Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/XXI

Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati

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Allegati

ALLEGATO XXI - STATISTICHE

Elenco di cui all'articolo 76 INTRODUZIONE Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali: - preamboli, - destinatari degli atti comunitari, - territori o lingue della Comunità, - diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e - procedure di informazione e di notificazione, si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato. ADATTAMENTI SETTORIALI 1. Ai fini del presente allegato e fatte salve le disposizioni del protocollo 1 si intende che i termini «Stato membro» o «Stati membri» contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera. 2. I riferimenti alla «Nomenclatura delle industrie nelle Comunità europee» (NICE) e alla «Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee» (NACE) si intendono, salvo qualora sia altrimenti previsto, come riferimenti alla «Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee» (NACE Rev. 1), definita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee, quale modificato ai fini del presente accordo. I numeri di codice cui è fatto riferimento vanno intesi come i corrispondenti numeri di codice convertiti della NACE Rev. 1. 3. Le disposizioni che stabiliscono chi debba sostenere i costi delle indagini e simili non sono pertinenti ai fini dell'accordo. ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO Statistiche industriali 1. 364 L 0475: Direttiva 64/475/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1964, volta ad organizzare indagini annuali coordinate sugli investimenti nell'industria (GU n. 131 del 13.8.1964, pag. 2193/64), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pagg. 121 e 159) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 112) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 230 e 231) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) L'allegato non è pertinente. b) Per il Liechtenstein i dati richiesti dalla direttiva sono da includere nei dati della Svizzera. c) Gli Stati AELS (EFTA) effettuano ciascuno la prima indagine prescritta dalla direttiva non oltre il 1995. d) Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera forniscono i dati richiesti dalla direttiva almeno fino al livello di tre cifre e, se possibile, al livello di quattro cifre della NACE Rev.1. e) Per le imprese classificate, a norma del regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee, con il numero di codice 27.10, Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera forniscono, attraverso le competenti autorità statistiche nazionali e tenendo in debita considerazione il segreto statistico, definito nel regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, quale modificato ai fini del presente accordo, le informazioni equivalenti a quelle richieste nei questionari 2.60 e 2.61 dell'allegato della decisione n. 3302/81/CECA della Commissione, del 18 novembre 1981, relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti (GU n. L 333 del 20.11.1981, pag. 35). 2. 372 L 0211: Direttiva 72/211/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1972, relativa all'organizzazione di indagini statistiche coordinate sulla congiuntura nell'industria e nell'artigianato (GU n. L 128 del 3.6.1972, pag. 28), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 112) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 231) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) All'articolo 3, primo comma, punto 5, è soppressa l'espressione «tra cui quello degli operai». b) Islanda e Liechtenstein sono dispensati dal rilevare i dati richiesti dalla direttiva. c) La Svizzera rileva i dati richiesti dalla direttiva a partire dal 1997 al più tardi. Tuttavia i dati devono essere trasmessi su base trimestrale già a partire dal 1995. d) La Finlandia rileva i dati richiesti dalla direttiva a partire dal 1997 al più tardi. Tuttavia i dati mensili sull'indice della produzione industriale devono essere forniti a partire dal 1995 al più tardi. e) Austria, Norvegia e Svezia rilevano i dati richiesti dalla direttiva a partire dal 1995 al più tardi. 3. 