Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/II

Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati

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Allegati

ALLEGATO II - REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, NORME, PROVE E CERTIFICAZIONI

Elenco di cui all'articolo 23 INTRODUZIONE Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali: - preamboli, - destinatari degli atti comunitari, - territori o lingue della Comunità, - diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e - procedure di informazione e di notificazione. si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato. ADATTAMENTI SETTORIALI I riferimenti agli articoli 30 e 36 oppure da 30 a 36 del trattato che istituisce la Comunità economica europea sono sostituiti dai riferimenti agli articoli 11 e 13 oppure 11, 12 e 13, e se del caso 18, dell'accordo. I. VEICOLI A MOTORE Fino al 1° gennaio 1995 gli Stati AELS (EFTA) possono applicare le rispettive legislazioni nazionali, compresa la facoltà di rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso, per motivi concernenti le emissioni di gas inquinanti di tutti i tipi di motori, l'emissione di particelle inquinanti dei motori diesel e il rumore dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione delle direttive in questione, conformi alle prescrizioni delle direttive 70/157/CEE, 70/220/CEE, 72/306/CEE e 88/77/CEE nell'ultima versione, e che sono omologati sulla base dei requisiti della direttiva 70/156/CEE. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli Stati AELS (EFTA) possono continuare ad applicare le rispettive legislazioni nazionali, ma consentono la libera circolazione dei veicoli in conformità dell'acquis comunitario. Tutte le proposte intese a modificare, aggiornare, ampliare o comunque estendere l'acquis comunitario in relazione a materie previste dalle direttive sopraindicate, sono soggette alla procedura decisionale generale dell'accordo. Fino al 1° gennaio 1995 gli Stati AELS (EFTA) non possono concedere, a norma delle direttive di cui al primo comma, l'omologazione CEE per i veicoli completi né i certificati previsti dalle direttive particolari per sistemi, componenti od entità tecniche separate. ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 370 L 0156: Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 115) - 378 L 0315: Direttiva 78/315/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977 (GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 1) - 378 L 0547: Direttiva 78/547/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978 (GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 39) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 108) - 380 L 1267: Direttiva 80/1267/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 34), rettificata nella GU n. L 265 del 19.9.1981, pag. 28 - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 211) - 387 L 0358: Direttiva 87/358/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 51) - 387 L 0403: Direttiva 87/403/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, che completa l'allegato I della direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 44) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'articolo 2, lettera a) si aggiungono i trattini seguenti: «- Typengenehmigung, nella legislazione austriaca, - tyyppihyväksyntä/typgodkännande, nella legislazione finlandese, - ger sarvi surkenning, nella legislazione islandese, - Typengenehmigung, nella legislazione del Liechtenstein, - typegodkjenning, nella legislazione norvegese, - typgodkännande, nella legislazione svedese, - Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera». 2. 370 L 0157: Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 16), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 115) - 373 L 0350: Direttiva 73/350/CEE della Commissione, del 7 novembre 1973 (GU n. L 321 del 22.11.1973, pag. 33) - 377 L 0212: Direttiva 77/212/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1977 (GU n. L 66 del 12.3.1977, pag. 33) - 381 L 0334: Direttiva 81/334/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981 (GU n. L 131 del 18.5.1981, pag. 6) - 384 L 0372: Direttiva 84/372/CEE della Commissione, del 3 luglio 1984 (GU n. L 196 del 26.7.1984, pag. 47) - 384 L 0424: Direttiva 84/424/CEE del Consiglio, del 3 settembre 1984 (GU n. L 238 del 6.9.1984, pag. 31) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 211) - 389 L 0491: Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Nell'allegato II, nella nota in calce relativa al punto 3.1.3 è aggiunto il testo seguente: «A = Austria, CH = Svizzera, FL = Liechtenstein, IS = Islanda, N = Norvegia, S = Svezia, SF = Finlandia». b) Nell'allegato IV, nella nota in calce relativa alla lettera o alle lettere distintive del paese che concede l'omologazione, è aggiunto il testo seguente: «A = Austria, CH = Svizzera, FL = Liechtenstein, IS = Islanda, N = Norvegia, S = Svezia, SF = Finlandia». 3. 370 L 0220: Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 1), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 115) - 374 L 0290: Direttiva 74/290/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1974 (GU n. L 159 del 15.6.1974, pag. 61) - 377 L 0102: Direttiva 77/102/CEE della Commissione, del 30 novembre 1976 (GU n. L 32 del 3.2.1977, pag. 32) - 378 L 0665: Direttiva 78/665/CEE della Commissione, del 14 luglio 1978 (GU n. L 223 del 14.8.1978, pag. 48) - 383 L 0351: Direttiva 83/351/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1983 (GU n. L 197 del 20.7.1983, pag. 1) - 388 L 0076: Direttiva 88/76/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987 (GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 1) - 388 L 0436: Direttiva 88/436/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1988 (GU n. L 214 del 6.8.1988, pag. 1), rettificata nella GU n. L 303 dell'8.11.1988, pag. 36 - 389 L 0458: Direttiva 89/458/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 1) - 389 L 0491: Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43) - 391 L 0441: Direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 (GU n. L 242 del 30.8.1991, pag. 1) 4. 370 L 0221: Direttiva 70/221/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 23), rettificata nella GU n. L 65 del 15.3.1979, pag. 42, modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 116) - 379 L 0490: Direttiva 79/490/CEE della Commissione, del 18 aprile 1979 (GU n. L 128 del 26.5.1979, pag. 22), rettificata nella GU n. L 188 del 26.7.1979, pag. 54, modificata dalla direttiva 81/333/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981 - 381 L 0333: Direttiva 81/333/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981 (GU n. L 131 del 18.5.1981, pag. 4) 5. 370 L 0222: Direttiva 70/222/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'alloggiamento ed al montaggio delle targhe posteriori di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 25), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 116) 6. 370 L 0311: Direttiva 70/311/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 133 del 18.6.1970, pag. 10), rettificata nella GU n. L 196 del 3.9.1970, pag. 14, modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 116) 7. 370 L 0387: Direttiva 70/387/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 176 del 10.8.1970, pag. 5), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 116) 8. 370 L 0388: Direttiva 70/388/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore (GU n. L 176 del 10.8.1970, pag. 12), rettificata nella GU n. L 329 del 25.11.1982, pag. 31, modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 116) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 108) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 212) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato I, punto 1.4.1 nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente: «12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, IS per l'Islanda, FL per il Liechtenstein, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia, 14 per la Svizzera». 9. 371 L 0127: Direttiva 71/127/CEE del Consiglio, del 1° marzo 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore (GU n. L 68 del 22.3.1971, pag. 1), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 116) - 379 L 0795: Direttiva 79/795/CEE della Commissione, del 20 luglio 1979 (GU n. L 239 del 22.9.1979, pag. 1) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109) - 385 L 0205: Direttiva 85/205/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1985 (GU n. L 90 del 29.3.1985, pag. 1) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 212) - 386 L 0562: Direttiva 86/562/CEE della Commissione, del 6 novembre 1986 (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 49) - 388 L 0321: Direttiva 88/321/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988 (GU n. L 147 del 14.6.1988, pag. 77) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato II, appendice 2 nell'elenco dei numeri distintivi del punto 4.2 è aggiunto il testo seguente: «12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, IS per l'Islanda, FL per il Liechtenstein, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia, 14 per la Svizzera». 10. 371 L 0320: Direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 37), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 118) - 374 L 0132: Direttiva 74/132/CEE della Commissione, dell'11 febbraio 1974 (GU n. L 74 del 19.3.1974, pag. 7) - 375 L 0524: Direttiva 75/524/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975 (GU n. L 236 dell'8.9.1975, pag. 3), rettificata nella GU n. L 247 del 23.9.1975, pag. 36 - 379 L 0489: Direttiva 79/489/CEE della Commissione, del 18 aprile 1979 (GU n. L 128 del 26.5.1979, pag. 12) - 385 L 0647: Direttiva 85/647/CEE della Commissione, del 23 dicembre 1985 (GU n. L 380 del 31.12.1985, pag. 1) - 388 L 0194: Direttiva 88/194/CEE della Commissione, del 24 marzo 1988 (GU n. L 92 del 9.4.1988, pag. 47) 11. 372 L 0245: Direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU n. L 152 del 6.7.1972, pag. 15), modificata da: - 389 L 0491: Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43) 12. 372 L 0306: Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (GU n. L 190 del 20.8.1972, pag. 1), rettificata nella GU n. L 215 del 6.8.1974, pag. 20, modificata da: - 389 L 0491: Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43) 13. 374 L 0060: Direttiva 74/60/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dal o dai retrovisori interni, disposizione degli organi di comando, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei sedili) (GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 2), rettificata nella GU n. L 215 del 6.8.1974, pag. 20, modificata da: - 378 L 0632: Direttiva 78/632/CEE della Commissione, del 19 maggio 1978 (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 26) 14. 374 L 0061: Direttiva 74/61/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore (GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 22), rettificata nella GU n. L 215 del 6.8.1974, pag. 20 15. 374 L 0297: Direttiva 74/297/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (comportamento del dispositivo di guida in caso di urto) (GU n. L 165 del 20.6.1974, pag. 16) 16. 374 L 0408: Direttiva 74/408/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e del loro ancoraggio) (GU n. L 221 del 12.8.1974, pag. 1), modificata da: - 381 L 0577: Direttiva 81/557/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981 (GU n. L 209 del 29.7.1981, pag. 34) 17. 374 L 0483: Direttiva 74/483/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore (GU n. L 266 del 2.01.1974, pag. 4), modificata da: - 379 L 0488: Direttiva 79/488/CEE della Commissione, del 18 aprile 1979 (GU n. L 128 del 26.5.1979, pag. 1) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 212) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato I, nella nota in calce relativa al punto 3.2.2.2 è aggiunto il testo seguente: «12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, IS per l'Islanda, FL per il Liechtenstein, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia, 14 per la Svizzera». 18. 375 L 0443: Direttiva 75/443/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore (GU n. L 196 del 26.7.1975, pag. 1) 19. 376 L 0114: Direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 1), rettificata nella GU n. L 329 del 25.11.1982, pag. 31, modificata da: - 378 L 0507: Direttiva 78/507/CEE della Commissione, del 19 maggio 1978 (GU n. L 155 del 13.6.1978, pag. 31) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato, punto 2.1.2 nel testo fra parentesi è aggiunto il testo seguente: «12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, IS per l'Islanda, FL per il Liechtenstein, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia, 14 per la Svizzera». 20. 376 L 0115: Direttiva 76/115/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 6), modificata da: - 381 L 0575: Direttiva 81/575/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981 (GU n. L 209 del 29.7.1981, pag. 30) - 382 L 0318: Direttiva 82/318/CEE della Commissione, del 2 aprile 1982 (GU n. L 139 del 19.5.1982, pag. 9) 21. 376 L 0756: Direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 1), modificata da: - 380 L 0233: Direttiva 80/233/CEE della Commissione, del 21 novembre 1979 (GU n. L 51 del 25.2.1980, pag. 8), rettificata nella GU n. L 111 del 30.4.1980, pag. 22) - 382 L 0244: Direttiva 82/244/CEE della Commissione, del 17 marzo 1982 (GU n. L 109 del 22.4.1982, pag. 31) - 383 L 0276: Direttiva 83/276/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1983 (GU n. L 151 del 9.6.1983, pag. 47) - 384 L 0008: Direttiva 84/8/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1983 (GU n. L 9 del 12.1.1984, pag. 24) - 389 L 0278: Direttiva 89/278/CEE della Commissione, del 28 marzo 1989 (GU n. L 109 del 20.4.1989, pag. 38), rettificata nella GU n. L 114 del 27.4.1989, pag. 52 22. 376 L 0757: Direttiva 76/757/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 32), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato III, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente: «12 per l'Austria 17 per la Finlandia IS per l'Islanda FL per il Liechtenstein 16 per la Norvegia 5 per la Svezia 14 per la Svizzera». 23. 376 L 0758: Direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 54), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213) - 389 L 0516: Direttiva 89/516/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989 (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato III, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente: «12 per l'Austria 17 per la Finlandia IS per l'Islanda FL per il Liechtenstein 16 per la Norvegia 5 per la Svezia 14 per la Svizzera». 24. 376 L 0759: Direttiva 76/759/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 71), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213) - 389 L 0277: Direttiva 89/277/CEE della Commissione, del 28 marzo 1989 (GU n. L 109 del 20.4.1989, pag. 25), rettificata nella GU n. L 114 del 27.4.1989, pag. 52 Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato III, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente: «12 per l'Austria 17 per la Finlandia IS per l'Islanda FL per il Liechtenstein 16 per la Norvegia 5 per la Svezia 14 per la Svizzera». 25. 376 L 0760: Direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 85), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato I, punto 4.2, è aggiunto il testo seguente: «12 per l'Austria 17 per la Finlandia IS per l'Islanda FL per il Liechtenstein 16 per la Norvegia 5 per la Svezia 14 per la Svizzera». 26. 376 L 0761: Direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché di quelle relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 96), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213) - 389 L 0517: Direttiva 89/517/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989 (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 15) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato VI, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente: «12 per l'Austria 17 per la Finlandia IS per l'Islanda FL per il Liechtenstein 16 per la Norvegia 5 per la Svezia 14 per la Svizzera». 27. 