Armistizio di Villa Giusti
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Stati interessati:
Entrata in vigore: 4 novembre 1918
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Entrata in vigore in Italia: 4 novembre 1918
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CLAUSOLE MILITARI.
- 1. - Cessazione immediata delle ostilità per terra, per mare e nel cielo.
2. - Smobilitazione totale dell’esercito austro-ungarico e ritiro immediato di tutte le unità che operano sulla fronte dal Mare del Nord alla Svizzera.
Non sarà mantenuto sul territorio austro-ungarico, nei limiti più sotto indicati al § 3, come forze militari austro-ungariche, che un massimo di 20 divisioni ridotte all’effettivo di pace avanti guerra.
La metà del materiale totale dell’artiglieria divisionale, dell’artiglieria di corpo di armata, nonché il corrispondente equipaggiamento, a cominciare da tutto ciò che si trova sui territori da evacuare dall’esercito austro-ungarico, dovrà essere riunito in località da fissarsi dagli Alleati e dagli Stati Uniti, per essere loro consegnato.
3. - Sgombro di tutto il territorio invaso dall’Austria-Ungheria dall’inizio della guerra e ritiro delle forze austro-ungariche, in un periodo di tempo da stabilirsi dai Comandanti supremi delle forze alleate sulle varie fronti, al di là d’una linea così fissata:
Dal Pizzo Umbrail sino a nord dello Stelvio, essa seguirà la cresta delle Alpi Retiche fino alle sorgenti dell’Adige e dell’Isargo passando per Reschen, il Brennero e i massicci dell’Oetz e dello Ziller; quindi volgerà verso sud attraverso i monti di Toblach e raggiungerà l’attuale frontiera delle Alpi Carniche seguendola fino ai monti di Tarvis. Correrà poscia sullo spartiacque delle Alpi Giulie per il Predil, il Mangart, il Tricorno, i passi di Podberdo, di Podlaniscan e di Idria; a partire da questo punto, la linea seguirà la direzione di sud-est verso il Monte Nevoso (Schneeberg), lasciando fuori il bacino della Sava e dei suoi tributari; dallo Schneeberg scenderà al mare includendo Castua, Mattuglie e Volosca. Analogamente tale linea seguirà i limiti amministrativi attuali della provincia di Dalmazia, includendo a nord Lisarica e Tribanj e a sud tutti i territori fino ad una linea partente dal mare vicino a Punta Planka e seguente verso est le alture formanti lo spartiacque, in modo da comprendere nei territori evacuati tutte le valli e i corsi d’acqua che discendono verso Sebenico, come il Cikola, il Kerka, il Butisnica e i loro affluenti.
Essa includerà anche tutte le isole situate a nord e ad ovest della Dalmazia: Premuda, Selve, Uibo, Skerda, Maon, Pago e Puntadura a nord, fino a Meleda a sud, comprendendovi Sant’Andrea, Busi, Lissa, Lesina, Tercola, Curzola, Cazza e Lagosta, oltre gli scogli e gli isolotti circostanti, e Pelagosa, ad eccezione solamente delle isole Grande e Piccola Zirona, Bua, Solta e Brazza.
Tutti i territori così evacuati saranno occupati dalle truppe degli Alleati e degli Stati Uniti d’America.
Tutto il materiale militare e ferroviario nemico che si trova nei territori da evacuare sarà lasciato sul posto.
Consegna agli Alleati ed agli Stati Uniti di tutto questo materiale (approvvigionamenti di carbone e altri compresi), secondo le istruzioni particolari date dai Comandanti supremi sulle varie fronti delle forze delle Potenze associate. Nessuna nuova distruzione, nè saccheggio, nè requisizione delle truppe nemiche nei territori da evacuare dall’avversario e da occupare dalle forze delle Potenze associate.
4. - Possibilità per le Armate delle Potenze associate di spostarsi liberamente su tutte le rotabili, strade ferrate e vie fluviali dei territori austro-ungarici, che saranno necessarie.
Occupazione, in qualunque momento, da parte delle Armate delle Potenze associate, di tutti i punti strategici in Austria-Ungheria ritenuti necessari per rendere possibili le operazioni militari o per mantenere l’ordine.
Diritto di requisizione contro pagamento da parte delle Armate delle Potenze associate in tutti i territori dove esse si trovino.
