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Devono farsi in locali spaziosi da scegliersi per le elezioni di distretto dal capitano d’armi, per le elezioni della città dal capitano di giustizia.

82. Il capitano d’armi nelle elezioni di distretto, ed il capitano di giustizia in quelle delle città, assistiti dai scrutatori prendono parte alle elezioni.

Ne esercitano la polizia.

Pronunziano assieme ai scrutatori sulle questioni che potessero insorgere nel corso delle operazioni, le loro decisioni vengono sul momento messe in esecuzione, ma ne può essere appellato alla Camera dei Comuni, che pronuncia in via definitiva.

83. Le elezioni durano otto giorni a partire da quello in cui fu pubblicato l’avviso di presentarvisi.

84. Gli elettori possono dare il loro voto dalle 9 ore del mattino sino a mezzogiorno, e da due ore dopo il mezzogiorno sino al tramonto del sole.

85. L’elettore si presenta al banco della commisione di scrutinio, presenta la sua cartella di elettore, e pronuncia ad alta voce il nome e cognome del candidato cui vuol dare il suo voto.

86. Il mastro notaro della città nella quale ha luogo l’elezione, scrive sul momento il suffragio dell’elettore sotto il nome del candidato che l’ha ottenuto in un registro aperto a tal uopo.

87. La commissione verifica i voti alla fine di ciascun giorno di elezioni.

88. Allo spirare degli otto giorni le commissioni di scrutinio procedono alla verificazione generale. I candidati che ne ottennero il maggior numero sono proclamati rappresentanti.