Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/XIV

Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati

IncludiIntestazione 5 maggio 2009 75% Diritto

Allegati
Elenco di cui all’articolo 60

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell’ordinamento giuridico comunitario, quali:
  • preamboli,
  • destinatari degli atti comunitari,
  • territori o lingue della Comunità,
  • diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
  • procedure di informazione e di notificazione;
si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Ai fini dell’accordo e salvo qualora sia altrimenti previsto, le disposizioni del presente allegato si intendono adattate come in appresso.
I. Il termine «Commissione» va letto «organo di vigilanza competente».
II. Il termine «mercato comune» va letto «il territorio cui si applica l’accordo SEE».
III. I termini «commercio tra Stati membri» vanno letti «commercio tra le Parti contraenti».
IV. I termini «la Commissione e le autorità degli Stati membri» vanno letti «la Commissione delle Comunità europee, l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), le autorità degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA)».
V. I riferimenti ai seguenti articoli del trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE) o del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) si intendono come riferimenti ai seguenti articoli dell’accordo SEE (SEE):
  • Articolo 85 (CEE) - Articolo 53 (SEE)
  • Articolo 86 (CEE) - Articolo 54 (SEE)
  • Articolo 90 (CEE) - Articolo 59 (SEE)
.:* Articolo 66 (CECA) - Articolo 2 del protocollo 25 dell’accordo SEE
  • Articolo 80 (CECA) - Articolo 3 del protocollo 25 dell’accordo SEE.
VI. I termini «il presente regolamento» vanno letti «il presente atto».
VII. I termini «le regole di concorrenza del trattato» vanno letti «le regole di concorrenza dell’accordo SEE».
VIII. I termini «Alta Autorità» vanno letti «organo di vigilanza competente».
Fatte salve le disposizioni sul controllo delle concentrazioni, i termini «organo di vigilanza competente» contenuti nelle disposizioni sotto menzionate vanno letti «gli organi di vigilanza competenti a decidere in merito a un caso ai sensi dell’articolo 56 dell’accordo SEE».

