Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/VII

Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati

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Allegati

ALLEGATO VII - RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

Elenco di cui all'articolo 30 INTRODUZIONE Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali: - preamboli, - destinatari degli atti comunitari, - territori o lingue della Comunità, - diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e - procedure di informazione e di notificazione, si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato. ADATTAMENTI SETTORIALI Ai fini del presente allegato e fatte salve le disposizioni del protocollo 1, si intende che i termini «Stato membro» o «Stati membri» contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera. ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO A. Sistema generale 1. 389 L 0048: Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU n. L 19 del 24.1.1989, pag. 16) In deroga alle disposizioni della direttiva 89/48/CEE, adattata nel presente accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1995 anziché il 1° gennaio 1993. B. Professioni legali 2. 377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU n. L 78 del 26.3.1977, pag. 17), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 91) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 160) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente: «>SPAZIO PER TABELLA> ». C. Attività mediche e paramediche 3. 381 L 1057: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981, che completa le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE e 78/1026/CEE concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista e di veterinario, per quanto riguarda i diritti acquisiti (GU n. L 385 del 31.12.1981, pag. 25) Medici 4. 375 L 0362: Direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 90) - 382 L 0076: Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (GU n. L 43 del 15.2.1982, pag. 21) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 158) - 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19) - 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73) In deroga alle disposizioni della direttiva 75/362/CEE, adattata nel presente accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993. Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente: «m) In Austria: "Doktor der gesamten Heilkunde" (diploma di dottore in medicina) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina e "Bescheinigung über die Absolvierung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum" (certificato di tirocinio pratico) rilasciato dalle autorità competenti; n) in Finlandia: "todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om medicine licentiat examen" (certificato di laurea in medicina) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle autorità competenti per il settore della sanità pubblica; o) in Islanda: "próf í læknisfræ si frá læknadeild Háskóla Íslands" (diploma rilasciato dalla Facoltà di medicina dell'Università islandese) nonché un certificato attestante un tirocinio pratico di almeno 12 mesi presso un ospedale, rilasciato dal primario; p) nel Liechtenstein: i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti; q) in Norvegia: "bevis for bestått medisinsk embetseksamen" (diploma di laurea in medicina) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle autorità competenti per il settore della sanità pubblica; r) in Svezia: "läkarexamen" (laurea in medicina) rilasciata da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità e del benessere; s) in Svizzera: "Eidgenössisch diplomierter Arzt/titulaire du diplôme fédéral de médecin/titolare di diploma federale di medico" (diploma di laurea in medicina) rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno.». b) Nell'articolo 5, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente: «in Austria: "Facharztdiplom" (diploma di specializzazione medica) rilasciato dalle autorità competenti; in Finlandia: "todistus erikoislääkärin oikeudesta/bevis om specialisträttigheten" (certificato di specializzazione in medicina) rilasciato dalle autorità competenti; in Islanda: "sérfræ sileyfi" (certificato di specializzazione in medicina) rilasciato dal Ministero della sanità; nel Liechtenstein: i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti; in Norvegia: "bevis for tillatelse til å benytte spesialisttittelen" (certificato attestante il diritto a far uso del titolo di specialista) rilasciato dalle autorità competenti; in Svezia: "bevis om specialistkompetens som läkare utfärdat av socialstyrelsen" (certificato attestante il diritto a far uso del titolo di specialista) rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità e del benessere; in Svizzera: "Spezialarzt / spécialiste / specialista" (certificato di specializzazione medica) rilasciato dalle autorità competenti». c) Nelle rubriche dell'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunto quanto segue: - anestesia e rianimazione: «>SPAZIO PER TABELLA> » - chirurgia generale: «>SPAZIO PER TABELLA> » - neurochirurgia: «>SPAZIO PER TABELLA> » - ostetricia e ginecologia: «>SPAZIO PER TABELLA> » - medicina interna: «>SPAZIO PER TABELLA> » - oculistica: «>SPAZIO PER TABELLA> » - otorinolaringoiatria: «>SPAZIO PER TABELLA> » - pediatria: «>SPAZIO PER TABELLA> » - tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio: «>SPAZIO PER TABELLA> » - urologia: «>SPAZIO PER TABELLA> » - ortopedia e traumatologia: «>SPAZIO PER TABELLA> » - anatomia patologica: «>SPAZIO PER TABELLA> » - neurologia: «>SPAZIO PER TABELLA> » - psichiatria: «>SPAZIO PER TABELLA> ». d) Nelle rubriche