Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/36
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- Articolo 1
- Il Comitato parlamentare misto SEE istituito dall’articolo 95 dell’accordo è costituito e funziona in conformità delle disposizioni dell’accordo e del presente statuto.
- Articolo 2
- Il Comitato parlamentare misto SEE consta di sessantasei membri.
- Un numero pari di membri del Comitato parlamentare misto SEE è nominato rispettivamente dal Parlamento europeo e dai Parlamenti degli Stati AELS (EFTA).
- Articolo 3
- Il Comitato parlamentare misto SEE elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente ed il Vicepresidente. La carica di Presidente del Comitato è ricoperta alternativamente, per un anno, da un membro nominato dal Parlamento europeo e da un membro nominato da uno dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA).
- Il Comitato nomina l’Ufficio di Presidenza.
- Articolo 4
- Il Comitato parlamentare misto SEE tiene una sessione generale due volte all’anno, alternativamente nella Comunità e in uno degli Stati AELS (EFTA). Il Comitato decide in ciascuna sessione dove si svolge la sessione generale successiva. Possono essere tenute sessioni straordinarie ogniqualvolta il Comitato o l’Ufficio di Presidenza decidono in tal senso conformemente al regolamento interno del Comitato.
- Articolo 5
- Il Comitato parlamentare misto SEE stabilisce il proprio regolamento interno con una maggioranza dei due terzi dei membri.
- Articolo 6
- I costi della partecipazione al Comitato parlamentare misto SEE sono sostenuti dai Parlamenti che hanno nominato i membri.