Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli
IncludiIntestazione
5 maggio 2009
75%
Diritto
<dc:title> Accordo sullo Spazio Economico Europeo </dc:title>
<dc:creator opt:role="aut">Governo italiano</dc:creator>
<dc:date>1994</dc:date>
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<dc:rights>CC BY-SA 3.0</dc:rights>
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20110314215004
Accordo sullo Spazio Economico Europeo Governo italiano1994
- 1. È creata una conferenza cui partecipano i rappresentanti degli organismi statistici nazionali delle Parti contraenti, l’Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT) e l’Ufficio di consulenza statistica degli Stati AELS (EFTA) (OSA EFTA). La conferenza fissa gli orientamenti della cooperazione statistica, elabora i programmi e le procedure per la cooperazione statistica in stretto coordinamento con quelli della Comunità e ne controlla rispettivamente l’esecuzione e l’espletamento.
- 2. A decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo gli Stati AELS (EFTA) sono associati nel contesto di piani di azioni prioritarie nel settore dell’informazione statistica (1). Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente a tali azioni conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell’accordo e alle relative regolamentazioni finanziarie.
- Gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente ai comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di tali azioni nella misura in cui gli argomenti trattati sono contemplati dall’accordo.
- 3. Le informazioni statistiche provenienti dagli Stati AELS (EFTA) e riguardanti questioni contemplate dall’accordo sono coordinate dall’OSA EFTA e trasmesse, tramite questo, a EUROSTAT. La memorizzazione e l’elaborazione dei dati sono effettuate all’interno di EUROSTAT.
- 4. EUROSTAT e l’OSA EFTA provvedono alla divulgazione delle statistiche SEE presso i vari utenti e il pubblico.
- 5. Gli Stati EFTA si fanno carico delle spese supplementari sostenute da EUROSTAT per la memorizzazione, l’elaborazione e la diffusione dei dati provenienti dai loro paesi, conformemente alle disposizioni dell’accordo. I relativi importi sono fissati periodicamente dal Comitato misto SEE.
- 6. I dati statistici riservati possono essere utilizzati solo a fini statistici.
- (1) Ossia futuri piani analoghi a quello previsto nella risoluzione 89/C 161/01 del Consiglio, del 19 giugno 1989, relativa all’attuazione di un piano di azioni prioritarie nel settore dell’informazione statistica: programma statistico delle Comunità europee (1989-1992) (GU n. C 161 del 28. 6. 1989, pag. 1).