376 L 0762: Direttiva 76/762/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore nonché alle lampade per tali proiettori (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 122), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato II, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente: «12 per l'Austria 17 per la Finlandia IS per l'Islanda FL per il Liechtenstein 16 per la Norvegia 5 per la Svezia 14 per la Svizzera». 28. 377 L 0389: Direttiva 77/389/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore (GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 41) 29. 377 L 0538: Direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 60), rettificata nella GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 11, modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213) - 389 L 0518: Direttiva 89/518/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989 (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 24) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato II, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente: «12 per l'Austria 17 per la Finlandia IS per l'Islanda FL per il Liechtenstein 16 per la Norvegia 5 per la Svezia 14 per la Svizzera». 30. 377 L 0539: Direttiva 77/539/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 72), rettificata nella GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 12, modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato II, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente: «12 per l'Austria 17 per la Finlandia IS per l'Islanda FL per il Liechtenstein 16 per la Norvegia 5 per la Svezia 14 per la Svizzera». 31. 377 L 0540: Direttiva 77/540/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 83), rettificata nella GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 12, modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato IV, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente: «12 per l'Austria 17 per la Finlandia IS per l'Islanda FL per il Liechtenstein 16 per la Norvegia 5 per la Svezia 14 per la Svizzera». 32. 377 L 0541: Direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 95), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110) - 381 L 0576: Direttiva 81/576/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981 (GU n. L 209 del 29.7.1981, pag. 32) - 382 L 0319: Direttiva 82/319/CEE della Commissione, del 2 aprile 1982 (GU n. L 139 del 19.5.1982, pag. 17) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214) - 390 L 0628: Direttiva 90/628/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1990 (GU n. L 341 del 6.12.1990, pag. 1) Fino al 1° luglio 1997 le Parti contraenti possono vietare l'immissione sul mercato dei veicoli delle categorie M1, M2 e M3 le cui cinture di sicurezza ed i cui sistemi di ritenuta non siano conformi alle prescrizioni della direttiva 77/541/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 90/628/CEE, ma non vietano l'immissione sul mercato dei veicoli conformi a tali prescrizioni. Gli Stati AELS (EFTA) possono concedere l'omologazione CEE ai sensi delle direttive sopraindicate esclusivamente dalla data di integrale applicazione delle direttive in questione. Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato III, punto 1.1.1 è aggiunto il testo seguente: «12 per l'Austria 17 per la FinlandiaIS per l'Islanda FL per il Liechtenstein 16 per la Norvegia 5 per la Svezia 14 per la Svizzera». 33. 377 L 0649: Direttiva 77/649/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore (GU n. L 267 del 19.10.1977, pag. 1), rettificata nella GU n. L 150 del 6.6.1978, pag. 6, modificata da: - 381 L 0643: Direttiva 81/643/CEE della Commissione, del 29 luglio 1981 (GU n. L 231 del 15.8.1981, pag. 41) - 388 L 0366: Direttiva 88/366/CEE della Commissione, del 17 maggio 1988 (GU n. L 181 del 12.7.1988, pag. 40) 34. 378 L 0316: Direttiva 78/316/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori) (GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 3) 35. 378 L 0317: Direttiva 78/317/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sbrinamento e di disappannamento delle superfici vetrate dei veicoli a motore (GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 27), rettificata nella GU n. L 194 del 19.7.1978, pag. 29 36. 378 L 0318: Direttiva 78/318/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore (GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 49), rettificata nella GU n. L 194 del 19.7.1978, pag. 30 37. 378 L 0548: Direttiva 78/548/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al riscaldamento dell'abitacolo dei veicoli a motore (GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 40) 38. 378 L 0549: Direttiva 78/549/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai parafanghi delle ruote dei veicoli a motore (GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 45) 39. 378 L 0932: Direttiva 78/932/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai poggiatesta dei sedili dei veicoli a motore (GU n. 325 del 20.11.1978, pag. 1), rettificata nella GU n. L 329 del 25.11.1982, pag. 31, modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato VI, punto 1.1.1 è aggiunto il testo seguente: «12 per l'Austria 17 per la Finlandia IS per l'Islanda FL per il Liechtenstein 16 per la Norvegia 5 per la Svezia 14 per la Svizzera». 40. 378 L 1015: Direttiva 78/1015/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli (GU n. L 349 del 13.12.1978, pag. 21), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214) - 387 L 0056: Direttiva 87/56/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986 (GU n. L 24 del 27.1.1987, pag. 42) - 389 L 0235: Direttiva 89/235/CEE del Consiglio, del 13 marzo 1989 (GU n. L 98 dell'11.4.1989, pag. 1) Fino al 1° gennaio 1995 gli Stati AELS (EFTA) possono applicare le rispettive legislazioni nazionali, compresa la facoltà di rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso, per motivi concernenti il livello sonoro e il dispositivo di scappamento, dei motocicli che rientrano nel campo d'applicazione dalla direttiva in questione, conformi alle prescrizioni della direttiva 78/1015/CEE, nell'ultima versione. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli Stati AELS (EFTA) possono continuare ad applicare le rispettive legislazioni nazionali, ma consentono la libera circolazione dei veicoli in conformità dell'acquis comunitario. Tutte le proposte intese a modificare, aggiornare, ampliare o comunque estendere l'acquis comunitario in relazione a materie previste dalla direttiva, sono soggette alla procedura decisionale generale dell'accordo. Gli Stati AELS (EFTA) non possono concedere i certificati conformemente alla direttiva fino al 1° gennaio 1995. Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Nell'articolo 2 si aggiungono i seguenti trattini: «- Typengenehmigung, nella legislazione austriaca, - tyyppihyväksyntä/typgodkännande, nella legislazione finlandese, - ger sarvi surkenning, nella legislazione islandese, - Typengenehmigung, nella legislazione del Liechtenstein, - typegodkjenning, nella legislazione norvegese, - typgodkännande, nella legislazione svedese, - Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera». b) Nell'allegato II, punto 3.1.3 è aggiunto il testo seguente: «12 per l'Austria 17 per la Finlandia IS per l'Islanda FL per il Liechtenstein 16 per la Norvegia 5 per la Svezia 14 per la Svizzera». 41. 380 L 0780: Direttiva 80/780/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore a due ruote con o senza carrozzetta ed al loro montaggio su tali veicoli (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 49), modificata da: - 380 L 1272: Direttiva 80/1272/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 73) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'articolo 8 si aggiungono i trattini seguenti: «- Typengenehmigung, nella legislazione austriaca, - tyyppihyväksyntä/typgodkännande, nella legislazione finlandese, - ger sarvi surkenning, nella legislazione islandese, - Typengenehmigung, nella legislazione del Liechtenstein, - typegodkjenning, nella legislazione norvegese, - typgodkännande, nella legislazione svedese, - Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera». 42. 380 L 1268: Direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al consumo di carburante dei veicoli a motore (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 36), modificata da: - 389 L 0491: Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43) 43. 380 L 1269: Direttiva 80/1269/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 46), modificata da: - 388 L 0195: Direttiva 88/195/CEE della Commissione, del 24 marzo 1988 (GU n. L 92 del 9.4.1988, pag. 50) - 389 L 0491: Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43) 44. 388 L 0077: Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 33) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato I, punto 5.1.3 è aggiunto il testo seguente: «12 per l'Austria 17 per la Finlandia IS per l'Islanda FL per il Liechtenstein 16 per la Norvegia 5 per la Svezia 14 per la Svizzera». 45. 389 L 0297: Direttiva 89/297/CEE del Consiglio, del 13 aprile 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla protezione laterale di taluni veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 124 del 5.5.1989, pag. 1) ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti: 46. 377 Y 0726(01): Risoluzione del Consiglio, del 29 giugno 1977, concernente l'omologazione globale CEE dei veicoli a motore destinati al trasporto di persone (GU n. C 177 del 26.7.1977, pag. 1) 47. C/281/88, pag. 9: Comunicazione della Commissione concernente le procedure di omologazione e di immatricolazione di veicoli già immatricolati in un altro Stato membro (GU n. C 281 del 4.11.1988, pag. 9) II. TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 294A0103(52).1 1. 374 L 0150: Direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 10), modificata da: - 379 L 0694: Direttiva 79/694/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 17) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17) - 382 L 0890: Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 212) - 388 L 0297: Direttiva 88/297/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988 (GU n. L 126 del 20.5.1988, pag. 52) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'articolo 2, lettera a) si aggiungono i trattini seguenti: «- Typengenehmigung, nella legislazione austriaca, - tyyppihyväksyntä/typgodkännande, nella legislazione finlandese, - ger sarvi surkenning, nella legislazione islandese, - Typengenehmigung, nella legislazione del Liechtenstein, - typegodkjenning, nella legislazione norvegese, - typgodkännande, nella legislazione svedese, - Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera». 2. 374 L 0151: Direttiva 74/151/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 25), modificata da: - 382 L 0890: Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) - 388 L 0410: Direttiva 88/410/CEE della Commissione, del 21 giugno 1988 (GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 27) 3. 374 L 0152: Direttiva 74/152/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 33), modificata da: - 382 L 0890: Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) - 388 L 0412: Direttiva 88/412/CEE della Commissione, del 22 giugno 1988 (GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 31) 4. 374 L 0346: Direttiva 74/346/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 191 del 15.7.1974, pag. 1), modificata da: - 382 L 0890: Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) 5. 374 L 0347: Direttiva 74/347/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità e ai tergicristallo dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 191 del 15.7.1974, pag. 5), modificata da: - 379 L 1073: Direttiva 79/1073/CEE della Commissione, del 22 novembre 1979 (GU n. L 331 del 27.12.1979, pag. 20) - 382 L 0890: Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) 6. 375 L 0321: Direttiva 75/321/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 24), modificata da: - 382 L 0890: Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) - 388 L 0411: Direttiva 88/411/CEE della Commissione, del 21 giugno 1988 (GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 30) 7. 375 L 0322: Direttiva 75/322/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 28), modificata da: - 382 L 0890: Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) 8. 376 L 0432: Direttiva 76/432/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 122 dell'8.5.1976, pag. 1), modificata da: - 382 L 0890: Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) 9. 376 L 0763: Direttiva 76/763/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 135), modificata da: - 382 L 0890: Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) 10. 377 L 0311: Direttiva 77/311/CEE del Consiglio, del 29 marzo 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 105 del 28.4.1977, pag. 1), modificata da: - 382 L 0890: Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) 11. 377 L 0536: Direttiva 77/536/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213) - 389 L 0680: Direttiva 89/680/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 26) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente: «12 per l'Austria 17 per la Finlandia IS per l'Islanda FL per il Liechtenstein 16 per la Norvegia 5 per la Svezia 14 per la Svizzera». 12. 377 L 0537: Direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 38), modificata da: - 382 L 0890: Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) 13. 378 L 0764: Direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 255 del 18.9.1978, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110) - 382 L 0890: Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) - 383 L 0190: Direttiva 83/190/CEE della Commissione, del 28 marzo 1983 (GU n. L 109 del 26.4.1983, pag. 13) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214) - 388 L 0465: Direttiva 88/465/CEE della Commissione, del 30 giugno 1988 (GU n. L 228 del 17.8.1988, pag. 31) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato II, punto 3.5.2.1 è aggiunto il testo seguente: «12 per l'Austria 17 per la Finlandia IS per l'Islanda FL per il Liechtenstein 16 per la Norvegia 5 per la Svezia 14 per la Svizzera». 14. 378 L 0933: Direttiva 78/933/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 325 del 20.11.1978, pag. 16), modificata da: - 382 L 0890: Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) 15. 379 L 0532: Direttiva 79/532/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 145 del 13.6.1979, pag. 16), modificata da: - 382 L 0890: Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) 16. 379 L 0533: Direttiva 79/533/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 145 del 13.6.1979, pag. 20), modificata da: - 382 L 0890: Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) 17. 379 L 0622: Direttiva 79/622/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (GU n. L 179 del 17.7.1979, pag. 1), modificata da: - 382 L 0953: Direttiva 82/953/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1982 (GU n. L 386 del 31.12.1982, pag. 31) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214) - 388 L 0413: Direttiva 88/413/CEE della Commissione, del 22 giugno 1988 (GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 32) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente: «12 per l'Austria 17 per la Finlandia IS per l'Islanda FL per il Liechtenstein 16 per la Norvegia 5 per la Svezia 14 per la Svizzera». 18. 380 L 0720: Direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 194 del 28.7.1980, pag. 1), modificata da: - 382 L 0890: Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) - 388 L 0414: Direttiva 88/414/CEE della Commissione, del 22 giugno 1988 (GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 34) 19. 386 L 0297: Direttiva 86/297/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori agricoli e forestali a ruote ed alla relativa protezione (GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 19) 20. 386 L 0298: Direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 26), modificata da: - 389 L 0682: Direttiva 89/682/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 29) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente: «12 per l'Austria 17 per la Finlandia IS per l'Islanda FL per il Liechtenstein 16 per la Norvegia 5 per la Svezia 14 per la Svizzera». 