Regno di Sardegna - Regolamento degli uffizi di notaio e d'insinuatore 9 novembre 1770/Titolo VII

Titolo VII

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TITOLO VII.


Della maniera di tenere i registri,

e minutari.


1.

Crist. 2. Dec. 1647.

Rex Car. Em.

L
E minute dovranno da’ Notai tenersi in forma di libro cucite insieme, l’una dopo l’altra senza preposterazione, apponendo in ogn’una di esse il titolo di ciascun atto, che dovrà indi riportarsi per rubrica al principio d’ogni minutaro con menzione individua di tutte le parti contraenti, e relazione al foglio, in cui si troverà la minuta: dovranno inserirvisi tra le ventiquattro ore almeno dopo che le avranno ricevute; e conseguentemente non potranno tenersi due minutari correnti nello stesso tempo, né si principierà un nuovo minutaro pria che sia terminato il precedente sotto pena di scudi venticinque.

2.

Car. Em. I.
16. Nov. 1624.
Chris. 2. Dec. 1647.
Rex Car. Em.
A questo effetto saranno tanto detti minutari, quanto i registri degli atti giudiziali, e comunitativi, che sono soggetti all’insinuazione, affogliati anche ne’ fogli bianchi, e non scritturati, ne’ quali dovrà tirarsi una linea di cima in fondo, e detta affogliazione si farà a misura che vi s’inseriranno le minute sotto pena di scudi quattro, alla quale si farà pur luogo, ogni qual volta si riconosca non essere giusta l’affogliazione.

3.

Dovrà l’affogliazione continuarsi sotto la medesima pena tanto per le inserzioni, che si facessero negli atti, e contratti al tempo del rogito, quanto per le altre, che sopravvenissero, le quali dovranno cucirsi nel minutaro nel giorno, in cui saranno presentate, ancorché venissero ad essere separate dall’atto, e contratto, al quale appartengono, bastando, che in piede di questo si faccia dal Notaio l’opportuna annotazione col richiamo al foglio del minutaro, in cui esisterà l’inserzione, e che a questa si faccia simile annotazione dell’atto, e contratto, al quale appartiene.

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4.

Saranno le minute come sovra semplicemente cucite in forma di libro, ma prima che siensi i minutari presentati alla visita del Tabellione, non sarà permesso di farli legare, né di altrimenti cucire le minute, né appiccarle insieme con pasta, od altro.

5.

Degl’inventari, ed altri atti, che non possono terminarsi nel giorno, in cui sono principiati, potrà sospendersi la inserzione nel minutaro sino a che sia compito l’ultimo atto.

6.

In occasione dell’apertura de’ testamenti sigillati si farà la loro particolare affogliazione, ancorché con essa vengano a duplicarsi li numeri de’ fogli susseguenti; l’atto di pubblicazione s’inserirà nel minutaro corrente sotto la sua vera data, ed in piede, o margine del testamento, o dell’atto di rimessione il Notaio indicherà il minutaro, ed il foglio, in cui è inserto l’atto di pubblicazione, abolita ogni altra pratica di aggiunte ne’ minutari, o di estrazione da essi degli atti suddetti.

7.

Rispetto agli altri testamenti, e codicilli rogati colle debite pubblicazioni sarà proibito a’ Notai di sigillarli ne’ minutari, ed agl’Insinuatori di riceverli sigillati.

8.

Car. Em. I.
16. Novemb. 1624.
Si proibisce ad ognuno de’ Notai di rimettere, o lasciare nelle mani di alcuna delle parti qualsivoglia minuta, o registro tanto d’obbligazione, che di qualunque altro atto sotto pena della privazione de’ loro uffizj, e di quella della galera per anni cinque, ove seguisse lo smarrimento della minuta, od altro pregiudizio del terzo.