Atti relativi all'adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord - 1972/Trattato

Atti relativi all'adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord - 1972/Decisione del Consiglio delle Comunità europee

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Decisione del Consiglio delle Comunità europee

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TRATTATO tra il REGNO DEL BELGIO, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, la REPUBBLICA ITALIANA, il GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, il REGNO DEI PAESI BASSI, Stati membri delle Comunità europee, il REGNO DI DANIMARCA l'IRLANDA, il REGNO DI NORVEGIA e il REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA e IRLANDA DEL NORD

relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica

Sua Maestà il Re dei Belgi, Sua Maestà la Regina di Danimarca, il Presidente della Repubblica federale di Germania, il Presidente della Repubblica francese, il Presidente dell'Irlanda, il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maestà il Re di Norvegia, Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

uniti nella volontà di proseguire la realizzazione degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

decisi, nello spirito di tali trattati, a costruire, sulle fondamenta già realizzate, un'unione sempre più stretta tra i popoli europei,

considerando che l'articolo 237 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica danno agli Stati europei la possibilità di diventare membri di tali Comunità,

considerando che il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto di diventare membri di dette Comunità,

considerando che il Consiglio delle Comunità europee, sentito il parere della Commissione, si è pronunciato a favore dell'ammissione di detti Stati,

hanno deciso di stabilire di comune accordo le condizioni di ammissione e gli adattamenti da apportare ai trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI: Signor G. Eyskens, primo ministro; Signor P. Harmel, ministro degli affari esteri; Signor J. Van Der Meulen, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA: Signor J. O. Krag, primo ministro; Signor I. Nørgaard, ministro degli affari dell'economia estera; Signor J. Christensen, segretario generale degli affari dell'economia estera presso il ministero degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Signor W. Scheel, ministro degli affari esteri; Signor H.-G. Sachs, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Signor M. Schumann, ministro degli affari esteri; Signor J.-M. Boegner, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee:

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Signor J. A. Lynch, primo ministro; Signor P. J. Hillery, ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Signor E. Colombo, primo ministro; Signor A. Moro, ministro degli affari esteri; Signor G. Bombassei Frascani de Vettor, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Signor G. Thorn, ministro degli affari esteri; Signor J. Dondelinger, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI: Signor W. K. N. Schmelzer, ministro degli affari esteri; Signor Th. E. Westerterp, segretario di Stato agli affari esteri; Signor E. M. J. A Sassen, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA MAESTÀ IL RE DI NORVEGIA: Signor T. Bratelli, primo ministro; Signor A. Cappelen, ministro degli affari esteri; Signor S. Chr. Sommerfelt, ambasciatore straordinario e plenipotenziario;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Signor E. Heath, M. B. E., M. P., primo ministro, primo Lord del tesoro, ministro della funzione pubblica; Sir Alec Douglas-Home, K. T., M. P., primo segretario di Stato di Sua Maestà per gli affari esteri e del Commonwealth; Signor G. Rippon, Q. C., M. P. Cancelliere del Ducato del Lancaster

i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Articolo 1

l. Il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord diventano membri della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica e parti ai trattati che istituisco-no tali Comunità, quali sono stati modificati e completati.

2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica costituiscono parte integrante del presente trattato.

3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunità, quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.

Articolo 2

Il presente trattato sarà ratificato dalle alte parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana al più tardi il 31 dicembre 1972.

li presente trattato entrerà in vigore il 10 gennaio 1973, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica

siano stati depositati prima di tale data e che tutti gli strumenti di adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio siano depositati a tale data.

Qualora tuttavia non tutti gli Stati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di ratifica e di adesione, il trattato entra in vigore fra quegli Stati che abbiano proceduto al deposito. In tal caso il Consiglio delle Comunità europee, deliberando all'unanimità, decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 del presente trattato e degli articoli 14, 16, 17, 19, 20, 23, 129, 142, 143, 155 e 160 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, delle disposizioni del suo allegato 1 che concernono la composizione ed il funzionamento di vari comitati e degli articoli 5 e 8 del protocollo concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato a tale atto; il Consiglio, deliberando all'unanimità, può ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni dell'atto che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica e di adesione.

Articolo 3

Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua norvegese, in lingua olandese e in lingua tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue gennaio millenovecentosettantadue.

(Seguono le firme)


DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

del 22 gennaio 1972

relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità europea del Carbone e dell'acciaio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo 98 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

considerando che il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto di aderire alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il parere della Commissione,

considerando che le condizioni di adesione che il Consiglio deve fissare sono state negoziate con gli Stati sopra menzionati,

DECIDE:

Articolo 1

i. Il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possono diventare membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio aderendo, alle condizioni previste dalla presente decisione, al trattato che istituisce tale Comunità, quale è stato modificato e completato.

2. Le condizioni dell'adesione e gli adattamenti del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da questa determinati, sono contenuti nell'atto unito alla presente decisione. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunità europea del carbone e dell'acciaio costituiscono parte integrante della presente decisione.

3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunità, quali figurano nel trattato di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti della presente decisione.

Articolo 2

Gli strumenti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio saranno depositati presso il governo della Repubblica francese al 10 gennaio 1973.

L'adesione prende effetto il 10 gennaio 1973, a condizione che tutti gli strumenti di adesione siano depositati a tale data e che tutti gli strumenti di ratifica del trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica siano stati depositati prima di tale data.

Qualora tuttavia non tutti gli Stati di cui al primo comma del presente articolo abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di adesione e di ratifica, l'adesione prende effetto per gli altri Stati aderenti. In tal caso il Consiglio delle Comunità europee, deliberando all'unanimità, decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 della presente decisione e degli articoli 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 142, 155 e 160 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati ; il Consiglio, deliberando all'unanimità, può ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni dell'atto che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di adesione e di ratifica.

Il governo della Repubblica francese rimetterà copia certificata conforme dello strumento di adesione di ciascuno Stato aderente al governi degli Stati membri e degli altri Stati aderenti.

Articolo 3

La presente decisione redatta in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua norvegese, in lingua olandese e in lingua tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, è comunicata agli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, al Regno di Danimarca, all'Irlanda, al Regno di Norvegia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente G. THORN