Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/20

Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli

IncludiIntestazione 5 maggio 2009 75% Diritto

Protocolli
1. Il diritto reciproco di accesso alle idrovie interne è garantito da ciascuna Parte contraente. Per quanto concerne il Reno e il Danubio, le Parti contraenti prenderanno tutte le iniziative necessarie per raggiungere contemporaneamente l’obiettivo di pari accesso e libertà di stabilimento nel settore delle idrovie interne.
2. Le disposizioni atte a garantire che tutte le Parti contraenti abbiano reciproco e pari accesso alle idrovie situate all’interno del territorio delle Parti contraenti sono elaborate in seno alle organizzazioni internazionali interessate al più tardi il 1° gennaio 1996, tenendo conto degli obblighi derivanti dai pertinenti accordi multilaterali.
3. Il complesso dell’acquis comunitario relativo alle idrovie interne si applica, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo, agli Stati AELS (EFTA) che, a quella data, hanno accesso alle idrovie comunitarie e agli altri Stati AELS (EFTA) non appena otterranno il diritto di pari accesso.
Tuttavia l’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1101/89 del 27 aprile 1989 (GU n. L 116 del 28.4.1989, pag. 25), adattato ai fini dell’accordo, diviene applicabile ai battelli di questi ultimi Stati AELS (EFTA) che navigano sulle idrovie interne, messi in servizio dopo il 1° gennaio 1993, non appena detti Stati avranno accesso alle idrovie interne comunitarie.