord della Norvegia
14. Dichiarazione sull'articolo 147 concernente l'industria alimentare in Norvegia
15. Dichiarazione comune sulle Svalbard

B. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/la Repubblica d'Austria

16. Dichiarazione comune sulla libera circolazione dei lavoratori
17. Dichiarazione comune sulle misure di salvaguardia nel quadro degli accordi con i paesi dell'Europa centrale e orientale
18. Dichiarazione comune sulla soluzione dei problemi tecnici rimasti in sospeso nel settore dei trasporti
19. Dichiarazione comune sui pesi e sulle dimensioni dei veicoli adibiti al trasporto su strada
20. Dichiarazione comune sulla galleria di base del Brennero
21. Dichiarazione comune sugli articoli 6 e 76 dell'atto di adesione

C. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/la Repubblica di Finlandia

22. Dichiarazione comune sulla salvaguardia delle relazioni di traffico della Finlandia
23. Dichiarazione comune sulla spedizione via mare di rifiuti radioattivi
24. Dichiarazione comune sul trattato di non proliferazione

D. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/il Regno di Svezia

25. Dichiarazione comune sul trattato di non proliferazione
26. Dichiarazione comune sull'articolo 127 dell'atto di adesione

E. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/vari nuovi Stati membri

27. Dichiarazione comune di Norvegia, Austria e Svezia sui PCB/PCT
28. Dichiarazione comune sulla cooperazione nordica
29. Dichiarazione comune sul numero di capi ammissibili al premio per le vacche nutrici in Norvegia e in Finlandia
30. Dichiarazione comune di Finlandia e Svezia sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico
31. Dichiarazione sull'industria di trasformazione in Austria e Finlandia

F. Dichiarazioni degli attuali Stati membri

32. Dichiarazione sulle Isole Åland
33. Dichiarazione sulla stabilità relativa
34. Dichiarazione sulla soluzione dei problemi ambientali causati dal traffico di autocarri
35. Dichiarazione sull'adempimento degli impegni assunti nel settore agricolo in base a strumenti non inclusi nell'atto di adesione
36. Dichiarazione sulle misure agroambientali
37. Dichiarazione sulle zone di montagna e sulle zone svantaggiate

G. Dichiarazioni del Regno di Norvegia

38. Dichiarazione del Regno di Norvegia sulla lingua norvegese
39. Dichiarazione del Regno di Norvegia sulle questioni riguardanti i Sami
40. Dichiarazione del Regno di Norvegia sulla trasparenza

H. Dichiarazioni della Repubblica d'Austria

41. Dichiarazione della Repubblica d'Austria sull'articolo 109 G del trattato CE
42. Dichiarazione della Repubblica d'Austria sulla radiodiffusione televisiva
43. Dichiarazione della Repubblica d'Austria sulla fissazione dei prezzi del trasporto combinato sull'asse del Brennero
44. Dichiarazione della Repubblica d'Austria sull'articolo 14 del protocollo n. 9 concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria

I. Dichiarazioni della Repubblica di Finlandia

45. Dichiarazione della Repubblica di Finlandia sulla trasparenza

J. Dichiarazioni del Regno di Svezia

46. Dichiarazione del Regno di Svezia sulla politica sociale
47. Dichiarazione del Regno di Svezia sulla trasparenza nella pubblica amministrazione e dichiarazione di risposta dell'Unione

K. Dichiarazioni di vari nuovi Stati membri

48. Dichiarazione comune del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia sulla pesca
49. Dichiarazione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia sugli articoli 3 e 4 dell'atto di adesione
50. Dichiarazione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia sui monopoli degli alcolici

III. ALTRE DICHIARAZIONI

A. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri / il Regno di Norvegia

10. Dichiarazione comune sulla gestione delle risorse della pesca nelle acque a nord di 62° N

Le Parti contraenti prendono atto dell'esistenza di un ecosistema vulnerabile e sensibile nel mare di Barents e nelle acque settentrionali e riconoscono che è essenziale mantenere una gestione sana, basata su una conservazione sostenibile e sullo sfruttamento ottimale di tutte le popolazioni ittiche delle acque in questione.

Convengono che l'integrazione di tali acque nella politica comune della pesca (PCP) deve essere basata sul regime di gestione vigente onde continuare ad applicare le attuali norme tecniche, di controllo e di attuazione e migliorarle.

Convengono che le istituzioni regionali di ricerca marina e di ricerca scientifica ubicate in prossimità delle acque in questione dovrebbero continuare a fornire un importante contributo al processo di decisione per consentire la rapida adozione delle decisioni necessarie in materia di gestione, nel quadro della PCP.

Convengono che i negoziati con la Russia nel quadro della PCP dovrebbero essere ispirati ai principi e alla prassi definiti in sede di commissione mista Norvegia/Russia sulla pesca.