contenute nell'articolo 7, paragrafo 2 è aggiunto quanto segue: - biologia clinica: «>SPAZIO PER TABELLA> » - ematologia biologica: «>SPAZIO PER TABELLA> » - microbiologia - batteriologia: «>SPAZIO PER TABELLA> » - biochimica: «>SPAZIO PER TABELLA> » - immunologia: «>SPAZIO PER TABELLA> » - chirurgia plastica: «>SPAZIO PER TABELLA> » - chirurgia toracica: «>SPAZIO PER TABELLA> » - chirurgia pediatrica: «>SPAZIO PER TABELLA> » - chirurgia vascolare: «>SPAZIO PER TABELLA> » - cardiologia: «>SPAZIO PER TABELLA> » - gastroenterologia: «>SPAZIO PER TABELLA> » - reumatologia: «>SPAZIO PER TABELLA> » - ematologia generale: «>SPAZIO PER TABELLA> » - endocrinologia: «>SPAZIO PER TABELLA> » - fisioterapia: «>SPAZIO PER TABELLA> » - dermatologia e venereologia: «>SPAZIO PER TABELLA> » - radiologia: «>SPAZIO PER TABELLA> » - radiodiagnostica: «>SPAZIO PER TABELLA> » - radioterapia: «>SPAZIO PER TABELLA> » - medicina tropicale: «>SPAZIO PER TABELLA> » - psichiatria infantile: «>SPAZIO PER TABELLA> » - geriatria: «>SPAZIO PER TABELLA> » - malattie renali: «>SPAZIO PER TABELLA> » - malattie infettive: «>SPAZIO PER TABELLA> » - community medicine: «>SPAZIO PER TABELLA> » - farmacologia: «>SPAZIO PER TABELLA> » - medicina del lavoro: «>SPAZIO PER TABELLA> » - allergologia: «>SPAZIO PER TABELLA> » - chirurgia dell'apparato digerente: «>SPAZIO PER TABELLA> » - medicina nucleare: «>SPAZIO PER TABELLA> » - chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista): «>SPAZIO PER TABELLA> » 5. 375 L 0363: Direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 14), modificata da: - 382 L 0076: Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (GU n. L 43 del 15.2.1982, pag. 21) - 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19) In deroga alle disposizioni della direttiva 75/363/CEE, adattata nell'accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993. 6. 386 L 0457: Direttiva 86/457/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla formazione specifica in medicina generale (GU n. L 267 del 19.9.1986, pag. 26) In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 86/457/CEE, adattata nell'accordo, la Norvegia ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1995 anziché il 1° gennaio 1993. In deroga alle disposizioni della direttiva 86/457/CEE, adattata nell'accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi, rispettivamente, il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993 e il 1° gennaio 1999 anziché il 1° gennaio 1995. 7. C/268/90/pag. 2: Elenco 90/C 268/02 delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione e dei titoli professionali di medico generico pubblicato conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 86/457/CEE (GU n. C 268 del 24.10.1990, pag. 2) Infermieri 8. 377 L 0452: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 176 del 15.7.1977, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 91) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 160) - 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19) - 389 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 10 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 30) - 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73) In deroga alle disposizioni della direttiva 77/452/CEE, adattata nel presente accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993. Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Nell'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente: «in Austria: "Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger"; in Finlandia: "sairaanhoitaja/sjukskötare - terveydenhoitaja/hälsovårdare"; in Islanda: "hjúkrunarfræ singur"; nel Liechtenstein: "Krankenschwester - Krankenpfleger"; in Norvegia: "offentlig godkjent sykepleier"; in Svezia: "sjuksköterska"; in Svizzera: "Krankenschwester - Krankenpfleger/infirmière - infirmier/infermiera - infermiere"». b) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente: «m) in Austria: "Diplom in der allgemeinen Krankenpflege" (diploma di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato da una scuola per infermieri riconosciuta dal governo. n) in Finlandia: diploma di "sairaanhoitaja/sjukskötare" o di "terveydenhoitaja/hälsovårdare" rilasciato da una scuola per infermieri; o) in Islanda: "próf í hjúkrunarfræ sum frá Háskóla Íslands" (diploma rilasciato dal dipartimento di infermieristica presso la facoltà di medicina dell'Università islandese); p) nel Liechtenstein: i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo; q) in Norvegia: "bevis for bestått sykepleiereksamen" (diploma di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato da una scuola per infermieri; r) in Svezia: diploma di "sjuksköterska" (certificato universitario di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato da una scuola per infermieri; s) in Svizzera "diplomierte Krankenschwester für allgemeine Krankenpflege - diplomierter Krankenpfleger für allgemeine Krankenpflege/infirmière diplômée en soins généraux - infirmier diplômé en soins généraux/infermiera diplomata in cure generali - infermiere diplomato in cure generali" (diploma di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato dall'autorità competente». 9. 377 L 0453: Direttiva 77/453/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale (GU n. L 176 del 15.7.1977, pag. 8), modificata da: - 389 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 10 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 30) In deroga alle disposizioni della direttiva 77/453/CEE, adattata nel presente accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993. Dentisti 10. 