5. - Sgombero completo, nello spazio di 15 giorni, di tutte le truppe germaniche, non solamente dalle fronti d’Italia e dei Balcani, ma da tutti i territori austro-ungarici.
Internamento di tutte le truppe germaniche che non avranno lasciato il territorio austro-ungarico prima di questo termine.
6. - I territori austro-ungarici sgombrati saranno provvisoriamente amministrati dalle autorità locali sotto il controllo delle truppe alleate e associate di occupazione.
7. - Rimpatrio immediato, senza reciprocità, di tutti i prigionieri di guerra, sudditi alleati internati e popolazione civile fatta sgombrare, secondo le condizioni che fisseranno i Comandanti supremi delle Armate delle Potenze alleate sulle varie fronti.
8. - I malati ed i feriti non trasportabili saranno curati per cura del personale austro-ungarico che sarà lasciato sul posto con il materiale necessario.
CLAUSOLE NAVALI.
- I. - Cessazione immediata di ogni ostilità sul mare e indicazioni precise del posto e dei movimenti di tutte le navi austro-ungariche.
Sarà dato avviso ai neutri della libertà concessa alla navigazione delle marine da guerra e mercantili delle Potenze alleate e associate in tutte le acque territoriali, senza sollevare questioni di neutralità.
II. - Consegna agli Alleati e agli Stati Uniti di 15 sottomarini austro-ungarici costruiti dal 1910 aI 1918 e di tutti i sottomarini germanici che si trovano, o che possono venirsi a trovare, nelle acque territoriali austro-ungariche. Disarmo completo e smobilitazione di tutti gli altri sottomarini austro-ungarici, che dovranno restare sotto la sorveglianza degli Alleati e degli Stati Uniti.
III. - Consegna agli Alleati e agli Stati Uniti d’America, con il loro armamento ed equipaggiamento completo, di 3 corazzate, 3 incrociatori leggeri, 9 caccia torpediniere, 12 torpediniere, 1 nave posamine, 6 monitori del Danubio, che verranno designati dagli Alleati e dagli Stati Uniti d’America.
Tutte le altre navi da guerra di superficie (comprese quelle fluviali) dovranno essere concentrate nelle basi navali austro-ungariche che saranno determinate dagli Alleati e dagli Stati Uniti, e dovranno essere smobilitate e disarmate completamente e poste sotto la sorveglianza degli Alleati e degli Stati Uniti.
IV. - Libertà di navigazione di tutte le navi delle marine da guerra e mercantili delle Potenze alleate e associate nell’Adriatico, comprese le acque territoriali, sul Danubio e suoi affluenti in territorio austro-ungarico.
Gli Alleati e le Potenze associate avranno il diritto di dragare tutti i campi di mine e distruggere le ostruzioni, il cui posto dovrà essere loro indicato. Per assicurare la libertà di navigazione sul Danubio, gli Alleati e gli Stati Uniti potranno occupare o smantellare tutte le opere fortificate o di difesa.
V. - Continuazione del blocco delle Potenze alleate e associate nelle condizioni attuali: le navi austro-ungariche trovate in mare restano soggette a cattura, salvo le eccezioni che saranno concesse da una Commissione che sarà designata dagli Alleati e dagli Stati Uniti.
VI. - Raggruppamento ed immobilizzazione, nelle basi austro-ungariche determinate dagli Alleati e dagli Stati Uniti, di tutte le forze aeree navali.
VII. - Sgombero di tutta la costa italiana e di tutti i porti occupati dall’Austria-Ungheria fuori del suo territorio nazionale e abbandono di tutto il materiale della flotta, materiale navale, equipaggiamento e materiale per via navigabile di qualsiasi specie.
VIII. - Occupazione per parte degli Alleati e degli Stati Uniti delle fortificazioni di terra e di mare e delle isole costituenti la difesa di Pola, nonchè dei cantieri e dell’arsenale.
IX. - Restituzione di tutte le navi mercantili delle Potenze alleate ed associate trattenute dall’Austria-Ungheria.
X. - Divieto di ogni distruzione di navi e di materiali prima dello sgombero, della consegna o restituzione.
XI. - Restituzione, senza reciprocità, di tutti i prigionieri di guerra delle marine da guerra e mercantili delle Potenza alleate e associate in potere dell’Austria-Ungheria.