Convengono che dovrebbe essere mantenuto il sistema attuale che prevede, prima di avviare i negoziati con la Russia, la consultazione delle organizzazioni interessate del settore della pesca.

Convengono inoltre che gli obiettivi e le misure di gestione debbano comportare i seguenti elementi:

- tenere debitamente conto dell'interrelazione tra le popolazioni in una prospettiva di gestione multispecie,

- tener conto, nella gestione delle specie pelagiche, del fatto che tali specie costituiscono una importante fonte di cibo per altre specie,

- assicurare catture ottimali e stabili a lungo termine,

- nel fissare il TAC per una popolazione, tener conto della conservazione della scorta riproduttiva, allo scopo di assicurare un ricambio sufficiente,

- mantenere le catture delle popolazioni demersali considerate biologicamente non a rischio entro i limiti della capacità riproduttiva della popolazione interessata e tenere debitamente conto delle condizioni peculiari inerenti a ciascuna popolazione,

- per le popolazioni demersali biologicamente a rischio, adottare misure destinate a ricostituire la popolazione ad un livello sostenibile, tenendo conto anche dei requisiti minimi dell'industria della pesca,

- continuare ad attribuire considerevole importanza all'opinione del comitato consultivo per la gestione delle risorse della pesca (ACFM).

Le Parti contraenti riconoscono che nella futura gestione di tali acque in base alle norme della politica comune della pesca occorre tener conto dei particolari interessi della Norvegia, in quanto Stato costiero a nord di 62° N, nonché di quelli di tutte le parti interessate.

Inoltre, derogando temporaneamente alle norme, allo scopo di favorire una integrazione graduale della Norvegia nella PCP, le Parti contraenti hanno convenuto che, a decorrere dalla data di adesione:

1. la Norvegia sia autorizzata a fissare i livelli dei TAC e a mantenere il suo accordo di pesca con la Russia per un periodo transitorio, al più tardi fino al 1o luglio 1998; durante tale periodo la fissazione dei livelli dei TAC e la gestione del suddetto accordo saranno effettuati dalla Norvegia in stretta collaborazione con la Commissione;

2. la Norvegia possa mantenere nelle acque in questione, su base non discriminatoria, il suo attuale sistema di:

- regolamentazioni tecniche per un periodo transitorio di un anno,

- divieto di rigetti in mare per un periodo transitorio di tre anni,

- misure di controllo e, in particolare, la chiusura e l'apertura delle aree sensibili per un periodo transitorio di tre anni.

Durante i suddetti periodi transitori l'Unione esaminerà le modalità più opportune per integrare questi meccanismi regolatori nella politica comune della pesca.

11. Dichiarazione comune sulla fascia delle 12 miglia

Le Parti contraenti riconoscono che per la Norvegia è notevolmente importante conservare comunità di pescatori attive nelle regioni costiere. All'atto del riesame dell'attuale regolamentazione in materia di accesso alle acque nella fascia delle dodici miglia, attuata allo scopo di determinare la futura regolamentazione, le istituzioni dell'Unione terranno particolarmente presenti gli interessi di tali comunità negli Stati membri.

12. Dichiarazione comune sulla proprietà dei pescherecci

Le Parti contraenti prendono atto delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e riconoscono che, nel contesto della politica comune della pesca, uno degli scopi del sistema di contingenti nazionali assegnati agli Stati membri, in base al principio della stabilità relativa, consiste nella salvaguardia delle esigenze peculiari delle regioni le cui popolazioni locali dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie connesse.

Tale scopo può giustificare la fissazione di condizioni intese ad assicurare l'esistenza di un legame economico reale tra i pescherecci che operano in base ai contingenti di uno Stato membro e tale Stato membro, qualora tali condizioni siano destinate a permettere alle popolazioni che dipendono dalla pesca e dalle industrie connesse di beneficiare dei contingenti in questione.

13. Dichiarazione comune sull'approvvigionamento di materia prima dell'industria di trasformazione del pesce nel nord della Norvegia

Le Parti contraenti prendono atto della richiesta del Regno di Norvegia in ordine all'approvvigionamento di materia prima per l'industria di trasformazione del pesce nel nord della Norvegia e riconoscono l'esigenza di assicurare un soddisfacente equilibrio negli approvvigionamenti alla luce della peculiare situazione di tale industria. Di ciò occorre tenere debitamente conto all'atto della fissazione, da parte dell'Unione, di contingenti tariffari autonomi per il pesce destinato all'industria di trasformazione successivamente all'adesione della Norvegia.

