Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/IX

Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati

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Allegati

ALLEGATO IX - SERVIZI FINANZIARI

Elenco di cui all’articolo 36, paragrafo 2 INTRODUZIONE Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell’ordinamento giuridico comunitario, quali: - preamboli; - destinatari degli atti comunitari; - territori o lingue della Comunità; - diritti ed obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e - procedure di informazione e di notificazione si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato. ADATTAMENTI SETTORIALI Per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le competenti autorità degli Stati membri della Comunità previsto negli atti figuranti nel presente allegato, ai fini dell’accordo si applica il paragrafo 7 del protocollo 1. ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO I. Assicurazioni i) Assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita 1. 364 L 0225: Direttiva 64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 878/64). Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L’articolo 3 non si applica. 2. 373 L 0239: Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU n. L 228 del 16.8.1973, pag. 3), modificata da: - 376 L 0580: Direttiva 76/580/CEE del Consiglio del 29 giugno 1976 (GU n. L 189 del 13.7.1976, pag. 13) - 384 L 0641: Direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l’assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 21) - 387 L 0343: Direttiva 87/343/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, che modifica, per quanto riguarda l’assicurazione crediti e l’assicurazione cauzione, la prima direttiva 73/239/CEE (GU n. L 185 del 4.7.1987, pag. 72) - 387 L 0344: Direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria (GU n. L 185 del 4.7.1988, pag. 77) - 388 L 0357: Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/CEE (GU n. L 172 del 4.7.1988, pag. 1) - 390 L 0618: Direttiva 90/618/CEE del Consiglio, dell’8 novembre 1990, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 44). Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Nell’articolo 4 è aggiunto il testo seguente: «f) in Islanda - Húsatryggingar Reykjavíkurborgar - Vi slagatrygging Íslands g) in Svizzera - Aargau: Aargauisches Versicherungsamt, Aarau - Appenzell Ausser-Rhoden: Brand- und Elementarschadenversicherung Appenzell AR, Herisau - Basel-Land: Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, Liestal - Basel-Stadt: Gebäudeversicherung des Kantons Basel-Stadt, Basel - Bern/Berne: Gebäudeversicherung des Kantons Bern, Bern/Assurance Immobilère du canton de Berne, Berne - Fribourg/Freiburg: Établissement cantonal d’assurance des bâtiments du canton de Fribourg, Fribourg/Kantonale Gebäudeversicherungsanstalt Freiburg, Freiburg - Glaurus: Kantonale Sachversicherung Glarus, Glarus - Graubünden/Grigioni/Grischun: Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons Graubünden, Chur/Istituto d’assicurazione fabbricati del cantone dei Grigioni, Coira/Institut dil cantun Grischun per assicuranzas da baghetgs, Cuera - Jura: Assurance Immobilière de la République et canton du Jura, Saignelégier - Luzern: Gebäudeversicherung des Kantons Luzern, Luzern - Neuchâtel: Établissement cantonal d’assurance immobilière contre l’incendie, Neuchâtel - Nidwalden: Nidwaldner Sachversicherung, Stans - Schaffhausen: Gebäudeversicherung des Kantons Schaffhausen, Schaffhausen - Solothurn: Solothurnische Gebäudeversicherung, Solothurn - St. Gallen: Gebäudeversicherung des Kantons St. Gallen, St. Gallen, - Thurgau: Gebäudeversicherung des Kantons Thurgau, Frauenfeld - Vaud: Établissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, Lausanne - Zug: Gebäudeversicherung des Kantons Zug, Zug - Zürich: Gebäudeversicherung des Kantons Zürich, Zürich ». b) Nell’articolo 8 è aggiunto il testo seguente: «- per quanto riguarda l’Austria: "Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" - per quanto riguarda la Finlandia: "Keskinäinen Vakuutusyhtiö"/"Ömsesidigt Försäkringsbolag" "Vakuutusosakeyhtiö"/"Försäkringsaktiebolag" "Vakuutusyhdistys"/"Försäkringsförening" - per quanto riguarda l’Islanda: "Hlutafélag" "Gagnkvæmt félag" - per quanto riguarda il Liechtenstein: "Aktiengesellschaft", "Genossenschaft" - per quanto riguarda la Norvegia: "Aksjeselskaper", "Gjensidige selskaper" - per quanto riguarda la Svezia: "Försäkringsaktiebolag", "Ömsesidiga försäkringsbolag", "Understödsföreningar" - per quanto riguarda la Svizzera: "Aktiengesellschaft"/"Société