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Il consiglio, meno i detti 4, dov’essere nominato per la prima volta dal governo, successivamente dal consiglio stesso, o dove rinnovarsi ogni biennio.

Sarà presieduto dalla competente autorità governativa la quale (sia detto per istruzione dei nostri lettori) s’intendeva esser quella del cardinale presidente di Roma e Comarca, o dal capo della magistratura.

Riunirassi tre volte all’anno, ed intervenendovi la metà del consiglio, sarà legale.

La magistratura si comporrà di un senatore ed otto conservatori, e chiamerassi il Senato romano.

Le funzioni onorarie.

Età non minore dei trent’anni.

(Si omettono per brevità le disposizioni per la nomina e rinnovazione della magistratura e del senatore.)

Residenza il palazzo capitolino.

Vestiario il solito.

Abolita la guardia detta Urbana, o Capitolina.

Conservato l’uso delle bandiere delle quattordici regioni di Roma, o del vessillo coll’iscrizione: S. P. Q. R.

Amministra la magistratura sì i beni di proprietà della città, come i fondi, introiti, o proventi destinati a sostenere i carichi della propria gestione.

Sono sue proprietà i tre palazzi del Campidoglio.

Deve custodire il museo, la pinacoteca, e la protomoteca capitolina.


Ha la direzione delle strade interne della città, esterne comunali, mura, pomerio, porto, acque, fontane, acquedotti, giardini o passeggi pubblici, vivaio delle piante, fabbriche per provvisioni, cimiteri, stabilimento di mattazione, illuminazione, annona e grascia, ed ogni altro oggetti di sussistenza degli abitanti, e approvvigionamento della città.