21. 386 L 0415: Direttiva 86/415/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 240 del 26.8.1986, pag. 1) 22. 387 L 0402: Direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 1), modificata da: - 389 L 0681: Direttiva 89/681/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 27) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato VII è aggiunto il testo seguente: «12 per l'Austria 17 per la Finlandia IS per l'Islanda FL per il Liechtenstein 16 per la Norvegia 5 per la Svezia 14 per la Svizzera». 23. 389 L 0173: Direttiva 89/173/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 67 del 10.3.1989, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Nell'allegato III A, nella nota (1) relativa al punto 5.4.1 è aggiunto il testo seguente: «12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, IS per l'Islanda, FL per il Liechtenstein, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia, 14 per la Svizzera». b) Nell'allegato V, punto 2.1.3, al testo fra parentesi è aggiunto il testo seguente: «12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, IS per l'Islanda, FL per il Liechtenstein, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia, 14 per la Svizzera». III. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DI MOVIMENTAZIONE ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 373 L 0361: Direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci (GU n. L 335 del 5.12.1973, pag. 51), modificata da: - 376 L 0434: Direttiva 76/434/CEE della Commissione, del 13 aprile 1976 (GU n. L 122 dell'8.5.1976, pag. 20) 2. 384 L 0528: Direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 72), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214) - 388 L 0665: Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato I, punto 3, nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente: «A per l'Austria, CH per la Svizzera, FL per il Liechtenstein, IS per l'Islanda, N per la Norvegia, S per la Svezia, SF per la Finlandia». 3. 384 L 0529: Direttiva 84/529/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 86), modificata da: - 386 L 0312: Direttiva 86/312/CEE della Commissione, del 18 giugno 1986 (GU n. L 196 del 18.7.1986, pag. 56) - 390 L 0486: Direttiva 90/486/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990 (GU n. L 270 del 2.10.1990, pag. 21) 4. 386 L 0663: Direttiva 86/663/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione (GU n. L 384 del 31.12.1986, pag. 12), modificata da: - 389 L 0240: Direttiva 89/240/CEE della Commissione, del 16 dicembre 1988 (GU n. L 100 del 12.4.1989, pag. 1) IV. APPARECCHI DOMESTICI ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 379 L 0530: Direttiva 79/530/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici (GU n. L 145 del 13.6.1979, pag. 1) 2. 379 L 0531: Direttiva 79/531/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, che applica ai forni elettrici la direttiva 79/530/CEE concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici (GU n. L 145 del 13.6.1979, pag. 7), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 227) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Nell'allegato I, punto 3.1.1 è aggiunto il testo seguente: «"Sähköuuni", in finlandese (FI) "Rafmagnsbökunarofn", in islandese (IS) "Elektriskstekeovn", in norvegese (N) "Elektrisk ugn", in svedese (S)». b) Nell'allegato I, punto 3.1.3 è aggiunto il testo seguente: «"Käyttötilavuus", in finlandese (FI) "N´ytanlegt r´ymi", in islandese (IS) "Nyttevolum", in norvegese (N) "Nyttovolym", in svedese (S)». c) Nell'allegato I, punto 3.1.5.1 sono aggiunti i testi seguenti: «"Esilämmityskulutus 200 C:een", in finlandese (FI) "Forhitunarnotkun í 200°C", in islandese (IS) "Energiforbruk ved oppvarming til 200°C", in norvegese (N) "Energiförbrukning vid uppvärmning till 200°C", in svedese (S) "Vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200 C:ssa)", in finlandese (FI) "Jafnstö sunotkun (ein klukkustund vi s 200°C)," in islandese (IS) "Energiforbruk for å opprettholde en bestemt temperatur (en time på 200°C)", in norvegese (N) "Energiförbrukning för att upprätthålla en temperatur (på 200°C i en timme)", in svedese (S). "KOKONAISKULUTUS", in finlandese (FI) "ALLS", in islandese (IS) "TOTALT", in norvegese (N) "TOTALT", in svedese (S)». d) Nell'allegato I, punto 3.1.5.3 è aggiunto il testo seguente: «"Puhdistusvaiheen kulutus", in finlandese (FI) "Hreinsilotunotkun", in islandese (IS) "Energiforbruk for en rengjøringsperiode", in norvegese (N) "Energiförbrukning vid en rengöringsprocess", in svedese (S)». e) Sono aggiunti gli allegati seguenti: Allegato II h) (disegno con adattamenti in finlandese) Allegato II i) (disegno con adattamenti in islandese) Allegato II j) (disegno con adattamenti in norvegese) Allegato II k) (disegno con adattamenti in svedese). 3. 386 L 0594: Direttiva 86/594/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici (GU n. L 344 del 6.12.1986, pag. 24) V. APPARECCHI A GAS ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 378 L 0170: Direttiva 78/170/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento dei locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali (GU n. L 52 del 23.2.1978, pag. 32) (1) 2. 390 L 0396: Direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (GU n. L 196 del 26.7.1990, pag. 15) VI. MACCHINE E MATERIALI PER CANTIERI ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 379 L 0113: Direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 15), modificata da: - 381 L 1051: Direttiva 81/1051/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1981 (GU n. L 376 del 30.12.1981, pag. 49) - 385 L 0405: Direttiva 85/405/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 9) 2. 384 L 0532: Direttiva 84/532/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 111), modificata da: - 388 L 0665: Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42) 3. 384 L 0533: Direttiva 84/533/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 123), modificata da: - 385 L 0406: Direttiva 85/406/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 11) 4. 384 L 0534: Direttiva 84/534/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 130), rettificata nella GU n. L 41 del 12.2.1985, pag. 15, modificata da: - 387 L 0405: Direttiva 87/405/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 60) 5. 384 L 0535: Direttiva 84/535/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 142), modificata da: - 385 L 0407: Direttiva 85/407/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 16) 6. 384 L 0536: Direttiva 84/536/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 149), modificata da: - 385 L 0408: Direttiva 85/408/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 18) 7. 384 L 0537: Direttiva 84/537/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 156), rettificata nella GU n. 41 del 12.2.1985, pag. 17, modificata da: - 385 L 0409: Direttiva 85/409/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 20) 8. 386 L 0295: Direttiva 86/295/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantieri (GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato IV, nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente: «A per l'Austria, CH per la Svizzera, FL per il Liechtenstein, IS per l'Islanda, N per la Norvegia, S per la Svezia, SF per la Finlandia». 9. 386 L 0296: Direttiva 86/296/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantieri (GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 10) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato IV, nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente: «A per l'Austria, CH per la Svizzera, FL per il Liechtenstein, IS per l'Islanda, N per la Norvegia, S per la Svezia, SF per la Finlandia». 10. 386 L 0662: Direttiva 86/662/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi o apripiste e pale caricatrici (GU n. L 384 del 31.12.1986, pag. 1), modificata da: - 389 L 0514: Direttiva 89/514/CEE della Commissione, del 2 agosto 1989 (GU n. L 253 del 30.8.1989, pag. 35) ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti: 11. Comunicazione della Commissione relativa ai metodi armonizzati di misura del rumore nei cantieri (adottata il 3.1.1981) 12. 386 X 0666: Raccomandazione 86/666/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (GU n. L 384 del 31.12.1986, pag. 60) VII. ALTRE MACCHINE ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 384 L 0538: Direttiva 84/538/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 171), modificata da: - 387 L 0252: Direttiva 87/252/CEE della Commissione, del 7 aprile 1987 (GU n. L 117 del 5.5.1987, pag. 22), rettificata nella GU n. L 158 del 18.6.1987, pag. 31 - 388 L 0180: Direttiva 88/180/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. L 81 del 26.3.1988, pag. 69) - 388 L 0181: Direttiva 88/181/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. L 81 del 26.3.1988, pag. 71) VIII. APPARECCHI A PRESSIONE ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 375 L 0324: Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 40) 2. 376 L 0767: Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 153), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213) - 388 L 0665: Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato I, punto 3.1, primo trattino e nell'allegato II, punto 3.1.1.1.1, primo trattino nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente: «A per l'Austria, CH per la Svizzera, FL per il Liechtenstein, IS per l'Islanda, N per la Norvegia, S per la Svezia, SF per la Finlandia». 3. 384 L 0525: Direttiva 84/525/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas in acciaio senza saldatura in un sol pezzo (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 1) 4. 384 L 0526: Direttiva 84/526/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas in alluminio non legato e in lega di alluminio non saldate (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 20) 5. 384 L 0527: Direttiva 84/527/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas saldate in acciaio non legato (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 48) 6. 387 L 0404: Direttiva 87/404/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione (GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 48), modificata da: - 390 L 0488: Direttiva 90/488/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990 (GU n. L 270 del 2.10.1990, pag. 25) ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti: 7. 389 X 0349: Raccomandazione 89/349/CEE della Commissione, del 13 aprile 1989, concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati dall'industria europea nella fabbricazione di aerosol (GU n. L 144 del 27.5.1989, pag. 56) IX. STRUMENTI DI MISURA ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 371 L 0316: Direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 1), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 118) - 372 L 0427: Direttiva 72/427/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 156) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109) - 383 L 0575: Direttiva 83/575/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 43) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 212) - 387 L 0354: Direttiva 87/354/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43) - 388 L 0665: Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Nell'allegato I, punto 3.1, primo trattino e nell'allegato II, punto 3.1.1.1., lettera a), primo trattino nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente: «A per l'Austria, CH per la Svizzera, FL per il Liechtenstein, IS per l'Islanda, N per la Norvegia, S per la Svezia, SF per la Finlandia». b) Nei disegni di cui all'allegato II, punto 3.2.1 si aggiungono le lettere necessarie per indicare le sigle A, CH, FL, IS, N, S, SF. 2. 371 L 0317: Direttiva 71/317/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi (GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 14) 3. 371 L 0318: Direttiva 71/318/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas (GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 21), modificata da: - 374 L 0331: Direttiva 74/331/CEE della Commissione, del 12 giugno 1974 (GU n. L 189 del 12.7.1974, pag. 9) - 378 L 0365: Direttiva 78/365/CEE della Commissione, del 31 marzo 1978 (GU n. L 104 del 18.4.1978, pag. 26) - 382 L 0623: Direttiva 82/623/CEE della Commissione, del 1° luglio 1982 (GU n. L 252 del 27.8.1982, pag. 5) 4. 371 L 0319: Direttiva 71/319/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall'acqua (GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 32) 5. 371 L 0347: Direttiva 71/347/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali (GU n. L 239 del 25.10.1971, pag. 1), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 119) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 212) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'articolo 1, lettera a), tra le parentesi sono aggiunti i termini seguenti: «>SPAZIO PER TABELLA> ». 6. 371 L 0348: Direttiva 71/348/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua (GU n. L 239 del 25.10.1971, pag. 9), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 119) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 212) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato, capitolo IV, punto 4.8.1 sono aggiunti i termini seguenti: «>SPAZIO PER TABELLA> ». 7. 371 L 0349: Direttiva 71/349/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle cisterne di natanti (GU n. L 239 del 25.10.1971, pag. 15) 8. 373 L 0360: Direttiva 73/360/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU n. L 335 del 5.12.1973, pag. 1), modificata da: - 376 L 0696: Direttiva 76/696/CEE della Commissione, del 27 luglio 1976 (GU n. L 236 del 27.8.1976, pag. 26) - 382 L 0622: Direttiva 82/622/CEE della Commissione, del 1° luglio 1982 (GU n. L 52 del 27.8.1982, pag. 2) - 390 L 0384: Direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU n. L 189 del 20.7.1990, pag. 1), rettificata nella GU n. 258 del 22.9.1990, pag. 35 9. 373 L 0362: Direttiva 73/362/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate (GU n. L 335 del 5.12.1973, pag. 56), modificata da: - 378 L 0629: Direttiva 78/629/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978 (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 8) - 385 L 0146: Direttiva 85/146/CEE della Commissione, del 31 gennaio 1985 (GU n. L 54 del 23.2.1985, pag. 29) 10. 374 L 0148: Direttiva 74/148/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media (GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 3) 11. 375 L 0033: Direttiva 75/33/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda (GU n. L 14 del 20.1.1975, pag. 1) 12. 