Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/23

Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli

IncludiIntestazione 5 maggio 2009 75% Diritto

Protocolli

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
L’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano informazioni e si consultano reciprocamente su questioni di politica generale a richiesta dell’uno o dell’altro organo di vigilanza.
Nell’osservanza dell’articolo 56 e del protocollo 22 dell’accordo e nel rispetto dell’autonomia decisionale di entrambe le parti l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee cooperano, conformemente alle proprie norme interne, nell’esame dei casi specifici di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 dell’accordo secondo le disposizioni seguenti.
Ai fini del presente protocollo si intende per «territorio di un organo di vigilanza» rispettivamente: per la Commissione delle Comunità europee il territorio degli Stati membri della Comunità in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea o, secondo i casi, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio nei termini previsti in tali trattati e, per l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), i territori degli Stati AELS (EFTA) in cui si applica l’accordo.

FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 2
Nei casi di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 dell’accordo, l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano senza indebito ritardo notifiche e denunce che non risultino inviate ad entrambi gli organi di vigilanza. Inoltre essi si informano reciprocamente dell’apertura di procedimenti d’ufficio.

L’organo di vigilanza che ha ricevuto le informazioni di cui al primo comma può presentare al riguardo le proprie osservazioni entro 40 giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse.

Articolo 3
Nei casi di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 dell’accordo, l’organo di vigilanza competente consulta l’altro organo di vigilanza se:
  • pubblica la propria intenzione di rilasciare un’attestazione negativa;
  • pubblica la propria intenzione di prendere una decisione in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 3 dell’accordo oppure
  • comunica una contestazione di addebiti alle imprese o associazioni di imprese interessate.
L’altro organo di vigilanza può presentare le proprie osservazioni nel termine indicato nella pubblicazione o contestazione degli addebiti.
Le osservazioni comunicate dalle imprese interessate o da terzi sono inoltrate all’altro organo di vigilanza.
Articolo 4
Nei casi di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 dell’accordo l’organo di vigilanza competente trasmette all’altro organo di vigilanza le lettere amministrative con le quali viene archiviato un caso o respinta una denuncia.
Articolo 5
Nei casi di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 dell’accordo l’organo di vigilanza competente invita l’altro organo di vigilanza a farsi rappresentare alle audizioni delle imprese interessate. L’invito è rivolto anche agli Stati soggetti alla competenza dell’altro organo di vigilanza.

COMITATI CONSULTIVI

Articolo 6
Nei casi di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 dell’accordo l’organo di vigilanza competente informa a tempo debito l’altro organo di vigilanza della data della riunione del comitato consultivo e gli trasmette la documentazione pertinente.
Tutta la documentazione inviata a tal fine dall’altro organo di vigilanza è trasmessa al comitato consultivo dell’organo di vigilanza che è competente a decidere in merito a un caso conformemente all’articolo 56 dell’accordo, unitamente al materiale presentato dall’organo di vigilanza stesso.
Gli organi di vigilanza e gli Stati soggetti alla loro competenza hanno diritto ad essere presenti in seno ai comitati consultivi dell’altro organo di vigilanza e ad esprimere in tale sede le loro opinioni senza tuttavia diritto di voto.

RICHIESTA DI DOCUMENTI E DIRITTO DI PRESENTARE OSSERVAZIONI

Articolo 7
Nei casi di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 dell’accordo l’organo di vigilanza che non è competente a decidere in merito a un caso conformemente all’articolo 56 può chiedere, in ogni fase del procedimento, copie dei documenti più rilevanti depositati presso l’organo di vigilanza competente allo scopo di accertare l’esistenza di violazioni degli articoli 53 e 54 dell’accordo ovvero di ottenere un’attestazione negativa o un’esenzione ed inoltre, prima che venga presa una decisione definitiva, può presentare ogni utile osservazione.