14. Dichiarazione sull'articolo 147 concernente l'industria alimentare in Norvegia

Le Parti contraenti prendono atto della seguente dichiarazione della Commissione: Nell'esaminare eventuali richieste della Norvegia relative all'adozione di misure in caso di gravi perturbazioni del mercato, la Commissione terrà conto dei particolari problemi di ristrutturazione dell'industria alimentare in Norvegia e provvederà affinché le misure necessarie siano prese con sufficiente tempestività al fine di evitare danni a lungo termine.

Le misure che la Commissione adotta possono comprendere, per un periodo di tre anni, un sistema di monitoraggio e dei massimali indicativi per evitare che l'apertura del mercato causi perturbazioni tali da ostacolare la necessaria ristrutturazione dell'industria alimentare in Norvegia per i seguenti prodotti derivanti da prodotti agricoli di base del luogo: prodotti a base di carne, farina, alimenti composti per animali, carote e piselli lavorati e prodotti lattiero-caseari, fatta eccezione per il burro, il latte scremato in polvere ed il formaggio a pasta molle.

15. Dichiarazione comune sulle Svalbard

Le Parti contraenti convengono che l'accesso delle flotte degli Stati membri dell'Unione europea alle risorse ittiche nelle acque fino a 200 miglia intorno alle Svalbard per lo sfruttamento dei contingenti di pesca decisi dall'Unione resterà invariato sulla base dell'attuale statu quo nel settore della pesca.

Le Parti convengono inoltre che le risorse vive in dette acque debbano essere gestite in modo tale da garantire un rendimento permanente e sostenibile a beneficio degli Stati membri dell'Unione europea corrispondente ai rispettivi diritti di pesca in dette acque. In particolare, tale gestione non pregiudicherà la possibilità per le flotte degli Stati membri dell'Unione europea di esaurire i rispettivi contingenti e non ostacolerà in alcun modo le normali operazioni di pesca.

B. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri / la Repubblica d'Austria

16. Dichiarazione comune sulla libera circolazione dei lavoratori

Qualora l'adesione dell'Austria creasse difficoltà in materia di libera circolazione dei lavoratori, la questione potrà essere sottoposta alle istituzioni dell'Unione per trovare una soluzione al problema. Detta soluzione dovrà essere totalmente conforme alle disposizioni dei trattati (comprese quelle del trattato sull'Unione europea), nonché alla normativa adottata in applicazione dei medesimi, in particolare quella relativa alla libera circolazione dei lavoratori.

17. Dichiarazione comune sulle misure di salvaguardia nel quadro degli accordi con i paesi dell'Europa centrale e orientale

1. Gli «accordi europei» tra le Comunità e i loro Stati membri e i paesi dell'Europa centrale e orientale includono disposizioni che consentono alle Comunità di adottare opportune misure di salvaguardia, a determinate condizioni, stabilite in detti accordi.

2. In sede di esame e di adozione di misure ai sensi di tali disposizioni, le Comunità possono invocare la situazione dei produttori o delle regioni di uno o più Stati membri.

3. Le norme comunitarie concernenti l'applicazione delle misure di salvaguardia, compresa la gestione dei contingenti comunitari, garantiscono che si tenga pienamente conto degli interessi degli Stati membri conformemente alle procedure appropriate.

18. Dichiarazione comune sulla soluzione dei problemi tecnici rimasti in sospeso nel settore dei trasporti

La Repubblica d'Austria e la Comunità dichiarano la loro disponibilità a risolvere, in via consensuale, nel contesto del comitato del transito CE-Austria, prima dell'adesione dell'Austria, i problemi tecnici rimasti in sospeso, segnatamente:

a) questioni concernenti il sistema degli ecopunti:

- sostituzione del motore degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1o ottobre 1990;

- sostituzione del veicolo trattore;

- insieme di veicoli accoppiati multinazionali;

- discriminazione a favore dei veicoli austriaci che transitano tra due paesi terzi.

b) Altre questioni:

- soluzione, in ambito comunitario, per l'accordo «Lofer» del 29 giugno 1993 tra Austria e Germania;

- elenco dei terminali che rientrano nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 5 dell'accordo amministrativo (trasporti «Fürnitz»);

- trasporti pesanti e voluminosi («carichi eccezionali»).

19. Dichiarazione comune sui pesi e sulle dimensioni dei veicoli adibiti al trasporto su strada

Le Parti contraenti prendono atto che la Repubblica d'Austria si conformerà all'«acquis» comunitario nel settore dei pesi e delle dimensioni massime autorizzate degli autocarri permettendo, senza applicare ammende, un peso di 38 tonnellate con una tolleranza del 5 %.