375 L 0106: Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU n. L 42 del 15.2.1975, pag. 1), rettificata nella GU n. L 324 del 16.12.1975, pag. 31, modificata da: - 378 L 0891: Direttiva 78/891/CEE della Commissione, del 28 settembre 1978 (GU n. L 311 del 4.11.1978, pag. 21) - 379 L 1005: Direttiva 79/1005/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1979 (GU n. L 308 del 4.12.1979, pag. 25) - 385 L 0010: Direttiva 85/10/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1984 (GU n. L 4 del 5.1.1985, pag. 20) - 388 L 0316: Direttiva 88/316/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988 (GU n. L 143 del 10.6.1988, pag. 26) - 389 L 0676: Direttiva 89/676/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 18) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) I prodotti elencati nell'allegato III, punto 1, lettera a), contenuti in imballaggi a rendere, possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 1996 nei seguenti volumi: in Svizzera e nel Liechtestein: 0,7 litri; in Svezia: 0,7 litri; in Norvegia: 0,35 - 0,7 litri; in Austria: 0,7 litri. I prodotti elencati nell'allegato III, punto 3, lettera a), contenuti in imballaggi a rendere, possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 1996 in Norvegia nei volumi 0,35 - 0,7 litri. I prodotti elencati nell'allegato III, punto 4, contenuti in imballaggi a rendere, possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 1996 in Svezia nei volumi 0,375 - 0,75 litri. I prodotti elencati nell'allegato III, punto 8, lettere a) e b), contenuti in imballaggi a rendere, possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 1996 in Norvegia nei volumi 0,35 litri. Dal 1° gennaio 1993 gli Stati AELS (EFTA) garantiscono la libera circolazione dei prodotti commercializzati a norma della direttiva 75/106/CEE, nell'ultima versione. b) Nell'allegato III, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal testo seguente: « Liquidi 1. a) Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle), compresi i vini prodotti con succo di uve non fermentato mescolato con alcole, ad eccezione dei vini di cui alle sottovoci 22.05 A e B della TDC e 2204 10, 2204 21 e 2204 29 del SA e dei vini liquorosi (TDC: ex 22.05 C - SA: ex 2204); mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole (TDC: 22.04 - SA: 2204 30) b) Vini paglierini, che hanno diritto alle seguenti denominazioni d'origine: "Côtes du Jura", "Arbois", "L'Etoile" e "Château-Chalon" c) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, non spumanti (TDC: 22.07 B II - SA: 2206 00) d) Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche (TDC: 22.06 - SA: 2205); vini liquorosi (TDC: ex 22.05 C - SA: ex 2204) 2. a) - Vini spumanti (voce TDC: 22.05 A - SA: 2204 10) - Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con tappo a forma di fungo tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrappressione uguale o superiore ad 1 bar ma inferiore a 3 bar, misurata alla temperatura di 20°C (TDC: 22.05 B - SA: ex 2204 21 e ex 2204 29) b) Sidro, sidro di pere e idromele ed altre bevande fermentate, spumanti (TDC: 22.07 B I - SA: 2206 00) 3. a) Birra (TDC: 22.03 - SA: 2203 00), ad eccezione della birra a fermentazione spontanea b) Birra a fermentazione spontanea, gueuze 4. Alcole etilico non denaturato avente titolo alcolometrico inferiore a 80% vol, acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette "estratti concentrati") per la fabbricazione delle bevande (TDC: 22.09 - SA: 2208) 5. Aceti commestibili e loro succedanei commestibili (TDC: 22.10 - SA: 2209 00) 6. Olio d'oliva (TDC: 15.07 A - SA: 1509 10 e 1509 90, 1510) e altri oli commestibili (TDC: 15.07 D II - SA: 1507 e 1508, nonché da 1511 a 1517) 7. - Latte fresco, non concentrato né zuccherato (TDC: ex 04.01 - SA: 0401) esclusi iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, e altri tipi di latte fermentati o acidificati - Bevande a base di latte (TDC: 22.02 B - SA: ex 0403 10 e ex 0403 90) 8. a) Acqua, acque minerali, acque gassose (TDC: 22.01 - SA: 2201) b) Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte (TDC: 22.02 A - SA: 2202), esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 22.07 della TDC e della voce 2209 del SA e i concentrati c) Bevande etichettate come aperitivi analcolici 9. Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri della sottovoce 20.07 B della TDC e della voce 2009 del SA, nettari di frutta (Direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili (¹) (¹) GU n. L 311 dell'1.12.1975, pag. 40. »13. 375 L 0107: Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura (GU n. L 42 del 15.2.1975, pag. 14) 14. 375 L 0410: Direttiva 75/410/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui (GU n. L 183 del 14.7.1975, pag. 25) 15. 376 L 0211: Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (GU n. L 46 del 21.2.1976, pag. 1), modificata da: - 378 L 0891: Direttiva 78/891/CEE della Commissione, del 28 settembre 1978 (GU n. L 311 del 4.11.1978, pag. 21) 16. 376 L 0764: Direttiva 76/764/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 139), modificata da: - 383 L 0128: Direttiva 83/128/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983 (GU n. L 91 del 9.4.1983, pag. 29) - 384 L 0414: Direttiva 84/414/CEE della Commissione, del 18 luglio 1984 (GU n. L 228 del 25.8.1984, pag. 25) 17. 376 L 0765: Direttiva 76/765/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 143), modificata da: - 382 L 0624: Direttiva 82/624/CEE della Commissione, del 1° luglio 1982 (GU n. L 252 del 27.8.1982, pag. 8) 18. 376 L 0766: Direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 149) 19. 376 L 0891: Direttiva 76/891/CEE del Consiglio, del 4 novembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di energia elettrica (GU n. L 336 del 4.12.1976, pag. 30), modificata da: - 382 L 0621: Direttiva 82/621/CEE della Commissione, del 1° luglio 1982 (GU n. L 252 del 27.8.1982, pag. 1) 20. 377 L 0095: Direttiva 77/95/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tassametri (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 59) 21. 377 L 0313: Direttiva 77/313/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua (GU n. L 105 del 28.4.1977, pag. 18), modificata da: - 382 L 0625: Direttiva 82/625/CEE della Commissione, del 1° luglio 1982 (GU n. L 252 del 27.8.1982, pag. 10) 22. 378 L 1031: Direttiva 78/1031/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle selezionatrici ponderali a funzionamento automatico (GU n. L 364 del 27.12.1978, pag. 1) 23. 379 L 0830: Direttiva 79/830/CEE del Consiglio, dell'11 settembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua calda (GU n. L 259 del 15.10.1979, pag. 1) 24. 380 L 0181: Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura, che abroga la direttiva 71/354/CEE (GU n. L 39 del 15.2.1980, pag. 40), modificata da: - 385 L 0001: Direttiva 85/1/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 11) - 387 L 0355: Direttiva 87/355/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 46) - 389 L 0617: Direttiva 89/617/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1989 (GU n. L 357 del 7.12.1989, pag. 28) 25. 380 L 0232: Direttiva 80/232/CEE del Consiglio, del 15 gennaio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (GU n. L 51 del 25.2.1980, pag. 1), modificata da: - 386 L 0096: Direttiva 86/96/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1986 (GU n. L 80 del 25.3.1986, pag. 55) - 387 L 0356: Direttiva 87/356/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 48) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Nell'allegato I, i punti da 1 a 1.6 sono sostituiti dai punti seguenti: «1. PRODOTTI ALIMENTARI VENDUTI A PESO (valore in g) 1.1. Burro (voce 04.03 della TDC - voce 04 05 00 del SA), margarina, grassi emulsionati o non emulsionati, di origine animale e vegetale (paste da spalmare con scarso tenore di grassi) 125 - 250 - 500 - 1000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 5 000 1.2. Formaggi freschi eccettuati i formaggi detti "petits suisses" e i formaggi di uguale presentazione (voce ex 04.04 E I c della TDC - voce 0406 10 del SA) 62,5 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000 1.3. Sale da tavola o da cucina (voce 25.01 A della TDC - voce 2501 del SA) 125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 5 000 1.4. Zuccheri impalpabili, zucchero rosso o bruno, zucchero candito 125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000 1.5. Prodotti a base di cereali (eccettuati i prodotti destinati all'alimentazione della prima infanzia) 1.5.1. Farine, semole, fiocchi e semola di cereali, fiocchi e farine di avena (eccettuati i prodotti elencati al punto 1.5.4) 125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 (¹) - 5 000 - 10 000 1.5.2. Paste alimentari (voce 19.03 della TDC - voce 1902 del SA) 125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000 1.5.3. Riso (voce 10.06 della TDC - voce 1006 del SA) 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 5 000 1.5.4. Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (riso soffiato, »corn flakes« e prodotti simili) (voce 19.05 della TDC - voce 1904 del SA) 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 1.6. Ortaggi secchi (voce 07.05 della TDC - voci 0712 - 0713 del SA) (²), frutta secca (voci ex 08.01, 08.03 B, 08.04 B, 08.12 della TDC - voci ex 0803, ex 0804, ex 0805, ex 0806, ex 0813 del SA) 125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000 (¹) Valore non ammesso per i fiocchi e le farine d'avena. (²) Sono esclusi da questa voce gli ortaggi disidratati e le patate ». b) Nell'allegato I, il punto 4 è sostituito dal punto seguente: «4. PITTURE E VERNICI PRONTE ALL'USO (con o senza aggiunta di solventi; voce 32.09 A II della TDC - voci 3208, 3209, 3210 del SA, esclusi pigmenti e soluzioni dispersi) (valore in ml) 25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 4 000 - 5 000 - 10 000». c) Nell'allegato I, il punto 6 è sostituito dal punto seguente: «6. PRODOTTI PER PULITURA E LUCIDATURA (solidi o in polvere in g, liquidi o in pasta in ml). Ad esempio: prodotti per cuoio e scarpe, legno e rivestimenti di pavimenti, forni e metalli compresi quelli per automobili, vetri e specchi compresi quelli per automobili (voce 34.05 della TDC - voce 3405 del SA), smacchiatori, appretti e tinture domestiche (voci 38.12 A e 32.09 C della TDC - voci 3809 10 e ex 3212 90 del SA), insetticidi domestici (voce ex 38.11 della TDC voce 3808 10 del SA), disincrostatori (voce ex 34.02 della TDC - voci ex 3401, ex 3402 del SA), deodoranti domestici (voce 33.06 B della TDC - voci 3307 20, 3307 41 e 3307 49 del SA), disinfettanti non farmaceutici 25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 10 000». d) Nell'allegato I, il punto 7 è sostituito dal punto seguente: «7. COSMETICI: PRODOTTI DI BELLEZZA E DA TOLETTA (voce 33.06 A e B della TDC - voci 3303, ex 3307 del SA) (solidi o in polvere in g, liquidi o in pasta in ml)». e) Nell'allegato I, i punti da 8 a 8.4 sono sostituiti dai punti seguenti: «8. PRODOTTI PER LAVAGGIO 8.1. Saponi solidi da toletta e di uso domestico (valore in g) (voce ex 34.01 della TDC - voci ex 3401 11 e ex 340119 del SA) 25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000 8.2. Saponi molli (valore in g) (voce 34.01 della TDC - voce 3401 (20) del SA) 125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 5 000 - 10 000 8.3. Saponi in scaglie e fiocchi (valore in g) (voce ex 34.01 della TDC - voce ex 3401 20 del SA) 250 - 500 - 750 - 1 000 - 3 000 - 5 000 - 10 000 8.4. Prodotti liquidi per lavaggio, pulitura e lucidatura e prodotti ausiliari (voce 34.02 della TDC - voce 3402 del SA), nonché preparati con ipocloriti (esclusi i prodotti di cui al punto 6) (valore in ml) 125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 250 (¹) - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 6 000 - 7 000 - 10 000 (¹) Unicamente per gli ipocloriti. » 26. 386 L 0217: Direttiva 86/217/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici di autoveicoli (GU n. L 152 del 6.6.1986, pag. 48) 27. 390 L 0384: Direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU n. L 189 del 20.7.1990, pag. 1), rettificata nella GU n. L 258 del 22.9.1990, pag. 35 ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti: 28. 376 X 0223: Raccomandazione 76/223/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1976, rivolta agli Stati membri e relativa alle unità di misura citate nelle convenzioni relative ai brevetti (GU n. L 43 del 19.2.1976, pag. 22) 29. C/64/73/pag. 26: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 64 del 6.8.1973, pag. 26) 30. C/29/74/pag. 33: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 29 del 18.3.1974, pag. 33) 31. C/108/74/pag. 8: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 108 del 18.9.1974, pag. 8) 32. C/50/75/pag. 1: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 50 del 3.3.1975, pag. 1) 33. C/66/76/pag. 1: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 66 del 22.3.1976, pag. 1) 34. C/247/76/pag. 1: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 247 del 20.10.1976, pag. 1) 35. C/298/76/pag. 1: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 298 del 17.12.1976, pag. 1) 36. C/9/77/pag. 1: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 9 del 13.1.1977, pag. 1) 37. C/53/77/pag. 1: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 53 del 3.3.1977, pag. 1) 38. C/176/77/pag. 1: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 176 del 25.7.1977, pag. 1) 39. C/79/78/pag. 1: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 79 del 3.4.1978, pag. 1) 40. C/221/78/pag. 1: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 221 del 18.9.1978, pag. 1) 41. C/47/79/pag. 1: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 47 del 21.2.1979, pag. 1) 42. C/194/79/pag. 1: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 194 del 31.7.1979, pag. 1) 43. C/40/80/pag. 1: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 40 del 18.2.1980, pag. 1) 44. C/349/80/pag. 1: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 349 del 31.12.1980, pag. 1) 45. C/297/81/pag. 1: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 297 del 16.11.1981, pag. 1) X. MATERIALE ELETTRICO ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 373 L 0023: Direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU n. L 77 del 26.3.1973, pag. 29) La Finlandia, l'Islanda e la Svezia si conformano alle disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1994. 2. 376 L 0117: Direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva» (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 45) 3. 379 L 0196: Direttiva 79/196/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1979, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (GU n. L 43 del 20.2.1979, pag. 20), modificata da: - 384 L 0047: Direttiva 84/47/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1984 (GU n. L 31 del 2.2.1984, pag. 19) - 388 L 0571: Direttiva 88/571/CEE della Commissione, del 10 novembre 1988 (GU n. L 311 del 17.11.1988, pag. 46) - 388 L 0665: Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42) - 390 L 0487: Direttiva 90/487/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990 (GU n. L 270 del 2.10.1990, pag. 23) 4. 382 L 0130: Direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose (GU n. L 59 del 2.3.1982, pag. 10), modificata da: - 388 L 0035: Direttiva 88/35/CEE della Commissione, del 2 dicembre 1987 (GU n. L 20 del 26.1.1988, pag. 28) - 391 L 0269: Direttiva 91/269/CEE della Commissione, del 30 aprile 1991 (GU n. L 134 del 29.5.1991, pag. 51) 5. 384 L 0539: Direttiva 84/539/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 179) 6. 389 L 0336: Direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU n. L 139 del 23.5.1989, pag. 19) 7. 390 L 0385: Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU n. L 189 del 20.7.1990, pag. 17) ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti: 8. C/184/79/pag. 1: Comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione (GU n. C 184 del 23.7.1979, pag. 1), modificata da: - C/26/80/pag. 2: Modifica alla comunicazione della Commissione (GU n. C 26 del 2.2.1980, pag. 2) 9. C/107/80/pag. 2: Comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione (GU n. C 107 del 30.4.1980, pag. 2) 10. C/199/80/pag. 2: Terza comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione (GU n. C 199 del 5.8.1980, pag. 2) 11. C/59/82/pag. 2: Comunicazione della Commissione del 15 dicembre 1981 sul funzionamento della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione: direttiva «bassa tensione» (GU n. C 59 del 9.3.1982, pag. 2) 12. C/235/84/pag. 2: Quarta comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione (GU n. C 235 del 5.9.1984, pag. 2) 13. C/166/85/pag. 7: Quinta comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione (GU n. C 166 del 5.7.1985, pag. 7) 14. C/168/88/pag. 5: Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU n. C 168 del 27.6.1988, pag. 5), rettificata nella GU n. C 238 del 13.9.1988, pag. 4 15. C/46/81/pag. 3: Comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva» (GU n. C 46 del 5.3.1981, pag. 3) 16. C/149/81/pag. 1: Nota della Commissione per l'applicazione della direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva» (GU n. C 149 del 18.6.1981, pag. 1) 17. 