Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/3

Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/2

Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/4 IncludiIntestazione 31 agosto 2009 75% Diritto

Allegati - 2 Allegati - 4

< Pagina indice


Disposizioni di cui all'articolo 32 dell'atto di adesione

1. 376 L 0116
Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993 (GU n. L 185 del 28.7.1993, pag. 30).

Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di cadmio nei concimi e l'indicazione sull'etichettatura del medesimo.

2. 391 L 0157
Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU n. L 78 del 26.3.1991, pag. 38), modificata da ultimo dalla direttiva 93/86/CEE della Commissione del 4 ottobre 1993 (GU n. L 264 del 23.10.1993, pag. 51).

Articolo 9, per quanto riguarda il tenore di mercurio nelle pile alcaline al manganese, incluse le pile del tipo a bottone di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

3. 367 L 0548
Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/101/CEE della Commissione dell'11 novembre 1993 (GU n. L 13 del 15.1.1994, pag. 1).

a) Articolo 30 in connessione con gli articoli 4 e 5, per quanto riguarda:

i) i requisiti in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato I della direttiva e riportati nell'appendice A, in quanto la Norvegia può chiedere di utilizzare per tali sostanze una classificazione, un'etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici diversi;
ii) i criteri di classificazione e etichettatura delle sostanze cancerogene di cui al punto 4.2.1. dell'allegato VI della direttiva, in quanto la Norvegia può chiedere di applicare criteri di classificazione diversi e diversi requisiti per l'attribuzione di talune frasi di rischio.
b) Articolo 30 in connessione con gli articoli 4 e 6 della direttiva, per quanto riguarda i requisiti in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze non elencati nell'allegato I della direttiva e riportati nell'appendice B, in quanto la Norvegia può chiedere di utilizzare per tali sostanze una classificazione, un'etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici.
c) Articolo 30 in connessione con l'articolo 23, paragrafo 2, lettera d) della direttiva, in quanto la Norvegia può chiedere l'uso di una frase di rischio supplementare («R-215») non elencata nell'allegato III della direttiva;
d) Per le sostanze contemplate alle precedenti lettere a) e c), le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva che impongono l'uso dei termini «Etichetta CEE».
4. 388 L 0379
Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 14), modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE della Commissione del 5 aprile 1993 (GU n. L 104 del 29.4.1993, pag. 46).

a) Articolo 13 in connessione con gli articoli 3 e 7, per quanto riguarda i preparati contenenti le sostanze definite al punto 3, lettere a), b) e c) del presente allegato.

b) Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), per quanto riguarda le prove sui preparati circa gli effetti sensibilizzanti.
5. 378 L 0631
Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1).
6. 391 L 0414
Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU n. L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

Gli articoli 15 e 16, lettera f), nella misura in cui tali disposizioni sulla classificazione e l'etichettatura facciano riferimento alla direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1).

Appendice A
Denominazione N. CEE
Acrilato di etile 607-032-00-X
Di-isocianato di -2,4-toluene 615-006-00-4
Di-isocianato di -2,6-toluene 615-006-00-4
Dinitro-toluene (tutti gli isomeri) 609-007-00-9
Bromuro di metile 602-002-00-2
Cromato di calcio 024-008-00-9
Mercurio, composti organici 080-002-00-6
e inorganici 080-004-00-7
Trementina 650-002-00-6
Cloruro di bario (Sali di bario...) 056-002-00-7
n-Esano 601-037-00-0
Pentossido di vanadio 023-001-00-8
Appendice B
Denominazione
Denominazione
Cromato di bario
N-fenil-2-naftilammina
Benzo(e)-pirene
Crisene
Creosoto di catrame di carbone
Indeno(1,2,3-cd)pirene
Cloruro di cobalto(II)
Solfato di cobalto(II)
Cloruro di nichel
N-fenil-N'-isopropil-p-fenilen-diammina
Monosolfuro di tetralmetiltiurame
Cloroacetaldeide