anonyme"/"Società anonima", "Genossenschaft"/"Société coopérative"/"Società cooperativa" ». c) L’articolo 29 non si applica; è applicabile la disposizione seguente: Ogni Parte contraente, mediante accordi con uno o più paesi terzi, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste negli articoli da 23 a 28 purché i suoi assicurati beneficino di una tutela adeguata ed equivalente. Prima di concludere tali accordi le Parti contraenti si informano e si consultano reciprocamente. Le Parti contraenti non applicano alle succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova fuori del territorio delle Parti contraenti disposizioni risultanti in un trattamento più favorevole di quello concesso a succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova nel territorio delle Parti contraenti. d) Gli articoli 30, 31, 32 e 34 non si applicano; è applicabile la disposizione seguente: «Le imprese che praticano l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, delle quali la Finlandia, l’Islanda e la Norvegia forniscono un elenco a parte, sono esenti dall’applicazione degli articoli 16 e 17. Le competenti autorità di controllo esigono che tali imprese si conformino alle disposizioni di detti articoli al più tardi il 1° gennaio 1995. Anteriormente a tale data il Comitato misto SEE esamina la situazione finanziaria delle imprese che non vi si sono ancora conformate e formula le appropriate raccomandazioni. Finché non si è conformata agli articoli 16 e 17 un’impresa di assicurazione non può aprire una succursale o fornire servizi nel territorio di un’altra Parte contraente. Le imprese che desiderano estendere le loro attività ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2 o dell’articolo 10 possono farlo solo qualora si conformino immediatamente alle disposizioni della presente direttiva». e) Per quanto riguarda i rapporti con le imprese di assicurazioni dei paesi terzi di cui all’articolo 29 ter (vedi art. 4 della direttiva 90/618/CEE) si applicano le seguenti disposizioni: 1. Al fine di pervenire al massimo grado di convergenza dei regimi applicati alle imprese di assicurazioni dei paesi terzi, le Parti contraenti si scambiano informazioni come previsto nell’articolo 29 ter, paragrafi 1 e 5, e si consultano in merito ai problemi di cui all’articolo 29 ter, paragrafi 2, 3 e 4, nell’ambito del Comitato misto SEE e secondo procedure specifiche che vanno convenute tra le Parti contraenti. 2. Le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità di una Parte contraente alle imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo sono valide conformemente alle disposizioni della direttiva nel territorio di tutte le Parti contraenti. Tuttavia, a) quando un paese terzo impone restrizioni quantitative allo stabilimento di imprese di assicurazioni di uno Stato AELS (EFTA) o impone a tali imprese restrizioni non imposte ad imprese di assicurazioni della Comunità, le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità della Comunità a imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di tale paese terzo sono valide unicamente nella Comunità, salvo qualora uno Stato AELS (EFTA) decida altrimenti per quanto riguarda il suo territorio; b) qualora la Comunità abbia deciso di limitare o sospendere le decisioni relative alle autorizzazioni di imprese affiliate di assicurazioni dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, le autorizzazioni concesse da una competente autorità di uno Stato AELS (EFTA) a tali imprese di assicurazioni sono valide unicamente nel suo territorio, salvo qualora un’altra Parte contraente decida altrimenti per il suo territorio; c) le limitazioni o sospensioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese di assicurazioni o alle loro affiliate già autorizzate nel territorio di una Parte contraente. 3. Ogniqualvolta la Comunità negozia con un paese terzo in base all’articolo 29 ter, paragrafi 3 e 4, per ottenere per le sue imprese di assicurazioni il trattamento nazionale ed un effettivo accesso al mercato, si adopera per ottenere pari trattamento per le imprese di assicurazioni degli Stati AELS (EFTA). 3. 373 L 0240: Direttiva 73/240/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dall’assicurazione sulla vita (GU n. L 228 del 16.8.1973, pag. 20). Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Gli articoli 1, 2 e 5 non si applicano. 4. 378 L 0473: direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria (GU n. L 151 del 7.6.1978, pag. 25). Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L’articolo 9 non si applica. 5. 