Scritti vari (Cuoco)/Periodo napoletano/I. - Per la riforma dell'istruzione nel Regno di Napoli/IV. - Su un progetto di decreto per le scuole di Diritto

IV. - Su un progetto di decreto per le scuole di Diritto

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IV. - Su un progetto di decreto per le scuole di Diritto
I. - Per la riforma dell'istruzione nel Regno di Napoli - V. Risultato generale delle osservazioni I. - Per la riforma dell'istruzione nel Regno di Napoli - Appendice

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IV

SU UN PROGETTO DI DECRETO

PER LE SCUOLE DI DIRITTO

(1812?) Sire, La Commissione, destinata da Vostra Maestá a formare il nuovo piano per ricostituire la pubblica istruzione, ha riguardato come un nuovo onore ed una novella prova di fiducia da parte di Vostra Maestá l’averla incaricata di presentarle il suo parere intorno al progetto del ministro di giustizia per formare e stabilire le pubbliche scuole di diritto del Regno. Desiderando quindi la Commissione di corrispondere alla bontá di Vostra Maestá, si fa un dovere di esporle liberamente i suoi pensieri.

Due sono i motivi per i quali il gran giudice ha stimato poter presentare un piano particolare per tale oggetto, mentre sapeva che la Commissione se ne occupava per vostro comando. Il primo è stato per effetto di quel zelo, con cui si distingue nel servizio di Vostra Maestá e dello Stato; l’altro, perché ha giudicato che il disporre particolarmente dell’istruzione legale fosse attribuzione del suo ministero; e ciò, non tanto forse per ragione, quanto per esempi creduti degni di ragionevole imitazione. Pel primo, riconoscendo egli quanto sia il bisogno e la necessitá di presto stabilire ed attivare questa parte dell’istruzione, e dubitando che la Commissione potesse ritardar di molto a presentare a Vostra Maestá il piano generale e completo, ha stimato parte del suo dovere il proporla colla maggior sollecitudine, onde potersi effettuare nell’incominciamento del nuovo anno scolastico, ai principi del mese di novembre. Ma la Commissione si lusinga non senza qualche fondamento che prima [p. 150 modifica] 150 PROGETTO DI DECRETO PER LE SCUOLE DI DIRITTO di tal tempo potrá presentarle compito il suo travaglio, il quale, se avrá la sorte di trovar grazia innanzi a Vostra Maestá, potrá esser subito stabilito.

Or, rimanendo dileguata questa opposizione, e soddisfatto il principal voto del gran giudice in sollecitare questd parte dell’istruzione, per abilitare al piú presto i magistrati e gli altri agenti del fòro, piú facilmente scomparirá l’altra, cioè che per ragione ed esempi questa parte dell’istruzione debba dipendere dal ministro della giustizia. Conoscendo però quanta è la moderazione del gran giudice, la Commissione si lusinga che, rimossa la prima difficoltá, egli stesso voglia di buon grado riconoscere che, se non esiste un esempio imperioso e degno d’imitazione, le ragioni per sostener l’assunto non possono aver stabile fondamento.

Egli è difficile infatti il poter sostenere che un’attribuzione ragionevolmente accordata ad un ministero possa essere scissa in due o piú, mentre l’unitá, l’uniformitá e la continuitá ne formano il pregio maggiore; anzi si può dire che costituiscono le leggi naturali del vero sistema della pubblica istruzione. E, lasciando stare che tutte le umane cognizioni formano una catena non discontinuata, ognuno facilmente può intendere che i piú grandi effetti dipendono dai metodi, cioè dal trovare e fissare i naturali rapporti, che meglio le connettano e che ne facilitino e semplifichino l’apprendimento. Se quindi i metodi fossero differenti, se le cognizioni non si apprendessero in quelle serie successive, se i metodi variassero secondo le teste regolatrici, l’istruzione potrebbe rimaner paralizzata, e mancati i felici effetti che si hanno in mira.

Se ciò sembra evidente, non solo sará ragionevole la conseguenza di non doversi scindere questa importante parte dell’amministrazione, ma doversi assolutamente al ministero dell’ Interno attribuire. Poiché, siccome per l’indole delle sue funzioni è incaricato della civilizzazione e di ogni miglioramento sociale, non gli si può né togliere né sottrarre una parte di tal pregevole incarico senza ledere la ragione della cosa medesima. E poiché Vostra Maestá ha affidato ad una Commissione [p. 151 modifica] PROGETTO DI DECRETO PER LE SCUOLE DI DIRITTO 151 preseduta dal ministro il combinare le idee per questo importante regolamento, essa si lusinga che Vostra Maestá non voglia farne precedere alcuna parte, prima di aver conosciuto nella sua integritá rordinato lavoro. Per tutte queste ragioni, le quali nascono dalla natura della cosa, la Commissione ha creduto superfluo il discendere a minori dettagli, mostrando come assurda cosa sarebbe se, per i piú vicini rapporti che alcuni ministeri possono avere con certe scienze, ciascuno di essi volesse disporre i regolamenti, i metodi, gli stabilimenti per quelle colle quali si trovano di essere piú in correlazione. Cosí il ministro del culto richiamerebbe alle sue funzioni gli studi appartenenti alla religione; il ministro degli affari esteri con egual ragione pretenderebbe a quelli del diritto delle genti, del pubblico e della diplomatica; il protomedico giustamente pretenderebbe ad una privativa dei studi delle arti salutari; ed il ministro della polizia avrebbe pur ragione di reclamare alla sua dipendenza gli studi piú importanti per l’uomo in societá, cioè la politica e la morale. Or quale sarebbe la sorte di un sistema cosí straziato, non è difficile ad intenderlo.