382 X 0490: Raccomandazione 82/490/CEE della Commissione, del 6 luglio 1982, agli Stati membri inerente ai certificati di conformità di cui alla direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva» (GU n. L 218 del 27.7.1982, pag. 27) 18. C/328/82/pag. 2: Prima nota della Commissione in applicazione della direttiva 79/196/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1979, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (GU n. C 328 del 14.12.1982, pag. 2) 19. C/356/83/pag. 20: Seconda nota della Commissione in applicazione della direttiva 79/196/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1979, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (GU n. C 356 del 31.12.1983, pag. 20) 20. C/194/86/pag. 3: Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione della direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva» (GU n. C 194 dell'1.8.1986, pag. 3) 21. C/311/87/pag. 3: Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose (GU n. C 311 del 21.11.1987, pag. 3) XI. TESSILI ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 371 L 0307: Direttiva 71/307/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile (GU n. L 185 del 16.8.1971, pag. 16), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 118) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109) - 383 L 0623: Direttiva 83/623/CEE del Consiglio, del 25 novembre 1983 (GU n. L 353 del 15.12.1983, pag. 8) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 219) - 387 L 0140: Direttiva 87/140/CEE della Commissione del 6 febbraio 1987 (GU n. L 56 del 26.2.1987, pag. 24) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'articolo 5, paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente: «- "uusi villa" - "n´y ull" - "ren ull" - "kamull"». 2. 372 L 0276: Direttiva 72/276/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1972, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (GU n. L 173 del 31.7.1972, pag. 1), modificata da: - 379 L 0076: Direttiva 79/76/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1978 (GU n. L 17 del 24.1.1979, pag. 17) - 381 L 0075: Direttiva 81/75/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1981 (GU n. L 57 del 4.3.1981, pag. 23) - 387 L 0184: Direttiva 87/184/CEE della Commissione, del 6 febbraio 1987 (GU n. L 75 del 17.3.1987, pag. 21) 3. 373 L 004: Direttiva 73/44/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili (GU n. L 83 del 30.3.1973, pag. 1) 4. 375 L 0036: Direttiva 75/36/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, che completa la direttiva 71/307/CEE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile (GU n. L 14 del 20.1.1975, pag. 15) ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti: 5. 387 X 0142: Raccomandazione 87/142/CEE della Commissione, del 6 febbraio 1987, concernente taluni metodi per l'eliminazione delle materie non fibrose prima dell'analisi quantitativa della composizione delle mischie di fibre tessili (GU n. L 57 del 27.2.1987, pag. 52) 6. 387 X 0185: Raccomandazione 87/185/CEE della Commissione, del 6 febbraio 1987, concernente i metodi di analisi quantitativi per l'identificazione delle fibre acriliche e modacriliche, delle clorofibre e delle triviniliche (GU n. L 75 del 17.3.1987, pag. 28) XII. PRODOTTI ALIMENTARI La Commissione delle Comunità europee nomina, scegliendola tra gli scienziati di alto livello degli Stati AELS (EFTA), almeno una persona che sarà presente in seno al Comitato scientifico dell'alimentazione umana e potrà esprimere le sue opinioni in detta sede. La sua posizione sarà messa a verbale separatamente. La Commissione delle Comunità europee le comunica, a tempo debito, la data della riunione del comitato e le trasmette le pertinenti informazioni. ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 362 L 2645: Direttiva del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. L 115 dell'11.11.1962, pag. 2645/62), modificata da: - 365 L 0469: Direttiva 65/469/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1965 (GU n. P 178 del 26.10.1965, pag. 2793/65) - 367 L 0653: Direttiva 67/753/CEE del Consiglio, del 24 ottobre 1967 (GU n. P 263 del 30.10.1967, pag. 4) - 368 L 0419: Direttiva 68/419/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968 (GU n. L 309 del 24.12.1968, pag. 24) - 370 L 0358: Direttiva 70/358/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1970 (GU n. L 157 del 18.7.1979, pag. 36) - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 120) - 376 L 0399: Direttiva 76/399/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976 (GU n. L 108 del 26.4.1976, pag. 19) - 378 L 0144: Direttiva 78/144/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978 (GU n. L 44 del 15.2.1978, pag. 20) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110) - 381 L 0020: Direttiva 81/20/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1981 (GU n. L 43 del 14.2.1981, pag. 11) - 385 L 0007: Direttiva 85/7/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214) 2. 364 L 0054: Direttiva 64/54/CEE del Consiglio, del 5 novembre 1963, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana (GU n. 12 del 27.1.1964, pag. 161/64), modificata da: - 371 L 0160: Direttiva 71/160/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971 (GU n. L 87 del 17.4.1971, pag. 12) - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 121) - 372 L 0444: Direttiva 72/444/CEE del Consiglio, del 26 dicembre 1972 (GU n. L 298 del 31.12.1972, pag. 48) - 374 L 0062: Direttiva 74/62/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973 (GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 29) - 374 L 0394: Direttiva 74/394/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974 (GU n. L 208 del 30.7.1974, pag. 25) - 376 L 0462: Direttiva 76/462/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976 (GU n. L 126 del 14.5.1976, pag. 31) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110) - 381 L 0214: Direttiva 81/214/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1981 (GU n. L 101 dell'11.4.1981, pag. 10) - 383 L 0636: Direttiva 83/636/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1983 (GU n. L 357 del 21.12.1983, pag. 40) - 384 L 0458: Direttiva 84/458/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1984 (GU n. L 256 del 26.9.1984, pag. 19) - 385 L 0007: Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 215) - 385 L 0585: Direttiva 85/585/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 43) 3. 365 L 0066: Direttiva 65/66/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, relativa alla fissazione di requisiti di purezza specifici per i conservativi che possono essere impiegati nei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. 22 del 9.2.1965, pag. 373/65), modificata da: - 367 L 0428: Direttiva 67/428/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 (GU n. P 148 dell'11.7.1967, pag. 10) - 376 L 0463: Direttiva 76/463/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976 (GU n. L 126 del 14.5.1976, pag. 33) - 386 L 0604: Direttiva 86/604/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986 (GU n. L 352 del 13.12.1986, pag. 45) 4. 367 L 0427: Direttiva 67/427/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativa all'impiego di taluni agenti conservativi per il trattamento in superficie degli agrumi, nonché alle misure di controllo qualitativo e quantitativo degli agenti conservativi contenuto negli e sugli agrumi (GU n. L 148 dell'11.7.1967, pag. 1) 5. 370 L 0357: Direttiva 70/357/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1970, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. L 157 del 18.7.1970, pag. 31), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 121) - 378 L 0143: Direttiva 78/143/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978 (GU n. L 44 del 15.2.1978, pag. 18) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110) - 381 L 0962: Direttiva 81/962/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1981 (GU n. L 354 del 9.12.1981, pag. 22) - 385 L 0007: Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 215) - 387 L 0055: Direttiva 87/55/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986 (GU n. L 24 del 27.1.1987, pag. 41) 6. 373 L 0241: Direttiva 73/241/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GU n. L 228 del 16.8.1973, pag. 23), modificata da: - 374 L 0411: Direttiva 72/411/CEE del Consiglio, del 1° agosto 1974 (GU n. L 221 del 12.8.1974, pag. 17) - 374 L 0644: Direttiva 74/644/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974 (GU n. L 349 del 28.12.1974, pag. 63) - 375 L 0155: Direttiva 75/155/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1975 (GU n. L 64 dell'11.3.1975, pag. 21) - 376 L 0628: Direttiva 76/628/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976 (GU n. L 223 del 16.8.1976, pag. 1) - 378 L 0609: Direttiva 78/609/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978 (GU n. L 197 del 22.7.1978, pag. 10) - 378 L 0842: Direttiva 78/842/CEE del Consiglio, del 10 ottobre 1978 (GU n. L 291 del 17.10.1978, pag. 15) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110) - 380 L 0608: Direttiva 80/608/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1980 (GU n. L 170 del 3.7.1980, pag. 33) - 385 L 0007: Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 216) - 389 L 0344: Direttiva 89/344/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 19) 7. 373 L 0437: Direttiva 73/437/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (GU n. L 356 del 27.12.1973, pag. 71), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 216) 8. 374 L 0329: Direttiva 74/329/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1974, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari (GU n. L 189 del 12.7.1974, pag. 1), modificata da: - 378 L 0612: Direttiva 78/612/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978 (GU n. L 197 del 22.7.1978, pag. 22) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110) - 380 L 0597: Direttiva 80/597/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1980 (GU n. L 155 del 23.6.1980, pag. 23) - 385 L 0006: Direttiva 85/6/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 21) - 385 L 0007: Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 216) - 386 L 0102: Direttiva 86/102/CEE del Consiglio, del 24 marzo 1986 (GU n. L 88 del 3.4.1986, pag. 40) - 389 L 0393: Direttiva 89/393/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989 (GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 13) 9. 374 L 0409: Direttiva 74/409/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele (GU n. L 221 del 12.8.1974, pag. 10), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 216) 10. 375 L 0726: Direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili (GU n. L 311 dell'1.12.1975, pag. 40), modificata da: - 379 L 0168: Direttiva 79/168/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 37 del 13.2.1979, pag. 27) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17) - 381 L 0487: Direttiva 81/487/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1981 (GU n. L 189 dell'11.7.1981, pag. 43) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 216 e 217) - 389 L 0394: Direttiva 89/394/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989 (GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 14) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'articolo 3, paragrafo 2 è aggiunta: «f) "Must", completata dall'indicazione, in lingua svedese, della frutta utilizzata per i succhi». 11. 376 L 0118: Direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 49), modificata da: - 378 L 0630: Direttiva 78/630/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978 (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 12) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110) - 383 L 0635: Direttiva 83/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1983 (GU n. L 357 del 21.12.1983, pag. 37) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 216 e 217) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal testo seguente: «"flødepulver" in Danimarca, "Rahmpulver" e "Sahnepulver" in Germania e in Austria, "Gräddpulver" in Svezia, "ni surseydd n´ymj slk" in Islanda, "kermajauhe/gräddpulver" in Finlandia e "fløtepulver" in Norvegia per designare il prodotto definito all'allegato, punto 2, lettera d)». 12. 376 L 0621: Direttiva 76/621/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi (GU n. L 202 del 28.7.1976, pag. 35), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 216) 13. 376 L 0895: Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU n. L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da: - 380 L 0428: Direttiva 80/428/CEE della Commissione, del 28 marzo 1980 (GU n. L 102 del 19.4.1980, pag. 26) - 381 L 0036: Direttiva 81/36/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1981 (GU n. L 46 del 19.2.1981, pag. 33) - 382 L 0528; Direttiva 82/528/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982 (GU n. L 234 del 9.8.1982, pag. 1) - 388 L 0298: Direttiva 88/298/CEE del Consiglio, del 16 maggio 1988 (GU n. L 126 del 20.5.1988, pag. 53) - 389 L 0186: Direttiva 89/186/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989 (GU n. L 66 del 10.3.1989, pag. 36) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo seguente: «Allegato I >SPAZIO PER TABELLA> ». 14. 377 L 0436: Direttiva 77/436/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria (GU n. L 172 del 12.7.1977, pag. 20), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 217) - 385 L 0007: Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22) - 385 L 0573: Direttiva 85/573/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 22) 15. 378 L 0142: Direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 44 del 15.2.1978, pag. 15) 16. 378 L 0663: Direttiva 78/663/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, che stabilisce requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari (GU n. L 223 del 14.8.1978, pag. 7), rettificata nella GU n. L 296 del 21.10.1978, pag. 50 e nella GU n. L 91 del 10.4.1979, pag. 7, modificata da: - 382 L 0504: Direttiva 82/504/CEE del Consiglio, del 12 luglio 1982 (GU n. L 230 del 5.8.1982, pag. 35) - 390 L 0612: Direttiva 90/612/CEE della Commissione, del 26 ottobre 1990 (GU n. L 326 del 24.11.1990, pag. 58) 17. 378 L 0664: Direttiva 78/664/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, che stabilisce requisiti di purezza specifici per le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. L 223 del 14.8.1978, pag. 30), modificata da: - 382 L 0712: Direttiva 82/712/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982 (GU n. L 297 del 23.10.1982, pag. 31) 18. 379 L 0112: Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 218) - 385 L 0007: Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22) - 386 L 0197: Direttiva 86/197/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986 (GU n. L 144 del 29.5.1986, pag. 38) - 389 L 0395: Direttiva 89/395/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989 (GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 17) - 391 L 0072: Direttiva 91/72/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1991 (GU n. L 42 del 15.2.1991, pag. 27) I prodotti alimentari etichettati prima dell'entrata in vigore dell'accordo, conformemente alle legislazioni nazionali pertinenti degli Stati AELS (EFTA) allora vigenti, possono essere immessi nei rispettivi mercati fino al 1° gennaio 1995. Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Nell'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente: «- in finlandese: "säteilytetty, käsitelty ionisoivalla säteilyllä" - in islandese: "geisla s, me shöndla s me s jónandi geislun" - in norvegese: "bestrålt, behandlet med ioniserende stråling" - in svedese: "bestrålad, behandlad med joniserande strålning"». b) Nell'articolo 9, paragrafo 6 ai codici NC 2206 00 91, 2206 00 93 e 2206 00 99 corrisponde la voce 2206 del sistema armonizzato. c) Nell'articolo 9 bis, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente: «- in finlandese: "viimeinen käyttöajankohta" - in islandese: "sí sasti neysludagur" - in norvegese: "holdbar til" - in svedese: "sista förbrukningsdagen"». d) All'articolo 10 bis, alle voci 22.04 e 22.05 della tariffa corrisponde la voce 2204 del sistema armonizzato. 19. 379 L 0693: Direttiva 79/693/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni (GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 5), modificata da: - 380 L 1276: Direttiva 80/1276/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 77) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 217) - 388 L 0593: Direttiva 88/593/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1988 (GU n. L 318 del 25.11.1988, pag. 44) 20. 