Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli
IncludiIntestazione
5 maggio 2009
75%
Diritto
<dc:title> Accordo sullo Spazio Economico Europeo </dc:title>
<dc:creator opt:role="aut">Governo italiano</dc:creator>
<dc:date>1994</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:rights>CC BY-SA 3.0</dc:rights>
<dc:rights>GFDL</dc:rights>
<dc:relation></dc:relation>
<dc:identifier>//it.wikisource.org/w/index.php?title=Accordo_sullo_Spazio_Economico_Europeo_-_Trattato,_Porto,_2_maggio_1992/Protocolli/20&oldid=-</dc:identifier>
<dc:revisiondatestamp>20110314214909</dc:revisiondatestamp>
//it.wikisource.org/w/index.php?title=Accordo_sullo_Spazio_Economico_Europeo_-_Trattato,_Porto,_2_maggio_1992/Protocolli/20&oldid=-
20110314214909
Accordo sullo Spazio Economico Europeo Governo italiano1994
- 1. Il diritto reciproco di accesso alle idrovie interne è garantito da ciascuna Parte contraente. Per quanto concerne il Reno e il Danubio, le Parti contraenti prenderanno tutte le iniziative necessarie per raggiungere contemporaneamente l’obiettivo di pari accesso e libertà di stabilimento nel settore delle idrovie interne.
- 2. Le disposizioni atte a garantire che tutte le Parti contraenti abbiano reciproco e pari accesso alle idrovie situate all’interno del territorio delle Parti contraenti sono elaborate in seno alle organizzazioni internazionali interessate al più tardi il 1° gennaio 1996, tenendo conto degli obblighi derivanti dai pertinenti accordi multilaterali.
- 3. Il complesso dell’acquis comunitario relativo alle idrovie interne si applica, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo, agli Stati AELS (EFTA) che, a quella data, hanno accesso alle idrovie comunitarie e agli altri Stati AELS (EFTA) non appena otterranno il diritto di pari accesso.
- Tuttavia l’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1101/89 del 27 aprile 1989 (GU n. L 116 del 28.4.1989, pag. 25), adattato ai fini dell’accordo, diviene applicabile ai battelli di questi ultimi Stati AELS (EFTA) che navigano sulle idrovie interne, messi in servizio dopo il 1° gennaio 1993, non appena detti Stati avranno accesso alle idrovie interne comunitarie.