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Articolo 8
1. Quando inoltra una domanda di informazioni ad un’impresa o ad un’associazione di imprese situate nel territorio dell’altro organo di vigilanza, l’organo di vigilanza competente di cui all’articolo 56 dell’accordo invia contemporaneamente copia della domanda all’altro organo di vigilanza.
2. Se un’impresa o un’associazione di imprese non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dall’organo di vigilanza competente oppure dà informazioni incomplete, quest’ultimo le richiede mediante decisione. Se le imprese o associazioni di imprese sono situate nel territorio dell’altro organo di vigilanza, l’organo di vigilanza competente trasmette a quest’ultimo copia della suddetta decisione.
3. A richiesta dell’organo di vigilanza competente di cui all’articolo 56 dell’accordo, l’altro organo di vigilanza, conformemente alle proprie norme interne, effettua accertamenti nel proprio territorio qualora l’organo di vigilanza competente che ha inoltrato la richiesta lo ritenga necessario.
4. L’organo di vigilanza competente ha diritto ad essere rappresentato e a partecipare attivamente agli accertamenti effettuati dall’altro organo di vigilanza ai sensi del paragrafo 3.
5. Tutte le informazioni raccolte nel corso degli accertamenti effettuati a richiesta sono trasmesse all’organo di vigilanza che li ha chiesti subito dopo il loro completamento.
6. Qualora svolga accertamenti nel proprio territorio nei casi di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 dell’accordo, l’organo di vigilanza competente informa l’altro organo di vigilanza che i predetti accertamenti hanno avuto luogo e, a richiesta, gliene comunica i risultati pertinenti.
Articolo 9
1. Le informazioni raccolte in applicazione del presente protocollo sono utilizzate soltanto ai fini delle procedure di cui agli articoli 53 e 54 dell’accordo.
2. La Commissione delle Comunità europee, l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA), nonché i loro funzionari e altri agenti non divulgano le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente protocollo e che, per la loro natura, sono protette dal vincolo del segreto professionale.
3. Le norme relative al segreto professionale e all’uso riservato delle informazioni, contemplate dall’accordo o dalla legislazione delle Parti contraenti, non ostano allo scambio di informazioni di cui al presente protocollo.
Articolo 10
1. In caso di notifica di accordi, le imprese trasmettono la notifica all’organo di vigilanza competente, conformemente all’articolo 56 dell’accordo. Le denunce possono essere presentate all’uno o all’altro organo di vigilanza.
2. Le notifiche o le denunce presentate all’organo di vigilanza che, ai sensi dell’articolo 56 dell’accordo, non è competente a decidere in merito ad un determinato caso, sono trasmesse senza indugio all’organo di vigilanza competente.
3. Se, all’inizio o nella fase preparatoria di un procedimento d’ufficio, emerge che l’altro organo di vigilanza è competente a decidere in merito ad un caso conformemente all’articolo 56 dell’accordo, il caso è rimesso all’organo di vigilanza competente.
4. Una volta rimesso all’altro organo di vigilanza come previsto ai paragrafi 2 e 3, il caso non può essere nuovamente rimesso. La rimessione di un caso non può essere effettuata dopo che è stata pubblicata l’intenzione di emettere un’attestazione negativa o di adottare una decisione ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3 dell’accordo, ovvero dopo che alle imprese o associazioni di imprese interessate è stata inviata la contestazione degli addebiti o dopo che è stata inviata una lettera che informa il richiedente che non sussistono giustificati motivi per dar seguito alla denuncia.
Articolo 11
La data di presentazione delle domande o delle notifiche è la data in cui queste sono ricevute dalla Commissione delle Comunità europee o dall’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), indipendentemente dalla competenza di questi organi a decidere in merito al caso ai sensi dell’articolo 56 dell’accordo. Tuttavia, se la domanda o la notifica sono inviate per plico raccomandato, ha valore la data del timbro postale del luogo di spedizione.

LINGUE DI PROCEDURA

Articolo 12
Per le notifiche, per le domande e per le denunce, le imprese hanno diritto a comunicare con l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e con la Commissione delle Comunità europee in una delle lingue ufficiali di uno Stato AELS (EFTA) o della Comunità da esse scelta. La presente disposizione si applica altresì a tutti i tipi di procedimento, indipendentemente dal fatto che abbia avuto inizio con una notifica, una domanda o una denuncia ovvero sia stato instaurato d’ufficio dall’organo di vigilanza competente.