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Basta per oggi, mio caro conte: rimosso l’ostacolo delle leggi 37 e 74, io passerò nell’altra mia lettera ad esaminare le altre pruove che si allegano della cittadinanza romana, ed a paragonarle massimamente con quelle che abbiamo della continua durata d’essa fra gli ostrogoti ed i visigoti ed i borgognoni ed i franchi si salici e si ripuari. Ma almeno vorrei che mi dichiaraste schiettamente questo: se cioè siete persuaso che il solo stato di dubbio rende impos senti le leggi 37 e 74 a provare cosi la mia singolare, come la comune opinione sulla durata della cittadinanza romana fra i longobardi. Del pari bramerei che mi diceste se l’uso sussidiario della lex Romanorum fra i longobardi lo ammettete per cosa vera e provata da tanti fatti e documenti che non sono le leggi 37 e 74: fatti e documenti che risultano vie piú numerosi dal mio Codice diplomatico longobardo nel quale tutti si veggono schierati sotto l’occhio dopo la legge 37. Liutprando introdusse nell’editto non pochi altri principi della lex Romanorwn. Altri dopo la 74; moltissime ne introdussero e Rachis ed Astolfo: vasto campo e larga materia per l’esercizio sussidiario e sempre crescente della lex Romanorum fra i longobardi. Di Roma, 31 gennaio 1831.