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5. Conoscere di tutte le cause criminali che si promovessero contro gli individui di questo supremo tribunale. Se succedesse il caso di dover mettere a prova la responsabilità di questo supremo tribunale, le Cortes, previa la formalità stabilita nell’art. 228, procederanno alla nomina a questo fine, di un tribunale composto di nove giudici che saranno estratti a sorte da un numero doppio.

6. Conoscere della residenza di qualunque pubblico impiegato che vi sia soggetto per disposizione delle leggi.

7. Conoscere di tutti gli assunti contenziosi pertinenti al patronato regio.

8. Conoscere de’ ricorsi di forza di tutti i tribunali ecclesiastici superiori delle Cortes.

9. Conoscere de’ ricorsi di nullità che si interporranno contro le sentenze proferite in ultima istanza, all’unico oggetto di riprendere la lite e rimetterla, e mettere ad esecuzione la responsabilità di cui si tratta nell’articolo 254; quanto alle provincie d’Oltremare, si conoscerà di questi ricorsi nelle udienze, nella forma di cui si parlerà a suo luogo.

10. Udire i dubbi degli altri tribunali sull’intelligenza di qualche legge e consultare sopra di esse il re colle ragioni che avrà, affinchè promova la conveniente dichiarazione nelle Cortes.

11. Esaminare le liste delle cause civili e criminali che debbono rimettergli le udienze, onde promovere la pronta amministrazione della giustizia, trasmetter copia di esse al governo, e disporne la pubblicazione col mezzo della stampa per il medesimo oggetto.

262. Tutte le cause civili e criminali si condurranno a fine entro il territorio di cadauna udienza.

263. Apparterrà alle udienze di conoscere di tutte le cause civili delle giudicature inferiori della sua giurisdi-