Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/III

Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati

IncludiIntestazione 5 maggio 2009 75% Diritto

Allegati
Elenco di cui all’articolo 23, lettera c)

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell’ordinamento giuridico comunitario, quali:
  • preamboli,
  • destinatari degli atti comunitari,
  • territori o lingue della Comunità,
  • diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
  • procedure di informazione e di notificazione,
si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

385 L 0374
Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU n. L 210, del 7.8.1985, pag. 29).
Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
a) Per quanto riguarda la responsabilità dell’importatore, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, si applica quanto segue:
i) Fatta salva la responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nel SEE a fini di vendita, locazione, «leasing» o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell’ambito della sua attività commerciale, è considerato responsabile allo stesso titolo del produttore.
ii) Ciò vale per quanto riguarda le importazioni dagli Stati AELS (EFTA) nella Comunità e dalla Comunità negli Stati AELS (EFTA) o da uno Stato AELS (EFTA) in un altro Stato AELS (EFTA).
A decorrere dalla data di entrata in vigore, per uno degli Stati membri della Comunità o per uno Stato AELS (EFTA), della Convenzione di Lugano, del 16 settembre 1988, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il primo comma del presente punto non si applica più tra gli Stati che hanno ratificato la Convenzione, quando una sentenza nazionale a favore del danneggiato può, in seguito alla ratifica, essere resa esecutiva nei confronti del produttore o dell’importatore ai sensi del punto i).
iii) La Svizzera ed il Liechtenstein possono rinunciare reciprocamente alla responsabilità dell’importatore.
b) Per quanto riguarda l’articolo 14, si applica quanto segue:
La direttiva non si applica ai danni derivanti da incidenti nucleari che rientrano nel campo d’applicazione di una convenzione internazionale ratificata da Stati AELS (EFTA) e da Stati membri della Comunità.
Inoltre, per la Svizzera ed il Liechtenstein, la direttiva non si applica se le rispettive legislazioni nazionali prevedono una protezione equivalente a quella garantita dalle convenzioni internazionali di cui sopra.