I plenipotenziari sottoscritti, regolarmente autorizzati, dichiarano d’approvare le condizioni sopra indicate.
- 3 novembre 1918.
- 3 novembre 1918.
I rappresentanti del Comando Supremo dell’Esercito Austro-Ungarico: |
I rappresentanti del Comando Supremo dell’Esercito Italiano: |
f.to Viktor Weber Edler von Webenau Karl Schneller |
f.to Ten. Gen. Pietro Badoglio Magg. Gen. Scipione Sciopioni |
Protocollo annesso contenente i particolari e le clausole d’esecuzione di alcuni punti dell’armistizio tra le Potenze alleate ed associate e l’Austria-Ungheria
CLAUSOLE MILITARI.
- 1. - Le ostilità per terra, per mare e nell’aria cessano su tutte le fronti dell’Austria-Ungheria 24 ore dopo la firma dell’armistizio, e cioè alle 15 del 4 novembre (ora dell’Europa Centrale).
Da tale momento le truppe italiane ed associate si arresteranno dall’avanzare oltre la linea a tale ora raggiunta. Le truppe austro-ungariche e le truppe dei Paesi alleati dell’Austria-Ungheria, dovranno ritirarsi, ad una distanza di almeno 3 km. in linea d’aria dalla linea raggiunta dalle truppe italiane o dalle truppe delle Potenze alleate ed associate.
Gli abitanti della zona di 3 km. compresa tra le due linee suddette potranno rivolgersi, per ottenere i necessari rifornimenti, alla propria armata nazionale o alle armate delle Potenze associate.
Tutte le truppe austro-ungariche che, all’ora della cessazione delle ostilità, si troveranno dietro la linea di combattimento raggiunta dalle truppe italiane, saranno prigioniere di guerra.
2. - Per quanto concerne le clausole degli articoli 2 e 3 circa le artiglierie con relativi equipaggiamenti ed il materiale bellico che deve essere riunito in luoghi stabiliti o lasciato sul posto nei territori che saranno evacuati, i plenipotenziari italiani, in qualità di rappresentanti di tutte le Potenze alleate ed associate, dichiarano di dare alle dette clausole la seguente interpretazione, che avrà carattere esecutivo:
a) ogni materiale di cui si possa far uso per la guerra o le cui parti possano in questo uso essere impiegate, dovrà essere ceduto alle Potenze alleate ed associate. L’esercito austro-ungarico e le truppe tedesche sono autorizzati a trasportare seco solo ciò, che fa parte dell’equipaggiamento e dell’armamento personale dei militari che debbono sgombrare dai territori indicati all’articolo 3, come pure i cavalli degli ufficiali, i carri ed i quadrupedi organicamente assegnati ad ogni unità per il trasporto dei viveri, delle cucine, del bagaglio ufficiali e del materiale sanitario. Questa clausola va applicata a tutte le varie armi e servizi dell’esercito.
b) per ciò che concerne particolarmente le artiglierie, resta stabilito che l’esercito austro-ungarico e le truppe germaniche lasceranno nel territorio che deve essere evacuato, tutto il materiale d’artiglieria e relativo equipaggiamento.
Il calcolo necessario per stabilire in modo esatto e completo il numero totale delle artiglierie di divisione e di corpo d’armata di cui dispone l’Austria-Ungheria al momento della cessazione delle ostilità, la cui metà dovrà essere ceduta alle Potenze associate, sarà fatto più tardi, in modo da stabilire - se sarà necessario - la cessione di altro materiale d’artiglieria da parte dell’esercito austro-ungarico ed, eventualmente, la restituzione del materiale a detto esercito per parte delle armate alleate ed associate. Tutte le artiglierie che non fanno organicamente parte delle artiglierie divisionali e di corpo d’armata, dovranno essere cedute senza alcuna eccezione; non sarà pertanto necessario calcolarne il numero.
c) La cessione di tutte le artiglierie divisionali e di corpo d’armata dovrà effettuarsi per la fronte italiana nelle località seguenti: Trento, Bolzano, Pieve di Cadore, Stazione per la Carnia, Tolmino, Gorizia e Trieste.
3. - I comandanti supremi delle armate alleate e associate su le varie fronti d’Austria-Ungheria nomineranno commissioni speciali che dovranno immediatamente portarsi, accompagnate dalle scorte necessarie, nei luoghi che giudicheranno più indicati per controllare l’esecuzione di ciò che è più sopra stabilito.