372 L 0221: Direttiva 72/221/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1972, relativa all'organizzazione di indagini annuali coordinate sull'attività industriale (GU n. L 133 del 10.6.1972, pag. 57), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 112) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 231) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) All'articolo 3 il riferimento alla «NACE» si deve intendere come riferimento alla «NACE, edizione 1970». b) Per il Liechtenstein i dati richiesti dalla direttiva sono da includere nei dati della Svizzera. c) Gli Stati AELS (EFTA) rilevano i dati richiesti dalla direttiva a partire dal 1995 al più tardi. d) Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera rilevano e forniscono i dati di cui agli articoli 2 e 5 della direttiva almeno fino al livello di tre cifre della NACE Rev.1. e) La Svizzera e il Liechtenstein sono dispensati dal fornire i dati sull'unità di attività economica e sull'unità locale per tutte le variabili, salvo per quelle sulla cifra d'affari e sul numero di persone occupate. f) Gli Stati AELS (EFTA) sono dispensati dal fornire i dati sulle variabili corrispondenti ai numeri di codice 1.21, 1.21.1, 1.22 e 1.22.1 dell'allegato. 4. 378 L 0166: Direttiva 78/166/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, relativa all'istituzione di statistiche coordinate sulla congiuntura nell'edilizia e nel genio civile (GU n. L 52 del 23.2.1978, pag. 17), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 113) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 231) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) All'articolo 2, secondo comma, il riferimento alla «parte I della NACE» si intende come riferimento alla «parte I della NACE, edizione 1970». Nel terzo comma, il riferimento alla «NACE» si intende come riferimento alla «NACE Rev. 1». b) I dati di cui all'articolo 3, lettera a) devono essere forniti almeno trimestralmente. c) All'articolo 4, paragrafo 1 sono soppresse le parole «al mese o». d) Islanda e Liechtenstein sono dispensati dal fornire i dati richiesti dalla direttiva. e) Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera rilevano i dati richiesti dalla direttiva a partire dal dal 1995 al più tardi. Statistiche dei trasporti 5. 378 L 0546: Direttiva 78/546/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell'ambito di una statistica regionale (GU n. L 168 del 26.6.78, pag. 29), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 29) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 163) - 389 L 0462: Direttiva del Consiglio 89/462/CEE, del 18 luglio 1989 (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 8) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Per il Liechtenstein i dati richiesti dalla direttiva sono da includere nei dati della Svizzera. b) Nell'allegato II, dopo le regioni del Regno Unito è inserito il testo seguente: «Austria Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Finlandia Suomi/Finland Islanda Island Norvegia Norge/Noreg Svezia Sverige Svizzera e Liechtenstein Schweiz/Suisse/Svizzera e Liechtenstein». c) Il testo dell'allegato III è sostituito dal testo seguente: «ELENCO DEI PAESI Belgio Danimarca Francia Germania Grecia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Spagna Regno Unito Austria Finlandia Islanda Norvegia Svezia Svizzera e Liechtenstein Bulgaria Cecoslovacchia Ungheria Polonia Romania Turchia Unione Sovietica Iugoslavia Altri paesi europei Paesi dell'Africa settentrionale Paesi del Vicino e Medio Oriente Altri paesi» d) Nelle tabelle B, C2 e C4 dell'allegato IV per «Stati membri» si intende «Stati SEE». e) Nelle tabelle C1, C2, C3, C5 e C6 dell'allegato IV il termine «EUR» è sostituito dal termine «SEE». f) Nella tabella C 2 dell'allegato IV l'ultimo numero di paese sotto «provenienza» e «destinazione» è «18». g) Austria, Finlandia, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera rilevano i dati richiesti dalla direttiva a partire dal 1995 al più tardi. L'Islanda rileva i dati a partire dal 1998 al più tardi. h) Fino al 1997 la Svizzera può trasmettere i dati trimestrali sui trasporti nazionali richiesti dalla direttiva (compresi i trasporti verso e dal Liechtenstein) come parte dei dati annuali. i) L'Islanda rileva almeno ogni tre anni i dati sui trasporti nazionali richiesti dalla direttiva. 6. 