Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/251

 
 
231



255. Il subornamento, la corruzione e la prevaricazione de’ magistrati e giudici producono azione a qualunque individuo contro quelli che ciò commettono.

256. Le Cortes assegneranno a’ magistrati e giudici un soldo conveniente.

257. La giustizia si amministrerà in nome del Re e le esecutorie e provvidenze de’ tribunali superiori si intesteranno del pari in suo nome.

258. Il Codice civile, criminale e di commercio saranno i medesimi per tutta la monarchia, senza pregiudizio delle variazioni che per particolari circostanze le Cortes potessero farvi.

259. Vi sarà nelle Cortes un tribunale che si chiamerà supremo tribunale di giustizia.

260. Le Cortes determineranno il numero de’ magistrati che hanno da comporlo e le aule nelle quali si dovranno distribuire.

261. Tocca a questo supremo tribunale:

1. Decidere di tutte le competenze delle udienze fra di esse in tutto il territorio spagnuolo e quelle delle udienze coi tribunali che esistono nella penisola ed isole adiacenti. Per l’Oltremare si determineranno queste ultime secondo che sarà determinato dalle leggi.

2. Giudicare i segretari di Stato e del dispaccio, quando le Cortes decreteranno farsi luogo all’istruzione del processo.

3. Conoscere tutte le cause di destituzione o sospensione de’ consiglieri di Stato e dei magistrati delle udienze.

4. Conoscere delle cause criminali de’ segretari di Stato e dei ministri, de’ consiglieri di Stato e de’ magistrati delle udienze; appartenendo al capo politico a ciò autorizzato l’instruzione del processo onde rimetterlo a quel tribunale.