Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori a agenti - Trattato, Bruxelles, 19 giugno 1997

Unione europea

1997 diritto diritto Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori a agenti Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Depositario: Segretario Generale del Consiglio dell'Unione Europea

PROTOCOLLO

che stabilisce sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e sull'articolo 41, paragrafo 3 della convenzione Europol, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori a agenti

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea,

RIFERENDOSI all'atto del Consiglio del 19 giugno 1997,

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 41, paragrafo 1 della convenzione, basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), l'Europol, i membri dei suoi organi, i suoi vicedirettori ed agenti godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti, secondo il presente protocollo che stabilisce le norme da applicare in tutti gli Stati membri,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Articolo 1 Definizioni
Ai fini del presente protocollo si intende per:
  1. «convenzione», la convenzione, basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol);
  2. «Europol», l'Ufficio europeo di polizia;
  3. «organi di Europol», il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 28 della convenzione, il controllore finanziario di cui all'articolo 35, paragrafo 7 della convenzione e il comitato finanziario di cui all'articolo 35, paragrafo 8 della convenzione;
  4. «consiglio di amministrazione», il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 28 della convenzione;
  5. «direttore», il direttore dell'Europol di cui all'articolo 29 della convenzione;
  6. «personale», il direttore, i vicedirettori e gli agenti dell'Europol di cui all'articolo 30 della convenzione, con l'esclusione del personale assunto localmente di cui all'articolo 3 dello statuto del personale;
  7. «archivi di Europol», tutti i records, corrispondenza, documenti, manoscritti, dati di computer e di media, fotografie, film, registrazioni video e di suoni appartenenti o in possesso di Europol o di un membro del suo personale, ed ogni altro materiale analogo che, a parere unanime del direttore e del consiglio di amministrazione, sia parte degli archivi di Europol.
Articolo 2 Immunità giurisdizionale e immunità da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, e da qualsiasi altra forma di violazione
  1. . Europol gode dell'immunità giurisdizionale per la responsabilità, di cui all'articolo 38, paragrafo 1 della convenzione, rispetto al trattamento di dati illecito o effettuato in modo non corretto.
  2. I beni, i fondi e gli averi di Europol, indipendentemente dalla loro ubicazione nel territorio degli Stati membri o dalla persona che li detenga, sono esenti da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca e da qualsiasi altra forma di violazione.
Articolo 3 Inviolabilità degli archivi
Gli archivi di Europol, indipendentemente dalla loro ubicazione nel territorio degli Stati membri e dalla persona che li detenga, sono inviolabili.
Articolo 4 Esenzione da imposte e dazi
  1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, Europol, i suoi averi, le sue entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
  2. Europol è esente dalle imposte e dai dazi compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili e dei servizi, acquisiti per suo uso ufficiale, e che comportino spese considerevoli. L'esenzione può essere concessa mediante un rimborso.
  3. I beni acquistati a norma del presente articolo in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito se non secondo le condizioni convenute con lo Stato membro che ha concesso l'esenzione.
  4. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda imposte e diritti che costituiscono remunerazione di servizi specifici.
Articolo 5 Esenzione delle attività finanziarie da restrizioni
Senza essere soggetto a controlli di carattere finanziario, regolamenti, obblighi di segnalazione rispetto a operazioni finanziarie ovvero moratorie di alcun tipo, Europol può liberamente:
a. acquistare qualsiasi valuta per il tramite di canali autorizzati, detenerla o disporre della stessa;
b. gestire conti in qualsiasi valuta.
Articolo 6 Agevolazioni e immunità in materia di comunicazioni
