Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/9

Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli

IncludiIntestazione 5 maggio 2009 75% Diritto

Protocolli
Articolo 1
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'appendice 1, all'entrata in vigore dell'accordo gli Stati AELS (EFTA) aboliscono i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente sui prodotti elencati nella tabella I dell'appendice 2.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'appendice 1, gli Stati AELS (EFTA) non applicano alcuna restrizione quantitativa all'importazione né alcuna misura di effetto equivalente ai prodotti elencati nella tabella I dell'appendice 2. In tale contesto, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 dell'accordo.
Articolo 2
1. All'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente sui prodotti elencati nella tabella II dell'appendice 2.
2. La Comunità riduce progressivamente i dazi doganali sui prodotti elencati nella tabella III dell'appendice 2, secondo il seguente calendario:
a) il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto all'86% del dazio di base;
b) il 1° gennaio 1994, il 1° gennaio 1995, il 1° gennaio 1996 e il 1° gennaio 1997 vengono effettuate altre quattro riduzioni, ciascuna del 14% del dazio di base.
3. Per ciascun prodotto, i dazi di base a cui devono essere applicate le riduzioni successive di cui al paragrafo 2 sono i dazi consolidati dalla Comunità a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio oppure, quando il dazio non sia consolidato, i dazi autonomi al 1° gennaio 1992. Qualora, dopo il 1° gennaio 1992, dovessero entrare in applicazione riduzioni tariffarie risultanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, questi dazi ridotti vengono utilizzati come dazi di base.
Ogni qualvolta, nel contesto di accordi bilaterali tra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA), esistano dazi ridotti per determinati prodotti, detti dazi vengono considerati dazi di base per ciascuno degli Stati AELS (EFTA) interessati.
4. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente ai paragrafi 2 e 3 vengono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
5. La Comunità non applica alcuna restrizione quantitativa all'importazione né alcuna misura di effetto equivalente ai prodotti elencati nell'appendice 2. In tale contesto, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 dell'accordo.
Articolo 3
Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano ai prodotti originari delle Parti contraenti. Le norme di origine figurano nel protocollo 4 dell'accordo.
Articolo 4
1. Sono aboliti gli aiuti di Stato al settore della pesca che provocano distorsioni di concorrenza.
2. La legislazione relativa all'organizzazione del mercato nel settore della pesca viene adeguata in modo da non falsare la concorrenza.
3. Le Parti contraenti si adoperano per garantire condizioni di concorrenza che consentano alle altre Parti contraenti di non applicare misure antidumping o dazi compensativi.
Articolo 5
Le Parti contraenti prendono le disposizioni necessarie per garantire a tutti i pescherecci che battono bandiera di altre Parti contraenti un accesso pari a quello dei loro pescherecci ai porti e agli impianti destinati alla prima fase di commercializzazione, nonché a tutte le attrezzature e agli impianti tecnici connessi.
In deroga alle disposizioni del primo comma, una Parte contraente può rifiutare che venga sbarcato pesce di uno stock di interesse comune sulla cui gestione esistano gravi disaccordi.
Articolo 6
Qualora, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, non siano stati apportati i necessari adattamenti legislativi con piena soddisfazione delle Parti contraenti, i punti controversi possono essere sottoposti al Comitato misto SEE. Qualora non si dovesse raggiungere un accordo, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 114 dell'accordo.
Articolo 7
Le disposizioni degli accordi elencati nell'appendice 3 prevalgono sulle disposizioni del presente protocollo nella misura in cui concedono agli Stati AELS (EFTA) interessati regimi commerciali più favorevoli di quello previsto dal presente protocollo.

APPENDICE 1

Articolo 1
La Finlandia può mantenere, in via provvisoria, il regime attuale per i prodotti sottoelencati. Entro il 31 dicembre 1992 la Finlandia presenta il calendario stabilito per l'abolizione di queste esenzioni.

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2
1. Il Liechtenstein e la Svizzera possono mantenere dazi doganali all'importazione sui seguenti prodotti:

>SPAZIO PER TABELLA>

Queste disposizioni sono riesaminate anteriormente al 1° gennaio 1993.
2. Fatte salve le eventuali tariffe risultanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il Liechtenstein e la Svizzera possono mantenere prelievi variabili nell'ambito della loro politica agricola per i seguenti pesci e prodotti del mare.

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 3
1. La Svezia può applicare, fino al 31 dicembre 1993, restrizioni quantitative all'importazione dei seguenti prodotti, nella misura necessaria per evitare gravi perturbazioni del mercato svedese.

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Fintantoché la Finlandia mantiene temporaneamente il regime attuale nei confronti delle aringhe del Baltico, la Svezia può applicare restrizioni quantitative alle importazioni di questo prodotto originario della Finlandia.

APPENDICE 2

TABELLA I

>SPAZIO PER TABELLA>

TABELLA II

> SPAZIO PER TABELLA>

TABELLA III
In ciascuna delle voci seguenti, le concessioni fatte dalla Comunità non includono nessuno dei prodotti specificati nella tabella II o nell'addendum della tabella III.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

APPENDICE 3

Accordi tra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA), di cui all'articolo 7:
  • Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, firmato il 22 luglio 1972, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986.
  • Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato il 22 luglio 1972, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986.
  • Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato il 14 maggio 1973, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986.
  • Articolo 1 del protocollo 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato il 22 luglio 1972.