Atti relativi all'adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica - 1979/Allegati/VIII
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ALLEGATO VIII
Elenco di cui all'articolo 128 dell'atto di adesione
163
La Repubblica ellenica può rinviare fino al l' gennalo 1984 l'applicazione di questa direttiva per quanto riguarda i trasporti nazionali in Grecia.
5. Direttiva 77/143/CEE del Consiglio, del 29 dicem- bre 1976 (GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 47).
La Repubblica ellenica può rinviare l'applicazione di questa direttiva fino al l' gennaio -1983 per quanto riguarda i trasporti interriazionali tra la Grecia e gli Stati membri attuali della Comunità e fino al l' gennaio 1985, per i trasporti nazionali in Grecia.
Non appena la direttiva sarà applicata al traffico intracomunitario la Repubblica ellenica fornirà tutte le garanzie che i veicoli a motore ed i rimorchi oggetto della suddetta direttiva, immatricolati in Gre~ cia a adibiti ai tipi di trasporto previsti, siano stati effettivamente sottoposti al controllo tecnico.
11. LEGISLAZIONE FISCALE
Seconda direttiva 68/118/CEF del Consiglio, dell'1 1 aprile 1967 (GU n. 71 del 14. 4. 1967, pag. 1303/67).
a) La Repubblica ellenica può applicare per tre anni al massimo, alle condizioni previste da questa direttiva, l'articolo 17, quarto trattino.
b) La Repubblica ellenica può appl, care l'articolo -17, ultinio trattino, sino al rnornento della soppressione dell'iniposizione all'iniportazione e della detassazione all'esportazione negli scanibi tra gli Stati membri.
Tale agevolazione si può tuttavia applicare soltanto al mornento in cui vengono messe in applicazione aliquote ridotte.
2. Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. i ).
a )
Per l'applicazione dell'articolo 24, paragrafi da 2 a 6, la Repubblica ellenica può concedere una franchigia dell'iniposta al soggetti passivi la cui cifra d'affari annua non superi il controvalore in rnoneta nazionale di 10 000 unità di conto europee al tasso di canibio del giorno della sua adesione.
b) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), la Repubblica ellenica è autorizzata ad esentare, alle condizioni previste dall'articolo 28, paragrafo 4, le seguenti operazioni elencate nell'allegato F :
2. prestazioni di servizi degli autori, artisti, interpreti artistici, avvocati ed altri membri di libere professioni diverse dalle professioni mediche e paramediche, purché non si tratti delle prestazioni di cui all'allegato B della seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967;
9. prestazioni di cure agli animali effet tuate dal inedici veterinari;
12. erogazione di acqua da parte di un organismo di diritto pubblico
16. cessioni di edifici e di terreni, di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
forniture, trasformazioni riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di navi destinate alla navigazione commerciale interna nonché forniture, locazioni, riparazioni e manutenzione degli oggetti in esse incorporati o destinati al loro servizio
23. forniture, trasformazioni, riparazioni, inanutenzioni, noleggi e locazioni di aeromobili, impiegati da istituzioni dello Stato nonché forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio
25. forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di navi da guerra ».
3. Direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969 (GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6),
modificata da :
direttiva 72/130/CEE, del 12 giugno 1972 (GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 28),
direttiva 78/1031/CEE, del 19 dicembre 1978 (GU n. L 366 dei 18. 12. 1978, pag. 28),
direttiva 78/1033/CEE, del 19 dicembre 1978 (GU n. 1, 366 del 28. 12. 1978, pag. 31).
In deroga dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 69/169/CEE, nella versione inodificata dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 78/1032/CEE, la Repubblica ellenica può, fino alla messa in applica-
zione del sistema comune dell'IVA e comunque per un periodo che scade al più tardi il 31 dicembre 1983, non prendere le misure riguardanti le vendite nella fase del commercio al dettaglio, necessarie per permettere, nel casi ed alle condizioni stabiliti al paragrafi 3 e 4 di detto articolo 6, lo sgravio delle imposte sulla cifra d'affari per le cessioni di merci da trasportare nel bagagli personali dei viaggiatori che escono dal suo territorio.
111. POLITICA ECONOMICA
Regolamento (CEE) n. 397/75 del Consiglio,~ del 17 febbraio 1975 (GU n. L 46 del 20. 2. 1975, pag. 1).
La Repubblica ellenica non partecipa alla garanzia dei prestiti assunti dalla Comunità prima della sua adesione; le percentuali di garanzia degli Stati membri attuali, fissate al momento della loro assunzione, rimangono invariate.
2. Regolamento (CEE) n. 398/75 del Consiglio, del 17 febbraio 1975 (GU n. L 46 del 20. 2. 1975, pag. 3).
La Repubblica ellenica non è tenuta a fornire le divise necessarie per assicurare la garanzia del servizio dei prestiti assunti dalla Comunità prima della sua adesione.
3. Decisione 75/250/CEE del Consiglio, dei 21 aprile 1975 (GU n. L 104 del 24. 4. 1975, pag. 35).
Decisione 3289/75/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1975 (GU n. L 327 del 19. 12. 1975, pag. 4).
Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1).
Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).
L'effettiva inclusione della dracma nel paniere interverrà prima del 31 dicembre 1985 qualora prima di tale data venga attuata una revisione del paniere in applicazione delle procedure e alle condizioni previste nella risoluzione del Consiglio europeo del 5 dicembre 1978 sul sistema monetario europeo.
L'inclusione della dracrna nel paniere interverrà comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1985.
IV. ENERGIA
Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968 (GU n. L 308 del 23. 12. 1968, pag. 14),
modificata dalla direttiva 72/425/CEE, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 dei 28. 12. 1972, pag. 154).
1
Repubblica ellenica mette in vigore progressivamente, entro il I' gennaio 1984, le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni di tali direttive. A questo fine, il divario che sussiste al l' gennaio 198 1, in relazione alle scorte di cui all'articolo i sarà ridotto in ragione di alirieno un terzo all'anno, a decorrere dal l' gennaio 1982.