Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/3
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Disposizioni di cui all'articolo 32 dell'atto di adesione
- 1. 376 L 0116
- Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993 (GU n. L 185 del 28.7.1993, pag. 30).
Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di cadmio nei concimi e l'indicazione sull'etichettatura del medesimo.
- 2. 391 L 0157
- Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU n. L 78 del 26.3.1991, pag. 38), modificata da ultimo dalla direttiva 93/86/CEE della Commissione del 4 ottobre 1993 (GU n. L 264 del 23.10.1993, pag. 51).
Articolo 9, per quanto riguarda il tenore di mercurio nelle pile alcaline al manganese, incluse le pile del tipo a bottone di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
- 3. 367 L 0548
- Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/101/CEE della Commissione dell'11 novembre 1993 (GU n. L 13 del 15.1.1994, pag. 1).
a) Articolo 30 in connessione con gli articoli 4 e 5, per quanto riguarda:
- i) i requisiti in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato I della direttiva e riportati nell'appendice A, in quanto la Norvegia può chiedere di utilizzare per tali sostanze una classificazione, un'etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici diversi;
- ii) i criteri di classificazione e etichettatura delle sostanze cancerogene di cui al punto 4.2.1. dell'allegato VI della direttiva, in quanto la Norvegia può chiedere di applicare criteri di classificazione diversi e diversi requisiti per l'attribuzione di talune frasi di rischio.
- b) Articolo 30 in connessione con gli articoli 4 e 6 della direttiva, per quanto riguarda i requisiti in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze non elencati nell'allegato I della direttiva e riportati nell'appendice B, in quanto la Norvegia può chiedere di utilizzare per tali sostanze una classificazione, un'etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici.
- c) Articolo 30 in connessione con l'articolo 23, paragrafo 2, lettera d) della direttiva, in quanto la Norvegia può chiedere l'uso di una frase di rischio supplementare («R-215») non elencata nell'allegato III della direttiva;
- d) Per le sostanze contemplate alle precedenti lettere a) e c), le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva che impongono l'uso dei termini «Etichetta CEE».
- 4. 388 L 0379
- Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 14), modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE della Commissione del 5 aprile 1993 (GU n. L 104 del 29.4.1993, pag. 46).
a) Articolo 13 in connessione con gli articoli 3 e 7, per quanto riguarda i preparati contenenti le sostanze definite al punto 3, lettere a), b) e c) del presente allegato.
- b) Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), per quanto riguarda le prove sui preparati circa gli effetti sensibilizzanti.
- 5. 378 L 0631
- Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1).
- 6. 391 L 0414
- Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU n. L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
Gli articoli 15 e 16, lettera f), nella misura in cui tali disposizioni sulla classificazione e l'etichettatura facciano riferimento alla direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1).
- Appendice A
Denominazione | N. CEE |
---|---|
Acrilato di etile | 607-032-00-X |
Di-isocianato di -2,4-toluene | 615-006-00-4 |
Di-isocianato di -2,6-toluene | 615-006-00-4 |
Dinitro-toluene (tutti gli isomeri) | 609-007-00-9 |
Bromuro di metile | 602-002-00-2 |
Cromato di calcio | 024-008-00-9 |
Mercurio, composti organici | 080-002-00-6 |
e inorganici | 080-004-00-7 |
Trementina | 650-002-00-6 |
Cloruro di bario (Sali di bario...) | 056-002-00-7 |
n-Esano | 601-037-00-0 |
Pentossido di vanadio | 023-001-00-8 |
- Appendice B
Denominazione |
---|
Denominazione |
Cromato di bario |
N-fenil-2-naftilammina |
Benzo(e)-pirene |
Crisene |
Creosoto di catrame di carbone |
Indeno(1,2,3-cd)pirene |
Cloruro di cobalto(II) |
Solfato di cobalto(II) |
Cloruro di nichel |
N-fenil-N'-isopropil-p-fenilen-diammina |
Monosolfuro di tetralmetiltiurame |
Cloroacetaldeide |