  1. Gli Stati membri consentono ad Europol di comunicare liberamente e senza doversi munire di speciale autorizzazione, per tutti gli scopi ufficiali, e proteggono il diritto di Europol ad agire in tal senso. Europol ha il diritto di utilizzare codici, nonché di spedire e ricevere corrispondenza e altre comunicazioni ufficiali servendosi di corrieri o mediante valigie sigillate che beneficiano degli stessi privilegi e immunità delle valigie e dei corrieri diplomatici.
  2. Europol, nella misura compatibile con la convenzione internazionale sulle telecomunicazioni del 6 novembre 1982, beneficia per le sue comunicazioni ufficiali di un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri ad organizzazioni internazionali o governi, comprese le rappresentanze diplomatiche di questi ultimi, in ordine a priorità alle comunicazioni via posta, cablogrammi, telegrammi, telex, radiogrammi, comunicazioni televisive, telefoniche, via telefax, satellite o altri mezzi di comunicazioni.
Articolo 7 Ingresso, soggiorno e partenza
Gli Stati membri facilitano, qualora necessario, l'ingresso, il soggiorno e la partenza delle persone di cui all'articolo 8 allo scopo di condurre affari ufficiali. Ciò non impedisce la richiesta di ragionevoli prove al fine di stabilire che le persone che invocano il trattamento previsto a norma di tale articolo rientrano nelle categorie descritte nell'articolo 8.
Articolo 8 Privilegi e immunità del personale di Europol
  1. I membri del personale di Europol godono delle immunità seguenti:
    1. fatto salvo l'articolo 32 e, per quanto applicabile, l'articolo 40, paragrafo 3 della convenzione, immunità giurisdizionale di qualsiasi tipo in ordine a dichiarazioni o scritti e ad atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, immunità di cui continuano a beneficiare anche quando abbiano cessato di essere membri di un organo di Europol o membri del personale di Europol;
    2. inviolabilità di tutti i documenti ufficiali e di altro materiale ufficiale.
  2. I membri del personale di Europol, i cui salari ed emolumenti sono soggetti a un'imposta a profitto di Europol come indicato all'articolo 10, godono dell'esenzione dalle imposte sui redditi professionali per quanto attiene agli stipendi ed emolumenti versati da Europol. Tuttavia si potrà tener conto di tali stipendi ed emolumenti nel valutare l'ammontare delle imposte applicabili ai redditi da altre fonti. Il presente paragrafo non si applica a pensioni e vitalizi versati al personale in quiescenza dell'Europol ed alle persone a loro carico.
  3. Si applicano ai membri del personale di Europol le disposizioni dell'articolo 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
Articolo 9 Deroghe alle immunità
L'immunità delle persone di cui all'articolo 8 non si estende all'azione civile di terzi per danni, compresi le lesioni personali o il decesso derivanti da un incidente stradale causato da tali persone.
Articolo 10 Disposizioni fiscali
  1. Alle condizioni e secondo le procedure stabilite da Europol ed approvate dal consiglio di amministrazione, i membri del personale di Europol assunti per un periodo minimo di un anno sono soggetti, a profitto di quest'ultimo, ad un'imposta sugli stipendi ed emolumenti dallo stesso versati.
  2. Nomi e indirizzi dei membri del personale di Europol di cui al presente articolo, nonché del personale con contratto di lavoro presso Europol, sono comunicati ogni anno agli Stati membri. Europol rilascia annualmente a ciascuno di essi un certificato per l'anno in questione indicante l'importo totale, lordo e netto, delle retribuzioni di qualsiasi tipo corrisposte da Europol stesso ogni anno, i particolari e la natura dei pagamenti e l'importo delle ritenute alla fonte.
  3. Il presente articolo non si applica a pensioni e vitalizi al personale in quiescenza di Europol ed alle persone a loro carico.
Articolo 11 Protezione del personale
Gli Stati membri, su eventuale richiesta del direttore, prendono tutte le misure logicamente adatte secondo le normative nazionali per garantire la necessaria sicurezza e protezione delle persone oggetto del presente protocollo che siano in pericolo a motivo delle funzioni esercitate presso Europol.
Articolo 12 Sospensione delle immunità
  1. I privilegi e le immunità previsti dal presente protocollo sono concessi non per beneficio personale, ma nell'interesse di Europol. È dovere di Europol e di tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunità osservare, per tutti gli altri aspetti, le leggi ed i regolamenti degli Stati membri.
  2. Il direttore ha l'obbligo di sospendere le immunità di Europol o di qualsiasi membro del personale di Europol qualora esse impediscano alla giustizia di fare il suo corso e quando tali immunità possano essere sospese senza pregiudicare gli interessi di Europol. Nei confronti del direttore, del controllore finanziario e del comitato finanziario, il consiglio d'amministrazione ha un obbligo analogo. Nei confronti dei membri del consiglio d'amministrazione la sospensione dell'immunità spetta ai rispettivi Stati membri.
