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2.° Di farsi dare una guarentìa della durata della pace.

3.° Di formare delle mutue associazioni per difendersi dalle agressioni.

Il diritto della pace non accorda il diritto di formare una confederazione per aggredire e per ingrandirsi.


§. VII.


Del nemico perverso.


Il diritto delle potenze contro il nemico perverso non conosce alcun limite, non già relativamente alle specie, ma bensì relativamente alla forza de’ mezzi, cioè, esse hanno il diritto d’impiegare contro di lui tutti i mezzi leciti, e di impiegarli sino all’ultimo grado. Ma cosa debbesi intendere per nemico perverso?

Debbesi intendere un nimico più che berbero il quale non si contenta di fruire dell’esercizio del potere che gli permette lo stato di selvaggia indipendenza, ove ciascuna potenza è giudice nella sua propria causa, ma la cui volontà manifestata pubblicamente con parole o con fatti tradisce una massima di condotta, la quale, se diventasse legge generale, renderebbe lo stato di pace impossibile e servirebbe a perpetuar quello di una guerriera brutalità.