379 L 0700: Direttiva 79/700/CEE della Commissione, del 24 luglio 1979, che fissa i metodi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli (GU n. L 207 del 15.8.1979, pag. 26) 21. 379 L 0796: Prima direttiva 79/796/CEE della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa metodi comunitari di analisi per il controllo di taluni tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (GU n. L 239 del 22.9.1979, pag. 24) 22. 379 L 1066: Prima direttiva 79/1066/CEE della Commissione, del 13 novembre 1979, recante fissazione dei metodi di analisi comunitari per il controllo degli estratti di caffè e degli estratti di cicoria (GU n. L 327 del 24.12.1979, pag. 17) 23. 379 L 1067: Prima direttiva 79/1067/CEE della Commissione, del 13 novembre 1979, recante fissazione di metodi comunitari per l'analisi di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GU n. L 327 del 24.12.1979, pag. 29) 24. 380 L 0590: Direttiva 80/590/CEE della Commissione, del 9 giugno 1980, relativa alla determinazione del simbolo che può accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 151 del 19.6.1980, pag. 21), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 217) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Nel titolo dell'allegato è aggiunto il testo seguente: «>SPAZIO PER TABELLA> ». b) Nel testo dell'allegato è aggiunto il testo seguente: «>SPAZIO PER TABELLA> ». 25. 380 L 0766: Direttiva 80/766/CEE della Commissione, dell'8 luglio 1980, che fissa il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale del tenore di cloruro di vinile monomero nei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 213 del 16.8.1980, pag. 42) 26. 380 L 0777: Direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 1), modificata da: - 380 L 1276: Direttiva 80/1276/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 77) - 385 L 0007: Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 217) 27. 380 L 0891: Direttiva 80/891/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa al metodo di analisi comunitario per la determinazione del tenore dell'acido erucico presente negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi (GU n. L 254 del 27.9.1980, pag. 35) 28. 381 L 0432: Direttiva 81/432/CEE della Commissione, del 29 aprile 1981, che stabilisce il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale della quantità di cloruro di vinile ceduta ai prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti (GU n. L 167 del 24.6.1981, pag. 6) 29. 381 L 0712: Prima direttiva 81/712/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che fissa metodi d'analisi comunitari per il controllo dei criteri di purezza di taluni additivi alimentari (GU n. L 257 del 10.9.1981, pag. 1) 30. 382 L 0711: Direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 297 del 23.10.1982, pag. 26) 31. 383 L 0229: Direttiva 83/229/CEE del Consiglio, del 25 aprile 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 123 dell'11.5.1983, pag. 31), modificata da: - 386 L 0388: Direttiva 86/388/CEE della Commissione, del 23 luglio 1986 (GU n. L 228 del 14.8.1986, pag. 32) 32. 383 L 0417: Direttiva 83/417/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana (GU n. L 237 del 26.8.1983, pag. 25), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 217) 33. 383 L 0463: Direttiva 83/463/CEE della Commissione, del 22 luglio 1983, che istituisce misure transitorie per l'indicazione di alcuni ingredienti nell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale (GU n. L 255 del 15.9.1983, pag. 1) 34. 384 L 0500: Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 277 del 20.10.1984, pag. 12) La Norvegia e la Svezia si conformano alle disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. 35. 385 L 0503: Prima direttiva 85/503/CEE della Commissione, del 25 ottobre 1985, relativa ai metodi di analisi per le caseine ed i caseinati alimentari (GU n. L 308 del 20.11.1985, pag. 12) 36. 385 L 0572: Direttiva 85/572/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 14) 37. 385 L 0591: Direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 50) 38. 386 L 0362: Direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 37), modificata da: - 388 L 0298: Direttiva 88/298/CEE del Consiglio, del 16 maggio 1988 (GU n. L 126 del 20.5.1988, pag. 53) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo seguente: «Allegato I >SPAZIO PER TABELLA> » 39. 386 L 0363: Direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 43) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo seguente: «Allegato I >SPAZIO PER TABELLA> » 40. 386 L 0424: Prima direttiva 86/424/CEE della Commissione, del 15 luglio 1986, che fissa metodi di campionatura comunitari per le caseine ed i caseinati alimentari ai fini dell'analisi chimica (GU n. L 243 del 28.8.1986, pag. 29) 41. 387 L 0250: Direttiva 87/250/CEE della Commissione, del 15 aprile 1987, relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale (GU n. L 113 del 30.4.1987, pag. 57) 42. 387 L 0524: Prima direttiva 87/524/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1987, concernente la fissazione dei metodi comunitari di prelievo ai fini dell'analisi chimica per il controllo del latte conservato (GU n. L 306 del 28.10.1987, pag. 24) 43. 388 L 0344: Direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU n. L 157 del 24.6.1988, pag. 28) 44. 388 L 0388: Direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (GU n. L 184 del 15.7.1988, pag. 61), rettificata nella GU n. L 345 del 14.12.1988, pag. 29, modificata da: - 391 L 0071: Direttiva 91/71/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1991 (GU n. L 42 del 15.2.1991, pag. 25) PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 294A0103(52).2 45. 388 D 0389: Decisione 88/389/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, concernente la compilazione, da parte della Commissione, di un inventario delle sostanze e dei materiali di base impiegati per la preparazione di aromi (GU n. L 184 del 15.7.1988, pag. 67) 46. 389 L 0107: Direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 27) 47. 389 L 0108: Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 34) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto il testo seguente: «>SPAZIO PER TABELLA> ». 48. 389 L 0109: Direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 38), rettificata nella GU n. L 347 del 28.11.1989, pag. 37 49. 389 L 0396: Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modificata da: - 391 L 0238: Direttiva 91/238/CEE del Consiglio, del 22 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.1991, pag. 50) 50. 389 L 0397: Direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 23) 51. 389 L 0398: Direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 27) 52. 390 L 0128: Direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 febbraio 1990, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 75 del 21.3.1990, pag. 19) 53. 390 L 0496: Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (GU n. L 276 del 6.10.1990, pag. 40) 54. 390 L 0642: Direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU n. L 350 del 14.12.1990, pag. 71) ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti: 55. 378 X 0358: Raccomandazione della Commissione 78/358/CEE, del 29 marzo 1978, agli Stati membri sull'uso della saccarina come ingrediente alimentare e come prodotto presentato in compresse e destinato alla vendita al consumatore finale (GU n. L 103 del 15.4.1978, pag. 32) 56. 380 X 1089: Raccomandazione della Commissione 80/1089/CEE, dell'11 novembre 1980, agli Stati membri sul controllo della sicurezza degli additivi alimentari (GU n. L 320 del 27.11.1980, pag. 36) 57. C/271/89 pag. 3: Comunicazione della Commissione sulla libera circolazione dei prodotti alimentari all'interno della Comunità [COM (89) 256] (GU n. C 271 del 24.10.1989, pag. 3) XIII. MEDICINALI L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) può designare secondo le sue procedure di lavoro due osservatori aventi diritto a partecipare ai compiti del comitato di cui all'articolo 2, primo trattino della decisione 75/320/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa alla creazione di un comitato farmaceutico. Fatto salvo l'articolo 101 dell'accordo la Commissione delle Comunità europee invita esperti degli Stati AELS (EFTA) conformemente all'articolo 99 dell'accordo a partecipare ai compiti di cui all'articolo 2, secondo trattino della decisione 75/320/CEE del Consiglio. La Commissione delle Comunità europee comunica a tempo debito all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) la data della riunione del comitato e trasmette la documentazione pertinente. ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 365 L 0065: Direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali (GU n. 22 del 9.2.1965, pag. 369/65), modificata da: - 375 L 0319: Seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 13) - 383 L 0570: Direttiva 83/570/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 1) - 387 L 0021: Direttiva 87/21/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986 (GU n. L 15 del 17.1.1987, pag. 36) - 389 L 0341: Direttiva 89/341/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 11) 2. 375 L 0318: Direttiva 75/318/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali (GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 1), modificata da: - 383 L 0570: Direttiva 83/570/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 1) - 387 L 0019: Direttiva 87/19/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986 (GU n. L 15 del 17.1.1987, pag. 31) - 389 L 0341: Direttiva 89/341/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 11) 3. 375 L 0319: Seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 13), modificata da: - 378 L 0420: Direttiva 78/420/CEE del Consiglio, del 2 maggio 1978 (GU n. L 123 dell'11.5.1978, pag. 26) - 383 L 0570: Direttiva 83/570/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 1) - 389 L 0341: Direttiva 89/341/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 11) 4. 378 L 0025: Direttiva 78/25/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione (GU n. L 11 del 14.1.1978, pag. 18), modificata da: - 381 L 0464: Direttiva 81/464/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 183 del 4.7.1981, pag. 33) 5. 381 L 0851: Direttiva 81/851/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (GU n. L 317 del 6.11.1981, pag. 1), modificata da: - 390 L 0676: Direttiva 90/676/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990 (GU n. L 373 del 31.12.1990, pag. 15) 6. 381 L 0852: Direttiva 81/852/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari (GU n. L 317 del 6.11.1981, pag. 16), modificata da: - 387 L 0020: Direttiva 87/20/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986 (GU n. L 15 del 17.1.1987, pag. 34) 7. 386 L 0609: Direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU n. L 358 del 18.12.1986, pag. 1) 8. 387 L 0022: Direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia (GU n. L 15 del 17.1.1987, pag. 38) 9. 389 L 0105: Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 8) 10. 389 L 0342: Direttiva 89/342/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE e che prevede norme aggiuntive per i medicinali immunologici costituiti da vaccini, tossine, sieri o allergeni (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 14) 11. 389 L 0343: Direttiva 89/343/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE e che prevede norme aggiuntive per i radiofarmaci (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 16) 12. 389 L 0381: Direttiva 89/381/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali e che fissa disposizioni speciali per i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani (GU n. L 181 del 28.6.1989, pag. 44) 13. 390 L 0677: Direttiva 90/677/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990, che estende il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica (GU n. L 373 del 31.12.1990, pag. 26) 14. 390 R 2377: Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 1) 15. 391 L 0356: Direttiva 91/356/CEE della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano (GU n. L 193 del 17.7.1991, pag. 30) ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti: 16. C/310/86/pag. 7: Comunicazione della Commissione concernente la compatibilità con l'articolo 30 del trattato CEE dei provvedimenti adottati dagli Stati membri per quanto riguarda il controllo dei prezzi e il rimborso dei medicinali (GU n. C 310 del 4.12.1986, pag. 7) 17. C/115/82/pag. 5: Nota della Commissione sulle importazioni parallele di specialità medicinali la cui immissione in commercio è già stata autorizzata (GU n. C 115 del 6.5.1982, pag. 5) XIV. CONCIMI ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO: 1. 376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da: - 388 L 0183: Direttiva 88/183/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. L 83 del 29.3.1988, pag. 33) - 389 L 0284: Direttiva 89/284/CEE del Consiglio, del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi (GU n. L 111 del 22.4.1989, pag. 34) - 389 L 0530: Direttiva 89/530/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi (GU n. L 281 del 30.9.1989, pag. 116) Per il cadmio presente nei concimi, gli Stati AELS (EFTA) possono limitare l'accesso al loro mercato conformemente alla normativa nazionale vigente alla data di entrata in vigore dell'accordo. Nel 1995 le Parti contraenti riesaminano congiuntamente la situazione. Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Nell'allegato I, parte A II, colonna 6, n. 1, terzo capoverso, nel testo tra parentesi viene aggiunto il testo seguente: «Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Svizzera». b) Nell'allegato I, parte B 1, 2 e 4, colonna 9, punto 3, primo trattino, dopo 6 b, nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente: «Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Svizzera». 2. 377 L 0535: Direttiva 77/535/CEE della Commissione, del 22 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi (GU n. L 213 del 22.8.1977, pag. 1), modificata da: - 379 L 0138: Direttiva 79/138/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1978 (GU n. L 39 del 14.2.1979, pag. 3), rettificata nella GU n. L 1 del 3.1.1980, pag. 11 - 387 L 0566: Direttiva 87/566/CEE della Commissione, del 24 novembre 1987 (GU n. L 342 del 4.12.1987, pag. 32) - 389 L 0519: Direttiva 89/519/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989, che completa e modifica la direttiva 77/535/CEE (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 30) 3. 380 L 0876: Direttiva 80/876/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto (GU n. L 250 del 23.9.1980, pag. 7) 4. 387 L 0094: Direttiva 87/94/CEE della Commissione, dell'8 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle procedure di controllo delle caratteristiche, dei limiti e della detonabilità di concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto (GU n. L 38 del 7.2.1987, pag. 1), rettificata nella GU n. L 63 del 9.3.1988, pag. 16, modificata da: - 388 L 0126: Direttiva 88/126/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1987 (GU n. L 63 del 9.3.1988, pag. 12) 5. 389 L 0284: Direttiva 89/284/CEE del Consiglio, del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi (GU n. L 111 del 22.4.1989, pag. 34) 6. 389 L 0519: Direttiva 89/519/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989, che completa e modifica la direttiva 77/535/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 30) 7. 389 L 0530: Direttiva 89/530/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi (GU n. L 281 del 30.9.1989, pag. 116) XV. SOSTANZE PERICOLOSE ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 367 L 0548: Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. 