Relazioni consolari - Convenzione, Vienna, 24 aprile 1963/CAPITOLO V

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CAPITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74. - Firma.

La presente Convenzione sarà «aperta» alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata, così come a quella di tutti gli Stati Partecipanti allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire aderente alla Convenzione nella seguente maniera: fino al 31 ottobre 1963, al Ministero Federale degli Affari Esteri della Repubblica d'Austria, e, in seguito, fino al 31 marzo 1964, alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Art. 75. - Ratifica.

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica. Gli istrumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 76. - Adesione.

La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate all'art. 74. Gli istrumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 77. - Entrata in vigore.

  1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno che seguirà la data del deposito, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventiduesimo istrumento di ratifica o d'adesione.
  2. Per ogni Stato che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventiduesimo istrumento di ratifica o d'adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo istrumento di ratifica o d'adesione.

Art. 78. - Notifica da parte del Segretario Generale.

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate all'articolo 74:

  1. le firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli istrumenti di ratifica o d'adesione, conformemente agli artt. 74, 75 e 76;
  2. la data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente all'art. 77.

Art. 79. - Testi facenti fede.

L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne farà avere copia conforme certificata a tutti gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie menzionate all'art. 74.


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