20. Dichiarazione comune sulla galleria di base del Brennero

L'Austria, la Germania, l'Italia e la Comunità stanno operando attivamente per completare gli studi preparatori relativi alla galleria di base del Brennero, di cui è prevista la presentazione nel giugno 1994. L'Austria, la Germania e l'Italia si impegnano a prendere una decisione sulla costruzione della galleria entro il 31 ottobre 1994. La Comunità si dichiara disposta, in caso di decisione positiva da parte dei tre stati interessati, a dare il proprio sostegno per la costruzione in base agli strumenti finanziari disponibili a livello comunitario.

21. Dichiarazione comune sugli articoli 6 e 76 dell'atto di adesione

La Repubblica d'Austria e la Comunità ribadiscono la propria intenzione di garantire, tramite opportuni negoziati che, dalla data dell'adesione, gli autotrasportatori in provenienza da paesi terzi, in particolare dalla Slovenia e dalla Svizzera, non godranno di un trattamento più favorevole di quello riservato agli autotrasportatori dell'UE, per quanto attiene al transito di autocarri attraverso il territorio austriaco.

C. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri / la Repubblica di Finlandia

22. Dichiarazione comune sulla salvaguardia delle relazioni di traffico della Finlandia

Le Parti contraenti, riconoscendo che i corridoi marittimi rivestono per la Finlandia un'importanza capitale in considerazione della sua posizione geografica e che è particolarmente difficile mantenerli operativi a motivo delle condizioni climatiche, convengono che nelle pertinenti iniziative dell'Unione, collegate tra l'altro allo sviluppo delle reti transeuropee nell'Europa settentrionale, occorrerà vigilare debitamente sul mantenimento e sul potenziamento dei collegamenti marittimi della Finlandia con il resto dell'Unione.

23. Dichiarazione comune sulle spedizioni di rifiuti radioattivi

Le Parti contraenti confermano che la normativa comunitaria non obbliga uno Stato membro ad accettare una specifica spedizione di rifiuti radioattivi in provenienza da un altro Stato membro.

24. Dichiarazione comune sul trattato di non proliferazione

Le Parti contraenti sottolineano l'importanza della non proliferazione delle armi di distruzione di massa e confermano il loro appoggio al trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP).

Ribadiscono che l'adempimento degli obblighi sanciti dal TNP resta una responsabilità nazionale, fatte salve le competenze dell'AIEA e della Comunità europea dell'energia atomica relativamente all'attuazione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del TNP.

Ricordano il loro impegno ad attuare le disposizioni definite nell'ambito delle direttive del gruppo dei fornitori nucleari e ad assicurare, come condizione per l'approvvigionamento, che le garanzie totali dell'AIEA siano applicate negli Stati che non posseggono armi nucleari nei quali vengono esportati materiale nucleare ed attrezzature specialmente progettate o preparate per il trattamento, l'uso o la produzione di materiale nucleare.

Fatto salvo l'obbligo assunto ai sensi del trattato Euratom, la Repubblica di Finlandia afferma che nell'adempimento dei suoi obblighi a titolo del TNP coopererà strettamente con l'AIEA, in quanto Stato membro dell'AIEA, nonché nel quadro di INFCIRC/193.

D. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri / il Regno di Svezia

25. Dichiarazione comune sul trattato di non proliferazione

Le Parti contraenti sottolineano l'importanza della non proliferazione delle armi di distruzione di massa e confermano il loro appoggio al trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP).

Ribadiscono che l'adempimento degli obblighi sanciti dal TNP resta una responsabilità nazionale, fatte salve le competenze dell'AIEA e della Comunità europea dell'energia atomica relativamente all'attuazione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del TNP.

Ricordano il loro impegno ad attuare le disposizioni definite nell'ambito delle direttive del gruppo dei fornitori nucleari e ad assicurare, come condizione per l'approvvigionamento, che le garanzie totali dell'AIEA siano applicate negli Stati che non posseggono armi nucleari nei quali vengono esportati materiale nucleare ed attrezzature specialmente progettate o preparate per il trattamento, l'uso o la produzione di materiale nucleare.

Fatto salvo l'obbligo assunto ai sensi del trattato Euratom, il Regno di Svezia afferma che nell'adempimento dei suoi obblighi a titolo del TNP coopererà strettamente con l'AIEA, in quanto Stato membro dell'AIEA, nonché nel quadro di INFCIRC/193.

26. Dichiarazione comune sull'articolo 127 dell'atto di adesione

Le direttive di negoziato che accompagnano la decisione del Consiglio con cui si autorizza la Commissione a negoziare i protocolli degli accordi bilaterali e degli accordi di cui all'articolo 127 saranno conformi alle conclusioni cui si è pervenuti con la Svezia in sede di conferenza.

E. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri / vari nuovi Stati membri

27. Dichiarazione comune di Norvegia, Austria e Svezia sui PCB/PCT

Le Parti contraenti rilevano che, nei loro territori, la produzione di PCB e PCT è vietata e che il riciclaggio di tali prodotti non viene più praticato. In attesa dell'adozione di un'analoga legislazione comunitaria che vieti il riciclaggio dei PCB e PCT, le Parti contraenti non hanno obiezioni sul mantenimento di siffatto divieto nella legislazione nazionale.

