Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/6

Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/5

Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/7 IncludiIntestazione 31 agosto 2009 75% Diritto

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LEGISLAZIONE DOGANALE

Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (GU n. L 302 del 19.10.1992) e regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 (GU n. L 253 dell'11.10.1993), modificati dal regolamento (CEE) n. 3665/93 della Commissione del 21 dicembre 1993 (GU n. L 335 del 31.12.1993), e protocolli d'origine inclusi negli accordi preferenziali conclusi dalla Comunità.

Fatte salve le disposizioni seguenti, la legislazione comunitaria in materia doganale si applica ai nuovi Stati membri dalla data dell'adesione.

  1. Articoli da 22 a 27 del regolamento del Consiglio e articoli da 35 a 140 del regolamento della Commissione riguardanti l'origine delle merci, modificati dal regolamento (CEE) n. 3665/93 della Commissione del 21 dicembre 1993 (GU n. L 335 del 31.12.1993), e protocolli d'origine inclusi negli accordi preferenziali conclusi dalla Comunità.
    1. Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine debitamente rilasciate da paesi terzi nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Norvegia e dal Regno di Svezia con tali paesi o nel contesto della normativa nazionale unilaterale dei nuovi Stati membri sono rispettivamente accettate da questi ultimi, a condizione che:
      • la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione;
      • la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro i quattro mesi successivi alla data di adesione.
    2. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con cui lo status di «esportatori autorizzati» è stato conferito nel contesto degli accordi conclusi con paesi terzi, a condizione che:
      • una siffatta disposizione figuri anche negli accordi conclusi da questi paesi terzi con l'Unione nella sua composizione attuale;
      • gli esportatori autorizzati applichino le norme d'origine comunitarie.
      Tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria.
    3. Le richieste di successiva verifica delle prove dell'origine di cui ai punti 1, 2 e 4 sono accettate dalle autorità doganali competenti dell'Unione nella sua composizione attuale e da quelle dei nuovi Stati membri per un periodo di due anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione.
    4. Qualora la prova dell'origine e/o i documenti di trasporto siano stati rilasciati prima della data di adesione e ove si rendano necessarie formalità doganali per gli scambi di merci tra i nuovi Stati membri e l'Unione nella sua composizione attuale o tra i nuovi Stati membri stessi, si applicano le disposizioni del titolo V del protocollo 4 sulle norme di origine dell'accordo sullo Spazio economico europeo e del titolo V del protocollo 3 degli accordi di libero scambio conclusi tra la CE e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia.
  2. Articolo 76 del regolamento del Consiglio e articoli da 253 a 289 del regolamento della Commissione riguardanti le procedure semplificate.
    1. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni riguardanti le dichiarazioni periodiche rilasciate prima dell'adesione alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse.
    2. Tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria.
  3. Articoli da 98 a 113 del regolamento del Consiglio e articoli da 503 a 548 del regolamento della Commissione riguardanti il deposito doganale.
    1. Fatto salvo il punto 2, i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni riguardanti il deposito doganale rilasciate prima dell'adesione alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse.
    2. Le autorizzazioni di cui al punto 1 sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria.
    3. Il regime è appurato in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria.
      Qualora l'appuramento dia luogo ad un'obbligazione doganale, l'importo pagato è considerato quale risorsa propria della Comunità.
      Qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla classificazione tariffaria delle merci di importazione, al valore in dogana e al quantitativo delle merci di importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime del deposito doganale e qualora detta dichiarazione sia stata accettata prima della data di adesione, questi elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima dell'adesione.
  4. Articoli da 114 a 129 del regolamento del Consiglio e articoli da 549 a 649 del regolamento della Commissione riguardanti il perfezionamento attivo.
    1. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni di perfezionamento attivo rilasciate prima dell'adesione, alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse, fino alla scadenza della loro validità ma non oltre l'anno successivo alla data di adesione.
    2. Qualora la validità delle autorizzazioni di cui al punto 1 scada dopo l'anno successivo alla data di adesione, tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria.
    3. Il regime è appurato in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria.
      Qualora l'appuramento dia luogo ad un'obbligazione doganale, l'importo pagato è considerato quale risorsa propria della Comunità.
      Qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla classificazione tariffaria, al quantitativo, al valore in dogana e all'origine delle merci di importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime di perfezionamento attivo e qualora tale dichiarazione sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima dell'adesione.
      Qualora l'appuramento dia luogo ad un'obbligazione doganale, per mantenere la parità di trattamento tra i titolari di un'autorizzazione stabiliti nell'Unione nella sua composizione attuale e i titolari stabiliti nei nuovi Stati membri, viene pagato un interesse compensativo sui dazi all'importazione esigibili in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria a decorrere dalla data di adesione.
    4. Se la dichiarazione di perfezionamento attivo è stata accettata in base al sistema del rimborso, quest'ultimo viene effettuato, secondo le condizioni stabilite nella legislazione comunitaria, a cura e a carico del nuovo Stato membro qualora l'obbligazione doganale relativamente alla quale è stato richiesto il rimborso sia insorta prima della data dell'adesione.