380 L 1119: Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per via navigabile interna (GU n. L 339 del 15.12.1980, pag. 30), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 163) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Nell'allegato II, dopo le regioni del Regno Unito, è inserito il testo seguente: «Austria Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Finlandia Suomi/Finland Islanda Island Norvegia Norge/Noreg Svezia Sverige Svizzera e Liechtenstein Schweiz/Suisse/Svizzera e Liechtenstein» b) Il testo dell'allegato III è modificato come segue: tra il titolo «ELENCO DEI PAESI E DEI GRUPPI DI PAESI» e la parte I della tabella è inserito il testo seguente: «A. Stati SEE». Le parti dalla II alla VII sono sostituite dal testo seguente: «II. Stati AELS (EFTA) 13. Austria 14. Finlandia 15. Islanda 16. Norvegia 17. Svezia 18. Svizzera e Liechtenstein B. Paesi extra SEE III. Paesi europei extra SEE 19. Unione Sovietica 20. Polonia 21. Cecoslovacchia 22. Ungheria 23. Romania 24. Bulgaria 25. Iugoslavia 26. Turchia 27. Altri paesi europei extra SEE IV. 28. Stati Uniti d'America V. 29. Altri paesi». c) Nell'allegato IV, tabelle 1.a e 1.b, per i termini «di cui: CEE» si intende «di cui: SEE». d) Nell'allegato IV, tabelle 7.a, 7.b, 8.a e 8.b, è invertita la posizione delle colonne intitolate «Paesi a commercio di Stato» e «Altri paesi»; il titolo «Altri paesi» è sostituito da «Stati AELS (EFTA)» e il titolo «Paesi a commercio di Stato» è sostituito da «Altri paesi». e) Nell'allegato IV, tabelle 10.a e 10.b, l'elenco dei paesi sotto il titolo «Nazionalità della nave» è sostituito da «Elenco dei paesi e dei gruppi di paesi» dell'allegato III modificato. Per i termini «di cui: CEE» si intende «di cui: SEE». f) Gli Stati AELS (EFTA) effettuano le indagini richieste dalla direttiva a partire dal 1995 al più tardi. 7. 380 L 1177: Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per ferrovia nell'ambito di una statistica regionale (GU n. L 350 del 23.12.1980, pag. 23), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 164) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) è aggiunto il testo seguente: «ÖBB: Österreichische Bundesbahnen VR: Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna NSB: Norges Statsbaner SJ: Statens Järnvägar SBB/CFF/FFS: Schweizerische Bundesbahnen/Chemins de fer fédéraux/Ferrovie federali svizzere BLS: Bern-Lötschberg-Simplon». b) Nell'allegato II, dopo le regioni del Regno Unito, è inserito il testo seguente: «Austria Österreich Finlandia Suomi/Finland Norvegia Norge/Noreg Svezia Sverige Svizzera Schweiz/Suisse/Svizzera». c) Il testo dell'allegato III è modificato come segue: tra il titolo «ELENCO DEI PAESI E DEI GRUPPI DI PAESI» e la lettera a) della tabella è inserito quanto segue: «A. Stati SEE» La lettera b) è sostituita dal testo seguente: «b) Stati AELS (EFTA) 13. Austria 14. Finlandia 15. Norvegia 16. Svezia 17. Svizzera B. Paesi extra SEE 18. Unione Sovietica 19. Polonia 20. Cecoslovacchia 21. Ungheria 22. Romania 23. Bulgaria 24. Iugoslavia 25. Turchia 26. Paesi del Vicino e Medio Oriente 27. Altri paesi». d) Gli Stati AELS (EFTA) rilevano i dati richiesti dalla direttiva a partire dal 1995 al più tardi. Statistiche del commercio estero e intracomunitario 8. 375 R 1736: Regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (GU n. L 183 del 14.7.1975, pag. 3), modificato da: - 377 R 2845: Regolamento (CEE) n. 2845/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, (GU n. L 329 del 22.12.1977, pag. 3) - 384 R 3396: Regolamento (CEE) n. 3396/84 della Commissione, del 3 dicembre 1984 (GU n. L 314 del 4.12.1984, pag. 10) - 387 R 3367: Regolamento (CEE) n. 3367/87 del Consiglio, del 9 novembre 1987, relativo all'applicazione della nomenclatura combinata alla statistica del commercio fra gli Stati membri e che modifica il regolamento (CEE) n. 1736/75 relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (GU n. L 321 dell'11.11.1987, pag. 3) - 387 R 3678: Regolamento (CEE) n. 3678/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, relativo ai regimi statistici del commercio estero della Comunità (GU n. L 346 del 10.12.1987, pag. 12) - 388 R 0455: Regolamento (CEE) n. 455/88 della Commissione, del 18 febbraio 1988, relativo al limite statistico per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (GU n. L 46 del 19.2.1988, pag. 19) - 388 R 1629: Regolamento (CEE) n. 1629/88 del Consiglio, del 27 maggio 1988 (GU n. L 147 del 14.6.1988, pag. 1) - 391 R 0091: Regolamento (CEE) n. 91/91 della Commissione, del 15 gennaio 1991 (GU n. L 11 del 16.1.1991, pag. 5) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) L'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) va letto come segue: «a) merci che entrano nei depositi doganali, ad eccezione dei depositi doganali enumerati nell'allegato A, o che ne escono; b) merci che entrano nelle zone franche enumerate nell'allegato A, o che ne escono.». b) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: «1. Il territorio statistico del SEE comprende, di norma, i territori doganali delle parti contraenti. Le parti contraenti definiscono i loro territori statistici di conseguenza. 