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debbano osservarsi simili accordi, e che l’erede instituito sia obbligato pagare per li legatarii; ritenendosi poi nelli legati quello, che per detti legatarii pagasse; nè potendo l’erede esser astretto pagar per il legatario più della porzione à sè toccata.

Che li Notari debbano cavare gl’instromenti, scritture, et ultime volontà in valida forma, con le sollennità, clausule, requisiti soliti, e necessarii, altrimente ciò non effettuando, e venendo da loro il mancamento, perdino le mercedi, e caschino nelle pene prescritte, e comminate dalle Leggi comuni, e municipali, oltre la resazione del danno alla parte lesa.

Per instrumenti di Notari morti, non estesi con le sue clausule, si deve al Notaro solamente la metà della mercede.

Che possano li Notari quandocunque farsi pagare le mercedi d’instrumenti rogati, e cavati formalmente in carta capretta; e le ultime volontà dopo la morte delli disponenti solamente, overo anco dopo la morte de’ Notari rogati di quelli.

Potendo li Notari estraer li crediti, locazioni temporali, procure, compromessi, sindicati, & altri smili rogiti, che durano solamente à tempo, in carta ordinaria bianca.

Che li Notari, havendo prima estratto alcun instrumento in forma, e dato alla parte, e conseguitane la mercede, venendo di nuovo ricercato à cavarlo, habbiano solamente la metà della mercede sopra tassata, se lo sottocriveranno col suo segno in forma; ma per una copia semplice, habbiano solamente per mercede di detta copia in ragion di mezo tron per carta scritta.

Che niun Notaro possa conseguire la mercede de’ viaggi, se non sarà chiamato à posta: e quando occorresse far instrumenti à più persone, non possa dimandar, se non pro rata il pagamento della giornata, e conforme il tempo, che spenderà, e non in altro modo.

Che per una giornata intiera, spesa à richiesta di qualche persona, oltre la mercede del rogito, o scrittura, & oltre la cibaria, li Notari possano havere pavoli 5, e non più; ma bensì meno in riguardo del tempo, che spenderanno, e conforme la fatica.

Che li Notari, volendo mercede de’ suoi rogiti, siano tenuti estraer li testamenti, ultime volontà, instrumenti d’ogni sorte, e farsi sodisfare nello spazio d’anni 20, dopo che quelli saranno rogati, e che li potranno respettivamente esigere: e li processi criminali, e civili nello spazio d’anni 10, dopo fatta la diffinitiva sentenza, e maturata la mercede. E passato detto tempo respectivè non possa esser astretto alcuno à pagar mercedi di sorte, ma saranno prescritte, e si presumeranno sodisfatte. Et acciò li Notari non habbiano da dolersi di questa provisione, che habbiano l’istesso tempo sopra terminato, per farsi pagar le mercedi de’ rogiti, e scritture, fino à quest’hora rogati, che non fono sin quì prescritte.

Quanto poi agli Atti Civili.

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Er un termine di condanna volontaria, designanza, vendita de’ pegni, relazione d’estimo, ò altri simili, avanti li Vicari, per cadaun termine habbiano li Notari rogati d’essi, carentani quattro in ragione di carentani dodici

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