28. Dichiarazione comune sulla cooperazione nordica

Le Parti contraenti prendono atto che la Svezia, la Finlandia e la Norvegia, nella loro qualità di membri dell'Unione europea, intendono proseguire, nel pieno rispetto del diritto comunitario e delle altre disposizioni del trattato sull'Unione europea, la cooperazione nordica instaurata tra di loro nonché con altri paesi e territori.

29. Dichiarazione comune sul numero di capi ammissibili al premio per le vacche nutrici in Norvegia e in Finlandia

Qualora si verifichi, in seguito all'adesione, una sproporzionata diminuzione del volume di produzione di altri prodotti principali, verrà riesaminato per la Norvegia e per la Finlandia il numero di capi ammissibili al premio per le vacche nutrici.

30. Dichiarazione comune di Finlandia e Svezia sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico

Le Parti contraenti prendono atto che l'assegnazione delle risorse di pesca nelle acque comunitarie del Mar Baltico è stata calcolata in base alla riattribuzione alle Parti delle possibilità di pesca trasferite all'ex URSS e alla Polonia nel periodo di riferimento. Le Parti contraenti convengono pertanto che la futura assegnazione delle possibilità di pesca ottenute nell'ambito di accordi in materia con la Russia, i tre Stati Baltici e la Polonia non terrà conto di scambi di possibilità di pesca avvenuti prima dell'allargamento.

31. Dichiarazione sull'industria di trasformazione in Austria e Finlandia

Le Parti contraenti convengono quanto segue:

i) piena attuazione delle misure di cui all'obiettivo 5 a), per attenuare gli effetti dell'adesione,

ii) flessibilità per quanto riguarda i regimi transitori nazionali di aiuto volti a favorire la ristrutturazione.

F. Dichiarazioni degli attuali Stati membri

32. Dichiarazione sulle Isole Åland

Per quanto riguarda il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nelle isole Åland, l'Unione rammenta che l'articolo 8 B, paragrafo 1 del Trattato CE consente di soddisfare le richieste della Repubblica di Finlandia. Qualora la Repubblica di Finlandia notifichi, conformemente all'articolo 28, recante modifica dell'articolo 227, paragrafo 5 del trattato CE, che il trattato CE si applica alle isole Åland, il Consiglio, entro un termine di sei mesi e deliberando conformemente alle procedure di cui all'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato CE, preciserà se necessario le condizioni d'applicazione di questo stesso articolo alla situazione particolare delle isole Åland.

33. Dichiarazione sulla stabilità relativa

L'Unione riconosce che per la Norvegia e per gli Stati membri è di grande importanza mantenere il principio della stabilità relativa come elemento fondamentale per conseguire l'obiettivo di un sistema permanente di distribuzione delle possibilità di pesca in futuro.

34. Dichiarazione sulla soluzione dei problemi ambientali causati dal traffico di autocarri

L'Unione informa l'Austria che il Consiglio ha chiesto alla Commissione di proporre l'adozione di un quadro normativo per la soluzione dei problemi ambientali causati dal traffico di autocarri. Tale quadro comprenderà opportune misure in materia di diritti di utenza stradale, infrastrutture ferroviarie, servizi di trasporto continuato e norme tecniche dei veicoli.

35. Dichiarazione sull'adempimento degli impegni assunti nel settore agricolo in base a strumenti non inclusi nell'atto di adesione

L'Unione europea dichiara che tutti gli strumenti necessari al rispetto delle conclusioni dei negoziati di adesione nel settore agricolo non compresi nell'atto di adesione (nuovi atti del Consiglio da applicarsi dopo l'adesione e atti della Commissione) verranno adottati in tempo utile secondo le procedure previste a tale scopo nell'atto di adesione stesso o nell'ambito dell'«acquis» comunitario.

La maggior parte di tali strumenti verrà adottata durante il periodo transitorio conformemente alle procedure previste dall'atto di adesione.

Gli altri impegni assunti in sede di negoziato nel settore agricolo saranno adempiuti con sollecitudine e tempestività.

36. Dichiarazione sulle misure agroambientali

L'Unione adotterà le misure necessarie per consentire ai nuovi Stati membri di attuare rapidamente i programmi agroambientali a favore dei loro agricoltori, conformemente al regolamento (CEE) n. 2078/92 e per assicurare il cofinanziamento di questi programmi entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

L'Unione rileva che per ciascuno dei nuovi Stati membri si può prevedere il seguente ammontare:

- Norvegia 55 milioni di ecu

- Austria 175 milioni di ecu

- Finlandia 135 milioni di ecu

- Svezia 165 milioni di ecu.