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

A. Controllo delle concentrazioni 1. 389 R 4064: Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 1, rettificato in GU n. L 257 del 21.9.90, pag. 13) Ai fini dell’accordo le disposizioni degli articoli da 1 a 5 del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) Nell’articolo 1, paragrafo 1 dopo i termini «fatto salvo l’articolo 22» è aggiunto il testo seguente: «o fatta salva la disposizione corrispondente di cui al protocollo 21 dell’accordo SEE». Inoltre, i termini «di dimensione comunitaria» sono sostituiti dai termini «di dimensione comunitaria o di dimensione AELS (EFTA)». b) All’articolo 1, paragrafo 2 i termini «di dimensione comunitaria» sono sostituiti dai termini «di dimensione comunitaria o, rispettivamente, di dimensione AELS (EFTA)». Inoltre, la parte di frase «il fatturato ... realizzato nella Comunità» è sostituita da «il fatturato ... realizzato ... nella Comunità o nell’AELS (EFTA)». Alla fine del paragrafo i termini «Stato membro» sono sostituiti dal termine «Stato». c) L’articolo 1, paragrafo 3 non si applica. d) All’articolo 2, paragrafo 1, primo comma i termini «mercato comune» sono sostituiti dai termini «funzionamento dell’accordo SEE». e) All’articolo 2, paragrafo 2, in fine, i termini «mercato comune» sono sostituiti dai termini «funzionamento dell’accordo SEE». f) All’articolo 2, paragrafo 3, in fine, i termini «mercato comune» sono sostituiti dai termini «funzionamento dell’accordo SEE». g) All’articolo 3, paragrafo 5, lettera b) i termini «Stato membro» sono sostituiti dai termini «Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA)». h) All’articolo 4, paragrafo 1 i termini «di dimensione comunitaria» sono sostituiti dai termini «di dimensione comunitaria o AELS (EFTA)». Inoltre, nella prima frase, dopo i termini «... notificate alla Commissione» sono inseriti i termini «ai sensi dell’articolo 57 dell’accordo SEE». i) All’articolo 5, paragrafo 1 il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente: «Il fatturato realizzato, nella Comunità o in uno Stato membro della Comunità, comprende i prodotti venduti ed i servizi forniti ad imprese o a consumatori nella Comunità o nello Stato membro in questione. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il fatturato realizzato nel territorio degli Stati AELS (EFTA) nel suo complesso o in un singolo Stato AELS (EFTA)». j) All’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), secondo comma la parte di frase «il fatturato ... realizzato nella Comunità» è sostituita da «il fatturato ... realizzato nella Comunità o nell’AELS (EFTA)». Inoltre, i termini «residente della Comunità» sono sostituiti dai termini «residenti della Comunità o, rispettivamente, dell’AELS (EFTA)». k) All’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), terzo comma i termini «uno Stato membro» sono sostituiti dai termini «uno Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA)». l) All’articolo 5, paragrafo 3, lettera b) l’ultima frase «, vengono computati rispettivamente i premi lordi versati da persone residenti nella Comunità e da persone residenti in uno Stato membro.» è sostituita dal testo seguente: «, vengono computati rispettivamente i premi lordi versati da persone residenti nella Comunità e da persone residenti in uno Stato membro della Comunità. La stessa disposizione si applica per quanto riguarda i premi lordi versati rispettivamente da residenti nel territorio degli Stati AELS (EFTA) nel suo complesso e da residenti in uno Stato AELS (EFTA)». B. Accordi di distribuzione esclusiva 2. 383 R 1983: Regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU n. L 173 del 30.6.1983, pag. 1), rettificato in GU n. L 281 del 13.10.1983, pag. 24, e modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 166) Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) All’articolo 5, paragrafo 1 i termini «del trattato» vanno letti «del trattato che istituisce la Comunità economica europea». b) All’articolo 6, all’inizio, la parte di frase «Conformemente all’articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE» va letta «Di propria iniziativa o a richiesta dell’altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo». c) Nell’articolo 6, infine, è aggiunto il comma seguente: «In tali casi l’organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell’accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate.». d) L’articolo 7 non si applica. e) Il testo dell’articolo 10 va letto come segue: «Il presente atto scade il 31 dicembre 1997». 3. 383 R 1984: Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU n. L 173 del 30.6.1983, pag. 5), rettificato in GU n. L 281 del 13.10.1983, pag. 24 e modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 166). Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) All’articolo 5, paragrafo 1 i termini «del trattato» vanno letti «del trattato che istituisce la Comunità economica europea». b) All’articolo 14, all’inizio, la parte di frase «Conformemente all’articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE» va letta «Di propria iniziativa o a richiesta dell’altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo». c) Nell’articolo 14, in fine, è aggiunto il comma seguente: «In tali casi l’organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell’accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate». d) L’articolo 15 non si applica. e) Il testo dell’articolo 19 va letto come segue: «Il presente atto scade il 31 dicembre 1997». 4. 385 R 0123: Regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione, del 12 dicembre 1984, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientala (GU n. L 15 del 18.1.1985, pag. 16), modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 167). Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) All’articolo 5, paragrafo 1, punto 2, lettera d) i termini «Stato membro» vanno letti «Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA)». b) L’articolo 7 non si applica. c) L’articolo 8 non si applica. d) L’articolo 9 non si applica. e) All’articolo 10, all’inizio, la parte di frase «Conformemente all’articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE» va letta «Di propria iniziativa o a richiesta dell’altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo». f) All’articolo 10, punto 3 i termini «Stati membri» vanno letti «Parti contraenti». g) Nell’articolo 10, in fine, è aggiunto il comma seguente: «In tali casi l’organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell’accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate». h) Il testo dell’articolo 14 va letto come segue: «Il presente atto resta in vigore fino al 30 giugno 1995». C. Accordi di licenza di brevetto 5. 384 R 2349: Regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione, del 23 luglio 1984, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto (GU n. L 219 del 16.8.1984, pag. 15), rettificato in GU n. L 280 del 22.10.1985, pag. 32, modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 166). Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) All’articolo 4, paragrafo 1 la frase «a condizione che tali accordi vengano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/75, alla Commissione e che questa non faccia opposizione» va letta «a condizione che tali accordi vengano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27/62 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2526/85, ed alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell’accordo SEE, alla Commissione delle Comunità europee o all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e che l’organo di vigilanza competente non faccia opposizione». b) All’articolo 4, paragrafo 2 le parole «dalla Commissione» vanno lette «dalla Commissione delle Comunità europee o dall’Autorità di vigilanza AELS (EFTA)». c) L’articolo 4, paragrafo 4 non si applica. d) All’articolo 4, paragrafo 5 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente: «Essa fa opposizione quando uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione lo richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione della notifica di cui al paragrafo 1 agli Stati in questione». e) All’articolo 4, paragrafo 6 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente: «Tuttavia, quando sia stata fatta a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione, che mantiene la richiesta, l’opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del suo comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti». f) Nell’articolo 4, paragrafo 9, in fine, è aggiunto il comma seguente: «o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell’accordo SEE». g) L’articolo 6 non si applica. h) L’articolo 7 non si applica. i) L’articolo 8 non si applica. j) All’articolo 9, all’inizio, la frase «Conformemente all’articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE,» va letta «Di propria iniziativa o a richiesta dell’altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo,». k) Nell’articolo 9, in fine, è aggiunto il comma seguente: «In tali casi l’organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell’accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate». l) Il testo dell’articolo 14 va letto come segue: «Il presente atto è applicabile sino al 31 dicembre 1994». D. Accordi di specializzazione e di ricerca e sviluppo 6. 385 R 0417: Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di specializzazione (GU n. L 53 del 22.2.1985, pag. 1), modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 167). Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) All’articolo 4, paragrafo 1 la frase «purché gli accordi siano notificati conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione alla Commissione e quest’ultima non faccia opposizione» va letta «purché gli accordi siano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27/62 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2526/85, e alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell’accordo SEE, alla Commissione delle Comunità europee o all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), e che l’organo di vigilanza competente non faccia opposizione». b) All’articolo 4, paragrafo 2 le parole «della Commissione» vanno lette «della Commissione delle Comunità europee o dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA)». c) L’articolo 4, paragrafo 4 non si applica. d) All’articolo 4, paragrafo 5 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente: «Essa fa opposizione quando uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione lo richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione della notifica di cui al paragrafo 1 agli Stati in questione». e) All’articolo 4, paragrafo 6 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente: «Tuttavia, quando sia stata fatta a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione, che mantiene la richiesta, l’opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del suo comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti». f) Nell’articolo 4, paragrafo 9, in fine, è aggiunto il testo seguente: «o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell’accordo SEE.». g) All’articolo 8, all’inizio, la frase «Conformemente all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2821/71» va letta «Di propria iniziativa o a richiesta dell’altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo». h) Nell’articolo 8, in fine, è aggiunto il comma seguente: «In tali casi l’organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell’accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate». i) Il testo dell’articolo 10 va letto come segue: «Il presente atto è applicabile fino al 31 dicembre 1997». 7. 385 R 0418: Regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (GU n. L 53 del 22.2.1985, pag. 5), modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 167). Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) All’articolo 7, paragrafo 1 la frase «a condizione che tali accordi vengano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/75, alla Commissione e che questa non faccia opposizione» va letta «a condizione che tali accordi vengano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27/62 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2526/85, ed alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell’accordo SEE, alla Commissione delle Comunità europee o all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e che l’organo di vigilanza competente non faccia opposizione». b) All’articolo 7, paragrafo 2 le parole «dalla Commissione» vanno lette «dalla Commissione delle Comunità europee o dall’Autorità di vigilanza AELS (EFTA)». c) L’articolo 7, paragrafo 4 non si applica. d) All’articolo 7, paragrafo 5 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente: «Essa fa opposizione quando uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione lo richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione della notifica di cui al paragrafo 1 agli Stati in questione.». e) All’articolo 7, paragrafo 6 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente: «Tuttavia, quando sia stata fatta a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione, che mantiene la richiesta, l’opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del suo comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti». f) Nell’articolo 7, paragrafo 9, in fine, è aggiunto il testo seguente: «o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell’accordo SEE». g) All’articolo 10, primo comma, la frase «Conformemente all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2821/71,» va letta «Di propria iniziativa o a richiesta dell’altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo,». h) Nell’articolo 10, in fine, è aggiunto il comma seguente: «In tali casi l’organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell’accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate». i) L’articolo 11 non si applica. j) Il testo dell’articolo 13 va letto come segue: «Il presente atto si applica fino al 31 dicembre 1997». E. Accordi di franchising 8. 