Prose (Foscolo)/III - Scritti vari dal 1799 al 1802/V. Progetto di un codice militare disciplinare

V. Progetto di un codice militare disciplinare

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V. Progetto di un codice militare disciplinare
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V

PROGETTO

DI UN CODICE MILITARE DISCIPLINARE

idea generale del lavoro

della quarta sezione dell’ufficio di compilazione

[1801]

Il ministero della guerra domanda alla quarta sezione un piano del lavoro ordinatole. Noi, giudicando che per «piano» non s’intenda l’architettura universale e circostanziata dell’opera, poiché è impossibile ad eseguirsi in sí breve tempo ed inopportuna, e reputando che questo vocabolo «piano» suoni «idea generale», siamo presti a presentarla.

Ufficio della nostra sezione si è la compilazione di un codice militare criminale penale e disciplinare per le milizie cisalpine.

Noi fonderemo i principi della nostra opera:

1° sulla filosofia della giurisprudenza,

2" sulle massime costituzionali cisalpine,

3° sull’esperienza militare,

4° sulle leggi repubblicane francesi e cisalpine, ove però non si oppongano alla filosofia, alla costituzione ed alla esperienza.

5° sui codici militari e criminali ordinari di tutte le altre nazioni antiche e moderne, ove questi non contrastino con l’indole del nostro secolo, del nostro clima, de’ nostri principi e della nostra costituzione.

L’opera si dividerá in due parti: procedura e codice penale.

Per «procedura» intendiamo i riti e i modi legali, onde si fa il giudizio dall’accusa fino alla sentenza. Si parlerá perciò dell’accusa, de’ giudici, dell’accusatore, del reo, degli indici, delle [p. 216 modifica] pruove, di tutte le funzioni giudiziarie intermediarie, della difesa e della sentenza.

La procedura, considerata da noi militarmente, sará distinta in due tempi: tempo di guerra, tempo di pace.

Per il tempo di guerra s’istituiranno i consigli di guerra, depurandoli non pertanto dai vizi onde presentemente sono deturpati, sopratutto dall’onnipotenza del capitano relatore, di cui si parlerá a suo tempo. S’istituiranno non solo le regole del processo e dei giudizi per salvarli dagli inconvenienti in cui naturalmente cadrebbero, attesa la precipitazione; ma si provvederá eziandio per que’ tanti casi non preveduti dalla legge, ma segnati dalla lunga pratica giornaliera, e che fanno sempre ondeggiare i tribunali. Migliori norme ci si offrono per la procedura militare in tempo di pace. I soli giudizi co’ giurati assicurano la libertá civile. Perché dunque i soldati dovranno mancare di questo santo beneficio, quando i momenti non sono sì stringenti come nel tempo di guerra? Sono forse men preziosi allo Stato la vita, la libertá e l’onore di coloro, che per la comune salute consacrano le fatiche, i pericoli e il sangue?

Perciò la norma di procedura, che noi offriremo in tempo di pace, avrá il seguente metodo:

i

1. Querela o accusa.

2. Processo verbale.

3. Schiarimenti necessari.

ii

Norma per formarsi i giurati dal corpo de’ militari

Questa norma assicura a un tempo la libertá civile del soldato ed è sprone alla virtú, poiché ognuno vorrá essere esente di colpa per aver l’onore di presiedere al giudizio de’ propri commilitoni. [p. 217 modifica]

iii

1. Giurati d’accusa.

2. Scelta.

3. Numero.

4. Funzioni.

5. Durata.

6. Rifiuti dei giurati accordati al reo.

iv

Norma per esaminare i testimoni e per chiarire la pura verità, e quando i rei sono presenti in giudizio e quando sono assenti.


v

1. Difesa del reo.

vi

1. Giurati di giudizio.

2. Loro scelta.

3. Numero.

4. Durata.

5. Funzioni.

6. Rifiuti dei giurati accordati al reo.

vii

De’ giudici che devono applicare la pena al delitto


viii

De’ giudizi contumaciali

Vi sará un consiglio di revisione, il di cui istituto sará di cassare i decreti irregolari nelle forme delle procedure o nella incompetente applicazione della legge. Si parlerá del modo di formarlo e delle regole del suo giudizio. [p. 218 modifica]

Il secondo consiglio di guerra, dichiarata dal consiglio di revisione la cassazione di un giudizio, riprenderá la ricognizione del giudizio della sentenza cassata.

Si daranno norme delle funzioni e del potere di questo tribunale.