378 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 91) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 160) - 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19) - 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73) In deroga alle disposizioni della direttiva 78/686/CEE, adattata nell'accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993. Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Nell'articolo 1 è aggiunto il testo seguente: «in Austria: il titolo che sarà notificato dall'Austria alle Parti contraenti entro sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo; in Finlandia: hammaslääkäri/tandläkare; in Islanda: tannlæknir; nel Liechtenstein: Zahnarzt; in Norvegia: tannlege; in Svezia: tandläkare; in Svizzera: Zahnarzt/médecin-dentiste/medico-dentista». b) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente: «m) in Austria: il diploma che sarà notificato dall'Austria alle Parti contraenti entro sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo; n) in Finlandia: "todistus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om odontologi licentiat examen" (certificato di laurea in odontoiatria) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità e del benessere; o) in Islanda: "próf frá tannlæknadeild Háskóla Íslands" (diploma rilasciato dalla Facoltà di odontoiatria dell'Università islandese); p) nel Liechtenstein: i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti; q) in Norvegia: "bevis for bestått odontologisk embetseksamen" (diploma di laurea in odontoiatria) rilasciato da una facoltà universitaria di odontoiatria; r) in Svezia: "tandläkarexamen" (diploma universitario in odontoiatria) rilasciato dalle scuole di odontoiatria nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità e del benessere; s) in Svizzera: "eidgenössisch diplomierter Zahnarzt/titulaire du diplôme fédéral de médecin-dentiste/titolare di diploma federale di medico-dentista" (diploma di laurea in odontoiatria) rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno». c) Nelle rubriche dell'articolo 5 è aggiunto quanto segue: 1. Ortodonzia: «- in Finlandia: "todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta oikomishoidon alalla/bevis om specialist-tandläkarrättigheten inom området tandreglering" (certificato di ortodontista) rilasciato dalle autorità competenti - in Norvegia: "bevis for gjennomgått spesialistutdanning i kjeveortopedi" (certificato di specializzazione in ortodonzia) rilasciato da una Facoltà universitaria di odontoiatria - in Svezia: "bevis om specialistkompetens i tandreglering" (certificato che abilita ad usare il titolo di dentista specializzato in ortodonzia) rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità e del benessere - in Svizzera: "Dr. med. dent., Kieferorthopäde/diplôme, dr. méd. dent., orthodontiste/diploma, dott. med. dent., ortodontista" (certificato di specializzazione in ortodonzia) rilasciato dall'autorità competente in materia». 2. Chirurgia odontostomatologica: «- in Finlandia: "todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta suukirurgian (hammas- ja suukirurgian) alalla/bevis om specialist-tandläkarrättigheten inom området oralkirurgi (tand- och munkirurgi)" (certificato di specializzazione in chirurgia del cavo orale o in chirurgia odontostomatologica) rilasciato dalle autorità competenti - in Norvegia: "bevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgi" (certificato di specializzazione in chirurgia odontostomatologica) rilasciato da una Facoltà universitaria di odontoiatria - in Svezia: "bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar" (certificato che abilita a far uso del titolo di dentista specializzato in chirurgia odontostomatologica) rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità e del benessere». d) È inserito l'articolo seguente: «Articolo 19 ter A decorrere dalla data in cui l'Austria prende le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, gli Stati cui essa si applica riconoscono, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente direttiva, adattato ai fini del SEE, i diplomi, certificati ed altri titoli di medico rilasciati in Austria a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE, accompagnati da un'attestazione rilasciata dalle competenti autorità austriache da cui risulti che queste persone si sono dedicate in Austria effettivamente, lecitamente e a titolo principale alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE durante un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestazione e che queste persone sono abilitate ad esercitare le attività in questione alle stesse condizioni cui sono soggetti i titolari del diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 3, lettera m). Sono dispensate dalla condizione della pratica triennale effettiva di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni, la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti». 11. 378 L 0687: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 10) In deroga alle disposizioni della direttiva 78/687/CEE, adattata nell'accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993. Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. All'articolo 6, i termini «i beneficiari dell'articolo 19 della direttiva 78/686/CEE» vanno letti «i beneficiari degli articoli 19, 19 bis e 19 ter della direttiva 78/686/CEE». Inoltre, per quanto concerne le direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE (segnatamente i punti 10 e 11 di cui sopra) si applica quanto segue. Fino a quando la formazione dei dentisti in Austria alle condizioni stabilite in applicazione della direttiva 78/687/CEE sia completata e comunque fino al 31 dicembre 1998 al più tardi, sono differite la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi in Austria per i dentisti qualificati degli altri Stati cui si applica detta direttiva e per i dentisti qualificati austriaci che esercitano l'odontoiatria negli altri Stati cui si applica la direttiva. Durante il periodo temporaneo di deroga di cui sopra, i sistemi generali o particolari concernenti il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi esistenti in virtù della normativa austriaca o di convenzioni che disciplinano i rapporti tra la Repubblica d'Austria e qualsiasi Stato cui si applica la direttiva saranno mantenuti e applicati in modo non discriminatorio in relazione a tutti gli altri Stati cui si applica la direttiva. Veterinaria 12. 378 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 92) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 160) - 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19) - 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente: «m) in Austria: "Diplom-Tierarzt" (diploma in veterinaria) rilasciato dalla Facoltà di veterinaria dell'Università di Vienna; n) in Finlandia: "eläinlääketieteen lisensiaatti/veterinär-medicine licentiat" (laurea in veterinaria) rilasciata dall'Istituto di veterinaria; o) in Islanda: I diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti; p) nel Liechtenstein: I diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti; q) in Norvegia: "eksamensbevis utstedt av Norges veterinærhøgskole for bestått veterinærmedisinsk embetseksamen" (diploma di laurea in veterinaria) rilasciato dall'Istituto norvegese di veterinaria; r) in Svezia: "veterinärexamen" (laurea in veterinaria) rilasciata dall'Università svedese di scienze agrarie; s) in Svizzera: "eidgenössisch diplomierter Tierarzt/titulaire du diplôme fédéral de vétérinaire/titolare di diploma federale di veterinario" rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno». 13. 378 L 1027: Direttiva 78/1027/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 7), modificata da: - 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19) Ostetriche 14. 380 L 0154: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 33 dell'11.2.1980, pag. 1), modificata da: - 380 L 1273: Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 74) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 161) - 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19) - 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73) In deroga alle disposizioni della direttiva 80/154/CEE, adattata nell'accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993. Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Nell'articolo 1 è aggiunto quanto segue: «in Austria: "Hebamme"; in Finlandia: "kätilö/barnmorska"; in Islanda: "ljósmó sir"; nel Liechtenstein: "Hebamme"; in Norvegia: "jordmor"; in Svezia: "barnmorska"; in Svizzera: "Hebamme/sage-femme/levatrice"». b) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente: «m) in Austria: "Hebammen-Diplom" rilasciato da una scuola di ostetricia; n) in Finlandia: "kätilö/barnmorska" oppure "erikoissairaanhoitaja, naistentaudit ja äitiyshuolto/specialsjukskötare, kvinnosjukdomar och mödravård" (diploma di ostetricia) rilasciato da una scuola per infermieri; o) in Islanda: "próf frá Ljósmæ sraskóla Íslands" (diploma rilasciato dalla Scuola islandese di ostetricia); p) nel Liechtenstein: i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo; q) in Norvegia: "bevis for bestått jordmoreksamen" (diploma di ostetricia) rilasciato da una scuola di ostetricia nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle autorità competenti per il settore della sanità pubblica; r) in Svezia: Diploma di "barnmorska" (diplomato in scienze infermieristiche/ostetricia) rilasciato da una scuola di ostetricia; s) in Svizzera: "diplomierte Hebamme/sage-femme diplômée/levatrice diplomata" (diploma di ostetricia) rilasciato dall'autorità competente». 15. 380 L 0155: Direttiva 80/155/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso alle attività dell'ostetrica e al loro esercizio (GU n. L 33 dell'11.2.1980, pag. 8), modificata da: - 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19) In deroga alle disposizioni della direttiva 80/155/CEE, adattata nell'accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993. Farmacia 16. 385 L 0432: Direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (GU n. L 253 del 24.9.1985, pag. 34), modificata da: 17. 385 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU n. L 253 del 24.9.1985, p. 37), modificata da: - 385 L 0584: Direttiva 85/584/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 42) - 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Nell'articolo 4, in fine, è aggiunto il testo seguente: «m) in Austria: "Staatliches Apothekerdiplom" (diploma di Stato di farmacista) rilasciato dalle autorità competenti; n) in Finlandia: "todistus proviisorin tutkinnosta/bevis om provisorexamen" (laurea in farmacia) rilasciata da un'università; o) in Islanda: "próf frá Háskóla Íslands i lyfjafræ si" (laurea in farmacia rilasciata dall'Università islandese); p) nel Liechtenstein: i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti; q) in Norvegia: "bevis for bestått cand.pharm. eksamen" (diploma di laurea in farmacia) rilasciato da un'università; r) in Svezia: "apotekarexamen" (laurea in farmacia) rilasciata dall'Università di Uppsala; s) in Svizzera: "eidgenössisch diplomierter Apotheker/titulaire du diplôme fédéral de pharmacien/titolare di diploma federale di farmacista" (diploma di farmacia) rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno». D. Architettura 18. 