Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/XII

Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati

IncludiIntestazione 5 maggio 2009 75% Diritto

Allegati
Elenco di cui all’articolo 40

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell’ordinamento giuridico comunitario, quali:
  • preamboli;
  • destinatari degli atti comunitari;
  • territori o lingue della Comunità;
  • diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
  • procedure di informazione e di notificazione;
si applica il Protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 388 L 0361
Direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l’attuazione dell’articolo 67 del trattato (GU n. L 178 dell’8.7.1988, pag. 5).
Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
a) Gli Stati AELS (EFTA) notificano al Comitato misto SEE le misure di cui all’articolo 2 della direttiva. La Comunità notifica al Comitato misto SEE le misure adottate dai suoi Stati membri. Scambi di informazioni in merito a dette misure hanno luogo in seno al Comitato misto SEE.
b) Per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 3 della direttiva gli Stati AELS (EFTA) seguono la procedura definita nel Protocollo 18. Per la cooperazione tra le Parti contraenti si applicano le procedure congiunte definite nell’articolo 45 dell’accordo.
c) Le decisioni eventualmente adottate dalla Comunità conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva non sono soggette alle procedure di cui alla parte VII, capo 2, dell’accordo. La Comunità informa le altre Parti contraenti di tali decisioni. Le restrizioni per le quali viene concessa una proroga dei periodi di transizione possono venire mantenute in vigore nel contesto dell’accordo a condizioni analoghe a quelle che si applicano nella Comunità.
d) Gli Stati AELS (EFTA) possono continuare ad applicare le rispettive legislazioni nazionali in materia di diritti di proprietà di stranieri e/o di non residenti vigenti alla data di entrata in vigore dell’accordo SEE nel rispetto dei termini e nell’ambito dei settori sottoindicati:
  • fino al 1° gennaio 1995, per l’Islanda, per quanto riguarda i movimenti di capitali a breve termine di cui all’allegato II della direttiva;
  • fino al 1° gennaio 1995, per la Norvegia, per quanto riguarda l’acquisto di titoli nazionali e l’ammissione di titoli nazionali su un mercato dei capitali estero;
  • fino al 1° gennaio 1995, per la Norvegia e la Svezia, e fino al 1° gennaio 1996, per la Finlandia, l’Islanda e il Liechtenstein, per quanto riguarda gli investimenti diretti sul territorio nazionale;
  • fino al 1° gennaio 1998, per la Svizzera, per quanto riguarda gli investimenti diretti in attività professionali di investimento immobiliare sul territorio nazionale;
  • fino al 1° gennaio 1995, per la Norvegia, fino al 1° gennaio 1996, per l’Austria, la Finlandia e l’Islanda e fino al 1° gennaio 1998 per il Liechtenstein e la Svizzera, per quanto riguarda gli investimenti immobiliari sul territorio nazionale;
  • per l’Austria, per quanto riguarda gli investimenti diretti nel settore delle idrovie interne, finché non si ottiene pari accesso alle vie navigabili comunitarie.
e) Durante i periodi di transizione gli Stati AELS (EFTA) non trattano nuovi ed esistenti investimenti di imprese o cittadini di Stati membri della Comunità o di altri Stati AELS (EFTA) in modo meno favorevole di quanto previsto dalla normativa in vigore alla data della firma dell’accordo, fatto salvo il diritto degli Stati AELS (EFTA) di adottare una normativa conforme all’accordo, e segnatamente disposizioni relative all’acquisto di residenze secondarie di effetto equivalente alla normativa mantenuta in vigore nella Comunità conformemente all’articolo 6, paragrafo 4 della direttiva.
f) Il riferimento all’articolo 68, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea contenuto nell’introduzione dell’allegato I della direttiva si intende come riferimento all’articolo 42, paragrafo 2 dell’accordo.
g) In deroga all’articolo 40 dell’accordo ed alle disposizioni del presente allegato, l’Islanda può continuare ad applicare le restrizioni esistenti alla data della firma dell’accordo in materia di diritti di proprietà di stranieri e/o di non residenti per i settori della pesca e della lavorazione del pesce.
Dette restrizioni non ostano a che stranieri o cittadini non aventi domicilio legale in Islanda investano in imprese impegnate solo indirettamente in attività di pesca o di trasformazione del pesce. Tuttavia le autorità nazionali hanno il diritto di obbligare le imprese rilevate in toto o in parte da stranieri o da cittadini che non hanno domicilio legale in Islanda a disinvestire in navi da pesca o in attività di trasformazione del pesce.
h) In deroga all’articolo 40 dell’accordo e alle disposizioni del presente allegato, la Norvegia può continuare ad applicare le restrizioni esistenti alla data della firma dell’accordo in materia di proprietà di navi da pesca da parte di stranieri.
Dette restrizioni non ostano a che gli stranieri investano in attività di trasformazione del pesce situate a terra o in imprese impegnate solo indirettamente in attività di pesca. Le autorità nazionali hanno il diritto di obbligare le imprese rilevate in toto o in parte da stranieri a disinvestire nelle navi da pesca.