Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli
IncludiIntestazione
5 maggio 2009
75%
Diritto
<dc:title> Accordo sullo Spazio Economico Europeo </dc:title>
<dc:creator opt:role="aut">Governo italiano</dc:creator>
<dc:date>1994</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:rights>CC BY-SA 3.0</dc:rights>
<dc:rights>GFDL</dc:rights>
<dc:relation></dc:relation>
<dc:identifier>//it.wikisource.org/w/index.php?title=Accordo_sullo_Spazio_Economico_Europeo_-_Trattato,_Porto,_2_maggio_1992/Protocolli/27&oldid=-</dc:identifier>
<dc:revisiondatestamp>20110314214944</dc:revisiondatestamp>
//it.wikisource.org/w/index.php?title=Accordo_sullo_Spazio_Economico_Europeo_-_Trattato,_Porto,_2_maggio_1992/Protocolli/27&oldid=-
20110314214944
Accordo sullo Spazio Economico Europeo Governo italiano1994
- Per garantire l’esecuzione, l’applicazione e l’interpretazione uniformi delle norme in materia di aiuti di Stato in tutto il territorio delle Parti contraenti, nonché per garantire lo sviluppo armonioso delle medesime, la Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) osservano le disposizioni seguenti:
- a) Periodicamente o a richiesta di uno qualsiasi dei due organi di vigilanza ha luogo uno scambio di informazioni e pareri su questioni di politica generale quali l’attuazione, l’applicazione e l’interpretazione delle norme sugli aiuti di Stato contenute nell’accordo.
- b) La Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) preparano periodicamente relazioni sugli aiuti di Stato negli Stati soggetti alla loro giurisdizione. Ciascun organo di vigilanza trasmette la propria relazione all’altro organo di vigilanza.
- c) Qualora per i piani di aiuti di Stato o i casi di concessione di aiuti di Stato venga instaurato il procedimento di cui all’articolo 93, paragrafo 2, primo e secondo comma del trattato che istituisce la Comunità economica europea o il corrispondente procedimento definito in un accordo fra Stati AELS (EFTA) che istituisce l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), ciascun organo di vigilanza ne dà comunicazione all’altro organo di vigilanza e alle parti interessate, affinché possano presentare le loro osservazioni.
- d) Gli organi di vigilanza si comunicano reciprocamente senza indugio le decisioni prese.
- e) L’inizio del procedimento di cui alla lettera c) e le decisioni di cui alla lettera d) sono pubblicati dagli organi di vigilanza competenti.
- f) In deroga alle disposizioni del presente protocollo, la Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), a richiesta e caso per caso, si scambiano informazioni e opinioni su singoli piani di aiuti di Stato e su singoli casi di concessione degli stessi.
- g) Le informazioni ottenute conformemente alla lettera f) sono riservate.