Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli
IncludiIntestazione
5 maggio 2009
75%
Diritto
<dc:title> Accordo sullo Spazio Economico Europeo </dc:title>
<dc:creator opt:role="aut">Governo italiano</dc:creator>
<dc:date>1994</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:rights>CC BY-SA 3.0</dc:rights>
<dc:rights>GFDL</dc:rights>
<dc:relation></dc:relation>
<dc:identifier>//it.wikisource.org/w/index.php?title=Accordo_sullo_Spazio_Economico_Europeo_-_Trattato,_Porto,_2_maggio_1992/Protocolli/34&oldid=-</dc:identifier>
<dc:revisiondatestamp>20110314215024</dc:revisiondatestamp>
//it.wikisource.org/w/index.php?title=Accordo_sullo_Spazio_Economico_Europeo_-_Trattato,_Porto,_2_maggio_1992/Protocolli/34&oldid=-
20110314215024
Accordo sullo Spazio Economico Europeo Governo italiano1994
- Articolo 1
- Qualora, in una causa pendente dinanzi a una corte o tribunale di uno Stato AELS (EFTA), sia sollevata una questione di interpretazione di disposizioni dell’accordo identiche, nella sostanza, a disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, quali modificati o completati, o degli atti adottati in virtù dei medesimi, detta corte o tribunale può, ove lo ritenga necessario, chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione.
- Articolo 2
- Gli Stati AELS (EFTA) che intendano avvalersi del presente protocollo notificano al depositario e alla Corte di giustizia delle Comunità europee in quale misura e secondo quali modalità il presente protocollo si applica alle loro corti e tribunali.
- Articolo 3
- Il depositario informa le Parti contraenti delle notifiche di cui all’articolo 2 pervenute.