Atti relativi all'adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica - 1979/Protocolli/4
Questo testo è da formattare. |
◄ | Protocolli - 3 | Protocolli - 5 | ► |
Protocollo n. 4
concernente il cotone
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
riconoscendo la grande importanza che la produzione del cotone riveste per l'economia greca,
riconoscendo il carattere specificamente agricolo di questa produzione,
riconoscendo che, data l'importanza del cotone come materia prima, il regime degli scambi con i paesi terzi non dovrà essere leso,
ritenendo che per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori della Comunità il regime stabilito con il presente protocollo deve essere applicato a tutto il territorio della Comunità,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
l. Il presente protocollo concerne il cotone in massa della voce 55.01 della tariffa doganale comune.
2. E’ instaurato nella Comunità un regime destinato in particolare :
a sostenere la produzione di cotone nelle regioni della Comunità in cui essa è importante per l'economia agricola,
a permettere un equo reddito per i,produttori interessati,
a stabilizzare il mercato mediante il miglioramento delle strutture al livello dell'offerta e della commercializzazione.
3. Il regime di cui al paragrafo 2 comprende la concessione di un aiuto alla produzione.
Per facilitare la gestione ed il controllo, l'aiuto alla produzione sarà concesso attraverso le imprese di sgranatura. A questo proposito occorrerà provvedere ad evitare distorsioni nella concorrenza intracomunitaria nelle successive fasi di trasformazione.
L'importo di quest'aiuto è fissato periodicamente in base alla differenza esistente tra :
un prezzo di obiettivo fissato per il cotone non sgranato conformemente al paragrafo 2,
il prezzo del mercato mondiale determinato in base alle offerte ed ai corsi costatati sul mercato mondiale.
La concessione dell'aiuto alla produzione è limitata ad una quantità di cotone determinata annualmente per la Comunità.
Questa quantità si situa entro i seguenti limiti :
la quantità corrispondente alla produzione comunitaria nel corso degli anni 1978, 1979 e 1980 o alla produzione durante uno di questi anni
e
la quantità di cui al trattino precedente aumentata del 25 %.
Se la produzione effettiva di una campagna di commercializzazione è superiore alla quantità fissata per la campagna in questione all'importo dell'aiuto è applicato un coefficiente ottenuto mediante la divisione della quantità fissata per la quantità effettivamente prodotta.
4. Per permettere ai produttori di cotone di concentrare l'offerta e di adattare la produzione alle esigenze del mercato, è istaurato un regime di incoraggiamento della formazione di associazioni di produttori e di loro unioni.
Questo regime prevede la concessione di aiuti allo scopo di stimolare la costituzione e facilitare il funzionamento di associazioni di produttori.
Il beneficio di questo regime è riservato alle associazioni :
- costituite ad iniziativa dei produttori stessi,
che offrano una sufficiente garanzia quanto alla durata ed all'efficacia della loro azione
e
- riconosciute dallo Stato membro in questione.
5. Il regime degli scambi della Comunità con i paesi terzi non deve essere leso. A tale scopo non può, in particolare, essere prevista nessuna misura restrittiva all'importazione.
6. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano vicendevolmente i dati necessari all'applicazione del regime previsto dal presente protocollo.
7. Le spese relative alle misure previste o da adottare in virtù del presente protocollo formano l'oggetto di un finanziamento comunitario conformemente alle disposizioni del trattato CEE.
8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, adotta ogni anno prima del 1° agosto il prezzo di obiettivo di cui al paragrafo 3 per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno seguente.
9. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente protocollo ed in particolare :
a) le norme di procedura e di buona gestione per la sua applicazione;
b) le regole generali del regime di aiuto alla produzione di cui al paragrafo 3 ed i criteri di determinazione del prezzo del mercato mondiale di cui allo stesso paragrafo;
C) le regole generali del regime di incoraggiamento alla formazione di associazioni di produttori e di loro unioni;
d) le regole generali relative al finanziamento di cui al paragrafo 7.
Secondo la stessa procedura il Consiglio fissa
a) ogni anno ed in tempo utile prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione, la quantità di cui al paragrafo 3;
b) l'importo degli aiuti di cui al paragrafo 4;
C) le condizioni alle quali possono essere prese le misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio dal regime anteriore al regime che risulta dall'applicazione del presente protocollo, in particolare se l'applicazione dei nuovo regime alla data prevista dovesse incontrare difficoltà sensibili.
10. La Commissione determina il prezzo sul mercato mondiale e l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 3.
11. Al più tardi 5 anni dall'inizio dell'applicazione del regime instaurato in virtù del presente protocollo, il Consiglio esamina il funzionamento di questo regime, sulla base di una relazione della Commissione. Qualora da tale esame ne risultasse la necessità, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, decide gli adattamenti del regime eventualmente necessari.
12. Le misure prese in virtù del presente protocollo sono applicate al più tardi al l' agosto 1981 e si applicano per la prima volta al prodotti raccolti nel 1981.
Fino alla data di tale applicazione la Repubblica ellenica ha la facoltà di mantenere, a titolo di deroga, il regime d'aiuti vigente nel suo territorio prima dell'adesione.