Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/22

Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli

IncludiIntestazione 5 maggio 2009 75% Diritto

Protocolli
Articolo 1
Ai fini dell’attribuzione dei casi specifici di cui all’articolo 56 dell’accordo per «impresa» si intende qualunque soggetto che eserciti attività di natura economica o commerciale.
Articolo 2
Il fatturato ai sensi dell’articolo 56 dell’accordo comprende gli importi che le imprese interessate hanno ricavato, nel territorio cui si applica l’accordo, nell’ultimo esercizio, dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi nell’ambito delle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite, dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente connesse con il fatturato.
Articolo 3
Il fatturato è sostituito:
a) per gli istituti di credito e altri istituti finanziari, dal loro stato patrimoniale moltiplicato per il rapporto fra i crediti sugli istituti finanziari e sulla clientela risultanti da operazioni realizzate con residenti nel territorio in cui si applica l’accordo e l’importo totale di tali crediti;
b) per le imprese di assicurazioni, dal valore dei premi lordi corrisposti dai residenti nel territorio cui si applica l’accordo, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d’assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull’importo dei premi o sul relativo volume complessivo.
Articolo 4
1. In deroga alla definizione di fatturato di cui all’articolo 2 del presente protocollo il fatturato pertinente ai fini dell’applicazione dell’articolo 56 dell’accordo è costituito:
a) in relazione agli accordi, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate connessi con accordi di distribuzione e fornitura fra imprese non concorrenti, dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi che sono oggetto degli accordi, decisioni o pratiche concordate, nonché dalla vendita di altri beni o dalla prestazione di servizi agli utilizzatori da questi considerati equivalenti per caratteristiche, prezzo e destinazione;
b) in relazione agli accordi, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate connessi con accordi sul trasferimento di tecnologia fra imprese non concorrenti, dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi risultanti dalla tecnologia che è oggetto di tali accordi, decisioni o pratiche concordate, nonché dagli importi ricavati dalla vendita dei beni o dalla prestazione dei servizi che la suddetta tecnologia è intesa a migliorare o sostituire.
2. Tuttavia, se alla data in cui vengono posti in essere gli accordi contemplati al paragrafo 1, lettere a) e b) non si è ancora evidenziato un fatturato in relazione alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, si applica la disposizione generale di cui all’articolo 2.
Articolo 5
1. Nei casi specifici riguardanti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del protocollo 25, il fatturato pertinente ai fini dell’attribuzione dei casi è quello realizzato con i prodotti di cui sopra.
2. Nei casi specifici riguardanti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del protocollo 25, nonché prodotti e servizi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 53 e 54 dell’accordo, il fatturato pertinente è determinato tenendo conto di tutti i prodotti e servizi secondo le disposizioni dell’articolo 2.