Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/8

Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/7

Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/9 IncludiIntestazione 31 agosto 2009 75% Diritto

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  1. 391 L 0173: Direttiva 91/173/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1991 (pentaclorofenolo), recante nona modifica della direttiva 76/796/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 34).
  2. 391 L 0338: Direttiva 91/338/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991 (cadmio), recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 186 del 12.7.1991, pag. 59). Punto 2.1 dell'allegato della direttiva concernente l'uso del cadmio come stabilizzante nel PVC.
  3. 389 L 0677: Direttiva 89/677/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (mercurio, arsenico e composti organostannici), recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 19).
    Per le disposizioni della direttiva riguardanti i composti organostannici.
  4. 376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993 (GU n. L 185 del 28.7.1993, pag. 30).
    Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di cadmio dei concimi.
  5. 385 L 0210: Direttiva 85/210/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina (GU n. L 96 del 3.4.1985, pag. 25), modificata da ultimo dalla direttiva 87/416/CEE del 21 luglio 1987 (GU n. L 225 del 13.8.1987, pag. 33).
    Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di benzene nella benzina di cui all'articolo 4.
  6. 393 L 0012: Direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU n. L 74 del 27.3.1993, pag. 81). Articolo 3, per quanto riguarda il tenore di zolfo nel gasolio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma.
  7. 391 L 0157: Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU n. L 78 del 26.3.1991, pag. 38). Articolo 9, per quanto riguarda il tenore di mercurio delle pile alcaline al manganese di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
  8. 367 L 0548: Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1).
    1. Articolo 30 in connessione con gli articoli 4 e 5, per quanto riguarda i requisiti per la classificazione delle 50 sostanze elencate nell'allegato I della direttiva e contenute nell'appendice, in quanto l'Austria può chiedere l'uso di classificazione ed etichettatura differenti per tali sostanze.
    2. Articolo 30 in connessione con gli articoli 4 e 5, in quanto alle sostanze classificate come «molto tossiche», «tossiche» e «nocive» possono applicarsi, oltre alle disposizioni della direttiva, anche procedure di registrazione specifiche («Österreichische Giftliste»).
    3. Articolo 30 in connessione con l'articolo 23, paragrafo 2, in quanto l'Austria può chiedere l'uso di:
      1. etichette con simboli supplementari non inclusi nell'allegato II della direttiva e frasi di sicurezza non incluse nell'allegato IV della direttiva per quanto riguarda lo smaltimento sicuro delle sostanze pericolose;
      2. etichette con frasi di sicurezza supplementari non incluse nell'allegato IV della direttiva per quanto riguarda le contromisure in caso di incidente;
      3. etichette con frasi supplementari non incluse nell'allegato III o nell'allegato IV della direttiva per quanto riguarda le limitazioni di vendita delle sostanze velenose.
    4. Per le sostanze di cui alle lettere a) e c), le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva che prescrivono l'uso dei termini «etichetta CEE».
  9. 388 L 0379: Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 14), modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE della Commissione del 5 aprile 1993 (GU n. L 104 del 29.4.1993, pag. 46).
    1. Articolo 13 in connessione con gli articolo 3 e 7, per quanto riguarda i preparati contenenti sostanze definite nel punto 8, lettera a) del presente allegato;
    2. Articolo 13 in connessione con l'articolo 7, per quanto riguarda le prescrizioni per l'etichettatura indicate in precedenza nel punto 8, lettera c), punti i), ii) e iii).
    3. Articolo 13 in connessione con l'articolo 7, punto 1, lettera c), per le sostanze pericolose contenute nei preparati pericolosi.
  10. 378 L 0631: Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1).
  11. 391 L 0414: Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU n. L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
    Gli articoli 15 e 16, lettera f), nella misura in cui tali disposizioni sulla classificazione e l'etichettatura facciano riferimento alla direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1).

Appendice

Sostanza N.
linuron 006-021-00-1
triclorosilano 014-001-00-9
tricloruro di fosforo 015-007-00-4
pentaclorufo di fosforo 015-008-00-X
ossicloruro di fosforo 015-009-00-5
polisolfuri di sodio 016-010-00-3
dicloruro di dizolfo 016-012-00-4
cloruro di tionile 016-015-00-0
ipoclorito di calcio; soluzione ...% Cl attivo 017-012-00-7
idrossido di potassio 019-002-00-8
triossido di cromo 024-001-00-0
dicromato di potassio 024-002-00-6
dicromato di ammonio 024-003-00-1
dicromato di sodio 024-004-00-7
clorotoluene 602-037-00-3
2-dimetilamminoetanolo 603-047-00-0
2-dietilamminoetanolo 603-048-00-6
dietanolammina 603-071-00-1
N-metil-2-etanolammina 603-080-00-0
2-etilesan-1,3-diolo; ottilenglicole 603-087-00-9
isoforone 606-012-00-8
6-metil-1,3-ditiolo(4,5-b) chinossalin-2-one 606-036-00-9
anidride acetica 607-008-00-9
formiato di metile 607-014-00-1
formiato di etile 607-015-00-7
acido acrilico 607-061-00-8
cloruro di cloroacetile 607-080-00-1
nitrofene 609-040-00-9
quintozene (ISO); pentacloronitrobenzene 609-043-00-5
metilammina (mono, di e tri) 612-001-00-9
dietilammina 612-003-00-X
trietilammina 612-004-00-5
butilammina 612-005-00-0
benzilammina 612-047-00-X
di-n-propilammina[1], di-isopropilammina[2] 612-048-00-5
diclofluanide 616-006-00-7
clorammina T (sale di sodio) 616-010-00-9
idroperossido di cumene 617-002-00-8
monocrotofos 015-072-00-9
edifenfos (ISO); ditiofosfato di etile e S,S-difenile 015-121-00-4
triazofos (ISO); tiofosfato di O,O-dietile e O-1-fenil-1,2,4-triazol-3ile 015-140-00-8
metanolo 603-001-00-X
cloroformiato di etile 607-020-00-4
dipropilentriammina 612-063-00-7
trifenmorfo (ISO); 4-tritilmorfolina 613-052-00-X
diuron 006-015-00-9
ossido di bis(tris) (2-fenil-2-metilpropil) stagno; ossido di fenbutatina 050-017-00-2
butanolo (escluso ter-butanolo) 603-004-00-6
esafluoroalluminato di trisodio 009-016-00-2
bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropran-1,3-diolo 603-085-00-8