388 R 4087: Regolamento (CEE) n. 4087/88 della Commissione, del 30 novembre 1988, concernente l’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di franchising (GU n. L 359 del 28.12.1988, pag. 46) Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) All’articolo 6, paragrafo 1 la frase «a condizione che gli accordi in questione vengano notificati alla Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione, e che la Commissione non si opponga» va letta «a condizione che tali accordi vengano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27/62 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2526/85, ed alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell’accordo SEE, alla Commissione delle Comunità europee o all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e che l’organo di vigilanza competente non faccia opposizione». b) All’articolo 6, paragrafo 2 le parole «dalla Commissione» vanno lette «dalla Commissione delle Comunità europee o dall’Autorità di vigilanza AELS (EFTA)». c) L’articolo 6, paragrafo 4 non si applica. d) All’articolo 6, paragrafo 5 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente: «Essa fa opposizione quando uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione lo richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione della notifica di cui al paragrafo 1 agli Stati in questione.». e) All’articolo 6, paragrafo 6 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente: «Tuttavia, quando sia stata fatta a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione, che mantiene la richiesta, l’opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del suo comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti». f) Nell’articolo 6, paragrafo 9, in fine, è aggiunto il testo seguente: «o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell’accordo SEE». g) All’articolo 8, all’inizio, la parte di frase «a norma dell’articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE» va letta «Di propria iniziativa o a richiesta dell’altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo». h) Nell’articolo 8, in fine, è aggiunto il comma seguente: «In tali casi l’organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell’accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate». i) All’articolo 8, lettera c) i termini «Stati membri» vanno letti «Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA)». j) Il testo dell’articolo 9 va letto come segue: «Il presente atto resta in vigore fino al 31 dicembre 1999». F. Accordi di licenza di know-how 9. 389 R 0556: Regolamento (CEE) n. 556/89 della Commissione, del 30 novembre 1988, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di know-how (GU n. L 61 del 4.3.1989, pag. 1) Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: a) All’articolo 1, paragrafo 2 le parole «della CEE» vanno lette «del territorio in cui si applica l’accordo SEE». b) Il testo dell’articolo 1, paragrafo 4 va letto come segue: «Qualora gli obblighi di cui al paragrafo 1, punti da 1) a 5), riguardino territori che comprendono Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA) nei quali la medesima tecnologia è protetta da brevetti necessari, l’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica in tali Stati per tutto il tempo in cui il prodotto o il procedimento sotto licenza vi beneficia di una protezione brevettuale, qualora la durata di tale protezione sia superiore ai periodi indicati al paragrafo 2». c) All’articolo 1, paragrafo 7, nei punti 6) e 8), i termini «Stati membri» vanno letti «Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA)». d) All’articolo 4, paragrafo 1 la frase «a condizione che tali accordi vengano notificati alla Commissione, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione, e che questa non faccia opposizione» va letta «a condizione che tali accordi vengano notificati alla Commissione delle Comunità europee o all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27/62 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2526/85, e alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell’accordo SEE, e che l’organo di vigilanza competente non faccia opposizione». e) All’articolo 4, paragrafo 3 le parole «dalla Commissione» vanno lette «dalla Commissione delle Comunità europee o dall’Autorità di vigilanza AELS (EFTA)». f) L’articolo 4, paragrafo 5 non si applica. g) All’articolo 4, paragrafo 6 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente: «Essa fa opposizione quando uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione lo richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione della notifica di cui al paragrafo 1 agli Stati in questione». h) All’articolo 4, paragrafo 7 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente: «Tuttavia, quando sia stata fatta a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione, che mantiene la richiesta, l’opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del suo comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti». i) Nell’articolo 4, paragrafo 10, in fine, è aggiunto il testo seguente: «o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell’accordo SEE». j) All’articolo 7, all’inizio, la parte di frase «Conformemente all’articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE» va letta «Di propria iniziativa o a richiesta dell’altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo». k) Nell’articolo 7, punto 5, dopo la lettera b) è aggiunto il comma seguente: «Nei casi contemplati alle lettere a) e b) l’organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell’accordo SEE senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate». l) L’articolo 8 non si applica. m) L’articolo 9 non si applica. n) L’articolo 10 non si applica. o) Il testo dell’articolo 12 va letto come segue: «Il presente atto è applicabile fino al 31 dicembre 1999». G. Trasporti 10. 368 R 1017: Il regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all’applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU n. L 175 del 23.7.1968, pag. 1). Ai fini dell’accordo le disposizioni degli articoli da 1 a 5 e degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) All’articolo 2 la parte iniziale va letta come segue: «Fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, l’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1017/68 e la disposizione corrispondente all’articolo 6 contemplata dal protocollo 21 dell’accordo SEE, sono incompatibili con il funzionamento dell’accordo SEE e vietati, senza che a tale effetto sia necessaria una decisione preventiva, tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza all’interno del territorio cui si applica l’accordo SEE ed in particolare quelli consistenti nel:». b) L’articolo 3, paragrafo 2 non si applica. c) L’articolo 6 non si applica. d) All’articolo 8, primo comma i termini «incompatibile con il mercato comune» vanno letti «incompatibile con il funzionamento dell’accordo SEE». e) Il testo dell’articolo 9, paragrafo 1 va letto come segue: «Le Parti contraenti provvedono a che non siano emanate né mantenute, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese alle quali gli Stati membri della Comunità o gli Stati AELS (EFTA) riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle disposizioni degli articoli precedenti». f) All’articolo 9, paragrafo 2 le parole «della Comunità» vanno lette «delle Parti contraenti». g) Il testo dell’articolo 9, paragrafo 3 va letto come segue: «La Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) assicurano l’applicazione delle disposizioni del presente articolo e, ove occorra, adottano opportune misure nei confronti degli Stati soggetti alla propria giurisdizione». 