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106 CAPO VII.

mare il diritto della forza con regolalo dominio. Mediante un sistema fermo di leggi agrarie1, corroborato e fortificato da religione, la qual metteva così il paese, come i campi de’ privati, sotto la protezione degli Dei2, si vede manifesto che gli ordinatori del popolo si posero principalmente in cura di assicurare l’utile proprietà dei terreni a tutti gl’individui liberi, membri del comune. E quanto efficacemente si ritrovasse l’agricoltura congiunta con la prima salutare istituzione dell’Etruria, si dimostra pure col mito di Tagete, maestro sovrano d’ogni civile e religiosa disciplina, uscito fuor d’un solco, quasi come figlio della coltivazione, mentrechè stavasi arando nei campi di Tarquinia3. Allegoria d’alto intendimento vie più ampliata, o piuttosto esposta sotto i sensi medesimi del popolo, col simbolico rito etrusco di segnare il circuito e il pomerio d’una città nuova coll’aratro4: ciò che insegnava a tutti qual sana idea d’ordine politico e di conservazione applicasse il legislatore all’agricoltura madre di giustizia. Tal è l’ordinario corso delle nazioni fattesi civili. Soprattutto se consideriamo quanto natura, per l’opportunità de’ luoghi,

  1. Terra culturæ causa attributa olim particulatim hominibus, ut in Etruria Tuscis. Varro ap. Philarg. ad Georg. ii. 167.
  2. Fragm. ex lib. Vegojæ ap. Rei agr. auct. p. 258. Goes.
  3. Cicer. de Div. ii. 23. 38. Uno de’ libri sacri (scriptum vocibus Tagæ) portava per titolo: Terræ ruris Etruriæ. Serv. i. 2.
  4. Caeminius, de Italia, ex Tageticis libris ap. Macrob. Sat. v. 19.