Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/V

Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati

IncludiIntestazione 5 maggio 2009 75% Diritto

Allegati
Elenco di cui all’articolo 28

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell’ordinamento giuridico comunitario, quali:
  • preamboli,
  • destinatari degli atti comunitari,
  • territori o lingue della Comunità,
  • diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
  • procedure di informazione e di notificazione,
si applica il Protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Ai fini del presente allegato e fatte salve le disposizioni del Protocollo 1, si intende che i termini «Stato membro» o «Stati membri» contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 364 L 0221
Direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 850/64).
Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L’articolo 4, paragrafo 3 non si applica.

2. 368 R 1612
Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da:
  • 376 R 0312: Regolamento (CEE) n. 312/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976 (GU n. L 39 del 14.2.1976, pag. 2)
Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
a) Nell’articolo 15, paragrafo 2 la frase «entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento» non si applica.
b) L’articolo 40 non si applica.
c) L’articolo 41 non si applica.
d) L’articolo 42, paragrafo 1 non si applica.
e) All’articolo 42, paragrafo 2 il riferimento all’articolo 51 del trattato CEE è sostituito dal riferimento all’articolo 29 dell’accordo.
f) L’articolo 48 non si applica.
3. 368 L 0360
Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all’interno della Comunità (GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 13)
Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
a) Nell’articolo 4, paragrafo 2 i termini «carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE» sono sostituiti da «carta di soggiorno».
b) Nell’articolo 4, paragrafo 3 i termini «carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE» sono sostituiti da «carta di soggiorno».
c) L’articolo 11 non si applica.
d) L’articolo 13 non si applica.
e) Nell’allegato:
i) il testo del primo capoverso è sostituito dal testo seguente:
«La presente carta di soggiorno è rilasciata in applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, e delle disposizioni prese in esecuzione della direttiva 68/360/CEE del Consiglio quale è stata inserita nell’accordo SEE».
ii) La nota in calce è sostituita dalla nota seguente:
«Austriaci/austriaco, belgi/belga, britannici/britannico, danesi/danese, tedeschi/tedesco, greci/greco, islandesi/islandese, irlandesi/irlandese, finlandesi/finlandese, francesi/francese, italiani/italiano, del Liechtenstein, lussemburghesi/lussemburghese, olandesi/olandese, norvegesi/norvegese, portoghesi/portoghese, spagnoli/spagnolo, svedesi/svedese, svizzeri/svizzero, secondo il paese che rilascia la carta».
4. 370 R 1251
Regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU n. L 142 del 30.6.1970, pag. 24)
Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

L’articolo 9 non si applica.

5. 372 L 0194
Direttiva 72/194/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1972, che estende il campo di applicazione della direttiva 64/221/CEE ai lavoratori che esercitano il diritto di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU n. L 121 del 26.5.1972, pag. 32)
6. 377 L 0486
Direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti (GU n. L 199 del 6.8.1977, pag. 32)