Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania sulle attività della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) nella Repubblica d'Albania - Tirana, 28 marzo 2003

Governo italiano

2003 diritto diritto Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania sulle attività della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) nella Repubblica d'Albania Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto


L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA D'ALBANIA,

in appresso denominata "parte ospitante", dall'altra,

in appresso insieme denominate "parti partecipanti",

TENUTO CONTO

  • della presenza della missione di vigilanza della Comunità europea (European Community Monitor Mission - ECMM) nei Balcani occidentali dal 1991,
  • dell'accordo sulla proroga e l'estensione delle attività della missione di vigilanza in Iugoslavia, firmato all'Aia il 14 ottobre 1991,
  • del memorandum d'intesa sulla missione di vigilanza della Comunità europea nella zona di frontiera tra l'Albania e l'ex Iugoslavia, firmato a Tirana il 21 dicembre 1992,
  • della presenza di osservatori della Comunità europea/Unione europea nella Repubblica d'Albania dal 1992,
  • dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, il 22 dicembre 2000, dell'azione comune 2000/811/PESC relativa alla missione di vigilanza dell'Unione europea, che trasforma l'ECMM in missione di vigilanza dell'Unione europea (European Union Monitoring Mission - EUMM), quale strumento di politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea (PESC), nel solco di iniziative precedenti, per contribuire alla definizione efficace della politica dell'Unione europea nei confronti dei Balcani occidentali,
  • della proroga del mandato dell'EUMM prevista dall'azione comune 2002/921/PESC del Consiglio, del 26 novembre 2002,

HANNO RAGGIUNTO IL SEGUENTE ACCORDO:

Articolo 1 - Mandato

  1. La missione di vigilanza dell'Unione europea, in appresso EUMM, in precedenza istituita nella regione quale missione di vigilanza della Comunità europea (ECMM), con quartier generale attualmente a Sarajevo, istituisce un ufficio della missione a Tirana e altri uffici nella Repubblica d'Albania, su eventuale decisione del capo missione in consultazione e d'intesa con la parte ospitante, al fine di contribuire alla definizione efficace della politica dell'Unione europea nei confronti dei Balcani occidentali.
  2. L'EUMM opera conformemente al mandato illustrato nell'azione comune relativa alla missione di vigilanza dell'Unione europea.
  3. La parte ospitante fornisce all'EUMM tutte le informazioni e le offre piena cooperazione nella misura necessaria per consentirle di conseguire i suoi obiettivi. Essa può nominare un ufficiale di collegamento presso l'EUMM.

Articolo 2 - Statuto

  1. La parte ospitante prende tutte le misure necessarie per la protezione, l'incolumità e la sicurezza dell'EUMM e dei suoi membri. Tutti i provvedimenti specifici, proposti dalla parte ospitante, sono concordati con il capo missione prima dell'attuazione.
  2. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'EUMM e il relativo personale hanno, assieme ai mezzi di trasporto e alle attrezzature, la libertà di circolazione necessaria per espletare il mandato della missione.
  3. Nell'esecuzione delle proprie attività, il personale dell'EUMM può essere accompagnato da un interprete e, su richiesta dell'EUMM, da un ufficiale di scorta designato dalla parte ospitante.
  4. L'EUMM può esporre la bandiera dell'Unione europea sull'edificio della missione a Tirana e altrove su decisione del capo missione.
  5. I veicoli e gli altri mezzi di trasporto dell'EUMM recano un contrassegno di identificazione distintivo della missione, che viene notificato alle autorità pertinenti.

Articolo 3 - Composizione

  1. Il capo missione dell'EUMM è nominato dal Consiglio dell'Unione europea.
  2. Gli altri membri del personale dell'EUMM sono distaccati dagli Stati membri dell'Unione europea. Essi sono assegnati a incarichi specifici dal capo missione sotto l'autorità del segretario generale/alto rappresentante. La Norvegia e la Slovacchia, che partecipano all'EUMM al momento del presente accordo, possono parimenti nominare membri del personale presso l'EUMM e pertanto essere, assieme all'Unione europea e ai suoi Stati membri, parti mandanti.
  3. I membri del personale dell'EUMM sono chiamati osservatori.
  4. I governi delle parti mandanti nominano osservatori presso l'EUMM.
  5. Il capo missione determina il numero di osservatori in base al presente accordo, in consultazione e d'intesa con la parte ospitante.
  6. Gli osservatori non intraprendono alcuna azione o attività incompatibile con la natura imparziale dei loro doveri.
  7. L'EUMM può avvalersi dell'assistenza di personale amministrativo e tecnico proveniente dalle parti mandanti. I membri del personale amministrativo e tecnico dell'EUMM godono di uno status equivalente a quello del personale amministrativo e tecnico proveniente dalle parti mandanti impiegato nelle ambasciate, in conformità della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
  8. L'EUMM può assumere in loco personale ausiliario, se necessario. Su richiesta del capo missione, la parte ospitante facilita l'assunzione di agenti locali qualificati da parte dell'EUMM. Il personale ausiliario dell'EUMM gode di uno status equivalente a quello degli agenti locali impiegati nelle ambasciate, in conformità della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

Articolo 4 - Armi e abiti

  1. Gli osservatori non possono portare armi.
  2. Gli osservatori indossano abiti civili bianchi recanti il contrassegno di identificazione distintivo dell'EUMM.