385 L 0384: Direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU n. L 223 del 21.8.1985, pag. 15), modificata da: - 385 L 0614: Direttiva 85/614/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 376 del 31.12.1985, pag. 1) - 386 L 0017: Direttiva 86/17/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1986 (GU n. L 27 dell'1.2.1986, pag. 71) - 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Nell'articolo 11 è aggiunto il testo seguente: «l) in Austria: - i diplomi, rilasciati da politecnici universitari, in architettura ("Architektur"), ingegneria edile ("Bauingenieurwesen") o edilizia ("Hochbau", "Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen", "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft"); - i diplomi in architettura rilasciati dalla Scuola tecnica superiore d'arte applicata di Vienna ("Meisterschule für Architektur"); - i diplomi in architettura rilasciati dall'Istituto universitario di arti applicate di Vienna ("Meisterklasse für Architektur"); - i diplomi in architettura rilasciati dall'Istituto universitario di disegno industriale di Linz ("Meisterklasse für Architektur"); - i diplomi di ingegnere (Ing.) rilasciati da Politecnici o da istituti universitari di edilizia oltre al titolo di "Baumeister" comprovante un'esperienza professionale minima di sei anni in Austria, sanzionata da un esame; - i certificati di qualifica di ingegnere civile o di ingegnere consulente nel settore dell'edilizia ("Hochbau", "Bauwesen", "Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen", "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft") conformemente alla legge sull'ingegneria civile (Ziviltechnikergesetz, Gazzetta Federale n. 146/1957); m) in Finlandia: - i diplomi rilasciati dai dipartimenti di architettura dei politecnici e dell'Università di Oulu (arkkitehti - arkitekt); - i diplomi rilasciati dagli Istituti di tecnologia (rakennusarkkitehti); n) in Islanda: - i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti; o) nel Liechtenstein: - i diplomi dell'Istituto tecnico superiore (Höhere Technische Lehranstalt: Architekt HTL); p) in Norvegia: - i diplomi (sivilarkitekt) rilasciati dall'Istituto norvegese di tecnologia dell'Università di Trondheim, dall'Istituto universitario di architettura di Oslo e dall'Istituto universitario di architettura di Bergen; - i certificati di iscrizione al "Norske Arkitekters Landsforbund" (NAL) qualora gli interessati abbiano ricevuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva; q) in Svezia: - i diplomi rilasciati dalla Scuola di architettura del Regio istituto di tecnologia, dall'Istituto Chalmers di tecnologia e dall'Istituto di tecnologia dell'Università di Lund (arkitekt, laurea in architettura); - i certificati di iscrizione al "Svenska Arkitekters Riksförbund" (SAR) qualora gli interessati abbiano ricevuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva; r) in Svizzera: - i diplomi rilasciati dai Politecnici federali (Eidgenössische Technische Hochschulen, Ecoles Polytechniques Fédérales, Politecnici Federali: dipl.Arch.ETH, arch.dipl.EPF, arch.dipl. PF); - i diplomi rilasciati dalla Scuola di architettura dell'Università di Ginevra (Ecole d'architecture de l'Université de Genève: architecte diplômé EAUG); - i diplomi rilasciati dagli Istituti tecnici superiori (Höhere Technische Lehranstalten, Ecoles Techniques Supérieures, Scuole Tecniche Superiori: Architekt HTL, architecte ETS, architetto STS) oltre ad un certificato attestante un'esperienza professionale di quattro anni in Svizzera; - i certificati della "Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondation des Registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici" (REG) "Architekt REG A", "architecte REG A", "architetto REG A"; - i certificati della "Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondation des Registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici" (REG) "Architekt REG B", "architecte REG B", "architetto REG B", oltre ad un certificato attestante un'esperienza professionale di quattro anni in Svizzera». b) Le disposizioni dell'articolo 15 non si applicano. 19. C/205/89/p. 5: Diplomi, certificati ed altri titoli di formazione nel settore dell'architettura che sono oggetto di un reciproco riconoscimento tra Stati membri 89/C 205/06 (aggiornamento della comunicazione 88/C 270/03 del 19 ottobre 1988) (GU n. C 205 del 10.8.1989, pag. 5) E. Attività commerciali e di intermediari Commercio all'ingrosso 20. 364 L 0222: Direttiva 64/222/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività del commercio all'ingrosso e delle attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 857/64) 21. 364 L 0223: Direttiva 64/223/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività attinenti al commercio all'ingrosso (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 863/64), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 84) Intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato 22. 364 L 0224: Direttiva 64/224/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 869), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 85) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 89) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 155) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente: «>SPAZIO PER TABELLA> » Lavoratori autonomi del commercio al minuto 23. 368 L 0363: Direttiva 68/363/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 1), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 86) 24. 368 L 0364: Direttiva 68/364/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 6). Lavoratori autonomi del settore del commercio all'ingrosso del carbone e attività degli intermediari in tale settore 25. 