Pagina:Trattato del diritto delle genti 1814.djvu/18


19

in virtù di cui i popoli hanno il diritto di mettersi in relazione, senza che il tentativo di farlo possa essere riguardato come una ostilità.

Questo diritto, in quanto che tende a riunire tutti i popoli intorno a qualche principio generale, che possa ad essi servir di base per le loro possibili relazioni, chiamasi diritto cosmopolitico (jus cosmopoliticum).

Sembra che i mari tolgano ogni comunicazione ai popoli: ma essi sono, per mezzo della navigazione, le vie più fortunate onde comunicare. La libertà dei mari è quindi di diritto cosmopolitico.

Egli è vero che gli stabilimenti indispensabili alla navigazione diventano la causa di molte violenze. Ma quest’abuso non distrugge il diritto dell’abitante del globo di fare ogni tentativo per comunicare con tutti, e di visitare, secondo i suoi disegni, tutte le contrade della terra.

Il diritto di comunicare con un altro popolo non involve quello di stabilirsi sul suo suolo.

A quest’effetto è necessaria una convenzione (Jus incolatus).

Si ha bensì il diritto di fare stabilimenti in un paese recentemente scoperto, e nella vicinanza di un popolo che non ne ha ancora preso il possesso e di farli anche senza il suo consenso, a condizione che siano fatti ad una convenevole distanza, e senza intaccare le altrui usanze.