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TITOLO VI.

DEL GOVERNO INTERNO DELLE PROVINCIE E DELLE COMUNI



Delle Municipalità.

309. Pel governo interno dei comuni vi saranno delle municipalità composte dell’alcalde o alcaldi, de’ reggitori, e del procuratore-sindaco, e presiedute dal capo politico se vi sia, ed in sua mancanza dall’alcalde o dall’alcalde anziano in nomina, se ve ne siano due.

310. Vi saranno delle municipalità in que’ comuni che non ne avessero, e in cui convenisse che vi fossero; nè potranno starne senza quelli che da per sè, o colle loro dipendenze ascendessero a mille anime, come pure si assegneranno loro i corrispondenti confini.

311. Le leggi determineranno il numero d’individui di ogni classe che devono comporre la municipalità dei comuni, per rispetto alla loro popolazione.

312. Gli alcaldi, reggitori e procuratori-sindaci si nomineranno in via elettiva ne’ comuni, cessando le prerogative dei reggitori ed altri che fungessero ufficii perpetui, sotto qualsivoglia titolo o denominazione.

313. Tutti gli anni nel mese di dicembre si riuniranno i cittadini di ogni comune, per eleggere a pluralità di voti, proporzionatamente alla loro popolazione, un determinato numero di elettori residenti nello stesso comune ed attualmente nell’esercizio dei diritti di cittadino.

314. Gli elettori nomineranno in quello stesso mese a pluralità assoluta di voti l’alcalde o alcaldi, reggitori, e procuratore o procuratori-sindaci, affinchè entrino in esercizio delle loro funzioni il primo gennaio dell’anno seguente.