2. Il territorio statistico della Comunità comprende il territorio doganale della Comunità quale è definito nel regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio del 23 luglio 1984 relativo al territorio doganale della Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4151/88. 3. Per gli Stati AELS (EFTA) il territorio statistico comprende il territorio doganale. Tuttavia, per la Norvegia, nel territorio statistico si intendono inclusi l'arcipelago delle Svalbard e l'isola Jan Mayen. Svizzera e Liechtenstein formano un unico territorio statistico.». c) La classificazione di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, deve essere eseguita almeno al livello delle prime sei cifre. d) Nell'articolo 7, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente: «Fatto salvo l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87, per ciascuna sottovoce NC, almeno fino alle prime sei cifre, devono essere menzionati nel veicolo dell'informazione statistica:». e) Nell'articolo 9 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo: «3. Per gli Stati AELS (EFTA), per "paese d'origine" si intende il paese nel quale le merci sono prodotte ai sensi delle rispettive norme nazionali di origine.». f) Nell'articolo 17, paragrafo 1 il riferimento al «regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio del ... modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/75» si intende come riferimento al «regolamento (CEE) n. 1224/80, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (GU n. L 134 del 31.5.1980, pag. 1)». g) Il testo dell'articolo 34 è sostituito dal testo seguente: «I dati di cui all'articolo 22, paragrafo 1 sono elaborati, per ciascuna sottovoce NC, secondo la versione attuale delle prime sei cifre della nomenclatura combinata». h) Il testo dell'allegato C è modificato come segue: tra «EUROPA» e «Comunità europee» è inserito il testo seguente: «Spazio economico europeo». Tra le voci «>SPAZIO PER TABELLA> »e «Altri paesi e territori d'Europa» è inserito il testo seguente: «Paesi AELS (EFTA) >SPAZIO PER TABELLA> ». Le voci 024, 025, 028, 030, 032, 036 e 038 dopo «Altri paesi e territori d'Europa» sono sostituite dalla voce «041 Isole Færøer». i) Gli Stati AELS (EFTA) rilevano i dati richiesti dal regolamento a partire dal 1995 al più tardi. 9. 377 R 0546: Regolamento (CEE) n. 546/77 della Commissione, del 16 marzo 1977, relativo ai regimi statistici del commercio estero della Comunità (GU n. L 70 del 17.3.1977, pag. 13), modificato da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 112) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 230) - 387 R 3678: Regolamento (CEE) n. 3678/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, relativo ai regimi statistici del commercio estero della Comunità (GU n. L 346 del 10.12.1987, pag. 12) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) Nell'articolo 1 è aggiunto il testo seguente: «>SPAZIO PER TABELLA> ». b) Nell'articolo 2 è aggiunto il testo seguente: «>SPAZIO PER TABELLA> ». 10. 379 R 0518: Regolamento (CEE) n. 518/79 della Commissione, del 19 marzo 1979, relativo alla registrazione delle esportazioni di impianti industriali completi nelle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (GU n. L 69 del 20.3.1979, pag. 10), modificato da: - 387 R 3521: Regolamento (CEE) n. 3521/87 della Commissione, del 24 novembre 1987 (GU n. L 335 del 25.11.1987, pag. 8) 11. 380 R 3345: Regolamento (CEE) n. 3345/80 della Commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alla registrazione del paese di provenienza nelle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (GU n. L 351 del 24.12.1980, pag. 12) 12. 383 R 0200: Regolamento (CEE) n. 200/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo all'adeguamento della statistica del commercio estero della Comunità alle direttive concernenti l'armonizzazione delle procedure di esportazione e di immissione in libera pratica delle merci (GU n. L 26 del 28.1.1983, pag. 1) 13. 387 R 3367: Regolamento (CEE) n. 3367/87 del Consiglio, del 9 novembre 1987, relativo all'applicazione della nomenclatura combinata alla statistica del commercio fra gli Stati membri e che modifica il regolamento (CEE) n. 1736/75 relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (GU n. L 321 dell'11.11.1987, pag. 3) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) La nomenclatura combinata (NC) è applicata almeno fino alle prime sei cifre. b) Nell'articolo 1, paragrafo 2 l'ultima frase non è applicabile. 14. 387 R 3522: Regolamento (CEE) n. 3522/87 della Commissione, del 24 novembre 1987, relativo alla rilevazione del modo di trasporto nelle statistiche del commercio tra gli Stati membri (GU n. L 335 del 25.11.1987, pag. 10) 15. 