  5. Articoli da 130 a 136 del regolamento del Consiglio e articoli da 650 a 669 del regolamento della Commissione riguardanti la trasformazione sotto controllo doganale.
    1. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni di trasformazione sotto controllo doganale rilasciate prima dell'adesione, alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse, fino alla scadenza della loro validità ma non oltre l'anno successivo alla data di adesione.
    2. Qualora la validità delle autorizzazioni di cui al punto 1 scada dopo l'anno successivo alla data di adesione, tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria.
    3. Il regime è appurato in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Qualora l'appuramento dia luogo ad un'obbligazione doganale, l'importo pagato è considerato quale risorsa propria della Comunità.
  6. Articoli da 137 a 144 del regolamento del Consiglio e articoli da 670 a 747 del regolamento della Commissione riguardanti l'ammissione temporanea.
    1. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni di ammissione temporanea rilasciate prima dell'adesione, alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse, fino alla scadenza della loro validità ma non oltre l'anno successivo alla data di adesione.
    2. Qualora la validità delle autorizzazioni di cui al punto 1 scada dopo l'anno successivo alla data di adesione, tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria.
    3. Il regime è appurato in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria.
      Qualora l'appuramento dia luogo ad un'obbligazione doganale, l'importo pagato è considerato quale risorsa propria della Comunità. Qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla classificazione tariffaria, al quantitativo, al valore in dogana e all'origine delle merci di importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime di ammissione temporanea e qualora detta dichiarazione sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima dell'adesione.
      Qualora l'appuramento dia luogo ad un'obbligazione doganale, per mantenere la parità di trattamento tra i titolari di un'autorizzazione stabiliti nell'Unione nella sua composizione attuale e i titolari stabiliti nei nuovi Stati membri, viene pagato un interesse compensativo, sui dazi all'importazione esigibili in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria a decorrere dalla data di adesione.
  7. Articoli da 145 a 160 del regolamento del Consiglio e articoli da 748 a 787 del regolamento della Commissione riguardanti il perfezionamento passivo.
    1. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni di perfezionamento passivo rilasciate prima dell'adesione, alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse, fino alla scadenza della loro validità ma non oltre l'anno successivo alla data di adesione.
    2. Qualora la validità delle autorizzazioni di cui al punto 1 scada dopo l'anno successivo alla data di adesione, tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria.
    3. Il regime è appurato in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Tuttavia, l'importo dell'obbligazione doganale è determinato in base alla normativa applicabile prima dell'adesione nel nuovo Stato membro nel quale la dichiarazione di perfezionamento passivo è stata accettata prima della data di adesione.
  8. Articoli da 166 a 181 del regolamento del Consiglio e articoli da 799 a 840 del regolamento della Commissione riguardanti le zone franche e i depositi franchi.
    1. I nuovi Stati membri possono mantenere le zone franche e i depositi franchi designati o autorizzati prima dell'adesione, alle stesse condizioni in base alle quali sono stati designati o autorizzati, se conformi alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria, a decorrere dalla data di adesione.
    2. Qualora le zone franche e i depositi franchi di cui al punto 1 non soddisfino le condizioni stabilite nella legislazione comunitaria, i nuovi Stati membri possono mantenere le zone franche e i depositi franchi designati o autorizzati prima della data di adesione al massimo per un anno a decorrere dalla stessa.
    3. Le autorizzazioni di cui al punto 1 sono sostituite, entro un anno della data di adesione, da autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria.
    4. Le autorità competenti dei nuovi Stati membri approvano, entro un anno dalla data di adesione, la contabilità di magazzino degli operatori in zona franca. L'approvazione è rilasciata alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria.
    5. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni - rilasciate prima dell'adesione - di vincolo ai regimi doganali, di cui all'articolo 173 lettere c), d) ed e) del regolamento del Consiglio, delle merci in permanenza in una zona franca o in un deposito franco, alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse, fino alla scadenza della loro validità ma non oltre l'anno successivo alla data di adesione.
    6. Qualora la validità delle autorizzazioni di cui al punto 5 scada dopo l'anno successivo alla data di adesione, tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria.
  9. Articoli da 201 a 232 del regolamento del Consiglio e articoli da 868 a 876 del regolamento della Commissione riguardanti la contabilizzazione e il recupero a posteriori.
    Il recupero è effettuato alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Tuttavia, qualora l'obbligazione doganale sia insorta prima della data di adesione, il recupero è effettuato a cura e in favore del nuovo Stato membro interessato alle condizioni da esso stabilite.
  10. Articoli da 235 a 242 del regolamento del Consiglio e articoli da 877 a 912 del regolamento della Commissione riguardanti il rimborso e lo sgravio dei dazi.
    Il rimborso e lo sgravio dei dazi sono effettuati alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Tuttavia, qualora i dazi per i quali è chiesto il rimborso o lo sgravio riguardino un'obbligazione doganale insorta prima della data di adesione, detto rimborso o sgravio è effettuato a cura e a carico del nuovo Stato membro interessato alle condizioni da esso stabilite.