384 L 0641: Direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l’assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 21). 6. 387 L 0344: Direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria (GU n. L 185 del 4.7.1987, pag. 77). 7. 388 L 0357: Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU n. L 172 del 4.7.1988, pag. 1), modificata da: - 390 L 0618: Direttiva 90/618/CEE del Consiglio, dell’8 novembre 1990, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 44). ii) Assicurazione autoveicoli 8. 372 L 0166: Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU n. L 103 del 2.5.1972, pag. 1), modificata da: - 372 L 0430: Direttiva 72/430/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 162) - 384 L 0005: Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU n. L 8 dell’11.1.1984, pag. 17) - 390 L 0232: Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli (GU n. L 129 del 19.5.1990, pag. 33). - 391 D 0323: Decisione della Commissione, del 30 maggio 1991, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio (GU n. L 177 del 5.7.1991, pag. 25) 9. 384 L 0005: Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU n. L 8 dell’11.1.1984, pag. 17), modificata da: - 390 L 0232: Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU n. L 129 del 19.5.1990, pag. 33) 10. 390 L 0232: Terza direttiva 90/232/CEE, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU n. L 129 del 19.5.1990, pag. 33) iii) Assicurazione sulla vita 11. 379 L 0267: Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’accesso all’attività dell’assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (GU n. L 63 del 13.3.1979, pag. 1), modificata da: - 390 L 0619: Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell’8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 50) Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Nell’articolo 4 è aggiunto il seguente testo: «La presente direttiva non riguarda le operazioni dei fondi collettivi di pensione prescritti dalla legge finlandese sulle pensioni dei lavoratori dipendenti (TEL) e dalla normativa connessa. Tuttavia le autorità finlandesi consentono in modo non discriminatorio a tutti i cittadini e a tutte le imprese delle Parti contraenti di svolgere, conformemente alla legislazione finlandese, le attività di cui all’articolo 1 connesse con la presente esenzione tramite: - proprietà di un’impresa o gruppo di assicurazioni esistenti o partecipazione nei medesimi; oppure - costituzione di nuove imprese o gruppi di assicurazioni, compresi i fondi collettivi di pensione, o partecipazione nei medesimi.». b) Nell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto il seguente testo: «- per quanto riguarda l’Austria: "Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" - per quanto riguarda la Finlandia: "Keskinäinen Vakuutusyhtiö"/"Ömsesidigt Försäkringsbolag" "Vakuutusosakeyhtiö"/"Försäkringsaktiebolag" "Vakuutusyhdistys"/"Försäkringsförening" - per quanto riguarda l’Islanda: "Hlutafélag" "Gagnkvæmt félag" - per quanto riguarda il Liechtenstein: "Aktiengesellschaft", "Genossenschaft" - per quanto riguarda la Norvegia: "Aksjeselskaper", "Gjensidige selskaper" - per quanto riguarda la Svezia: "Försäkringsaktiebolag", "Ömsesidiga försäkringsbolag", "Understödsföreningar" - per quanto riguarda la Svizzera: "Aktiengesellschaft"/"Société anonyme"/"Società anonima", "Genossenschaft"/"Société coopérative"/"Società cooperativa" "Stiftung"/"Fondation"/"Fondazione"». c) L’articolo 13, paragrafo 5 e gli articoli 33, 34, 35 e 36 non si applicano; è applicabile la disposizione seguente: Le imprese di assicurazione sulla vita, delle quali l’Islanda fornisce un elenco a parte, sono esenti dall’applicazione degli articoli 18, 19 e 20. La competente autorità di controllo esige che tali imprese si conformino alle disposizioni dei suddetti articoli al più tardi il 1° gennaio 1995. Anterioremente a tale data il Comitato misto SEE esamina la situazione finanziaria delle imprese che non vi si sono ancora conformate e formula le appropriate raccomandazioni. Finché non si è conformata agli articoli 18, 19 e 20 un’impresa di assicurazione non può aprire una succursale o fornire servizi nel territorio di un’altra Parte contraente. Le imprese che desiderano estendere la loro attività ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2 o dell’articolo 10 possono farlo solo qualora si conformino immediatamente alle norme della direttiva. d) L’articolo 32 non si applica; è applicabile la disposizione seguente: Ogni Parte contraente, mediante accordi con uno o più paesi terzi, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste negli articoli da 27 a 31 della direttiva, purché i suoi assicurati beneficino di una tutela adeguata ed equivalente. Le Parti contraenti si informano e si consultano reciprocamente prima di concludere tali accordi. Le Parti contraenti non applicano alle succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova fuori del territorio delle Parti contraenti disposizioni risultanti in un trattamento più favorevole di quello concesso a succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova nel territorio delle Parti contraenti. e) Per quanto riguarda le relazioni con le imprese di assicurazioni di paesi terzi di cui all’articolo 32 ter (cfr. articolo 9 della direttiva 90/619/CEE del Consiglio), si applica quanto segue: 1. Al fine di pervenire al massimo grado di convergenza dei regimi applicati alle imprese di assicurazioni dei paesi terzi, le Parti contraenti si scambiano informazioni come previsto nell’articolo 32 ter, paragrafi 1 e 5, e si consultano in merito ai problemi di cui all’articolo 32 ter, paragrafi 2, 3 e 4, nell’ambito del Comitato misto SEE e secondo procedure specifiche che vanno convenute tra le Parti contraenti. 2. Le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità di una Parte contraente alle imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo sono valide conformemente alle disposizioni della direttiva nel territorio di tutte le Parti contraenti. Tuttavia, a) quando un paese terzo impone restrizioni quantitative allo stabilimento di imprese di assicurazioni di uno Stato AELS (EFTA) o impone a tali imprese restrizioni non imposte ad imprese di assicurazioni della Comunità, le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità della Comunità a imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di tale paese terzo sono valide unicamente nella Comunità, salvo qualora uno Stato AELS (EFTA) decida altrimenti per quanto riguarda il suo territorio; b) qualora la Comunità abbia deciso di limitare o sospendere le decisioni relative alle autorizzazioni di imprese affiliate di assicurazioni dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, le autorizzazioni concesse da una competente autorità di uno Stato AELS (EFTA) a tali imprese di assicurazioni sono valide unicamente nel suo territorio, salvo qualora un’altra Parte contraente decida altrimenti per il suo territorio; c) le limitazioni o sospensioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese di assicurazioni o alle loro affiliate già autorizzate nel territorio di una Parte contraente. 3. Ogniqualvolta la Comunità negozia con un paese terzo in base all’articolo 32 ter, paragrafi 3 e 4, per ottenere per le sue imprese di assicurazioni il trattamento nazionale ed un effettivo accesso al mercato, si adopera per ottenere pari trattamento per le imprese di assicurazioni degli Stati AELS (EFTA). f) Nell’articolo 13, paragrafo 3, i termini «al momento della notifica della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «al momento della firma dell’accordo SEE». 12. 390 L 0619: Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell’8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 50). Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Articolo 9: vedi adattamento della direttiva del Consiglio 79/267/CEE, di cui alla lettera e). iv) Altri problemi 13. 377 L 0092: Direttiva 77/92/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate a facilitare l’effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 14). Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a) è aggiunto quanto segue: «in Austria: - Versicherungsmakler - Rückversicherungsmakler in Finlandia: - Vakuutuksenvälittäjä/Försädringsmäklare in Islanda: - Vátryggingami slari in Liechtenstein: - Versicherungsmakler in Norvegia: - Forsikringsmegler in Svezia: - Försäkringsmäklare in Svizzera: - Versicherungsmakler - Courtier en assurances - Mediatore d’assicurazione - Broker». b) Nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) è aggiunto il testo seguente: «in Austria: - Versicherungsvertreter in Finlandia: - Vakuutusasiamies/Försäkringsombud in Islanda: - Vátryggingaumbo ssma sdur in Liechtenstein: - Versicherungs-Generalagent - Versicherungsagent - Versicherungsinspektor in Norvegia: - Assurandør - Agent in Svezia: - Försäkringsombud in Svizzera: - Versicherungs-Generalagent - Agent général d’assurance - Agente generale d’assicurazione - Versicherungsagent - Agent d’assurance - Agente d’assicurazione - Versicherungsinspektor - Inspecteur d’assurance - Ispettore d’assicurazione». c) Nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c) è aggiunto il testo seguente: «in Islanda: - Vátryggingasöluma sur in Norvegia: - Underagent». II. Banche ed altri enti creditizi i) Coordinamento della normativa in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi 14. 