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Delle Cortes straordinarie.


161. Le Cortes straordinarie saranno composte dei medesimi deputati che formano le ordinarie durante i due anni della loro deputazione.

162. La deputazione permanente delle Cortes le convocherà per un giorno determinato nei tre casi seguenti:

1. A regno vacante.

2. Quando il Re venisse impossibilitato comunque a governare, o volesse abdicare la Corona per il suo successore; restando autorizzata nel caso la deputazione a prendere tutte le misure che stimasse convenienti onde assicurarsi della inabilità del Re.

3. Quando in circostanze critiche e per ardui affari trovasse il re conveniente che si convocassero, e di ciò notificasse la deputazione permanente delle Cortes.

163. Le sessioni straordinarie delle Cortes comincieranno e termineranno con le medesime formalità che le ordinarie.

164. Le Cortes straordinarie non interromperanno la elezione dei nuovi deputati nel tempo prescritto.

165. La riunione delle Cortes straordinarie non impedisce l’elezione dei nuovi deputati nel tempo prescritto.

166. Se le Cortes straordinarie non avessero chiuse le loro sedute nel giorno fissato per la riunione delle ordinarie, cesseranno le prime dalle loro funzioni, e le ordinarie continueranno la trattativa di ciò, per cui quelle erano state convocate.

167. La deputazione permanente delle Cortes continuerà nelle funzioni che le vengono assegnate negli articoli 111 e 112, nel caso contemplato nell’articolo precedente.