37. Dichiarazione sulle zone di montagna e sulle zone svantaggiate

L'Unione prende atto che i nuovi Stati membri considerano che zone importanti del loro territorio presentano svantaggi naturali permanenti e auspicano che venga rapidamente attuata la delimitazione delle zone di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio.

Nella delimitazione delle zone suddette, l'Unione conferma la sua intenzione di attuare l'«acquis» come segue:

- per l'Austria, in quanto paese alpino, la scelta delle regioni sarà basata sui criteri già usati per le zone simili in Germania, Italia e Francia;

- per la Svezia, la presa in considerazione della latitudine nord come criterio pertinente ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio permetterà di includere quattro delle cinque «zone di sostegno agricolo nella Svezia settentrionale»;

- per la Norvegia, la presa in considerazione della latitudine nord come criterio pertinente ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, nonché l'applicazione dei paragrafi 4 e 5 dello stesso articolo permetterà di coprire fino all'85 % della superficie agricola utilizzata;

- per la Finlandia, la presa in considerazione della latitudine nord come criterio pertinente ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3, nonché la modifica dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio permetterà di coprire l'85 % della superficie agricola utilizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio.

G. Dichiarazioni del Regno di Norvegia

38. Dichiarazione del Regno di Norvegia sulla lingua norvegese

Il Regno di Norvegia dichiara che nell'uso scritto della lingua norvegese come lingua ufficiale delle Istituzioni delle Comunità va riconosciuto uno status equivalente al Bokmål ed al Nynorsk, a condizione che i documenti di applicazione generale, la corrispondenza ed il materiale di informazione generale siano redatti nell'una o nell'altra versione della lingua norvegese.

39. Dichiarazione del Regno di Norvegia sulle questioni riguardanti i Sami

Visti l'articolo 110 A della Costituzione norvegese e la legge norvegese del 12 giugno 1987, n. 56,

visti gli obblighi e gli impegni stabiliti nella convenzione internazionale delle Nazioni Unite del 1966 sui diritti civili e politici, in particolare l'articolo 27, e la Convenzione ILO n. 169 del 1989 relativa alle popolazioni indigene e tribali nei paesi indipendenti,

la Norvegia ha assunto la responsabilità di creare le condizioni necessarie per permettere alla popolazione Sami di conservare e sviluppare i mezzi di sussistenza, la lingua, la cultura e le usanze che le sono propri.

Le comunità Sami nelle zone di insediamento tradizionali dipendono da svariate attività economiche tradizionali. Tali attività costituiscono di per sé parte integrante della cultura Sami e formano la base necessaria per la futura evoluzione del sistema di vita di questa popolazione.

Tenuto conto del protocollo sulla popolazione Sami, il Governo della Norvegia dichiara che continuerà su questa base ad adempiere ai propri obblighi ed impegni nei confronti di questa popolazione.

40. Dichiarazione del Regno di Norvegia sulla trasparenza

Il Regno di Norvegia si compiace per gli sviluppi che si stanno attualmente registrando nell'Unione nel senso di una maggiore apertura e trasparenza.

In Norvegia la trasparenza nella pubblica amministrazione, compreso l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali, costituisce un principio di fondamentale importanza giuridica e politica. Il Regno di Norvegia continuerà ad applicare tale principio in conformità con i suoi diritti e obblighi in qualità di membro dell'Unione.

H. Dichiarazioni della Repubblica d'Austria

41. Dichiarazione della Repubblica d'Austria sull'articolo 109 G del trattato CE

La Repubblica d'Austria prende atto che la composizione del paniere monetario dell'ecu resta immutata e che con la sua partecipazione alla terza fase il valore dello scellino rispetto all'ecu sarà fissato irrevocabilmente.

La Repubblica d'Austria continuerà a mantenere la stabilità dello scellino e contribuirà in tal modo alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. La transizione per fasi ad un'unica moneta europea è appoggiata dalla Repubblica d'Austria poiché la qualità della futura moneta europea è salvaguardata dai presupposti in termini di politica di stabilità contenuti nel trattato CE.

42. Dichiarazione della Repubblica d'Austria sulla radiodiffusione televisiva

In riferimento alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, la Repubblica d'Austria dichiara che, conformemente alla normativa comunitaria esistente, quale interpretata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, essa avrà la facoltà di adottare adeguate misure in caso di dislocazione intesa ad eludere la sua legislazione interna.