11. 386 R 4056: Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 4). Ai fini dell’accordo le disposizioni della Sezione I del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) All’articolo 1, paragrafo 2 i termini «porti comunitari» vanno letti «porti che si trovano nel territorio in cui si applica l’accordo SEE». b) L’articolo 2, paragrafo 2 non si applica. c) All’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, le parole «dalla sezione II» vanno lette «dalla sezione II o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell’accordo SEE». Inoltre, al secondo trattino, le parole «all’articolo 11, paragrafo 4» vanno lette «all’articolo 11, paragrafo 4 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell’accordo SEE». d) All’articolo 7, paragrafo 2, lettera a) le parole «dalla sezione II» vanno lette «dalla sezione II o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell’accordo SEE». e) Nell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), punto i) sono aggiunti i commi seguenti: «La Parte contraente che intenda avviare consultazioni con un paese terzo a norma del presente regolamento ne informa il Comitato misto SEE. Se del caso, la Parte contraente che ha avviato la procedura può chiedere alle altre Parti contraenti di parteciparvi. Se una o più Parti contraenti fanno opposizione all’iniziativa progettata si procede alla ricerca di una soluzione soddisfacente in seno al Comitato misto SEE. Se le Parti contraenti non raggiungono un accordo possono essere prese misure atte a rimediare alle distorsioni di concorrenza che ne scaturiscono». f) All’articolo 8, paragrafo 2 le parole «a richiesta di uno Stato membro» vanno lette «a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione». Inoltre le parole «all’articolo 10» vanno lette «all’articolo 10 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell’accordo SEE». g) All’articolo 9, paragrafo 1 le parole «interessi commerciali e marittimi della Comunità» vanno lette «interessi commerciali e marittimi delle Parti contraenti». h) Nell’articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. La Parte contraente che intenda avviare consultazioni con un paese terzo a norma del presente regolamento ne informa il Comitato misto SEE. Se del caso, la Parte contraente che ha avviato la procedura può chiedere alle altre Parti contraenti di parteciparvi. Se una o più parti contraenti fanno opposizione all’iniziativa progettata si procede alla ricerca di una soluzione soddisfacente in seno al Comitato misto SEE. Se le Parti contraenti non raggiungono un accordo possono essere prese misure atte a rimediare alle distorsioni di concorrenza che ne scaturiscono». H. Imprese pubbliche 12. 388 L 0301: Direttiva 88/301/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (GU n. L 131 del 27.5.1988, pag. 73). Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) All’articolo 2, secondo comma le parole «dalla notifica della presente direttiva» sono sostituite dalle parole «dall’entrata in vigore dell’accordo SEE». b) L’articolo 10 non si applica. c) Si applicano inoltre le disposizioni seguenti: Per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA) resta inteso che ogni informazione, comunicazione, relazione e notifica che, ai sensi della presente direttiva, nell’ambito della Comunità sono trasmesse alla Commissione delle Comunità europee, sono trasmesse all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA). In ordine ai vari periodi di transizione contemplati nel presente atto, si applica un periodo di transizione generale di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo SEE. 13. 390 L 0388: Direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU n. L 192 del 24.7.1990, pag. 10). Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Il testo dell’articolo 3, quinto comma, è sostituito dal testo seguente: «Prima della loro attuazione, la Commissione delle Comunità europee o l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, accertano la compatibilità di questi progetti con l’accordo SEE». b) All’articolo 6, secondo comma le parole «norme comunitarie armonizzate adottate dal Consiglio» sono sostituite dalle parole «norme armonizzate contenute nell’accordo SEE». c) L’articolo 10, primo comma non si applica. d) Si applicano inoltre le disposizioni seguenti: Per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA) resta inteso che ogni informazione, comunicazione, relazione e notifica che, ai sensi della presente direttiva, nell’ambito della Comunità sono trasmesse alla Commissione delle Comunità europee, sono trasmesse all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA). In ordine ai vari periodi di transizione contemplati nel presente atto, si applica un periodo di transizione generale di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo SEE. I. Settore carbosiderurgico 14. 354 D 7024: Decisione n. 24-54 - Alta Autorità, del 6 maggio 1954, portante regolamento d’applicazione dell’articolo 66, paragrafo 1 del trattato, relativo agli elementi che costituiscono controllo di impresa (GU n. 9 CECA dell’11.5.1954, pag. 345/54). Ai fini dell’accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso. L’articolo 4 non si applica. 15. 367 D 7025: Decisione n. 25-67 - Alta Autorità, del 22 giugno 1967, concernente il regolamento d’applicazione dell’articolo 66, paragrafo 3 del trattato, relativo all’esenzione da autorizzazione preventiva (GU n. 154 del 14.7.1967, pag. 11), modificato da: - 378 S 2495: Decisione della Commissione n. 2495/78/CECA, del 20 ottobre 1978 (GU n. L 300 del 27.10.1978, pag. 21). Ai fini dell’accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso. a) All’articolo 1, punto 2 dopo i termini «all’interno della Comunità» sono aggiunti i termini «e all’interno degli Stati AELS (EFTA)». b) Nel titolo che precede l’articolo 2 i termini «non soggette al trattato» sono sostituiti dai termini «non soggette al protocollo 25 dell’accordo SEE». c) Nel titolo dell’articolo 3 i termini «non soggette al trattato» sono sostituiti dai termini «non soggette al protocollo 25 dell’accordo SEE». d) L’articolo 11 non si applica.