4. - Resta inteso che le denominazioni Monte Toblach e Monte Tarvis vogliono indicare i gruppi di monti che dominano la sella di Toblach e quella di Tarvis, come risulta dallo schizzo al 500,000 annesso a titolo di chiarimento.
5. - L’evacuazione delle truppe austro-ungariche e di quelle loro alleate al di là della linea indicata al n. 3 del protocollo delle condizioni d’armistizio, dovrà effettuarsi, sulla fronte italiana, nel periodo di 15 giorni, a partire dal giorno in cui cesseranno le ostilità.
Al 5° giorno le truppe austro-ungariche e alleate dell’Austria-Ungheria dovranno, per ciò che riguarda fa fronte italiana, trovarsi al di là della linea: Tonale - Noce - Lavis - Avisio - Pordoi - Lavinallongo - Falzarego - Pieve di Cadore - Colle Mauria - alto Tagliamento - Fella - Raccolana - Sella di Nevea - Isonzo; esse dovranno inoltre aver effettuato la loro ritirata fuori del territorio della Dalmazia fissato nel numero più sopra indicato.
Le truppe austro-ungariche di terra e di mare o le truppe loro alleate, che non avranno effettuato la loro ritirata fuori del territorio nel periodo di 15 giorni, dovranno essere considerate come prigioniere di guerra.
6. - Il pagamento delle requisizioni che le armate delle Potenze alleate e associate potranno eseguire nel territorio austro-ungarico, dovrà compiersi secondo le norme contenute nel primo paragrafo della pagina 22 del “Servizio in Guerra – Parte II - edizione 1915 “ attualmente in vigore presso l’Esercito italiano.
7. - Per quanto concerne le strade ferrate e l’esercizio del diritto riconosciuto alle Potenze associate dall’articolo 4 del protocollo d’armistizio tra le Potenze Alleate e l’Austria-Ungheria, resta stabilito che il trasporto delle truppe, del materiale di guerra e dei rifornimenti delle Potenze alleate ed associate su la rete ferroviaria austro-ungarica fuori del territorio sgombrato secondo le clausole dell’armistizio, come pure la direzione e l’esercizio delle linee, saranno affidati alle autorità ferroviarie austro-ungariche sotto il controllo, però, di commissioni speciali nominate dalle Potenze alleate e dei comandi militari di stazione che sarà giudicato necessario stabilire.
Le autorità austro-ungariche dovranno effettuare detti trasporti con precedenza su tutti gli altri e garantirne la sicurezza.
8. - All’atto della cessazione delle ostilità, nel territorio da sgombrarsi dovranno essere scaricate e rese completamente inoffensive tutte le mine stradali, ferroviarie, i campi di mine e tutte quelle predisposizioni del genere intese a interrompere comunque le comunicazioni stradali e ferroviarie.
9. - Entro 8 giorni dalla cessazione delle ostilità, i prigionieri e gli internati civili in Austria-Ungheria, delle Potenze associate, dovranno cessare da qualsiasi lavoro che non sia agricolo, sempre quando a tale lavoro fossero già addetti prima del giorno della firma dell’armistizio. In ogni caso, essi dovranno esser tenuti pronti a partire immediatamente dal momento della richiesta che sarà fatta dal Comandante supremo dell’esercito italiano.
10. - L’Austria-Ungheria dovrà provvedere alla protezione, alla sicurezza e al vettovagliamento, verso rimborso, delle varie commissioni dei Governi alleati incaricate del ricevimento del materiale da guerra e dei controlli di qualsiasi specie, sia che le dette commissioni si trovino nei territori da sgombrare, sia che si trovino in qualunque altra parte del territorio austro-ungarico.
CLAUSOLE NAVALI.
- I. - L’ora della cessazione delle ostilità sul mare è identica a quella per la cessazione delle ostilità per terra e nell’aria. Alla stessa ora il Governo austro-ungarico dovrà comunicare al Governo italiano e a quelli associati per mezzo della stazione R. T. di Pola, che le trasmetterà a Venezia, le indicazioni necessarie per far conoscere il luogo dove si trovano tutti i bastimenti austro-ungarici nonchè i loro movimenti.