370 L 0522: Direttiva 70/522/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore del commercio all'ingrosso del carbone e le attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI) (GU n. L 267 del 10.12.1970, pag. 14), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 86) 26. 370 L 0523: Direttiva 70/523/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa alla modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate del commercio all'ingrosso del carbone ed in quello delle attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI) (GU n. L 267 del 10.12.1970, pag. 18) Commercio e distribuzione di prodotti tossici 27. 374 L 0556: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU n. L 307 del 18.12.1974, pag. 1) 28. 374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU n. L 307 del 18.11.1974, pag. 5) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato è aggiunto il testo seguente: «- Austria: Le sostanze e preparazioni tossiche classificate "fortemente tossiche" o "tossiche" a norma della legge sulle sostanze chimiche (Chemikaliengesetz), Gazzetta Federale 326/1987, e rispettivi regolamenti (§ 224 Gewerbeordnung); - Finlandia: 1. Sostanze chimiche di cui alla legge sulle sostanze chimiche del 1989 e relativi regolamenti; 2. Pesticidi biologici di cui alla legge sui pesticidi del 1969 e relativi regolamenti; - Liechtenstein: 1. Benzene e tetracloruro di carbonio (regolamento n. 23 del 1° giugno 1964); 2. Tutte le sostanze ed i prodotti tossici di cui all'articolo 2 della legge sulle sostanze tossiche (SR 814.80), soprattutto quelli registrati nell'elenco di sostanze o prodotti tossici 1, 2, 3 conformemente all'articolo 3 del regolamento sulle sostanze tossiche (SR 814.801) (applicabile conformemente al trattato doganale, comunicazione n. 47 del 28 agosto 1979); - Norvegia: 1. Pesticidi di cui alla legge sui pesticidi del 5 aprile 1963 e relativi regolamenti; 2. Sostanze chimiche di cui al regolamento del 1° giugno 1990 sull'etichettatura e la commercializzazione di sostanze chimiche che possono rappresentare un pericolo per la salute umana, con il rispettivo regolamento relativo all'elenco delle sostanze chimiche; - Svezia: 1. Prodotti chimici estremamente pericolosi e molto pericolosi di cui al regolamento sui prodotti chimici (1985: 835); 2. Alcuni precursori di droghe di cui alle istruzioni sulle autorizzazioni a produrre, commerciare e distribuire prodotti chimici velenosi ed estremamente pericolosi (KIFS 1986: 5, KIFS 1990: 9); 3. Pesticidi, classe 1, di cui al regolamento 1985: 836; 4. Residui pericolosi per l'ambiente di cui al regolamento 1985: 841; 5. Bifenile policlorurato (PCB) e prodotti chimici contenenti PCB di cui al regolamento 1985: 837; 6. Sostanze elencate nel gruppo B nella comunicazione contenente istruzioni sui valori limite ai fini della salute (AFS 1990: 13); 7. Amianto e materiali contenenti amianto di cui alla comunicazione AFS 1986: 2; - Svizzera: Tutte le sostanze e i prodotti tossici di cui all'articolo 2 della legge sulle sostanze tossiche (SR 814.80), in particolare quelli registrati nell'elenco delle sostanze o prodotti tossici 1, 2, 3 conformemente all'articolo 3 del regolamento sulle sostanze tossiche (SR 814.801).». Attività ambulanti 29. 375 L 0369: Direttiva 75/369/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alle misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività esercitate in modo ambulante e contenente in particolare misure transitorie per tali attività (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 29) Agenti commerciali indipendenti 30. 386 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU n. L 382 del 31.12.1986, pag. 17) F. Industria e artigianato Industrie di trasformazione 31. 364 L 0427: Direttiva 64/427/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (industria ed artigianato) (GU n. 117 del 23.7.1964, pag. 1863/64) modificata da: - 369 L 0077: Direttiva 69/77/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969 (GU n. L 59 del 10.3.1969, pag. 8) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 non si applicano. 32. 364 L 0429: Direttiva 64/429/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (industria ed artigianato) (GU n. 117 del 23.7.1964, pag. 1880/64), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 83) Industrie estrattive 33. 364 L 0428: Direttiva 64/428/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nelle industrie estrattive (classi 11-19 CITI) (GU n. 117 del 23.7.1964, pag. 1871/64), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 81) Elettricità, gas, acqua e servizi sanitari 34. 366 L 0162: Direttiva 66/162/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1966, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività non salariate dei settori elettricità, gas, acqua e servizi sanitari (ramo 5 CITI) (GU n. 42 dell'8.3.1966, pag. 584/66), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 82) Industrie alimentari e fabbricazione delle bevande 35. 368 L 0365: Direttiva 68/365/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti alle industrie alimentari e alla fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI) (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 9), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 83) 36. 368 L 0366: Direttiva 68/366/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate delle industrie alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI) (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 12) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 non si applicano. Ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale 37. 