373 L 0183: Direttiva 73/183/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1973, per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari (GU n. L 194 del 16.7.1973, pag. 1, rettificata dalla GU n. L 320 del 21.11.1973, pag. 26 e GU n. L 17 del 22.1.1974, pag. 22). Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Gli articoli 1, 2, 3 e 6 della direttiva non si applicano. b) Nell’articolo 5, paragrafi 1 e 3 della direttiva i termini «di cui all’articolo 2» sono sostituiti dai termini «di cui all’allegato II, ad eccezione della categoria 4». 15. 377 L 0780: Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GU n. L 322 del 17.12.1977, pag. 30), modificata da: - 386 L 0524: Direttiva 86/524/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1986, che modifica la direttiva 77/780/CEE per quanto riguarda l’elenco delle esclusioni permanenti di taluni enti creditizi (GU n. L 309 del 4.11.1986, pag. 15) - 389 L 0646: Seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (GU n. L 386 del 30.12.1989, pag. 1). Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) L’articolo 2, paragrafi 5 e 6, l’articolo 3, paragrafo 3, lettere b), c) e d), l’articolo 9, paragrafi 2 e 3 e l’articolo 10 della direttiva non si applicano. b) Nell’articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente: «- in Austria: delle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico - in Islanda: della "Byggingarsjodir rikisins" - in Liechtenstein: della "Liechtensteinische Landesbank" - in Svezia: della "Svenska skeppshypotekskassan"». c) L’Islanda applica le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. 16. 389 L 0646: Seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (GU n. L 386 del 30.12.1989, pag. 1). Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Per quanto riguarda le relazioni con gli enti creditizi di paesi terzi di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva, si applica quanto segue: 1. Al fine di pervenire al massimo grado di convergenza dei regimi applicati agli enti creditizi dei paesi terzi, le Parti contraenti si scambiano informazioni come previsto nell’articolo 9, paragrafi 1 e 5, e si consultano in merito ai problemi di cui all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, nell’ambito del Comitato misto SEE e secondo procedure specifiche che vengono convenute tra le Parti contraenti. 2. Le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità di una Parte contraente ad enti creditizi che sono affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo sono valide conformemente alle disposizioni della direttiva nel territorio di tutte le Parti contraenti. Tuttavia, a) quando un paese terzo impone restrizioni quantitative allo stabilimento di enti creditizi di uno Stato AELS (EFTA) o impone a tali enti creditizi restrizioni non imposte agli enti creditizi della Comunità, le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità della Comunità a enti creditizi che sono affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di tale paese terzo sono valide unicamente nella Comunità, salvo qualora uno Stato AELS (EFTA) decida altrimenti per quanto riguarda il suo territorio; b) qualora la Comunità abbia deciso di limitare o sospendere le decisioni relative alle autorizzazioni di enti creditizi che sono affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, le autorizzazioni concesse da una competente autorità di uno Stato AELS (EFTA) a tali enti creditizi sono valide unicamente nella giurisdizione di tale paese, salvo qualora un’altra Parte contraente decida altrimenti per quanto riguarda il suo territorio; c) le limitazioni o sospensioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano agli enti creditizi o alle loro affiliate già autorizzate nel territorio di una Parte contraente. 