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306 CAPO XXVIII.

dotta una colonia de’ suoi nel tempo antico1. E di quanta importanza si fosse per esso loro la navigazione e il traffico marittimo già nel secondo secolo, ben lo palesa il primo trattato conchiuso l’anno medesimo della fuga dei re tra Cartagine e Roma, in forza di cui questa stipulava per i socj di Laurento, Ardea, Anzio e Terracina, che potessero come per avanti navigare e trafficare sicuri sotto certe condizioni ne’ mari di Sardegna, della Sicilia e dell’Affrica senza impedimento2. Sì fatti accordi tra popolo e popolo navigatore formavano quel gius convenzionale marittimo, che determinava il dritto del commercio, e nel medesimo tempo lo limitava e l’assicurava, prescrivendo modo di definire con prestezza le cause sulle ragioni e sugli averi: ogni qualunque violazione del patto veniva impedita con la forza qual navigamento e mercatura illegittima ne’ mari altrui3. Per consueti negozj cambiavano i Liguri quantità di legname delle sue proprie boscaglie di straordinaria grossezza, sughi resinosi, cera, miele e pellami, che avanzavano a’ lor bisogni, contro biade, vino, olio, e tutt’altre grasce di cui mancavano4, tenendo a tal uopo mercati comuni a Genova5. Quali lavori, di loro mano, altro non aveano per mercare fuorchè tu-

  1. Vedi Tom. i. p. 224.
  2. Polyb. iii. 22.
  3. Vedi Tom. i. p. 225: e di sopra p. 52. 53.
  4. Strabo iv. p. 140.
  5. Strabo v. p. 146.