196 del 16.8.1967, pag. 1), modificata e integrata da: - 379 L 0831: Direttiva 79/831/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1979 (GU n. L 259 del 15.10.1979, pag. 10) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17) - 384 L 0449: Direttiva 84/449/CEE della Commissione, del 25 aprile 1984 (GU n. L 251 del 19.9.1984, pag. 1) - 388 L 0302: Direttiva 88/302/CEE della Commissione, del 18 novembre 1987 (GU n. L 133 del 30.5.1988, pag. 1), rettificata nella GU n. L 136 del 2.6.1988, pag. 20 - 390 D 0420: Decisione 90/420/CEE della Commissione, del 25 luglio 1990, relativa alla classificazione e all'etichettatura di di(2-etilesil)ftalato in conformità dell'articolo 23 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU n. L 222 del 17.8.1990, pag. 49) - 391 L 0325: Direttiva 91/325/CEE della Commissione, del 1° marzo 1991 (GU n. L 180 dell'8.7.1991, pag. 1) - 391 L 0326: Direttiva 91/326/CEE della Commissione, del 5 marzo 1991 (GU n. L 180 dell'8.7.1991, pag. 79) Le Parti contraenti convengono sulla necessità di dare applicazione a quanto disposto dagli atti normativi comunitari in materia di sostanze e preparati pericolosi al più tardi il 1° gennaio 1995. La Finlandia si conforma a tale disposto a decorrere dall'entrata in vigore della settima modifica della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. Nel quadro della cooperazione che dovrà essere avviata dopo la firma dell'accordo per la soluzione dei problemi in sospeso, durante il 1994 verrà operato un riesame della situazione, esteso a materie non disciplinate dalla normativa comunitaria. Fatta salva ogni diversa soluzione che il Comitato misto SEE decida di adottare, gli atti comunitari in materia di classificazione ed etichettatura non si applicano allo Stato AELS (EFTA) che ritenga necessaria una deroga ai medesimi. Lo scambio di informazioni è disciplinato nel modo seguente: i) gli Stati AELS (EFTA) che si adeguano all'acquis comunitario in materia di sostanze e di preparati pericolosi, offrono garanzie equivalenti a quelle offerte nella Comunità in merito a quanto segue: - ove le informazioni siano considerate riservate per motivi di segretezza industriale e commerciale nell'ambito della Comunità, in base alle disposizioni della direttiva, soltanto gli Stati AELS (EFTA) che hanno recepito il relativo acquis comunitario partecipano allo scambio d'informazioni; - gli Stati AELS (EFTA) accordano alle informazioni riservate lo stesso livello di tutela concesso nell'ambito della Comunità; ii) tutti gli Stati AELS (EFTA) partecipano allo scambio di informazioni relativo a tutti gli altri aspetti, come disposto dalla direttiva. 2. 373 L 0404: Direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti (GU n. L 347 del 17.12.1973, pag. 51), modificata da: - 382 L 0242: Direttiva 82/242/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1982, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici e recante modifica della direttiva 73/404/CEE (GU n. L 109 del 22.4.1982, pag. 1) - 386 L 0094: Direttiva 86/94/CEE del Consiglio, del 10 marzo 1986 (GU n. L 80 del 25.3.1986, pag. 51) 3. 373 L 0405: Direttiva 73/405/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici (GU n. L 347 del 17.12.1973, pag. 53), modificata da: - 382 L 0243: Direttiva 82/243/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1982 (GU n. L 109 del 22.4.1982, pag. 18) 4. 376 L 0769: Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 201), modificata da: - 379 L 0663: Direttiva 79/663/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, che completa l'allegato della direttiva 76/769/CEE (GU n. L 197 del 3.8.1979, pag. 37) - 382 L 0806: Direttiva 82/806/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1982 (GU n. L 339 dell'1.12.1982, pag. 55) - 382 L 0828: Direttiva 82/828/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982 (GU n. L 350 del 10.12.1982, pag. 34) - 383 L 0264: Direttiva 83/264/CEE del Consiglio, del 16 maggio 1983 (GU n. L 147 del 6.6.1983, pag. 9) - 383 L 0478: Direttiva 83/478/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983 (GU n. L 263 del 24.9.1983, pag. 33) - 385 L 0467: Direttiva 85/467/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1985 (GU n. L 269 dell'11.10.1985, pag. 56) - 385 L 0610: Direttiva 85/610/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 375 del 31.12.1985, pag. 1) - 389 L 0677: Direttiva 89/677/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 19) - 389 L 0678: Direttiva 89/678/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 24) - 391 L 0173: Direttiva 91/173/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1991 (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 34) - 391 L 0338: Direttiva 91/338/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991 (GU n. L 186 del 12.7.1991, pag. 59) - 391 L 0339: Direttiva 91/339/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991 (GU n. L 186 del 12.7.1991, pag. 64) Gli Stati AELS (EFTA) possono limitare l'accesso ai loro mercati conformemente alle rispettive legislazioni nazionali vigenti alla data di entrata in vigore dell'accordo per i seguenti prodotti: - solventi organici clorurati; - fibre di amianto; - composti di mercurio; - composti di arsenico; - composti organostannici; - pentaclorofenolo; - cadmio; - pile. Nel 1995 le Parti contraenti riesaminano congiuntamente la situazione. 5. 378 L 0631: Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da: - 381 L 0187: Direttiva 81/187/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1981 (GU n. L 88 del 2.4.1981, pag. 29) - 384 L 0291: Direttiva 84/291/CEE della Commissione, del 18 aprile 1984 (GU n. L 144 del 30.5.1984, pag. 1) Gli Stati AELS (EFTA) possono limitare l'accesso ai loro mercati conformemente alle rispettive legislazioni nazionali vigenti alla data di entrata in vigore dell'accordo. Per le nuove norme comunitarie saranno seguite le procedure di cui agli articoli da 97 a 104 dell'accordo. 6. 379 L 0117: Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata da: - 383 L 0131: Direttiva 83/131/CEE della Commissione, del 14 marzo 1983 (GU n. L 91 del 9.4.1983, pag. 35) - 385 L 0298: Direttiva 85/298/CEE della Commissione, del 22 maggio 1985 (GU n. L 154 del 13.6.1985, pag. 48) - 386 L 0214: Direttiva 86/214/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986 (GU n. L 152 del 6.6.1986, pag. 45) - 386 L 0355: Direttiva 86/355/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1986 (GU n. L 212 del 2.8.1986, pag. 33) - 387 L 0181: Direttiva 87/181/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1987 (GU n. L 71 del 14.3.1987, pag. 33) - 387 L 0477: Direttiva 87/477/CEE della Commissione, del 9 settembre 1987 (GU n. L 273 del 26.9.1987, pag. 40) - 389 L 0365: Direttiva 89/365/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989 (GU n. L 159 del 10.6.1989, pag. 58) - 390 L 0533: Direttiva 90/533/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990 (GU n. L 296 del 27.10.1990, pag. 63) - 391 L 0188: Direttiva 91/188/CEE della Commissione, del 19 marzo 1991 (GU n. L 92 del 13.4.1991, pag. 42) Gli Stati AELS (EFTA) possono limitare l'accesso ai loro mercati conformemente alle rispettive legislazioni nazionali vigenti alla data di entrata in vigore dell'accordo. Per le nuove norme comunitarie saranno seguite le procedure di cui agli articoli da 97 a 104 dell'accordo. 7. 382 L 0242: Direttiva 82/242/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1982, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici e recante modifica della direttiva 73/404/CEE (GU n. L 109 del 22.4.1982, pag. 1) 8. 387 L 0018: Direttiva 87/18/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (GU n. L 15 del 17.1.1987, pag. 29) 9. 388 L 0320: Direttiva 88/320/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1988, concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL) (GU n. L 145 dell'11.6.1988, pag. 35), modificata da: - 390 L 0018: Direttiva 90/18/CEE della Commissione, del 18 dicembre 1989 (GU n. L 11 del 13.1.1990, pag. 37) 10. 388 L 0379: Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 14), modificata da: - 389 L 0178: Direttiva 89/178/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1989 (GU n. L 64 dell'8.3.1989, pag. 18) - 390 L 0035: Direttiva 90/35/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1989 (GU n. L 19 del 24.1.1990, pag. 14) - 390 L 0492: Direttiva 90/492/CEE della Commissione, del 5 settembre 1990 (GU n. L 275 del 5.10.1990, pag. 35) - 391 L 0155: Direttiva 91/155/CEE della Commissione, del 5 marzo 1991 (GU n. L 76 del 22.3.1991, pag. 35) Le Parti contraenti convengono sulla necessità di dare applicazione a quanto disposto dagli atti normativi comunitari in materia di sostanze e preparati pericolosi al più tardi il 1° gennaio 1995. La Finlandia si conforma a tale disposto a decorrere dall'entrata in vigore della settima modifica della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. Nel quadro della cooperazione che dovrà essere avviata dopo la firma dell'accordo per la soluzione dei problemi in sospeso, durante il 1994 verrà operato un riesame della situazione, esteso a materie non disciplinate dalla normativa comunitaria. Fatta salva ogni diversa soluzione che il Comitato misto SEE decida di adottare, gli atti comunitari in materia di classificazione ed etichettatura non si applicano allo Stato AELS (EFTA) che ritenga necessaria una deroga. Lo scambio d'informazioni è disciplinato nel modo seguente: i) gli Stati AELS (EFTA) che si adeguano all'acquis comunitario in materia di sostanze e di preparati pericolosi, offrono garanzie equivalenti a quelle offerte nella Comunità in merito a quanto segue: - ove le informazioni siano considerate riservate per motivi di segretezza industriale e commerciale nell'ambito della Comunità, in base alle disposizioni della direttiva, soltanto gli Stati AELS (EFTA) che hanno recepito il relativo acquis comunitario partecipano allo scambio di informazioni; - gli Stati AELS (EFTA) accordano alle informazioni riservate lo stesso livello di tutela concesso nell'ambito della Comunità; ii) tutti gli Stati AELS (EFTA) partecipano allo scambio di informazioni relativo a tutti gli altri aspetti, come disposto dalla direttiva. 11. 391 0157: Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU n. L 78 del 26.3.1991, pag. 38) Gli Stati AELS (EFTA) possono limitare l'accesso ai loro mercati conformemente alle rispettive legislazioni nazionali vigenti alla data di entrata in vigore dell'accordo per quanto riguarda le pile. Le Parti contraenti riesaminano congiuntamente la situazione nel 1995. 12. 391 R 0594: Regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU n. L 67 del 14.3.1991, pag. 1) Gli Stati AELS (EFTA) possono applicare le rispettive legislazioni nazionali vigenti alla data di entrata in vigore dell'accordo. Le Parti contraenti instaurano meccanismi concreti di cooperazione. Nel 1995 esse riesaminano congiuntamente la situazione. ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti: 13. 389 X 0542: Raccomandazione 89/542/CEE della Commissione, del 13 settembre 1989, relativa all'etichettatura dei prodotti detergenti e prodotti di pulizia (GU n. L 291 del 10.10.1989, pag. 55) 14. C/79/82/pag. 3: Comunicazione relativa alla decisione 81/437/CEE della Commissione, dell'11 maggio 1981, che definisce i criteri in base ai quali gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni relative all'inventario delle sostanze chimiche (GU n. C 79 del 31.3.1982, pag. 3) 15. C/146/90/pag. 4: Pubblicazione dell'inventario EINECS (GU n. C 146 del 15.6.1990, pag. 4) XVI. COSMETICI ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO: 1. 376 L 0768: Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 169), modificata da: - 379 L 0661: Direttiva 79/661/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 192 del 31.7.1979, pag. 35) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 108) - 382 L 0147: Direttiva 82/147/CEE della Commissione, dell'11 febbraio 1982 (GU n. L 63 del 6.3.1982, pag. 26) - 382 L 0368: Direttiva 82/368/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1982 (GU n. L 167 del 15.6.1982, pag. 1) - 383 L 0191: Seconda direttiva 83/191/CEE della Commissione, del 30 marzo 1983 (GU n. L 109 del 26.4.1983, pag. 25) - 383 L 0341: Terza direttiva 83/341/CEE della Commissione, del 29 giugno 1983 (GU n. L 188 del 13.7.1983, pag. 15) - 383 L 0496: Quarta direttiva 83/496/CEE della Commissione, del 22 settembre 1983 (GU n. L 275 dell'8.10.1983, pag. 20) - 383 L 0574: Direttiva 83/574/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 38) - 384 L 0415: Quinta direttiva 84/415/CEE della Commissione, del 18 luglio 1984 (GU n. L 228 del 25.8.1984, pag. 31), rettificata nella GU n. L 255 del 25.9.1984, pag. 28 - 385 L 0391: Sesta direttiva 85/391/CEE della Commissione, del 16 luglio 1985 (GU n. L 224 del 22.8.1985, pag. 40) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 218) - 386 L 0179: Settima direttiva 86/179/CEE della Commissione, del 28 febbraio 1986 (GU n. L 138 del 24.5.1986, pag. 40) - 386 L 0199: Ottava direttiva 86/199/CEE della Commissione, del 26 marzo 1986 (GU n. L 149 del 3.6.1986, pag. 38) - 387 L 0137: Nona direttiva 87/137/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1987 (GU n. L 56 del 26.2.1987, pag. 20) - 388 L 0233: Decima direttiva 88/233/CEE della Commissione, del 2 marzo 1988 (GU n. L 105 del 26.4.1988, pag. 11) - 388 L 0667: Direttiva 88/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 46) - 389 L 0174: Undicesima direttiva 89/174/CEE della Commissione, del 21 febbraio 1989 (GU n. L 64 dell'8.3.1989, pag. 10), rettificata nella GU n. L 199 del 13.7.1989, pag. 23 - 389 L 0679: Direttiva 89/679/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 25) - 390 L 0121: Dodicesima direttiva 90/121/CEE della Commissione, del 20 febbraio 1990 (GU n. L 71 del 17.3.1990, pag. 40) - 391 L 0184: Tredicesima direttiva 91/184/CEE della Commissione, del 12 marzo 1991 (GU n. L 91 del 12.4.1991, pag. 59) 2. 380 L 1335: Prima direttiva 80/1335/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (GU n. L 383 del 31.12.1980, pag. 27), modificata da: - 387 L 0143: Direttiva 87/143/CEE della Commissione, del 10 febbraio 1987 (GU n. L 57 del 27.2.1987, pag. 56) 3. 382 L 0434: Seconda direttiva 82/434/CEE della Commissione, del 14 maggio 1982, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (GU n. L 185 del 30.6.1982, pag. 1), modificata da: - 390 L 0207: Direttiva 90/207/CEE della Commissione, del 4 aprile 1990 (GU n. L 108 del 28.4.1990, pag. 92) 4. 383 L 0514: Terza direttiva 83/514/CEE della Commissione, del 27 settembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (GU n. L 291 del 24.10.1983, pag. 9) 5. 385 L 0490: Quarta direttiva 85/490/CEE della Commissione, dell'11 ottobre 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (GU n. L 295 del 7.11.1985, pag. 30) XVII. TUTELA AMBIENTALE ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 375 L 0716: Direttiva 75/716/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi (GU n. L 307 del 27.11.1975, pag. 22), modificata da: - 387 L 0219: Direttiva 87/219/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1987 (GU n. L 91 del 3.4.1987, pag. 19) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) alla voce 27.10 C I della tariffa doganale comune corrisponde la voce ex 2710 del sistema armonizzato. 2. 380 L 0051: Direttiva 80/51/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici (GU n. L 18 del 24.1.1980, pag. 26), modificata da: - 383 L 0206: Direttiva 83/206/CEE del Consiglio, del 21 aprile 1983 (GU n. L 117 del 4.5.1983, pag. 15) 3. 385 L 0210: Direttiva 85/210/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina (GU n. L 96 del 3.4.1985, pag. 25), modificata da: - 385 L 0581: Direttiva 85/581/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 37) - 387 L 0416: Direttiva 87/416/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1987 (GU n. L 225 del 13.8.1987, pag. 33) 4. 385 L 0339: Direttiva 85/339/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari (GU n. L 176 del 6.7.1985, pag. 18) 5. 389 L 0629: Direttiva 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione (GU n. L 363 del 13.12.1989, pag. 27) XVIII. TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE, TELECOMUNICAZIONI E TRATTAMENTO DATI ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 386 L 0529: Direttiva 86/529/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1986, riguardante l'adozione di specifiche tecniche comuni relative alla serie di norme sui MAC/packet per la diffusione televisiva diretta via satellite (GU n. L 311 del 6.11.1986, pag. 28) 2. 