3. Ogniqualvolta la Comunità negozia con un paese terzo in base all’articolo 9, paragrafi 3 e 4, per ottenere per i suoi enti creditizi il trattamento nazionale ed un effettivo accesso al mercato, si adopera per ottenere pari trattamento per gli enti creditizi degli Stati AELS (EFTA). b) Nell’articolo 10, paragrafo 2 i termini «al momento dell’applicazione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «al momento dell’entrata in vigore dell’accordo SEE» e i termini «la data di notifica della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «la data di firma dell’accordo SEE». c) L’Islanda applica le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Durante il periodo di transizione riconosce, conformemente alle disposizioni della direttiva, le autorizzazioni concesse agli enti creditizi dalle competenti autorità delle altre Parti contraenti. Le autorizzazioni concesse agli enti creditizi dalle competenti autorità islandesi non sono valide in tutto il territorio SEE prima della piena applicazione della direttiva. ii) Requisiti e norme in materia prudenziale 17. 389 L 0299: Direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi (GU n. L 124 del 5.5.1989, pag. 16). 18. 389 L 0647: Direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (GU n. L 386 del 30.12.1989, pag. 14). Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) I prestiti garantiti completamente da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente ricevono la stessa ponderazione applicata alle ipoteche su proprietà immobiliari di tipo residenziale conformemente alle disposizioni contenute nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva. b) L’articolo 11, paragrafo 4 si applica anche all’Austria e all’Islanda. c) Anteriormente al 1° gennaio 1993 l’Austria e la Finlandia stabiliscono un sistema per identificare gli enti creditizi che non sono in grado di soddisfare i requisiti dell’articolo 10, paragrafo 1 della direttiva. Per ognuno di questi enti la competente autorità adotta le misure appropriate a garantire che il coefficiente di solvibilità dell’8% sia raggiunto il più rapidamente possibile e comunque non oltre il 1° gennaio 1995. Fintantoché gli enti creditizi in questione non hanno raggiunto il coefficiente dell’8% le competenti autorità austriache e finlandesi considerano inadeguata, in relazione all’articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 89/646/CEE del Consiglio, la situazione finanziaria di tali enti creditizi. 19. 391 L 0031: Direttiva 91/31/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modifica della definizione tecnica di «banche multilaterali di sviluppo» di cui alla direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (GU n. L 17 del 23.1.1991, pag. 20). iii) Vigilanza e conti 20. 383 L 0350: Direttiva 83/350/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (GU n. L 193 del 18.7.1983, pag. 18). 21. 386 L 0635: Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU n. L 372 del 31.12.1986, pag. 1). Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L’Austria, la Norvegia e la Svezia applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995, il Liechtenstein e la Svizzera al più tardi il 1° gennaio 1996. Durante i periodi di transizione vige il riconoscimento reciproco dei conti annuali relativi alle succursali pubblicati dagli enti creditizi delle Parti contraenti. 22. 389 L 0117: Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tali Stato membro (GU n. L 44 del 16.2.1989, pag. 40). Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L’articolo 3 non si applica. 23. 391 L 0308: Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU n. L 166 del 28.6.1991, pag. 77). Modalità per l’associazione degli Stati AELS (EFTA) conformemente all’articolo 101 dell’accordo: Un esperto di ogni Stato AELS (EFTA) può partecipare ai lavori del Comitato di contatto in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b). Per quanto concerne la partecipazione degli esperti degli Stati AELS (EFTA) ai lavori di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d) si applicano le pertinenti disposizioni dell’accordo. A tempo debito la Commissione delle Comunità europee informa i partecipanti della data della riunione del Comitato e trasmette la documentazione pertinente. III. Borsa e valori mobiliari i) Transazioni e quotazioni di borsa 24. 379 L 0279: Direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori (GU n. L 66 del 16.3.1979, pag. 21), modificata da: - 388 L 0627: Direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell’acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in Borsa (GU n. L 348 del 17.12.1988, pag. 62). Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L’Islanda e la Svizzera applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Durante il periodo di transizione tali paesi organizzano lo scambio di informazioni con le competenti autorità delle altre Parti contraenti in merito ai problemi disciplinati dalla direttiva. 25. 