369 L 0082: Direttiva 69/82/CEE del Consiglio, del 13 marzo 1969, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore della ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale (ex classe 13 CITI) (GU n. L 68 del 19.3.1969, pag. 4), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 82) G. Ausiliari dei trasporti 38. 382 L 0470: Direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI) nonché dei depositari (gruppo 720 CITI) (GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 1), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 155) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'articolo 3, in fine, è aggiunto il testo seguente: «Austria A. Spediteur Transportagent B. Reisebüro C. Lagerhalter Tierpfleger D. Kraftfahrzeugprüfer Kraftfahrzeugsachverständiger Wäger Finlandia A. Huolitsija Speditör Laivanselvittäjä Skeppsmäklare B. Matkanjärjestäjä Researrangör Matkanvälittäjä Reseagent C. - D. Autonselvittäjä Bilmäklare Islanda A. Skipamidlari B. Fer saskrifstofa C. Flutningami sstö s D. Bifrei sasko sun Liechtenstein A. Spediteur Warentransportvermittler B. Reisebürounternehmer C. Lagerhalter D. Fahrzeugsachverständiger Wäger Norvegia A. Speditør Sipsmegler B. Reisebyrå C. Oppbevaring D. Bilinspektør Svezia A. Speditör Skeppsmäklare B. Resebyrå C. Magasinering Lagring Förvaring D. Bilinspektör Bilprovare Bilbesiktningsman Svizzera A. Spediteur Expéditeur Spedizioniere Zolldeklarant Déclarant de douane Dichiarante di dogana B. Reisebürounternehmer Agent de voyage Agente di viaggio C. Lagerhalter Entrepositaire Agente di deposito D. Automobilexperte Expert en automobiles Perito in automobili Eichmeister Vérificateur des poids et mesures Verificatore dei pesi e delle misure». H. Industria cinematografica 39. 363 L 0607: Direttiva 63/607/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1963, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia (GU n. 159 del 2.11.1963, pag. 2661/63) 40. 365 L 0264: Seconda direttiva 65/264/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'applicazione delle disposizioni dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia (GU n. 85 del 19.5.1965, pag. 1437/65), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14) 41. 368 L 0369: Direttiva 68/369/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, concernente l'attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate della distribuzione dei film (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 22), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 88) 42. 370 L 0451: Direttiva 70/451/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, concernente l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate di produzione di film (GU n. L 218 del 3.10.1970, pag. 37), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 88) I. Altri settori Servizi forniti alle imprese nell'immobiliare e altri settori 43. 367 L 0043: Direttiva 67/43/CEE del Consiglio, del 12 gennaio 1967, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti: 1. al settore degli «Affari immobiliari (escluso 6401)» (gruppo ex 640 CITI) 2. al settore di taluni «Servizi forniti alle imprese non classificati altrove» (gruppo 839 CITI) (GU n. 10 del 19.1.1967, pag. 140/67), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 86) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 89) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 156) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso: Nell'articolo 2, paragrafo 3, in fine, è aggiunto il testo seguente: «in Austria: - Immobilienmakler - Immobilienverwaltung - Bauträger (Bauorganisator, Baubetreuer) in Finlandia: - kiinteistönvälittäjä fastighetsförmedlare, fastighetsmäklare in Islanda: - Fasteigna- og skipasala - Leigumi slarar nel Liechtenstein: - Immobilien- und Finanzmakler - Immobilienschätzer, Immobiliensachverständiger - Immobilienhändler - Baubetreuer - Immobilien-, Haus- und Vermögensverwalter in Norvegia: - Eiendomsmeglere, adokater - Entreprenører, utbyggere av fast eiendom - Eiendomsforvalter - Eiendomsforvaltere - Utleiekontorer in Svezia: - Fastighetsmäklare - (Fastighets-) Värderingsman - Fastighetsförvaltare - Byggnadsentreprenörer in Svizzera: - Liegenschaftenmakler, courtier en immeubles, agente immobiliare - Hausverwalter, gestionnaire en immeubles, amministratore di stabili - Immobilien-Treuhänder, régisseur et courtier en immeubles, fiduciario immobiliare». Settore dei servizi personali 44. 368 L 0367: Direttiva 68/367/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI): 1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI) 2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI) (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 16), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 86) 45. 368 L 0368: Direttiva 68/368/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI): 1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI) 2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI) (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 19) Varie attività 46. 375 L 0368: Direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex classe 01 - classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 22) Parrucchieri 47. 382 L 0489: Direttiva 82/489/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri (GU n. L 218 del 27.7.1982, pag. 24) J. Agricoltura 48. 363 L 0261: Direttiva 63/261/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità per l'attuazione nel settore agricolo della libertà di stabilimento nel territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni consecutivi (GU n. 62 del 20.4.1963, pag. 1323/63), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14) 49. 363 L 0262: Direttiva 63/262/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da più di due anni (GU n. 62 del 20.4.1963, pag. 1326/63), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14) 50. 