  3. Qualora sia sospesa l'immunità dell'Europol di cui all'articolo 2, paragrafo 2, le perquisizioni e i sequestri ordinati dalle autorità giudiziarie degli Stati membri sono effettuati in presenza del direttore o di una persona da questi incaricata, secondo le norme di riservatezza specificate nella convenzione o da essa derivanti.
  4. L'Europol coopera in qualsiasi momento con le autorità competenti degli Stati membri per agevolare la corretta amministrazione della giustizia ed evita ogni abuso dei privilegi e delle immunità concessi in base alle disposizioni del presente protocollo.
  5. Qualora un'autorità competente o un organo giudiziario di uno Stato membro ritenga che si è verificato un abuso di un privilegio o di un'immunità conferiti dal presente protocollo, l'organo responsabile della sospensione dell'immunità a norma del paragrafo 2 consulta, su richiesta, le autorità competenti al fine di accertare se tale abuso si è verificato. Se le consultazioni non producono un risultato soddisfacente per le due parti, la questione è risolta secondo la procedura stabilita all'articolo 13.
Articolo 13 Risoluzione delle controversie
  1. Le controversie concernenti il rifiuto di sospendere un'immunità di Europol o di una persona che, a causa della sua posizione ufficiale, goda dell'immunità a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, sono discusse dal Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea per giungere ad una soluzione.
  2. Qualora le controversie non siano risolte, il Consiglio decide all'unanimità in merito alle modalità per la loro risoluzione.
Articolo 14 Riserve
Il presente protocollo non può essere oggetto di riserve.
Articolo 15 Entrata in vigore
  1. Il presente protocollo è soggetto all'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
  2. Gli Stati membri notificano al depositario il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.
  3. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro, che sia membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, il quale ottemperi per ultimo a detta formalità.
Articolo 16 Adesione
  1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.
  2. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.
  3. Il testo del presente protocollo stabilito dal Consiglio dell'Unione europea nella lingua dello Stato membro che vi aderisce fa fede.
  4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione, ovvero alla data dell'entrata in vigore del protocollo se questo non è ancora entrato in vigore allo scadere di detto periodo di novanta giorni.
Articolo 17 Valutazione
  1. Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, il protocollo medesimo è oggetto di valutazione con la supervisione del consiglio di amministrazione.
  2. L'immunità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è concessa unicamente per gli atti ufficiali che richiedono di essere compiuti nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 della convenzione nella versione firmata il 22 luglio 1995. Anteriormente a qualsiasi modifica o ampliamento delle funzioni di cui all'articolo 3 della convenzione si tiene una valutazione, a norma del paragrafo 1, in particolare rispetto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 13.
Articolo 18 Modifiche
  1. Le modifiche del presente protocollo possono essere proposte da qualsiasi Stato membro, Alta Parte Contraente. Ogni proposta di modifica va inviata al depositario che la trasmette al Consiglio.
  2. Le modifiche sono stabilite all'unanimità dal Consiglio, il quale ne raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
  3. Una volta stabilite, le modifiche entrano in vigore in base alle disposizioni dell'articolo 15.
  4. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notifica a tutti gli Stati membri la data di entrata in vigore delle modifiche.
Articolo 19 Depositario
  1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea svolge le funzioni di depositario del presente protocollo.
  2. Il depositario pubblica sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le notifiche, gli strumenti o le comunicazioni concernenti il presente protocollo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, il diciannove giugno millenovecentonovantasette, in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

(Seguono le firme)