387 R 3678: Regolamento (CEE) n. 3678/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, relativo ai regimi statistici del commercio estero della Comunità (GU n. L 346 del 10.12.1987, pag. 12) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. L'articolo 3 non è applicabile. 16. 388 R 0455: Regolamento (CEE) n. 455/88 della Commissione, del 18 febbraio 1988, relativo al limite statistico per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (GU n. L 46 del 19.2.1988, pag. 19) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) Nell'articolo 2 è aggiunto il testo seguente: «>SPAZIO PER TABELLA> » Segreto statistico 17. 390 R 1588: Regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (GU n. L 151 del 15.6.1990, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) Nell'articolo 2 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo: «11. personale dell'Ufficio di consulenza statistica dell'AELS (EFTA): personale del segretariato dell'AELS (EFTA) distaccato presso l'ISCE.» b) Nella seconda frase dell'articolo 5 paragrafo 1 il termine «ISCE» è sostituito da «ISCE e dell'Ufficio di consulenza statistica dell'AELS (EFTA)». c) Nell'articolo 5, paragrafo 2 è aggiunto il seguente nuovo comma: «I dati statistici riservati trasmessi all'ISCE tramite l'Ufficio di consulenza statistica dell'AELS (EFTA) sono accessibili anche al personale di detto Ufficio.». d) All'articolo 6 si intende che il termine «ISCE» comprende, a tal fine, l'Ufficio di consulenza statistica dell'AELS (EFTA). Statistiche demografiche e sociali 18. 376 R 0311: Regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU n. L 39 del 14.2.1976, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera non sono tenuti a ripartire i dati per regione, come previsto all'articolo 1. b) Gli Stati AELS (EFTA) rilevano i dati richiesti dal regolamento a partire dal 1995 al più tardi. Contabilità nazionale - PIL 19. 389 L 0130: Direttiva 89/130/CEE, Euratom, del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU n. L 49 del 21.2.1989, pag. 26) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Il Liechtenstein è dispensato dal fornire i dati richiesti dalla direttiva. b) Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera forniscono i dati richiesti dalla direttiva a partire dal 1995 al più tardi. Nomenclature 20. 390 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU n. L 293 del 24.10.1990, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. Austria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera utilizzano la NACE Rev.1 o una classificazione nazionale da essa derivata conformemente all'articolo 3, a partire dal 1995 al più tardi. La Finlandia si conforma al regolamento a partire dal 1997 al più tardi. Statistiche dell'agricoltura 21. 372 L 0280: Direttiva 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri (GU n. L 179 del 7.8.1972, pag. 2), modificata da: - 373 L 0358: Direttiva 73/358/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973 (GU n. L 326 del 27.11.1973, pag. 17) - 378 L 0320: Direttiva 78/320/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978 (GU n. L 84 del 31.3.1978, pag. 49) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pagg. 67, 88) - 386 L 0081: Direttiva 86/81/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1986 (GU n. L 77 del 22.3.1986, pag. 29) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) L'articolo 1, paragrafo 2 non è applicabile. b) All'articolo 4, punto 3, lettera a) l'elenco delle circoscrizioni è completato come segue: «>SPAZIO PER TABELLA> ». c) Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera rilevano i dati richiesti dalla direttiva a partire dal 1995 al più tardi. d) Il Liechtenstein è dispensato dal fornire i dati statistici richiesti dalla direttiva. e) Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera sono dispensate dal fornire i dati settimanali di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva. f) Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera sono dispensate dal fornire i dati sull'autoconsumo di latte. 22. 372 D 0356: Decisione 72/356/CEE della Commissione del 18 ottobre 1972 che fissa le disposizioni di attuazione delle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari (GU n. L 246 del 30.10.1972, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 88) - 386 D 0180: Decisione 86/180/CEE della Commissione, del 19 marzo 1986 (GU n. L 138 del 24.5.1986, pag. 49) Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso. a) Nell'allegato II, tabella 4, nota (¹) l'elenco delle regioni è completato come segue: «>SPAZIO PER TABELLA> ». b) Nell'allegato II, tabella 5, parte B, alla voce 1, lettera a) «autoconsumo» è aggiunta la seguente nuova nota: «(¹) Dati non richiesti per Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera». Le altre due note sono rinumerate di conseguenza. 