R.D. 24 luglio 1919, n. 1251 relativo alle attribuzioni dell'Amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina

Regno d'Italia

1919 diritto diritto R.D. 24 luglio 1919, n. 1251 Intestazione 31 maggio 2013 75% Da definire

relativo alle attribuzioni dell'Amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina
1919
G.U. di pubblicazione: 28 luglio 1919, n. 179


VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA


Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, numero 1081;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l’interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L’Amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina, è temporaneamente affidata a due commissari generali civili, uno con sede a Trieste e l’altro a Trento, ed ai quali spetteranno la vigilanza e l’alta direzione di tutti i servizi civili, governativi e locali.

Art. 2.

I commissari generali civili esercitano i poteri spettanti al Governo nella amministrazione dei territori posti oltre l’antico confine del Regno alla diretta dipendenza del presidente del Consiglio dei ministri. Possono corrispondere direttamente, quando credano opportuno, con i singoli ministri e con tutte le altre autorità del Regno.

Essi hanno tutte le facoltà e i poteri già conferiti ai governatori con I’ordinanza 19 novembre 1918 del capo di stato maggiore del R. esercito, provvedono al buon andamento di tutti i servizi civili ed al mantenimento dell'ordine pubblico.

Spettano ad essi le assegnazioni ai diversi uffici di tutti i funzionari, impiegati ed agenti governativi nel terrltorio della rispettiva giurisdizione, nonchè la nomina di quelli temporanei.

I commissari generali civili possono intervenire al Consiglio dei ministri per gli affari riguardanti le Provincie da essi amministrate.

Art. 3.

Le spese relative ai servizi civili, alle quali non debbono provvedere gli enti locali, e le altre inerenti alla esecuzione del presente decreto, graveranno per ora sul capitolo straordinario « Spese di guerra » dal quale il presidente del Consiglio con suoi decreti farà i prelevamenti necessari. Sulle somme così assegnate ai detti servizi le spese saranno ordinate dai commissari civili o dai funzionari da essi espressamente delegati nei limiti e nelle forme che essi stabiliranno.

Di tali spese sarà istituita apposita contabilità speciale a norma di legge.

Art. 4.

Il presidente del Consiglio dei ministri con suoi decreti determinerà le indennità di carica e di rappresentanza spettanti ai commissari generali civili.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO


Visto, Il Guardasigilli: MORTARA.