ATTI DI CUI LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO

Nell’applicare gli articoli da 53 a 60 dell’accordo SEE e le disposizioni cui è fatto riferimento nel presente allegato la Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) tengono debito conto dei principi e delle regole contenuti negli atti seguenti:

Controllo delle concentrazioni

16. C/203/90/pag. 5
Progetto di comunicazione della Commissione relativa alle restrizioni accessorie alle operazioni di concentrazione (GU n. C 203 del 14.8.1990, pag. 5)
17. C/203/90/pag. 10
Progetto di comunicazione della Commissione concernente le operazioni di concentrazione e di cooperazione a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra le imprese (GU n. C 203 del 14.8.1990, pag. 10)

Accordi di distribuzione esclusiva

18. C/101/84/pag. 2
Comunicazione della Commissione relativa ai regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, sull’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo (GU n. C 101 del 13.4.1984, pag. 2)
19. C/17/85/pag. 4
Comunicazione della Commissione concernente il regolamento (CEE) n. 123/85, del 12 dicembre 1984, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli ed il servizio di assistenza alla clientela (GU n. C 17 del 18.1.1985, pag. 4)

Altri atti

20. 362 X 1224 (01)
Comunicazione della Commissione relativa ai contratti di rappresentanza esclusiva stipulati con rappresentanti di commercio (GU n. 139 del 24.12.1962, pag. 2921/62)
21. C/75/68/pag. 3
Comunicazione della Commissione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese (GU n. C 75 del 29.7.1968, pag. 3, rettificata in GU n. C 84 del 28.8.1968, pag. 14)
22. C/111/72/pag. 13
Parere della Commissione relativo all’importazione nella Comunità di prodotti giapponesi che rientrano nell’applicazione del trattato di Roma (GU n. C 111 del 21.10.1972, pag. 13)
23. C/1/79/pag. 2
Comunicazione della Commissione, del 18 dicembre 1979, relativa alla valutazione dei contratti di subfornitura alla luce dell’articolo 85, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU n. C 1 del 3.1.1979, pag. 2)
24. C/231/86/pag. 2
Comunicazione della Commissione, del 3 settembre 1986, relativa ad accordi di importanza minore che non sono contemplati dall’articolo 85, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU n. C 231 del 12.9.1986, pag. 2)
25. C/233/91/pag. 2
Linee direttrici sull’applicazione delle regole di concorrenza della CEE nel settore delle telecomunicazioni (GU n. C 233 del 6.9.1991, pag. 2)