23. 388 R 0571: Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997 (GU n. L 56 del 2.3.1988, pag. 1), modificato da: - 389 R 0807: Regolamento (CEE) n. 807/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989 (GU n. L 86 del 31.3.1989, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) Nell'articolo 4 non è applicabile la parte che comincia con la frase «e, nella misura in cui siano localmente importanti:» sino alla fine dell'articolo. b) All'articolo 6, secondo comma il testo «reddito lordo standard (RLS) complessivo, ai sensi della decisione 85/377/CEE» è sostituito dal testo seguente: «reddito lordo standard (RLS) complessivo, ai sensi della decisione 85/377/CEE o in base al valore della produzione agricola totale». c) All'articolo 8, paragrafo 2, il riferimento alla «decisione 83/461/CEE della Commissione, modificata dalle decisioni 85/622/CEE e 85/643/CEE» è sostituito dal riferimento alla «decisione 89/651/CEE». E' aggiunta una nuova nota in calce: «GU n. L 391 del 30.12.1989, pag. 1». d) Gli articoli 10, 12 e 13 nonché l'allegato II non sono pertinenti. e) Nell'allegato I sono aggiunte note appropriate, per segnalare che le seguenti variabili sono facoltative per i paesi indicati: >SPAZIO PER TABELLA> f) Per il Liechtenstein i dati richiesti dal regolamento sono da includere nei dati della Svizzera. g) Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera non sono tenuti a ripartire geograficamente i dati come richiesto negli articoli 4 e 8 e nell'Allegato I del regolamento. Tuttavia, detti Stati provvedono a che le dimensioni del campione siano tali che la ripartizione dei dati diversa da quella regionale sia ottenuta su base rappresentativa. h) Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera non sono vincolati alla tipologia di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, nonché all'allegato I del regolamento. Tuttavia, detti Stati trasmettono le informazioni supplementari atte a consentire la riclassificazione secondo tale tipologia. i) Gli Stati AELS (EFTA) sono dispensati dall'obbligo di effettuare l'indagine di cui all'articolo 3, lettera c). j) Gli Stati AELS (EFTA) rilevano i dati richiesti dal regolamento a partire dal 1995 al più tardi. 24. 390 R 0837: Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (GU n. L 88 del 3.4.1990, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) All'articolo 8, paragrafo 4 sono soppressi i termini: «due volte all'anno». b) Nell'allegato III, dopo United Kingdom, è aggiunto il testo seguente: «>SPAZIO PER TABELLA> ». c) Il Liechtenstein è dispensato dal fornire i dati richiesti dal regolamento. d) Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera forniscono i dati richiesti dal regolamento a partire dal 1995 al più tardi. Statistiche della pesca 25. 391 R 1382: Regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri (GU n. L 133 del 28.5.1991, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) Nell'allegato III la struttura della tabella è modificata come segue: >SPAZIO PER TABELLA> b) Gli Stati AELS (EFTA) forniscono i dati richiesti dal regolamento a partire dal 1995 al più tardi. Le relazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e, se del caso, le richieste di esclusione per i piccoli porti di cui all'articolo 5, paragrafo 6, primo comma devono essere trasmesse nel corso del 1995. Statistiche dell'energia 26. 390 L 0377: Direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU n. L 185 del 17.7.1990, pag. 16) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Nell'articolo 2, paragrafi 1 e 3 è aggiunto il testo seguente: «Per Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera i dati sono trasmessi all'ISCE tramite le competenti autorità nazionali». b) A prescindere dagli articoli 4 e 5 il trattamento dei dati riservati da parte di Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera è disciplinato esclusivamente dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, modificato ai fini del presente Accordo. c) Islanda e Liechtenstein sono dispensati dal fornire le informazioni richieste dalla direttiva. d) Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera forniscono le informazioni richieste dalla direttiva a partire dal 1995 al più tardi. Detti paesi informano l'ISCE entro il 1° gennaio 1993 sulle piazze e sulle regioni per le quali saranno registrati i prezzi conformemente alla voce 11 dell'allegato I e alle voci 2 e 13 dell'allegato II.