Regno di Sardegna - Decreto 20 marzo 1821 (Carlo Alberto) 1

Regno di Sardegna

1821 Indice:Regno di Sardegna - Decreto 20 marzo 1821 (Carlo Alberto) 1.djvu Diritto Diritto Decreto 20 marzo 1821 Intestazione 19 gennaio 2011 100% Diritto

[p. 2 modifica]



CARLO ALBERTO DI SAVOJA

PRINCIPE DI CARIGNANO

REGGENTE

Visto il Decreto nostro del 16 del corrente,

Volendo provvedere all’organizzazione della Guardia Nazionale di Torino,

Sentita la Giunta provvisoria,

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue.

I. Fra giorni cinque dalla pubblicazione del presente saranno organizzati per la Città di Torino, e suoi Borghi otto Battaglioni di Guardia Nazionale.

II. Ne faranno parte tutti gl’individui abitanti in Torino, e ne’ Borghi, dall’età d’anni 18 compiuti a quella d’anni 50 pure compiuti, esclusi gli Ecclesiastici del Clero secolare, e regolare.
I soli pubblici Impiegati Capi di Dicastero potranno essere scusati dal Consiglio della Guardia Nazionale, a cui dovranno per tale effetto indirizzarsi.

III. Il Comandante superiore la detta Guardia Nazionale, il Comandante in secondo, un Maggiore, un Ajutante Maggiore, ed un Sotto Ajutante Maggiore, ed un Sotto Ajutante per ciascun Battaglione saranno da Noi nominati.

IV. Gli individui compresi nella Guardia Nazionale procederanno per ogni Compagnia all’elezione d’un Capitano, di un Tenente, e d’un Sottotenente.
Gli Uffiziali d’ogni Compagnia così eletti, eleggeranno fra gl’individui della Compagnia quattro Sergenti, ed otto Caporali.

V. La Guardia Nazionale porterà allacciata al braccio sinistro una fascia azzurra colla seguente leggenda: Guardia Nazionale di Torino: il Comandante superiore la stessa fascia con due righe di frangia a vermicelli; il Comandante in secondo con una riga di frangia a vermicelli, altra di frangia semplice; li Maggiori con una sola riga di frangia a vermicelli; i Capitani due righe superiormente ed una inferiormente di gallone; i Luogotenenti una riga superiormente, e l’altra inferiormente di gallone; i Sottotenenti una sola riga superiormente, il tutto in oro; li Sergenti due righe di gallone giallo di lana; i Caporali due linee di gallone bianco di lana.

VI. Potranno le Guardie Nazionali vestire il seguente uniforme.
Vestito bleu mezzo lungo.
Fodera rossa con rivolte, paramano, e colletto bleu.
Rivolte rosse.
Pantaloni bleu lunghi.
Ghette sotto nere.
Sakò di feltro nero con placca, avente cifra G. N. di Torino.
I modelli saranno deposti nella Sala della Città.

[p. 3 modifica]

VII. Lo Stato Maggiore della Guardia Nazionale darà le opportune disposizioni, perchè la Guardia sia provvista di un Tamburo maggiore, d’un Tamburo maggiore in secondo, e di un Tamburo per ogni Compagnia.

VIII. Lo Stato Maggiore della Guardia Nazionale compilerà un Regolamento pel servizio di essa, il quale sarà sottoposto all’approvazione del nostro Primo Segretario di Guerra e Marina, e quindi eseguito.

IX. Oltre agli otto Battaglioni da organizzarsi come sovra si formeranno altri due Battaglioni di Guardia Nazionale, destinati ove d’uopo a concorrere colle truppe alla difesa dello Stato. I giovani mossi da vero amor di patria, che si faranno inscrivere in detti Battaglioni dovranno vestire a loro spese l’uniforme accordato alla Guardia Nazionale, come all’articolo vi. Non potranno essere inscritti ne’ Battaglioni gl’individui, che già fanno parte del contingente delle Regie Armate.

X. La nomina, e l’elezione degl’Uffiziali de’ due Battaglioni predetti verrà fatta ed eseguita come per gli altri otto Battaglioni.

XI. I due Battaglioni suddetti faranno in un cogli altri otto Battaglioni il servigio di pubblica sicurezza sotto il comando del Comandante superiore, e del Comandante in secondo, sintanto che non verranno chiamati al servizio attivo.
In quest’ultimo caso riceveranno li viveri, ed il soldo di truppe di fanteria, e dipenderanno, sotto il comando speciale de’ loro Uffiziali, e dalli Comandanti superiori de’ Corpi, a cui verranno destinati, come le altre truppe.

XII. Fino a tanto che la Guardia Nazionale abbia compiuta la sua organizzazione, continueranno gli abitanti di Torino, e Borghi a prestare, sotto il comando degli attuali Uffiziali, il servizio da loro così distintamente prestato ne’ passati giorni; pel qual servizio Noi manifestiamo quivi agli abitanti tutti la particolare nostra soddisfazione.

XIII. Quelli, che si rifiuteranno ad un servizio così importante per la causa pubblica nel momento presente, potranno dal Consiglio di disciplina venir compelliti a pagare un’indennità, il cui ammontare sarà determinato nel Regolamento enunciato all’articolo viii.

XIV. Il Primo Segretario di Stato per gli affari interni, ed il Primo Segretario di Guerra e Marina restano, ciascuno in ciò che il riguarda, incaricati dell’esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il venti di marzo, l’anno del Signore mille ottocento ventuno.

CARLO ALBERTO
Dal Pozzo.