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CAPO XXI. 83

d’uno stesso sangue, e le leggi stesse coniugali, tendenti specialmente a rendere consacrate le nozze con necessarie formalità: ancorchè queste, per intenzione della prima legge, adoperate dai soli cittadini patrizj con ispecial privilegio della stirpe, avessero principalmente per iscopo abilitare i figli a prendere i magistrati, di debito collegati con l’osservanza di certo uficiature sacerdotali rivelate soltanto ai loro casati1. Onde non dice male Giovanni Lido2, che ugualmente in Roma i magistrati della repubblica furono dapprima tanti preti. Così pure la legge attribuita a Numa3, la quale statuiva a dodici anni l’età legale atta a contrar matrimonio, ha dovuto essere un costume antico d’Italia, per cui il legislatore, meglio che alla robustezza della prole, tendeva moralmente a rendere non pure i corpi, ma gli animi delle spose più che mai puri ed incorrotti. E poichè di fatto la religione, norma d’ogni dritto, partecipava mai sempre o direttamente, o indirettamente, tanto nella dottrina delle leggi, quanto nell’azione del civil gover-

  1. Quod nuptiarum initio antiqui reges ac sublimes viri in Etruria in conjunctione nuptiali, nova nupta et novus maritus primum porcam immolat. Prisci quoque Latini, et etiam Graeci in Italia idem factitasse videntur. Varro r. r. ii. 4. La porca sacrificata negli sponsali è chiaro simbolo d’addomandata fecondità. Rito ugualmente simbolico era la confarrazione, allusiva al primo cibo dei padri. Plin. xviii. 3.; Dionys. ii. 25.
  2. De Magistr. pop. rom. proem. p. i.
  3. Plutarch. in paral. Num. et Lycurg. Τῶν δὲ Ῥωμαίων δωδεκαετεῖς καὶ νεωτέρας ἐκδιδόντων. p. 310. ed. Reiske.