II. - Tutte le unità indicate nei numeri II e III che devono essere cedute alle Potenze associate dovranno affluire a Venezia entro le ore 8, del 6 novembre; a 14 miglia dalla costa imbarcheranno il pilota. Si fa eccezione per i monitori del Danubio, i quali dovranno presentarsi nel porto che verrà indicato dal Comandante supremo delle forze associate sulla fronte balcanica con le modalità che egli riterrà più conveniente stabilire.
III. - Le navi che dovranno affluire a Venezia sono le seguenti:
TEGETHOFF PRINZ EUGEN |
SAIDA NOVARA |
- nove cacciatorpediniere del Tipo Tatra (da 800 tonn. al minimo) di costruzione più recente;
- dodici torpediniere del tipo di 200 tonnellate,
- nave posa-mine Camaleon;
- quindici sommergibili costruiti dal 1910 al 1918, e tutti i sommergibili tedeschi che si trovano, o che possono trovarsi, nelle acque territoriali austro-ungariche.
Qualunque danneggiamento o distruzione che venga effettuata o predisposta su le navi da cedere, sarà dai Governi associati ritenuta come gravissima infrazione al presente armistizio. La flottiglia del Lago di Garda sarà consegnata nel porto di Riva alle Potenze associate.
Tutte le navi che non devono essere cedute alle Potenze associate, dovranno essere concentrate nel termine di 48 ore dalla cessazione delle ostilità nei porti di Buccari e Spalato.
IV. - Per il diritto al dragaggio di tutti i campi di mine e per La distruzione delle ostruzioni, il Governo austro-ungarico si impegna sul suo onore di consegnare entro le 48 ore dallo spirare delle ostilità al Comando della Piazza di Venezia e al Comando dell’armata navale a Brindisi, i piani dei campi minati e delle ostruzioni dei porti di Pola, Cattaro e Fiume, ed entro 96 ore quelli del Mediterraneo, delle vie fluviali e lacuali della fronte italiana, comprendendovi anche i campi e le ostruzioni posate per ordine del Governo germanico che sono a sua conoscenza.
Nel tempo di 96 ore analoga comunicazione dev’essere trasmessa al Comandante delle forze associate alla fronte balcanica per tutto quanto riguarda il Danubio e il Mar Nero.
V. - La restituzione delle navi mercantili appartenenti alle Potenze associate dovrà effettuarsi entro 96 ore dalla cessazione delle ostilità, secondo le modalità che ciascuna Potenza associata sceglierà e che comunicherà al Governo austro-ungarico.
Per la commissione prevista dal numero V le Potenze associate si riservano di stabilire e comunicare al Governo austro-ungarico le modalità per il funzionamento di essa e la località dove risiederà.
VI. - La base indicata al numero VI è quella di Spalato.
VII. - Per l’evacuazione di cui al numero VII valgono i limiti di tempo stabiliti per lo sgombro dell’esercito oltre la linea d’armistizio.
Nessun danno dovrà essere arrecato al materiale fisso, mobile e galleggiante esistente nei porti. L’evacuazione potrà essere effettuata utilizzando i canali della laguna e adoperando imbarcazioni austro-ungariche fatte affluire dal di fuori.
VIII. – L’occupazione di cui al n. VIII sarà fatta entro 48 ore cessate le ostilità. Dev’essere garantito dalle autorità austro-ungariche la incolumità del naviglio destinato al trasporto del personale per la presa di possesso di Pola e delle sue isole e delle altre località previste nelle condizioni di armistizio per l’Esercito.
Il Governo austro-ungarico disporrà perché all’arrivo a Pola di navi appartenenti alle Potenze associate, a 14 miglia dalla piazza si trovi il pilota per indicare le rotte più sicure da seguire.
IX. - Qualunque danno che venisse arrecato alle persone e ai materiali delle Potenze associate sarà considerato come gravissima infrazione al presente armistizio.
I plenipotenziari sottoscritti, regolarmente autorizzati, dichiarano d’approvare le condizioni sopra indicate.
- 3 novembre 1918.
- 3 novembre 1918.
I rappresentanti del Comando Supremo dell’Esercito Austro-Ungarico: |
I rappresentanti del Comando Supremo dell’Esercito Italiano: |
f.to Viktor Weber Edler von Webenau Karl Schneller |
f.to Ten. Gen. Pietro Badoglio Magg. Gen. Scipione Sciopioni |