387 D 0095: Decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (GU n. L 36 del 7.2.1987, pag. 31) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Per «norma europea», di cui all'articolo 1, paragrafo 7 della decisione, si intende una norma approvata dall'ETSI, dal CEN/CENELEC, dalla CEPT o da altri organismi stabiliti dalle Parti contraenti. Per «prenorma europea», di cui all'articolo 1, paragrafo 8 della decisione, si intende una norma adottata dagli stessi organismi. 3. 389 D 0337: Decisione 89/337/CEE del Consiglio, del 27 aprile 1989, concernente la televisione ad alta definizione (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 1) 4. 391 L 0263: Direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU n. L 128 del 23.5.1991, pag. 1) ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti: 5. 384 X 0549: Raccomandazione 84/549/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1984, relativa all'attuazione dell'armonizzazione nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 298 del 16.11.1984, pag. 49) 6. 389 Y 0511(01): Risoluzione 89/C 117/01 del Consiglio, del 27 aprile 1989, concernente la standardizzazione nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (GU n. C 117 dell'11.5.1989, pag. 1) XIX. DISPOSIZIONI GENERALI NEL SETTORE DEGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 383 L 0189: Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26.4.1983, pag. 8), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214) - 388 L 0182: Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. L 81 del 26.3.1988, pag. 75) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente: «7. "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca». b) Nell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, in fine, è aggiunto il testo seguente: «Il testo integrale del progetto notificato di regola tecnica deve essere messo a disposizione nella lingua originale, nonché in traduzione integrale in una delle lingue ufficiali della Comunità europea». c) Nell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma è aggiunto il testo seguente: «La Comunità, da un lato, e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o gli Stati AELS (EFTA) per il tramite di detto Organo, dall'altro, possono chiedere informazioni complementari in merito ad un progetto notificato di regola tecnica». d) Nell'articolo 8, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente: «Le osservazioni degli Stati AELS (EFTA) sono trasmesse dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) alla Commissione delle Comunità europee sotto forma di comunicazione congiunta unica; le osservazioni della Comunità sono trasmesse all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) dalla Commissione. Con analoghe modalità le Parti contraenti provvedono alle comunicazioni reciproche qualora, secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti interni, venga chiesto il mantenimento dello statu quo per sei mesi». e) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 4, primo comma è sostituito dal testo seguente: «A richiesta, le informazioni fornite in virtù del presente articolo sono considerate riservate». f) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente: «Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) rinviano di tre mesi l'adozione di un progetto notificato di regolamentazioni tecniche, a decorrere dalla data di ricevimento del testo del progetto stesso da parte: - della Commissione delle Comunità europee per i progetti notificati dagli Stati membri della Comunità, - dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) per i progetti notificati dagli Stati AELS (EFTA). Tuttavia, detto rinvio di tre mesi non si applica nei casi in cui, per urgenti motivi di tutela della salute pubblica o della sicurezza, di protezione della salute e della vita di animali o vegetali, le autorità competenti siano obbligate ad elaborare in brevissimo tempo regolamentazioni tecniche la cui adozione e applicazione debbano avvenire immediatamente senza che sia possibile procedere ad una consultazione. L'urgenza dei provvedimenti adottati deve essere motivata. Detta motivazione deve essere precisa e circostanziata in ordine particolarmente alla imprevedibilità e gravità del pericolo cui le autorità in questione devono far fronte, nonché all'assoluta necessità di intervenire immediatamente per porvi rimedio». g) Nell'elenco I dell'allegato viene aggiunto il testo seguente: «ON (Austria) Österreichisches Normungsinstitut Heinestrasse 38 A - 1020 Wien ÖVE (Austria) Österreichischer Verband für Elektrotechnik Eschenbachgasse 9 A - 1010 Wien SFS (Finlandia) Suomen Standardisoimisliitto SFS r.y. PL 205 SF - 00121 Helsinki SESKO (Finlandia) Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys Sesko r.y. Särkiniementie 3 SF - 00210 Helsinki STRI (Islanda) Sta slará s Islands Keldnaholti IS - 112 Reykjavík SNV (Liechtenstein) Schweizerische Normen-Vereinigung Kirchenweg 4 Postfach CH - 8032 Zürich NSF (Norvegia) Norges Standardiseringsforbund Pb 7020 Homansbyen N - 0306 Oslo 3 NEK (Norvegia) Norsk Elektroteknisk Komite Pb 280 Skøyen N - 0212 Oslo 2 SIS (Svezia) Standardiseringskommissionen i Sverige Box 3295 S - 103 66 Stockholm SEK (Svezia) Svenska Elektriska Kommissionen >Box 1284 S - 164 28 Kista SNV (Svizzera) Schweizerische Normen-Vereinigung Kirchenweg 4 Postfach CH - 8032 Zürich SEK (Svizzera) Schweizerisches Elektrotechnisches Komitee Postfach CH - 8034 Zürich». h) Ai fini dell'applicazione della direttiva, sono considerate necessarie le seguenti comunicazioni da effettuare per via elettronica: 1) Schede di notifica; possono essere comunicate prima o insieme al testo integrale. 2) Ricevuta del progetto di testo contenente, tra l'altro, la data di scadenza del termine di statu quo fissata in conformità con ciascun sistema. 3) Richieste di informazioni supplementari. 4) Risposte alle richieste di informazioni supplementari. 5) Osservazioni. 6) Richieste di riunioni ad hoc. 7) Risposte alle richieste di riunioni ad hoc. 8) Richieste dei testi definitivi. 9) Comunicazione che è stato annunciato il mantenimento dello statu quo per sei mesi. Le comunicazioni che seguono possono, per il momento, essere inviate per posta normale: 10) Il testo integrale del progetto notificato. 11) I testi giuridici di base o le disposizioni regolamentari. 12) Il testo definitivo. i) Le Parti contraenti decidono in comune disposizioni amministrative relative alle comunicazioni suddette. 2. 389 D 0045: Decisione 89/45/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo (GU n. L 17 del 21.1.1989, pag. 51), modificata da: - 390 D 0352: Decisione 90/352/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990 (GU n. L 173 del 6.7.1990, pag. 49) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L'ente designato dagli Stati AELS (EFTA) comunica immediatamente alla Commissione delle Comunità europee le informazioni che esso invia agli Stati AELS (EFTA) o alle loro autorità competenti. La Commissione delle Comunità europee comunica immediatamente all'ente designato dagli Stati AELS (EFTA) le informazioni che essa invia agli Stati membri della Comunità o alle loro autorità competenti. 3. 390 D 0683: Decisione 90/683/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU n. L 380 del 21.12.1990, pag. 13) ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti: 4. C/136/85/pag. 2: Conclusioni in materia di normalizzazione approvate dal Consiglio il 16 luglio 1984 (GU n. C 136 del 4.6.1985, pag. 2) 5. 385 Y 0604(01): Risoluzione del Consiglio 85/C 136/01 del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione (GU n. C 136 del 4.6.1985, pag. 1) 6. 386 Y 1001(01): Comunicazione della Commissione concernente l'inosservanza di alcune disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. C 245 dell'1.10.1986, pag. 4) 7. C/67/89 pag. 3: Comunicazione della Commissione riguardante la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei titoli dei progetti di regolamentazioni tecniche notificati dagli Stati membri sulla base della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, modificata dalla direttiva 88/182/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 (GU n. C 67 del 17.3.1989, pag. 3) 8. 390 Y 0116(01): Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità (GU n. C 10 del 16.1.1990, pag. 1) 9. 590 DC 0456: Libro verde della Commissione sullo sviluppo della normazione europea. Azione diretta a favorire una più rapida integrazione tecnologica in Europa (GU n. C 20 del 28.1.1991, pag. 1) XX. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - QUESTIONI GENERALI ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti: 1. 380 Y 1003(01): Comunicazione della Commissione sulle conseguenze della sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 febbraio 1979 nella causa 120/78 («Cassis de Dijon») (GU n. C 256 del 3.10.1980, pag. 2) 2. 585 PC 0310: Comunicazione della Commissione sul completamento del mercato interno [COM(85) 310 def.] («Libro bianco») XXI. PRODOTTI DA COSTRUZIONE ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 389 L 0106: Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 12) Per quanto riguarda la partecipazione degli Stati AELS (EFTA) ai lavori dell'organizzazione europea per il benestare tecnico di cui all'allegato II della direttiva, si applica l'articolo 100 dell'accordo. XXII. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 389 L 0686: Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU n. L 399 del 30.12.1989, pag. 18) XXIII. GIOCATTOLI ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 388 L 0378: Direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 1) La Norvegia si conforma alle disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Le disposizioni relative alla classificazione e all'etichettatura, nonché le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui all'accordo, si applicano anche all'allegato II, parte II, punto 3 della direttiva. XXIV. MACCHINE ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 389 L 0392: Direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU n. L 183 del 29.6.1989, pag. 9), rettificata nella GU n. L 296 del 14.10.1989, pag. 40 e modificata da: - 391 L 0368: Direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991 (GU n. L 198 del 22.7.1991, pag. 16) La Svezia si conforma alle disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1994. XXV. TABACCO ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 389 L 0622: Direttiva 89/622/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco (GU n. L 359 dell'8.12.1989, pag. 1) 2. 390 L 0239: Direttiva 90/239/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1990, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti il tenore massimo di catrame delle sigarette (GU n. L 137 del 30.5.1990, pag. 36) XXVI. ENERGIA ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 385 L 0536: Direttiva 85/536/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1985, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione (GU n. L 334 del 12.12.1985, pag. 20) (2) XXVII. BEVANDE SPIRITOSE Le Parti contraenti autorizzano l'importazione e la commercializzazione delle bevande spiritose elencate nel presente capitolo, purché conformi alla normativa comunitaria. Per tutti gli altri casi, gli Stati AELS (EFTA) possono continuare ad applicare la loro legislazione nazionale. ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 389 R 1576: Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU n. L 160 del 12.6.1989, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) Le disposizioni del regolamento lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati AELS (EFTA) di vietare l'immissione sul mercato nazionale di bevande spiritose destinate al consumo umano diretto, aventi un titolo alcolometrico superiore a 60% vol, sempreché tale divieto non abbia carattere discriminatorio. b) All'articolo 1, paragrafo 2 i codici NC 2203 00, 2204, 2205, 2206 00 e 2207 corrispondono alle seguenti voci del sistema armonizzato: 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207. c) Per quanto riguarda la definizione delle bevande spiritose di frutta, di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera l): per l'Austria, l'alcole d'origine agricola può essere aggiunto in ogni fase del processo di elaborazione, sempreché la proporzione minima del 33% di alcole contenuta nel prodotto finale provenga dal frutto che dà il nome alla bevanda. d) Per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 4, lettera q): la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia possono vietare la commercializzazione di vodka prodotta con materie prime diverse dai cereali o dalle patate. e) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 la denominazione di vendita può essere completata con i seguenti termini: - «Suomalainen punssi/Finsk Punsch/Finnish punch» e «Svensk Punsch/Swedish punch», termini che possono essere utilizzati per una bevanda spiritosa ricavata dal distillato di canna da zucchero. Questa bevanda può essere miscelata con alcole di origine agricola e con un edulcorante. Essa può essere aromatizzata con vino o succhi od aromi naturali ottenuti da agrumi o da altri frutti o da bacche. - «Spritglögg», termine che può essere utilizzato per una bevanda spiritosa fabbricata aromatizzando alcole etilico d'origine agricola con estratti naturali di chiodi di garofano o qualsiasi altra pianta che contenga lo stesso costituente aromatico principale e applicando uno dei seguenti procedimenti: = macerazione e/o distillazione; = ridistillazione dell'alcole in presenza dei germogli o di altre parti delle piante sopra indicate; = aggiunta di estratti naturali distillati di chiodi di garofano; = una combinazione di questi tre metodi. Possono essere usati anche altri estratti naturali di piante o altri semi aromatici, ma il gusto del chiodo di garofano deve restare predominante; - «Jägertee», termine che può essere utilizzato per un liquore originario dell'Austria, di norma da consumarsi diluito nell'acqua calda o nel tè. Questo liquore è fabbricato con alcole etilico di origine agricola, essenza di talune bevande spiritose o tè, cui sono state aggiunte varie sostanze naturali aromatiche. Il titolo alcolometrico non dev'essere inferiore a 22,5% vol. Il contenuto di zucchero non dev'essere inferiore a 100 g/l espresso in zucchero invertito. Detto liquore può anche essere denominato «Jagertee» o «Jagatee». f) All'articolo 3, paragrafo 2 il termine «regolamento» va letto «accordo SEE». g) L'articolo 7, paragrafi 6 e 7, l'articolo 10, paragrafo 2 e gli articoli 11 e 12 non si applicano. h) L'allegato II è completato con i testi seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> 2. 390 R 1014: Regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose (GU n. L 105 del 25.4.1990, pag. 9), modificato da: - 391 R 1180: Regolamento (CEE) n. 1180/91 della Commissione, del 6 maggio 1991 (GU n. L 115 dell'8.5.1991, pag. 5) - 391 R 1781: Regolamento (CEE) n. 1781/91 della Commissione, del 19 giugno 1991 (GU n. L 160 del 25.6.1991, pag. 6) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 6, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia possono applicare un tenore massimo di alcole metilico di 1 200 g/hl di alcole a 100% vol. 3. 391 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU n. L 149 del 14.6.1991, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) L'articolo 2, paragrafo 2 è completato come segue: «d) "Starkvinsglögg": Il vino aromatizzato preparato con vino di cui al paragrafo 1, lettera a), il cui gusto caratteristico è ottenuto mediante l'impiego di chiodi di garofano, che devono essere sempre utilizzati unitamente ad altre spezie; questa bevanda può essere edulcorata conformemente all'articolo 3, lettera a)»; b) All'articolo 2, paragrafo 3, lettera f), sia nell'intestazione che nel testo, dopo il termine «Glühwein» sono inseriti i termini «o vinglögg»; c) L'articolo 8, paragrafi 7 e 8, l'articolo 9, paragrafo 2 e gli articoli 10 e 11 non si applicano. (1) Atti elencati unicamente a scopo informativo; per l'applicazione si veda l'allegato IV sull'energia. (2) Atti elencati unicamente a scopo informativo; per l'applicazione si veda l'allegato IV sull'energia.