365 L 0001: Direttiva 65/1/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1964, che fissa le modalità di realizzazione della libera prestazione dei servizi nelle attività dell'agricoltura e dell'ortofrutticoltura (GU n. 1 dell'8.1.1965, pag. 1/65), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 79) 51. 367 L 0530: Direttiva 67/530/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di trasferirsi da un'azienda agricola all'altra (GU n. 190 del 10.8.1967, pag. 1), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 79) 52. 367 L 0531: Direttiva 67/531/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa all'applicazione della legislazione degli Stati membri, in materia di contratti agrari, agli agricoltori cittadini degli altri Stati membri (GU n. 190 del 10.8.1967, pag. 3), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 80) 53. 367 L 0532: Direttiva 67/532/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle cooperative (GU n. 190 del 10.8.1967, pag. 5), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 80) 54. 367 L 0654: Direttiva 67/654/CEE del Consiglio, del 24 ottobre 1967, che fissa le modalità di realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività non salariate della silvicoltura e dello sfruttamento forestale (GU n. 263 del 30.10.1967, pag. 6), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 80) 55. 368 L 0192: Direttiva 68/192/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di credito (GU n. L 93 del 17.4.1968, pag. 13), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 80) 56. 368 L 0415: Direttiva 68/415/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di aiuto (GU n. L 308 del 23.12.1968, pag. 17) 57. 371 L 0018: Direttiva 71/18/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1970, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle attività non salariate connesse con l'agricoltura e con l'ortofrutticoltura (GU n. L 8 dell'11.1.1971, pag. 24), modificata da - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 80) K. Altro 58. 385 D 0368: Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU n. L 199 del 31.7.1985, pag. 56) ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti: in generale 59. C/81/74/pag. 1: Comunicazione 74/C 81/01 della Commissione concernente i certificati, le dichiarazioni e le attestazioni previste dalle direttive adottate fino al 1° giugno 1973 dal Consiglio in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, riguardanti: l'onorabilità, l'assenza di fallimento, il tipo e la durata delle attività esercitate nei paesi d'origine (GU n. C 81 del 13.7.1974, pag. 1) 60. 374 Y 0820(01): Risoluzione del Consiglio, del 6 giugno 1974, per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e a altri titoli (GU n. C 98 del 20.8.1974, pag. 1) Sistema generale 61. 389 L 0048: Dichiarazione del Consiglio e della Commissione rilasciata all'atto dell'adozione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU n. L 19 del 24.1.1989, pag. 23) Medici 62. 375 X 0366: Raccomandazione 75/366/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di medico rilasciato in un paese terzo (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 20) 63. 375 X 0367: Raccomandazione 75/367/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alla formazione clinica del medico (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 21) 64. 375 Y 0701(01): Dichiarazioni del Consiglio in occasione dell'adozione dei testi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi medici nella Comunità (GU n. C 146 dell'1.7.1975, pag. 1) 65. 386 X 0458: Raccomandazione 86/458/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di medico generico rilasciato in uno Stato terzo (GU n. L 267 del 19.9.1986, pag. 30) 66. 389 X 0601: Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione, dell'8 novembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario (GU n. L 346 del 27.11.1989, pag. 1) Dentisti 67. 378 Y 0824(01): Dichiarazione del Consiglio relativa alla direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di dentista (GU n. C 202 del 24.8.1978, pag. 1) Veterinari 68. 378 X 1029: Raccomandazione 78/1029/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di veterinario rilasciato in un paese terzo (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 12) 69. 378 Y 1223(01): Dichiarazioni del Consiglio concernenti la direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. C 308 del 23.12.1978, pag. 1) Farmacisti 70. 385 X 0435: Raccomandazione 85/435/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di farmacista rilasciato in uno Stato terzo (GU n. L 253 del 24.9.1985, pag. 45) Architetti 71. 385 X 0386: Raccomandazione 85/386/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, riguardante i titolari di un diploma nel settore dell'architettura rilasciato in un paese terzo (GU n. L 223 del 21.8.1985, pag. 28) Commercio all'ingrosso 72. 365 X 0077: Raccomandazione 65/77/CEE della Commissione, del 12 gennaio 1965, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l'esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 64/222/CEE (GU n. 24 dell'11.2.1965, pag. 413/65) Industria ed artigianato 73. 365 X 0076: Raccomandazione 65/76/CEE della Commissione, del 12 gennaio 1965, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l'esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 64/427/CEE (GU n. 24 dell'11.2.1965, pag. 410/65) 74. 369 X 0174: Raccomandazione 69/174/CEE della Commissione, del 22 maggio 1969, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l'esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 68/366/CEE (GU n. L 146 dell'18.6.1969, pag. 4)