Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati
IncludiIntestazione
5 maggio 2009
75%
Diritto
<dc:title> Accordo sullo Spazio Economico Europeo </dc:title>
<dc:creator opt:role="aut">Governo italiano</dc:creator>
<dc:date>1994</dc:date>
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<dc:rights>CC BY-SA 3.0</dc:rights>
<dc:rights>GFDL</dc:rights>
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20110314214613
Accordo sullo Spazio Economico Europeo Governo italiano1994
- Elenco di cui all’articolo 23, lettera c)
INTRODUZIONE
- Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell’ordinamento giuridico comunitario, quali:
- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,
- si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.
ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO
- 385 L 0374
- Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU n. L 210, del 7.8.1985, pag. 29).
- Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
- a) Per quanto riguarda la responsabilità dell’importatore, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, si applica quanto segue:
- i) Fatta salva la responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nel SEE a fini di vendita, locazione, «leasing» o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell’ambito della sua attività commerciale, è considerato responsabile allo stesso titolo del produttore.
- ii) Ciò vale per quanto riguarda le importazioni dagli Stati AELS (EFTA) nella Comunità e dalla Comunità negli Stati AELS (EFTA) o da uno Stato AELS (EFTA) in un altro Stato AELS (EFTA).
- A decorrere dalla data di entrata in vigore, per uno degli Stati membri della Comunità o per uno Stato AELS (EFTA), della Convenzione di Lugano, del 16 settembre 1988, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il primo comma del presente punto non si applica più tra gli Stati che hanno ratificato la Convenzione, quando una sentenza nazionale a favore del danneggiato può, in seguito alla ratifica, essere resa esecutiva nei confronti del produttore o dell’importatore ai sensi del punto i).
- iii) La Svizzera ed il Liechtenstein possono rinunciare reciprocamente alla responsabilità dell’importatore.
- b) Per quanto riguarda l’articolo 14, si applica quanto segue:
- La direttiva non si applica ai danni derivanti da incidenti nucleari che rientrano nel campo d’applicazione di una convenzione internazionale ratificata da Stati AELS (EFTA) e da Stati membri della Comunità.
- Inoltre, per la Svizzera ed il Liechtenstein, la direttiva non si applica se le rispettive legislazioni nazionali prevedono una protezione equivalente a quella garantita dalle convenzioni internazionali di cui sopra.