Se la ragione dunque, o Sire, è per l’unitá, la Commissione si lusinga che gli esempi, ed i fatti ancora, sieno favorevoli alle sue idee. Ma la veritá storica, benché al primo aspetto sembri assai facile a comparire, non è poi cosí quando si pone ai giusti scrutini. Spesso si allega un fatto, perché si è creduto vero, mentre o non fu o non è piú cosí, e perciò tali specie di falli non fanno torto ad alcuno. Tanto avviene nell’essersi creduto che l’impero francese dasse l’esempio della dipendenza delle scuole del diritto dal ministro della giustizia. Vi fu forse un tempo in cui il governo delle scienze tutte da quel solo ministero dipendeva; ma, dopo aver felicemente segregato dagli altri ministeri quelle attribuzioni dalle quali sorse il ramo dell’Interno, il sistema dell’istruzione pubblica vi rimase naturalmente compreso. Nei primi tempi però di tali cangiamenti, mentre l’ordine non poteva stabilirsi fermamente fra le tumultuarie agitazioni, fu molto facile che accadessero [p. 152 modifica] 152 PROGETTO DI DECRETO PER LE SCUOLE DI DIRITTO delle eccezioni per particolari motivi, i quali si potrebbero raccogliere da chi avesse tempo di occuparsi di tali minute ricerche. Checché fosse però di tali variazioni, e volendo considerare semplicemente lo stato attuale, il quale solo può proporsi per ragionevole imitazione, possiamo far presente a Vostra Maestá che, per le nuove leggi e regolamenti dell’impero francese, il gran giudice non s’imbarazza né di provveder cattedre, né di stabilir metodi, né di vegliare sulla facoltá legale; ma tutto dipende dal signor Fontanes, gran maestro degli studi della universitá di Parigi: vale a dire che, se, nel tempo in cui la Francia soffri nell’interna divisione, ne soffrirono anche gli studi, non è da averne meraviglia. Quando però l’unitá politica ristabilí l’energia del governo, anche il sistema per la pubblica istruzione fu richiamato alla regola, e tutte le parti di esso furono riconcentrate nella universitá dell’amministrazione. Questo sistema adottato in Francia è stato successivamente in Italia, in Olanda, in Baviera, nel vasto impero delle Russie e quasi in tutti i piú culti Stati di Europa. Se dunque la ragione del pressante bisogno può essere sodisfatta senza guastare l’unitá del sistema di pubblica istruzione e senza alterarne l’amministrazione, e se gli altri motivi di ragione e di fatto non possono essere sostenuti, altro non rimane, per adempir pienamente alle vostre sovrane intenzioni e per sodisfare il voto del ministro di giustizia, che: nominare senza ritardo quei professori che dovranno coprire in appresso le cattedre di diritto nelle universitá di Napoli, Catanzaro, Chieti ed Altamura; ordinar loro di recarsi, per il principio dell’anno scolastico, nei luoghi che saranno loro assegnati, per spiegarvi le scienze di lor competenza; dichiarare che le lezioni ricevute da questi professori dovranno esser computate fra quelle che il nuovo piano d’istruzione richiede per ottenere i gradi di licenziato o dottore; e stabilir finalmente quali cattedre di dritto dovrebbero essere immediatamente provviste; cattedre che la Commissione giudica non potere essere che le appresso: [p. 153 modifica] PROGETTO DI DECRETO PER LE SCUOLE DI DIRITTO 153 Dritto della natura e delle genti ; Scienza della legislazione; Elementi del dritto civile romano; Elementi del dritto civile patrio, o sia spiegazione ed illustrazione del Codice Napoleone; Elementi del dritto penale; Pratica della giurisprudenza civile e criminale ed arte notariale.

Ecco, o Sire, ciò che abbiamo potuto esporle in adempimento dei suoi onorevoli comandi. Giuseppe arcivescovo di Taranto Melchiorre Delfico Bernardo vescovo di Lettere, generale vicario di Napoli Vincenzo Cuoco.