380 L 0390: Direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori (GU n. L 100 del 17.4.1980, pag. 1), modificata da: - 387 L 0345: Direttiva 87/345/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987 (GU n. L 185 del 4.7.1987, pag. 81) - 390 L 0211: Direttiva 90/211/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica la direttiva 80/390/CEE per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una Borsa valori (GU n. L 112 del 3.5.1990, pag. 24). Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) L’articolo 25 bis della direttiva, introdotto dalla direttiva 87/345/CEE, non si applica. b) L’Islanda e la Svizzera applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Durante il periodo di transizione tali paesi organizzano lo scambio di informazioni con le competenti autorità delle altre Parti contraenti in merito ai problemi disciplinati dalla direttiva. 26. 382 L 0121: Direttiva 82/121/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una Borsa valori (GU n. L 48 del 20.2.1982, pag. 26). Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L’Islanda e la Svizzera applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Nel corso del periodo di transizione tali paesi scambiano informazioni con le competenti autorità delle altre Parti contraenti in merito ai problemi disciplinati dalla direttiva. 27. 388 L 0627: Direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell’acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in Borsa (GU n. L 348 del 17.12.1988, pag. 62). Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Nel corso del periodo di transizione tali paesi organizzano lo scambio di informazioni con le competenti autorità delle altre Parti contraenti in merito ai problemi disciplinati dalla direttiva. 28. 389 L 0298: Direttiva 89/298/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica di valori mobiliari (GU n. L 124 del 5.5.1989, pag. 8). Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Le disposizioni dell’articolo 24 della direttiva non si applicano. b) L’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Nel corso del periodo di transizione tali paesi organizzano lo scambio di informazioni con le competenti autorità delle altre Parti contraenti in merito ai problemi disciplinati dalla direttiva. 29. 389 L 0592: Direttiva 89/592/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading) (GU n. L 334 del 18.11.1989, pag. 30). Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) L’Austria, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Nel corso del periodo di transizione tali paesi organizzano lo scambio di informazioni con le competenti autorità delle altre Parti contraenti in merito ai problemi disciplinati dalla direttiva. b) L’articolo 11 non si applica. ii) Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) 30. 385 L 0611: Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU n. L 375 del 31.12.1985, pag. 3) modificata da: - 388 L 0220: Direttiva 88/220/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), per quanto riguarda la politica d’investimento di alcuni o.i.c.v.m. (GU n. L 100 del 19.4.1988, pag. 31). Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell’articolo 57, paragrafo 2 i termini «alla data di messa in applicazione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «alla data di entrata in vigore dell’accordo SEE». ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti: 31. 374 X 0165: Raccomandazione 74/165/CEE della Commissione, del 6 febbraio 1974, relativa all’applicazione di articoli della direttiva del Consiglio del 24 aprile 1972 (GU n. L 87 del 30.3.1974, pag. 12). 32. 381 X 0076: Raccomandazione 81/76/CEE della Commissione, dell’8 gennaio 1981, relativa all’accelerazione della liquidazione dei sinistri, nell’ambito dell’assicurazione responsabilità civile connessa con la circolazione degli autoveicoli (GU n. L 57 del 4.3.1981, pag. 27). 33. 385 X 0612: Raccomandazione 85/612/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativa all’articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio (GU n. L 375 del 31.12.1985, pag. 19). 34. 387 X 0062: Raccomandazione 87/62/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1986, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi (GU n. L 33 del 4.2.1987, pag. 10). 35. 387 X 0063: Raccomandazione 87/63/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1986, relativa all’instaurazione nella Comunità di sistemi di garanzia dei depositi (GU n. L 33 del 4.2.1987, pag. 16). 36. 390 X 0109: Raccomandazione 90/109/CEE della Commissione, del 14 febbraio 1990, concernente la trasparenza delle condizioni bancarie applicabili alle transazioni finanziarie transfrontaliere (GU n. L 67 del 15.3.1990, pag. 39).