43. Dichiarazione della Repubblica d'Austria sulla fissazione dei prezzi del trasporto combinato sull'asse del Brennero

La Repubblica d'Austria dichiara che intende promuovere, conformemente alle norme comunitarie, l'impiego del trasporto combinato rotaia-strada sull'asse del Brennero fissando per la linea austriaca un prezzo adeguato per siffatto trasporto che sia competitivo rispetto ai prezzi del trasporto su strada. La Repubblica d'Austria osserva che questa misura sarà adottata a condizione che l'impatto sul mercato degli aiuti da essa concessi non venga ridotto da misure adottate su altre linee del summenzionato collegamento rotaia-strada.

44. Dichiarazione della Repubblica d'Austria sull'articolo 14 del protocollo n. 9 concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria

La Repubblica d'Austria dichiara di avere intenzione di istituire, a decorrere dal 1o gennaio 1997, un'amministrazione informatizzata e il controllo elettronico del sistema di ecopunti, al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del protocollo n. 9.

I. Dichiarazioni della Repubblica di Finlandia

45. Dichiarazione della Repubblica di Finlandia sulla trasparenza

La Repubblica di Finlandia si compiace per gli sviluppi che si stanno attualmente registrando nell'Unione nel senso di una maggiore apertura e trasparenza.

In Finlandia la trasparenza nella pubblica amministrazione, compreso l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali, costituisce un principio di fondamentale importanza giuridica e politica. La Repubblica di Finlandia continuerà ad applicare tale principio in conformità con i suoi diritti e obblighi in qualità di membro dell'Unione europea.

J. Dichiarazioni del Regno di Svezia

46. Dichiarazione del Regno di Svezia sulla politica sociale

In uno scambio di lettere tra il Regno di Svezia e la Commissione, allegato al sommario delle conclusioni della quinta riunione della conferenza a livello ministeriale (CONF-S 81/93), il Regno di Svezia ha ottenuto assicurazioni in merito alla prassi svedese in questioni attinenti al mercato del lavoro ed in particolare al sistema di determinazione delle condizioni di lavoro nei contratti collettivi tra le parti sociali.

47. Dichiarazione del Regno di Svezia sulla trasparenza nella pubblica amministrazione e dichiarazione di risposta dell'Unione

1. Dichiarazione della Svezia

La Svezia conferma la sua dichiarazione introduttiva del 1o febbraio 1993 (CONF-S 3/93).

La Svezia si compiace per gli sviluppi che si stanno attualmente registrando nell'Unione europea nel senso di una maggiore apertura e trasparenza.

La trasparenza nella pubblica amministrazione e, in particolare, l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali, nonché la tutela costituzionale prevista per coloro che forniscono informazioni agli organi di informazione, costituiscono e costituiranno principi fondamentali che sono parte integrante del retaggio costituzionale, politico e culturale della Svezia.

2. Dichiarazione di risposta degli attuali Stati membri

Gli attuali Stati membri dell'Unione europea prendono atto della dichiarazione unilaterale della Svezia sull'apertura e la trasparenza.

Esprimono la certezza che la Svezia si conformerà pienamente, in qualità di membro dell'Unione europea, alla normativa comunitaria in materia.

K. Dichiarazioni di vari nuovi Stati membri

48. Dichiarazione comune del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia sulla pesca

In uno scambio di lettere tra il Regno di Norvegia ed il Regno di Svezia è stato convenuto che la Norvegia manterrà gli stessi diritti svedesi riconosciuti nell'accordo bilaterale sulla pesca del 1977. Quantitativi e specie, conformemente alla prassi dell'accordo bilaterale, verranno trasferiti su base annua, previe consultazioni bilaterali e ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio.

49. Dichiarazione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia sugli articoli 3 e 4 dell'atto di adesione

Con riferimento alle convenzioni o agli strumenti nei settori della giustizia e degli affari interni di cui agli articoli 3 e 4, paragrafo 2 dell'atto di adesione, ancora in fase di negoziato, la Norvegia, l'Austria, la Finlandia e la Svezia accettano i punti che sono stati convenuti dagli Stati membri attuali o dal Consiglio alla data dell'adesione e parteciperanno di conseguenza ai successivi negoziati relativi a tali convenzioni e strumenti unicamente in ordine ai punti non ancora risolti.

50. Dichiarazione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia sui monopoli degli alcolici

Nella quinta sessione del 21 dicembre 1993 la Conferenza a livello ministeriale è stata informata dello scambio di lettere tra la Commissione e la Finlandia e tra la Commissione e la Svezia sui monopoli degli alcolici nel quadro del capitolo 6, politica della concorrenza, menzionato nei documenti CONF-SF 78/93 e CONF-S 82/93.

IV. SCAMBIO DI LETTERE

tra l'Unione europea, da un lato, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, dall'altro, sulla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione

Lettera n. 1

Signore,

mi pregio di fare riferimento alla questione relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione del Suo paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione.

Confermo che l'Unione europea può accettare tale procedura, quale figura nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi a decorrere dalla data in cui la Conferenza di negoziato dichiarerà definitivamente conclusi i negoziati di allargamento.