Articolo 5 - Concatenamento delle responsabilità

  1. L'EUMM nella Repubblica d'Albania opera sotto la responsabilità del capo missione.
  2. Il capo missione riferisce regolarmente al Consiglio dell'Unione europea, per il tramite del segretario generale/alto rappresentante, sulle attività dell'EUMM e sui dati da essa raccolti.
  3. I compiti dell'EUMM sono definiti dal segretario generale/alto rappresentante in stretto coordinamento con la presidenza, in linea con la politica adottata dal Consiglio nei confronti dei Balcani occidentali.
  4. Il capo missione informa periodicamente la parte ospitante delle attività dell'EUMM.

Articolo 6 - Viaggio e trasporto

  1. I veicoli e gli altri mezzi di trasporto dell'EUMM non sono soggetti all'immatricolazione obbligatoria o al rilascio di autorizzazioni e tutti i veicoli sono coperti dall'assicurazione sulla responsabilità civile.
  2. L'EUMM può utilizzare strade, ponti, canali e altre vie navigabili, attrezzature portuali e basi aeree senza pagare diritti, pedaggi o altre tasse.
  3. La parte ospitante facilita all'EUMM l'utilizzazione dei suoi veicoli e altri mezzi di trasporto.

Articolo 7 - Comunicazioni

  1. Il personale dell'EUMM ha accesso, al costo più basso, a idonee attrezzature di telecomunicazione della parte ospitante ai fini delle proprie attività, incluse le comunicazioni con le rappresentanze diplomatiche e consolari delle parti mandanti.
  2. L'EUMM ha diritto a comunicazioni illimitate con le proprie radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefoni, telegrafi, fax o qualsiasi altro mezzo. La parte ospitante comunica, dopo la firma del presente accordo, le frequenze su cui possono trasmettere le radio.

Articolo 8 - Privilegi e immunità

  1. All'EUMM viene concesso lo status di missione diplomatica.
  2. Agli osservatori sono concessi, durante la loro missione, i privilegi e le immunità degli agenti diplomatici, conformemente alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
  3. L'Ufficio della missione a Tirana, gli altri uffici e tutti i mezzi di trasporto dell'EUMM sono inviolabili.
  4. I privilegi e le immunità previsti nel presente articolo sono concessi agli osservatori durante la loro missione e, in seguito, per gli atti precedentemente compiuti nel corso della missione.
  5. La parte ospitante facilita gli spostamenti del capo missione e del personale dell'EUMM. L'EUMM fornisce alla parte ospitante un elenco dei membri dell'EUMM e la informa in anticipo dell'arrivo e della partenza del personale dell'EUMM. Il personale dell'EUMM porta il proprio passaporto nazionale, nonché una carta d'identità dell'EUMM.
  6. La parte ospitante riconosce il diritto delle parti mandanti e dell'EUMM di importare, in esenzione da dazi o altre restrizioni, attrezzature, vettovaglie, forniture e altri beni necessari all'uso esclusivo e ufficiale dell'EUMM. La parte ospitante riconosce altresì il loro diritto di acquistare tali articoli nel territorio della stessa parte ospitante nonché di esportare o di trasferire diversamente tali attrezzature, vettovaglie, forniture e altri beni acquistati o importati secondo dette modalità. La parte ospitante riconosce altresì il diritto degli osservatori di acquistare e/o importare in esenzione da dazi o altre restrizioni gli articoli necessari all'uso personale nonché di esportare tali articoli.

Articolo 9 - Sistemazione e disposizioni pratiche

Il governo della Repubblica d'Albania accetta, su richiesta, di assistere l'EUMM nella ricerca di uffici e di una sistemazione adeguati. Le parti partecipanti decidono in merito ad altre disposizioni concernenti i privilegi e le immunità nonché a disposizioni pratiche, inclusa l'assistenza sanitaria urgente, l'evacuazione in caso di emergenza e i requisiti concernenti la documentazione di viaggio.

Articolo 10 - Entrata in vigore

Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma e produce tutti gli effetti una volta ricevuta da parte dell'EUMM la notifica per iscritto del paese ospitante che le procedure interne di approvazione sono state espletate ai fini dell'applicazione definitiva dell'accordo. Esso resterà in vigore fino a quando una delle parti partecipanti non notificherà all'altra, con due mesi di anticipo, che intende chiedere di porre fine alle attività ivi menzionate.

Fatto a Tirana, addì 28 marzo 2003, in lingua inglese e in lingua albanese, i due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione fa fede il testo inglese.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica d'Albania