Giova definitivamente circoscrivere il potere e la preponderanza de’ generali nella scelta de’ giudici in tempo di guerra e nell’arresto degli individui. La pratica ha in ciò scoperti infiniti arbitri e violazioni di leggi.

I capitani relatori non avranno altre funzioni se non quelle di inquisitori e di semplici relatori.

I delitti saranno da noi divisi:

     1. Fatti di disciplina.
     2. Colpe lievi.
     3. Delitti gravi.

I fatti di disciplina saranno soggetti a consigli di disciplina. Le colpe lievi e i delitti gravi ai consigli di guerra.

Terminata la procedura, la seconda parte sará un codice, da dividersi in due:

     1. Codice disciplinare.
     2. Codice penale.

Il codice disciplinare contiene le pene per le mancanze di disciplina.

Il codice penale comprenderá i seguenti dieci titoli:

I

Ammutinamento

II

Diserzione considerata in quattro aspetti

1. Al nemico.
2. All’estero.
3. All’interno.
4. Da un corpo ad un altro.

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iii

Tradimento

iv

Ingaggiatori e spie

v

Devastazioni, saccheggio, stupro e incendio

vi

Depredazione

vii

Furto ed infedeltá nell’amministrazione

viii

Insubordinazione

ix

Falsitá


Commesse nel disimpegno di qualche carico militare, compresi i commissari di guerra, ordinatori, ispettori, ecc.

x

Del duello

La pena di ciascun delitto avrá una differente progressione, secondo il grado. Si distinguerá perciò nel seguente modo:

     1. Soldati gregari.
     2. Sottoufficiali.
     3. Ufficiali.
     4. Ufficiali superiori.
     5. Generali

. [p. 220 modifica]

Ed ecco le ragioni di questa progressione.

Vi sono delitti che le leggi naturali e la filosofia considerano piú gravi in chi non ha bisogno di commetterli che in chi è astretto dalla dura necessitá. Tale è il furto, a cui talvolta è astretto il soldato, raro l’ufficiale, e non mai il generale.

Vi sono delitti considerati piú gravi in chi ha piú potere e piú mezzi di consumarli, e riescono quindi piú dannosi e di mortalissimo esempio. Tali sono il tradimento, l’ammutinamento e la diserzione. Un generale disertore talvolta ha tratto con sé un mezzo esercito.

Aggiungi che il delitto è, per cosí dire, piú delitto in chi ha piú ingegno e deve avere piú cuore, due cose presupposte negli ufficiali, per le quali sono prescelti a comandare e infinitamente piú del soldato gregario pagati.

Onde noi, nel codice disciplinare e nel codice penale, allo stesso fallo o delitto daremo, secondo la diversitá de’ gradi, diversa pena, come nella tavola seguente, per modo di esempio:

Pena
Soldato gregario |||
 gradi 10
Sottoufficiali |||
   » 15
Ufficiali |||
   » 20
Ufficiali superiori |||
   » 40
Generali |||
   » 60

Le pene progressive non devono né possono aver luogo nei delitti capitali.

È mente della quarta sezione di compilare tutta l’opera in uno stile rapido, calzante, conciso, che non lasci pretesto all’interpretazione delle parole, osservando che assai giureconsulti grandi anni e assai tomi spesero per commentare leggi confusamente scritte. Si baderá ancora a una religiosa esattezza nella lingua italiana.

Ogni legge presa da’ codici stranieri sará citata in margine, e citato il fondamento delle leggi francesi, alle quali saranno aggiunte le nostre, e cosí pure esposte le ragioni che (forse [p. 221 modifica] raramente) ci avranno indotti ad allontanarci dai regolamenti della Francia e della Cisalpina, e le ragioni che ci avranno indotti a proporre cose nuove.

Preghiamo il ministro della guerra a non considerare il presente scritto se non come un abbozzo informe di ciò che noi abbiamo decretato di fare. Per non discendere in lungaggini ed in ragionamenti devianti, abbiamo ommesse moltissime cose, che avrebbero troncata la precisione di questo qualsiasi piano. E in quelle che abbiamo qui presentate molte cose aggiungeremo, molte altre a troncarsi troncheremo di mano in mano, quando la lettura, lo studio di queste materie e i consigli degli uomini esperti in giurisprudenza militare ci avranno guidati.

Allora vi presenteremo veramente esteso un piano ragionato e particolareggiato, e lo sottoporremo alla disamina ed alla sanzione del ministero della guerra.

Noi frattanto aspettiamo dal segretario centrale alcune risposte di questo lieve abbozzo, da noi, per quanto abbiamo saputo, ordinatamente e concisamente presentato.

Ugo Foscolo
capitano aggiunto.