La prego di confermarmi che il Suo Governo è d'accordo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Lettera n. 2

Signore,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«Mi pregio di fare riferimento alla questione relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione del Suo paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione.

Confermo che l'Unione europea può accettare tale procedura, quale figura nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi a decorrere dalla data in cui la Conferenza di negoziato dichiarerà definitivamente conclusi i negoziati di allargamento.

La prego di confermarmi che il Suo Governo è d'accordo sul contenuto di questa lettera.»

Posso confermarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Allegato - Procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione

I.

1. Allo scopo di garantire l'adeguata informazione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, denominati in appresso Stati aderenti, ogni proposta o comunicazione della Commissione delle Comunità europee che possa condurre a decisioni del Consiglio dell'Unione europea viene resa nota agli Stati aderenti dopo la trasmissione al Consiglio.

2. Le consultazioni hanno luogo su richiesta motivata di uno Stato aderente, che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro dell'Unione e presenta le sue osservazioni.

3. Le decisioni di ordinaria amministrazione non devono in generale dar luogo a consultazioni.

4. Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un comitato interinale, composto da rappresentanti dell'Unione e degli Stati aderenti.

5. Da parte dell'Unione, membri del comitato interinale sono i membri del comitato dei Rappresentanti Permanenti o coloro che essi designano a tal fine. La Commissione è invitata a farsi rappresentare in questi lavori.

6. Il comitato interinale è assistito da un segretario, che è quello della conferenza, all'uopo mantenuto in funzione.

7. Le consultazioni avvengono di norma non appena nell'ambito dei lavori preparatori a livello dell'Unione ai fini dell'adozione di decisioni da parte del Consiglio siano stati definiti orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente siffatte consultazioni.

8. Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficoltà, la questione può essere discussa a livello ministeriale, su richiesta di uno Stato aderente.

9. Le disposizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, alle decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea degli investimenti.

10. La procedura prevista ai punti precedenti si applica anche ad ogni decisione che debba essere presa dagli Stati aderenti e che possa influire sugli impegni risultanti dalla loro qualità di futuri membri dell'Unione.

II.

1. La procedura di cui al punto I si applica, mutatis mutandis, ai progetti di decisioni del Consiglio che definiscono posizioni comuni ai sensi dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea o che adottano azioni comuni ai sensi dell'articolo J.3, fatte salve le disposizioni in appresso.

2. Spetta alla Presidenza comunicare tali progetti agli Stati aderenti quando la proposta o la comunicazione è effettuata da uno Stato membro.

3. Tranne in caso di obiezioni motivate da parte di uno Stato aderente, le consultazioni possono aver luogo in forma di scambio di comunicazioni mediante telecopia.

4. Qualora le consultazioni abbiano luogo in sede di comitato interinale, i membri di detto comitato appartenenti all'Unione possono, se del caso, essere i membri del comitato politico.

III.

1. La procedura di cui al punto I si applica, mutatis mutandis, ai progetti di decisioni del Consiglio che definiscono posizioni comuni o che adottano azioni comuni ai sensi dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea nonché all'elaborazione di convenzioni in conformità di detto articolo, fatte salve le disposizioni in appresso.

2. Spetta alla Presidenza comunicare tali progetti agli Stati aderenti quando la proposta o la comunicazione è effettuata da uno Stato membro.

3. Qualora le consultazioni abbiano luogo in sede di comitato interinale, i membri di detto comitato appartenenti all'Unione possono, se del caso, essere i membri del comitato di cui all'articolo K.4 del trattato sull'Unione europea.

IV.

Il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia prendono le misure necessarie affinché la loro adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati abbia luogo per quanto possibile, ed alle condizioni previste in tale atto, contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione.

Nella misura in cui gli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase e all'articolo 4, paragrafo 2, esistano soltanto allo stato di progetto e non siano ancora firmati e non possano probabilmente esserlo durante il periodo che precede l'adesione, gli Stati aderenti saranno invitati a partecipare, dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate, all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera da favorirne la conclusione.

V.

Per quanto riguarda le trattative per protocolli transitori e di adattamento con i paesi contraenti di cui agli articoli 59, 76, 102 e 128 dell'atto relativo alle condizioni di adesione, i rappresentanti degli Stati aderenti sono associati ai lavori in qualità di osservatori accanto ai rappresentanti degli Stati membri attuali.

Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunità e che resteranno in vigore dopo il 1o gennaio 1995 potranno essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento dell'Unione. Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunità associandovi i rappresentanti degli Stati aderenti secondo la procedura di cui al punto precedente.

VI.

Le Istituzioni elaborano in tempo utile i testi di cui all'articolo 170 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati.